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Ordinanza del DFI
sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
(OPPD)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 1, 22, 24, 26 capoverso 3, 27 capoverso 4, 36 capoversi 3 e 4 e 72 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

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1 RS 817.02SR ...

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na il trat­ta­men­to, l’ero­ga­zio­ne e la qua­li­tà dell’ac­qua po­ta­bi­le qua­le der­ra­ta ali­men­ta­re e og­get­to d’uso.

2 Es­sa sta­bi­li­sce in par­ti­co­la­re i re­qui­si­ti con­cer­nen­ti:

a.
l’ac­qua po­ta­bi­le;
b.
l’ac­qua per doc­ce ne­gli im­pian­ti ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co;
c.
l’ac­qua per pi­sci­ne ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co, com­pre­si le va­sche idro­mas­sag­gio, i ba­gni ter­ma­li, mi­ne­ra­li, di ac­qua sa­li­na, di be­nes­se­re e te­ra­peu­ti­ci, le va­sche per bam­bi­ni o strut­tu­re si­mi­li e per va­sche con ri­ge­ne­ra­zio­ne bio­lo­gi­ca dell’ac­qua in uso ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co.

Sezione 2: Acqua potabile

Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te se­zio­ne si in­ten­de per:

a.
ac­qua po­ta­bi­le: ac­qua al­lo sta­to na­tu­ra­le o do­po il trat­ta­men­to, de­sti­na­ta a es­se­re be­vu­ta o uti­liz­za­ta per la cu­ci­na, per la pre­pa­ra­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri o per la pu­li­zia di ma­te­ria­li e og­get­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 5 let­te­ra a del­la leg­ge del 20 giu­gno 20142 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
b.
ac­qua cal­da: ac­qua po­ta­bi­le la cui tem­pe­ra­tu­ra è sta­ta au­men­ta­ta tra­mi­te ap­por­to di ca­lo­re;
c.
for­ni­to­re di ac­qua: for­ni­to­re di ac­qua po­ta­bi­le ai con­su­ma­to­ri in­ter­me­di o fi­na­li;
d.3
im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co: im­pian­to per la cap­ta­zio­ne, il trat­ta­men­to, la con­ser­va­zio­ne e la di­stri­bu­zio­ne di ac­qua po­ta­bi­le non­ché gli im­pian­ti do­me­sti­ci;
e.
cap­ta­zio­ne: strut­tu­ra me­dian­te la qua­le una sor­gen­te idri­ca vie­ne sfrut­ta­ta per l’ap­prov­vi­gio­na­men­to di ac­qua po­ta­bi­le;
f.
re­te di di­stri­bu­zio­ne: con­dut­tu­re che ar­ri­va­no fi­no al pun­to di rac­cor­do con gli im­pian­ti do­me­sti­ci e che com­pren­do­no con­dut­tu­re di tra­spor­to, di con­giun­zio­ne, prin­ci­pa­li e di ero­ga­zio­ne per il tra­spor­to e la di­stri­bu­zio­ne dell’ac­qua po­ta­bi­le;
g.4
im­pian­to do­me­sti­co: con­dut­tu­re che ar­ri­va­no fi­no al pun­to di rac­cor­do con la re­te di di­stri­bu­zio­ne e che com­pren­do­no le tu­ba­tu­re dell’ac­qua po­ta­bi­le in­ter­ne al­le abi­ta­zio­ni con la re­la­ti­va ru­bi­net­te­ria e i re­la­ti­vi im­pian­ti per il trat­ta­men­to e la con­ser­va­zio­ne di ac­qua po­ta­bi­le non­ché le tu­ba­tu­re di al­lac­cia­men­to al­le ca­se.

2 RS 817.0

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 3 Requisiti dell’acqua potabile  

1 L’ac­qua po­ta­bi­le non de­ve pre­sen­ta­re ca­rat­te­ri­sti­che or­ga­no­let­ti­che per­cet­ti­bi­li e il ti­po e la con­cen­tra­zio­ne dei mi­croor­ga­ni­smi, dei pa­ras­si­ti e dei con­ta­mi­nan­ti in es­sa con­te­nu­ti non de­vo­no co­sti­tui­re al­cun ri­schio per la sa­lu­te.

2 L’ac­qua po­ta­bi­le de­ve sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti mi­ni­mi di cui agli al­le­ga­ti 1–3.

3 Il ge­sto­re di un im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co, in con­for­mi­tà con i re­qui­si­ti del­la leg­ge fe­de­ra­le del 24 gen­na­io 19915 sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que, ef­fet­tua pe­rio­di­ca­men­te un’ana­li­si dei ri­schi per le ri­sor­se idri­che nell’am­bi­to dell’ana­li­si com­ples­si­va dei ri­schi. La pre­sen­te di­spo­si­zio­ne non si ap­pli­ca ai pro­prie­ta­ri e ai ge­sto­ri di im­pian­ti do­me­sti­ci.6

5 RS 814.20

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 4 Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico 7  

1Chi in­ten­de co­strui­re o ap­por­ta­re mo­di­fi­che edi­li­zie a un im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co lo de­ve pre­ven­ti­va­men­te no­ti­fi­ca­re al­la com­pe­ten­te au­to­ri­tà ese­cu­ti­va can­to­na­le. La pre­sen­te di­spo­si­zio­ne non si ap­pli­ca ai pro­prie­ta­ri e ai ge­sto­ri di im­pian­ti do­me­sti­ci.

2Quan­do si co­strui­sce, si ri­strut­tu­ra o si ge­sti­sce un im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co si de­vo­no ri­spet­ta­re le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te.

3Il ge­sto­re è te­nu­to a far ese­gui­re da per­so­na­le qua­li­fi­ca­to re­go­la­ri ope­ra­zio­ni di con­trol­lo e ma­nu­ten­zio­ne dell’im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co.

4 Per il trat­ta­men­to dell’ac­qua po­ta­bi­le e la pro­te­zio­ne de­gli im­pian­ti di ac­qua po­ta­bi­le si ap­pli­ca quan­to se­gue:

a.
pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te uni­ca­men­te le pro­ce­du­re e le so­stan­ze di cui all’al­le­ga­to 4;
b.
nel­le pro­ce­du­re si de­vo­no os­ser­va­re le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te. Ri­guar­do al­la pu­rez­za, le so­stan­ze de­vo­no es­se­re ido­nee all’uso nell’ac­qua po­ta­bi­le;
c.
i bio­ci­di uti­liz­za­ti per la di­sin­fe­zio­ne de­vo­no es­se­re omo­lo­ga­ti per la di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua po­ta­bi­le o dell’im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co se­con­do l’or­di­nan­za del 18 mag­gio 20058 sui bio­ci­di.

4bis Per la di­sin­fe­zio­ne de­gli im­pian­ti di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co si ap­pli­ca il ca­po­ver­so 4 let­te­re b e c.

5Per la co­stru­zio­ne, la ri­strut­tu­ra­zio­ne e la ge­stio­ne dell’im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co de­vo­no es­se­re ado­pe­ra­ti ma­te­ria­li uti­liz­za­bi­li a con­tat­to con l’ac­qua po­ta­bi­le che sia­no sta­ti con­si­de­ra­ti ido­nei per la cap­ta­zio­ne, il trat­ta­men­to, il tra­spor­to e la con­ser­va­zio­ne di ac­qua po­ta­bi­le in ba­se a me­to­di ri­co­no­sciu­ti di pro­va e va­lu­ta­zio­ne dei ma­te­ria­li.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

8 RS 813.12

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali 9  

Chi di­stri­bui­sce ac­qua po­ta­bi­le at­tra­ver­so un im­pian­to di ap­prov­vi­gio­na­men­to idri­co è te­nu­to a in­for­ma­re i con­su­ma­to­ri in­ter­me­di e fi­na­li al­me­no una vol­ta all’an­no in mo­do det­ta­glia­to sul­la qua­li­tà di ta­le ac­qua. La pre­sen­te di­spo­si­zio­ne non si ap­pli­ca ai pro­prie­ta­ri e ai ge­sto­ri di im­pian­ti do­me­sti­ci.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 6 Restrizioni nell’etichettatura dell’acqua potabile in recipienti  

Chi di­stri­bui­sce ac­qua po­ta­bi­le ai con­su­ma­to­ri non può ap­pli­ca­re sui re­ci­pien­ti in­di­ca­zio­ni re­la­ti­ve al luo­go o al no­me del­la sor­gen­te né sim­bo­li, il­lu­stra­zio­ni o de­no­mi­na­zio­ni che pos­sa­no crea­re con­fu­sio­ne con l’ac­qua mi­ne­ra­le na­tu­ra­le o di sor­gi­va.

Sezione 3: Acqua per docce e piscine

Art. 7 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te se­zio­ne si in­ten­de per:

a.
ac­qua: ac­qua per pi­sci­ne ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co, com­pre­si le va­sche idro­mas­sag­gio, i ba­gni ter­ma­li, mi­ne­ra­li, di ac­qua sa­li­na, di be­nes­se­re e te­ra­peu­ti­ci, le va­sche per bam­bi­ni o strut­tu­re si­mi­li, per va­sche con ri­ge­ne­ra­zio­ne bio­lo­gi­ca dell’ac­qua in uso ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co e per im­pian­ti per doc­ce ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co.
b.
pi­sci­na:im­pian­to di bal­nea­zio­ne, com­pre­si i ba­gni ter­ma­li, mi­ne­ra­li, di va­po­re umi­do e gli im­pian­ti di bal­nea­zio­ne con ri­ge­ne­ra­zio­ne bio­lo­gi­ca dell’ac­qua;
c.
ba­gno ter­ma­le: sta­bi­li­men­to con strut­tu­re che uti­liz­za­no ac­que sot­ter­ra­nee pro­ve­nien­ti da una sor­gen­te o da una tri­vel­la­zio­ne in pro­fon­di­tà, la cui tem­pe­ra­tu­ra all’usci­ta è su­pe­rio­re a 20 °C;
d.
ba­gno mi­ne­ra­le: sta­bi­li­men­to con strut­tu­re che uti­liz­za­no ac­que sot­ter­ra­nee per na­tu­ra for­te­men­te mi­ne­ra­liz­za­te, pro­ve­nien­ti da una sor­gen­te o da una tri­vel­la­zio­ne in pro­fon­di­tà;
e.
ba­gno di va­po­re umi­do: am­bien­te sur­ri­scal­da­to con un’umi­di­tà ele­va­ta, la cui tem­pe­ra­tu­ra è com­pre­sa ge­ne­ral­men­te tra 40 e 50 °C;
f.
im­pian­to di bal­nea­zio­ne: sta­bi­li­men­to con va­sca ar­ti­fi­cia­le la cui ac­qua è fil­tra­ta, di­sin­fet­ta­ta, cam­bia­ta e ri­ci­cla­ta, com­pre­si tut­ti gli im­pian­ti di trat­ta­men­to dell’ac­qua ne­ces­sa­ri al suo fun­zio­na­men­to;
g.10
im­pian­to di bal­nea­zio­ne con ri­ge­ne­ra­zio­ne bio­lo­gi­ca dell’ac­qua: im­pian­ti di bal­nea­zio­ne con va­sche ar­ti­fi­cia­li la cui ac­qua è trat­ta­ta e ri­ci­cla­ta con pro­ce­du­re mec­ca­ni­che e bio­lo­gi­che ma sen­za l’ag­giun­ta di con­ser­van­ti o di­sin­fet­tan­ti e sen­za ri­cam­bio con­ti­nuo dell’ac­qua, com­pre­si gli im­pian­ti di trat­ta­men­to dell’ac­qua ne­ces­sa­ri al suo fun­zio­na­men­to;
h
im­pian­to ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co o pi­sci­na ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co: im­pian­to o pi­sci­na aper­to a tut­ti o a una cer­chia di per­so­ne au­to­riz­za­te e che non è de­sti­na­to a es­se­re uti­liz­za­to in un con­te­sto fa­mi­lia­re;
i.
im­pian­to di trat­ta­men­to dell’ac­qua: im­pian­to per il trat­ta­men­to dell’ac­qua del­le pi­sci­ne ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co, in­clu­si i lo­ca­li, le ap­pa­rec­chia­tu­re e le pro­ce­du­re ri­chie­sti a tal fi­ne non­ché le so­stan­ze, i pre­pa­ra­ti chi­mi­ci e i bio­ci­di ne­ces­sa­ri per ga­ran­ti­re una qua­li­tà dell’ac­qua con­for­me all’uti­liz­zo pre­vi­sto e ai re­qui­si­ti sta­bi­li­ti. Per le va­sche con ri­ge­ne­ra­zio­ne bio­lo­gi­ca dell’ac­qua ven­go­no con­si­de­ra­ti par­te in­te­gran­te del trat­ta­men­to an­che gli or­ga­ni­smi uti­liz­za­ti.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 8 Obbligo di notifica di progetti edilizi  

Chi in­ten­de co­strui­re un im­pian­to di bal­nea­zio­ne ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co o ap­por­tar­vi mo­di­fi­che edi­li­zie lo de­ve pre­ven­ti­va­men­te no­ti­fi­ca­re al­la com­pe­ten­te au­to­ri­tà ese­cu­ti­va can­to­na­le.

Art. 9 Requisiti microbiologici e organolettici 11  

1 L’ac­qua de­sti­na­ta a en­tra­re in con­tat­to con il cor­po uma­no de­ve sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti mi­cro­bio­lo­gi­ci in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 5.

2 L’ac­qua nel­le doc­ce ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co de­ve sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti or­ga­no­let­ti­ci per l’ac­qua po­ta­bi­le di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1.12

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 10 Disinfettanti autorizzati  

1 Per la di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua per pi­sci­ne pos­so­no es­se­re usa­te uni­ca­men­te le so­stan­ze at­ti­ve e le pro­ce­du­re di cui all’al­le­ga­to 5a. Si pos­so­no uti­liz­za­re esclu­si­va­men­te bio­ci­di omo­lo­ga­ti se­con­do l’or­di­nan­za del 18 mag­gio 200513 sui bio­ci­di.14

2 Per l’ac­qua del­le doc­ce si ap­pli­ca­no i re­qui­si­ti con­cer­nen­ti i di­sin­fet­tan­ti pre­vi­sti per l’ac­qua po­ta­bi­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 4.

13 RS 813.12

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 11 Concentrazioni di disinfettanti  

Le con­cen­tra­zio­ni di di­sin­fet­tan­ti e i pa­ra­me­tri ap­pli­ca­bi­li al trat­ta­men­to dell’ac­qua so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 6.

Art. 12 Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione  

Le con­cen­tra­zio­ni mas­si­me di con­ta­mi­nan­ti e so­stan­ze de­ri­van­ti dal­la di­sin­fe­zio­ne so­no sta­bi­li­te nell’al­le­ga­to 7.

Art. 13 Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce  

Gli im­pian­ti di trat­ta­men­to del­le ac­que e gli im­pian­ti per doc­ce de­vo­no es­se­re ap­pron­ta­ti, ge­sti­ti o mo­di­fi­ca­ti con­for­me­men­te al­le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te. Il pro­prie­ta­rio è te­nu­to a far ese­gui­re da per­so­na­le qua­li­fi­ca­to re­go­la­ri ope­ra­zio­ni di con­trol­lo e ma­nu­ten­zio­ne.

Art. 14 Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico  

1 In ogni im­pian­to di bal­nea­zio­ne ac­ces­si­bi­le al pub­bli­co de­ve es­ser­ci al­me­no un di­pen­den­te che di­spo­ne dell’au­to­riz­za­zio­ne pre­vi­sta dall’or­di­nan­za del DFI del 28 giu­gno 200515 con­cer­nen­te l’au­to­riz­za­zio­ne spe­cia­le per la di­sin­fe­zio­ne dell’ac­qua ne­gli im­pian­ti di bal­nea­zio­ne ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co, ad ec­ce­zio­ne de­gli im­pian­ti di bal­nea­zio­ne con ri­ge­ne­ra­zio­ne bio­lo­gi­ca dell’ac­qua.

2 e 316

15 RS 814.812.31

16 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

Sezione 4: Adeguamento degli allegati

Art. 15  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria ade­gua gli al­le­ga­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za al­lo sta­to at­tua­le del­la scien­za e del­la tec­ni­ca non­ché al di­rit­to dei più im­por­tan­ti part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

2 Può sta­bi­li­re al­tre­sì ter­mi­ni tran­si­to­ri.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie  

1 L’ac­qua po­ta­bi­le che ha un con­te­nu­to di ar­se­ni­co da 10 o 50 µg/l o di ura­nio su­pe­rio­re a 30 µg/l può es­se­re for­ni­ta al con­su­ma­to­re fi­no al 31 di­cem­bre 2018 se­con­do il di­rit­to vi­gen­te.

2 Se i re­qui­si­ti mi­cro­bio­lo­gi­ci per l’ac­qua di im­pian­ti per bal­nea­zio­ne e per doc­ce pos­so­no es­se­re ri­spet­ta­ti so­lo con un ri­sa­na­men­to edi­le, que­sto de­ve es­se­re rea­liz­za­to en­tro il 30 apri­le 2027. In tal ca­so i pre­sen­ti re­qui­si­ti non si ap­pli­ca­no in que­sto pe­rio­do; tut­te le al­tre mi­su­re pre­vi­ste dal­la pre­sen­te or­di­nan­za de­vo­no in­ve­ce es­se­re pre­se al fi­ne di ga­ran­ti­re la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te.

Art. 17 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mag­gio 2017.

Allegato 1 17

17 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

(art. 3 cpv. 2)

Requisiti microbiologici concernenti l’acqua potabile

Posizione

Prodotto

Parametro

Valori massimi
UFC *

Metodo di analisi
di riferimento **

Note

1

Acqua potabile

1.1

alla captazione, non trattata

Germi aerobi mesofili

Escherichia coli

Enterococchi

100/ml

nr18/100 ml

nr/100 ml

EN ISO 6222

EN ISO 9308-1

EN ISO 7899-2

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata d’incubazione: 72 ore

1.2

dopo il trattamento

Escherichia coli

Enterococchi

nr/100 ml

nr/100 ml

EN ISO 9308-1

EN ISO 7899-2

1.3

nella rete di distribuzione, trattata o non trattata

Germi aerobi mesofili

Escherichia coli

Enterococchi

300/ml

nr/100 ml

nr/100 ml

EN ISO 6222

EN ISO 9308-1

EN ISO 7899-2

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata d’incubazione: 72 ore

1.4

nell’impianto domestico

Escherichia coli

Enterococchi

nr/100 ml

nr/100 ml

EN ISO 9308-1

EN ISO 7899-2

2

Acqua potabile fornita al consumatore in recipienti come derrata alimentare, o acqua potabile da distributori di acqua (sistemi a galloni o nell’impianto domestico)

Escherichia coli

nr/100 ml

EN ISO 9308-1

Enterococchi

nr/100 ml

EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN ISO 16266

3

Ghiaccio aggiunto a derrate alimentari o bevande

Escherichia coli

nr/100 ml

EN ISO 9308-1

Enterococchi

nr/100 ml

EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN ISO 16266

* UFC: Unità formanti colonie

** Metodo di analisi di riferimento: sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento in conformità con i protocolli riconosciuti internazionalmente e giungano alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.

18 nr: non rilevato

Allegato 2 19

19 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325, 1755), dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

(art. 3 cpv. 2)

Requisiti chimici concernenti l’acqua potabile

Parametri

Valori massimi

Unità

Note

Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)

0,2

mg/l

Acido nitrilotriacetico (NTA)

0,2

mg/l

Acrilammide

0,1

µg/l

Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Alluminio

0,2

mg/l

Ammonio

0,5

mg/l

Per acqua potabile di tipo ridotto; calcolato in NH4+.

Ammonio

0,1

mg/l

Per acqua potabile di tipo ossidato; calcolato in NH4+.

Antimonio

5

µg/l

Argento

0,1

mg/l

Arsenico

10

µg/l

Benzene

1

µg/l

V. anche BTEX

Benzo(a)pirene

0,01

µg/l

Bisfenolo A

2,5

µg/l

Boro

1

mg/l

Bromato

10

µg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

BTEX

3

µg/l

Somma di benzene, metilbenzene, etilbenzene e dimetilbenzene.

Cadmio

3

µg/l

Cianuri-

50

µg/l

Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.

Cianuro

50

µg/l

Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.

Clorato

0,2

mg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

Clorite

0,2

mg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

Clorito

0,2

mg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

Cloro (libero)

0,1

mg/l

Cloroetene (cloruro di vinile)

0,5

µg/l

Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Clorometilossirano (epicloridrina)

0,1

µg/l

Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Composto chimico organico di tossicità ignota ma dalla struttura chimica nota, senza caratteristiche strutturali tali da suggerire una potenziale genotossicità

10

µg/l

Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla tossicità sufficienti e che sono classificati in una delle seguenti quattro categorie: sostanze senza potenziale genotossicità ad alta, media o bassa tossicità (classi strutturali Cramer I, II e III) e organofosfati.

Sono esclusi i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le diossine e i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.

Composto chimico organico di tossicità ignota ma dalla struttura chimica nota, con caratteristiche strutturali tali da suggerire una potenziale genotossicità

0,1

µg/l

Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla tossicità sufficienti e che sono classificati nella categoria «sostanze con potenziale genotossicità». Sono esclusi i composti analoghi alle aflatossine, gli azossicomposti e i composti N-nitrosi.

Sono esclusi anche i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le diossine e i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.

Cromo

50

µg/l

Cromo (VI)

20

µg/l

Dicloroetano, 1,2-

3

µg/l

V. anche «Idrocarburi alogenati volatili»

Diclorometano

20

µg/l

Diossano, 1,4-

6

µg/l

Diossido di cloro

0,05

mg/l

ETBE + MTBE

5

µg/l

Somma di 2-metossi-2-metilpropano e 2-etossi-2-metilpropano. Applicabile alla rete di distribuzione (salvo gli impianti domestici).

Ferro

0,2

mg/l

Totale

Fluoruro

1,5

mg/l

Fosfato

1

mg/l

Unicamente per l’acqua calda, calcolato in fosforo.

Idrocarburi alogenati volatili: quantità totale di tutte le sostanze alogenate la cui struttura fondamentale è composta da un minimo di 1–3 atomi di carbonio e nessun altro gruppo funzionale

10

µg/l

Provenienti dalla contaminazione dell’ambiente, senza diclorometano e trialometani.

Idrocarburi aromatici policiclici

0,1

µg/l

Somma di benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[ghi]perilene, indeno[1,2,3-cd]pirene

Indice di idrocarburi C10–C40

20

µg/l

Determinazione con un metodo analogo al metodo ISO 9377-2, ma con un limite di quantificazione più basso.

Manganese

50

µg/l

Mercurio

1

µg/l

Nichel

20

µg/l

Per le analisi dagli impianti domestici vengono prelevati campioni da un litro senza aver fatto scorrere l’acqua.

Nitrato

40

mg/l

Nitrito

0,1

mg/l

Ozono

50

µg/l

Perclorato

4

µg/l

Perfluoroesano sulfonato (PFHxS)

0,3

µg/l

Perfluoroottanoato (PFOA)

0,5

µg/l

Perfluorottano sulfonato (PFOS)

0,3

µg/l

Pesticidi

0,1

µg/l

Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201620 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), nonché i metaboliti rilevanti per l’acqua potabile.

Il valore massimo si applica a ogni singolo pesticida. Per quanto riguarda l’aldrina, la dieldrina, l’eptacloro e l’eptacloreposside, il valore massimo è di 0,030 µg/l.

Pesticidi (totale)

0,5

µg/l

Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all’articolo 2 capoverso 1 OAOVA, nonché i metaboliti rilevanti per l’acqua potabile.

Per «Pesticidi (totale)» si intende l’insieme di tutti i pesticidi rilevati e quantificati nel quadro della procedura di controllo.

Piombo

10

µg/l

Per le analisi dagli impianti domestici vengono prelevati campioni da un litro senza aver fatto scorrere l’acqua.

Rame

1

mg/l

Per le analisi dagli impianti domestici vengono prelevati campioni da un litro senza aver fatto scorrere l’acqua.

Selenio

10

µg/l

Sodio

200

mg/l

Sostanze di cui agli allegati 2, 9 e 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 201621 sui materiali e gli oggetti

LMS/20

mg/l

Le concentrazioni delle sostanze per la fabbricazione di materiali e oggetti in plastica e silicone nonché delle sostanze provenienti da vernici e rivestimenti non devono superare i valori limite di migrazione specifica (LMS) indicati negli allegati 2, 9 e 13 dell’ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti divisi per 20 (LMSacqua=LMS/20), e in ogni caso non devono superare i 0,5 mg/l espressi come carbonio organico totale (v. all. 3, carbonio organico totale). Tale valore (0,5 mg/l) si applica anche alle sostanze per le quali gli allegati 2, 9 e 13 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti non prevedono valori limite di migrazione specifica.

Tetra- e tricloroetilene

10

µg/l

Totale delle concentrazioni dei parametri specificati.

Tetraclorometano

2

µg/l

Trialometani (totale) THM

50

µg/l

Somma di cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano. Se al termine del trattamento la concentrazione di THM non è superiore a 10 μg/l, non è necessaria un’analisi dell’acqua potabile nella rete di distribuzione.

Uranio

30

µg/l

Zinco

5

mg/l

Allegato 3 22

22 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dal n. II delle O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).

(art. 3 cpv. 2)

Ulteriori requisiti concernenti l’acqua potabile

Parametri

Valori di riferimento

Unità

Note

1 Requisiti specifici

Carbonio organico totale (COT)

≤ 2

mg/l

Nessuna variazione anomala. L’aumento della concentrazione dell’acqua che arriva nelle abitazioni non deve essere superiore a 0,5 mg C/l.

Torbidità

≤ 1

NTU

Nella rete di distribuzione

2 Radioattività

Il controllo del radon, del trizio o del valore della dose totale indicativa (DTI) non è necessario se si può dimostrare, mediante un altro programma di controllo rappresentativo o indagini affidabili, che questi valori per il radon, il trizio o la DTI non sono superati.

Radon

≤100

Bq/l

Trizio

≤100

Bq/l

Livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali. Se la concentrazione di trizio è superiore al relativo valore parametrico, occorre effettuare un’analisi volta ad accertare l’eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali.

Valore indicativo per la dose totale secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del 16 dicembre 201623 sui contaminanti

≤ 0,1

mSv/anno

Dose efficace impegnata (per un anno di ingestione) risultante da tutti i radionuclidi naturali e artificiali la cui presenza è rilevata nell’acqua potabile, a eccezione del trizio, del potassio-40, del radon e dei prodotti di disintegrazione del radon di vita breve.

Allegato 4 24

24 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325), dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

(art. 4 cpv. 4)

Elenco delle procedure e delle sostanze riconosciute per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

1 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile concernente le proprietà fisico-chimiche

Procedure

Descrizione e scopo

Utilizzo/Osservazioni ed esempi

Filtrazione

Eliminazione parziale delle particelle insolubili di ogni tipo mediante setacciatura meccanica o elettrofisica: nella filtrazione mediante membrane possono essere eliminate anche sostanze solubili.

Filtrazione mediante materiali granulari: filtro rapido (a uno o due strati o multistrato), filtrazione lenta mediante sabbia; passaggio attraverso il suolo; in combinazione con flocculazione: flocculo-filtrazione; filtro a prerivestimento; filtrazione mediante membrana: microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa; filtrazione mediante carbone attivo

Deacidificazione mediante mezzi filtranti alcalini

Degradazione di sostanze da parte di microrganismi

Utilizzo del filtro come supporto di comunità biologiche

Flocculazione e precipitazione

Neutralizzazione delle cariche elettriche delle particelle volta alla formazione di fiocchi filtrabili o sedimentabili, oppure misure che trasformano componenti disciolti in soluzioni vere o colloidali in una forma insolubile sedimentabile o filtrabile.

Flocculo-sedimentazione; flocculo-filtrazione; decarbonizzazione; deferrizzazione; demanganizzazione; eliminazione dell’arsenico

Sedimentazione

Eliminazione di particelle sfruttando la forza di gravità

Sedimentazione; flocculo-sedimentazione

Scambio gassoso/aerazione

Eliminazione di gas indesiderati e/o immissione di ossigeno

Deacidificazione; deferrizzazione, demanganizzazione; strippaggio per eliminare composti organici volatili; espulsione di sostanze che danno odore e sapore; nitrificazione

Ossidazione

Modifica di sostanze inorganiche e/o organiche per favorirne l’eliminazione o la biodegradazione

Deferrizzazione; demanganizzazione; eliminazione dell’arsenico; ozonizzazione; processi AOP; decolorazione; distruzione di sostanze che danno odore e sapore

Adsorbimento

Eliminazione di sostanze disciolte dall’acqua mediante adesione a sostanze solide

Eliminazione di sostanze organiche (apolari) mediante carbone attivo granulare (GAC) o in polvere (PAC); eliminazione dell’arsenico; defluorizzazione.

Procedure biologiche

Degradazione di sostanze da parte di microrganismi (in genere su un supporto)

Filtrazione biologica mediante carbone attivo; filtrazione lenta mediante sabbia; nitrificazione e denitrificazione

Miscelazione

Diluizione per ridurre la concentrazione di sostanze mediante la miscelazione di due o più acque

Aggiunta di sostanze

Aggiunta di acidi o basi per alterare il valore pH

Correzione del valore pH

Scambio di ioni

Eliminazione o scambio di anioni o cationi

Riduzione parziale della durezza, decarbonizzazione; eliminazione dei nitrati; eliminazione dell’uranio; defluorizzazione; eliminazione dell’arsenico

2 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi

Procedure

Descrizione e scopo

Utilizzo/osservazioni ed esempi

Aggiunta di diossido di cloro

Disinfezione primaria e/o secondaria (disinfezione finale); protezione della rete idrica; agente disinfettante: ClO2

Produzione chimica o elettrochimica di diossido di cloro in situ a partire da una soluzione di clorito; processi di fabbricazione: processo clorito/cloro, processo clorito/acido cloridrico, processo clorito/perossidisolfato

Clorazione

Disinfezione primaria e/o secondaria (disinfezione finale); protezione della rete idrica; agente disinfettante: HOCl

Produzione elettrochimica di cloro in situ a partire da una soluzione di cloruro di sodio.

Elettrolisi con o senza diaframma. Può essere combinata con diossido di cloro

Impianto di dosaggio del cloro gassoso sottovuoto.

Clorazione con candeggina (dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio). Può essere combinata con diossido di cloro.

Dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio.

Irradiazione UV

Disinfezione primaria

Reattore con uno o più emettitori a bassa o media pressione.

Ozonizzazione

Disinfezione primaria

Produzione di ozono in situ a partire da aria o ossigeno tramite un campo elettrico.

Utilizzo di argento

Prevenzione della contaminazione microbiologica in singoli apparecchi nella rete dell’acqua fredda dell’impianto domestico;

Resina a scambio ionico argentata in impianti di addolcimento negli edifici;

Prevenzione della contaminazione microbiologica nella rete d’acqua calda degli impianti domestici;

Riduzione dell’infestazione da legionelle in edifici con persone a rischio;

Prevenzione della contaminazione microbiologica in cisterne o altri recipienti, senza rete di distribuzione, riserva idrica di emergenza

Compresse di argento per la riserva idrica di emergenza

Ultrafiltrazione

Eliminazione dei microrganismi

Filtrazione mediante una membrana che assicura l’eliminazione dei microrganismi grazie alla dimensione dei pori.

3 Elenco delle procedure per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

Procedure

Descrizione e scopo

Utilizzo/esempi e osservazioni

Aggiunta di sostanze

Aggiunta di acidi o basi per alterare il valore pH; aggiunta di sostanze per formare una pellicola protettiva.

Decarbonizzazione; correzione del valore pH; protezione anticorrosione (chimica)

Procedure elettrofisiche o magnetiche

Prevenzione dei depositi di calcare, prevenzione dello scaling

Prevenzione della formazione di incrostazioni

Procedure elettrochimiche

Prevenzione dell’ossidazione delle strutture in ferro; rallentamento della corrosione

Protezione anticorrosione; con o senza apporto di corrente

Un elettrodo in metallo comune impedisce lo sviluppo di una reazione anodica con le strutture in ferro; protezione anticorrosione

Le strutture in ferro sono utilizzate come catodo per evitare un’ossidazione

Utilizzo di un’altra fonte catodica. La soda caustica formata dissolve lentamente il catodo

4 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente le proprietà fisico-chimiche

Sostanza

Principali funzioni

Numero CAS

Acetato di cellulosa

Filtrazione

9003-01-4

Acidi policarbossilici

Prevenzione dell’intasamento delle membrane

Acido acetico

Eliminazione dei nitrati

64-19-7

Acido cloridrico

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

7647-01-0

Acido fosfonico

Prevenzione dell’intasamento delle membrane

6419-19-8, …

Acido solforico

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

7664-93-9

Acqua ossigenata

Ossidazione

7722-84-1

Allumina attivata rivestita di ferro

Adsorbimento, filtrazione, eliminazione dell’arsenico

11138-49-1

Alluminato di sodio

Flocculazione

Anidride carbonica

Correzione della durezza, correzione del pH

124-38-9

Antracite

Filtrazione, eliminazione di particelle

68525-80-4

Antracite

Eliminazione di particelle, eliminazione di cloro e ozono

Bauxite

Filtrazione, eliminazione di particelle

Bentonite

Eliminazione di particelle

1302-78-9

Biossido di zolfo

Riduzione

7446-09-5

Bisolfito di sodio

Riduzione

7681-57-4

Calcare rivestito di manganese

Demanganizzazione

Carbonato di calcio

Correzione della durezza, correzione del pH, eliminazione di particelle, deferrizzazione e demanganizzazione

471-34-1

Carbonato di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

546-93-0

Carbonato di sodio

Correzione della durezza, correzione del pH

497-19-8

Carbone attivo, in polvere, granulare o in pellet

Adsorbimento, eliminazione del cloro, eliminazione dell’ozono, filtrazione

7440-44-0

Ceramica (ossidoceramica)

Filtrazione

Clorito di sodio

Produzione di diossido di cloro

7758-19-2

Cloruro di alluminio

Flocculazione, precipitazione

7446-70-0

Cloruro di calcio

Correzione della durezza

10043-52-4

Cloruro di idrossido di alluminio

Flocculazione, precipitazione

1327-41-9

Cloruro di magnesio

Correzione della durezza

7786-30-3

Cloruro di sodio

Produzione di diossido di cloro, rigenerazione di scambiatori di ioni

7647-14-5

Cloruro ferrico

Flocculazione

7705-08-0

Cloruro ferrico di alluminio

Flocculazione, precipitazione

Cloruro solfato di ferro (III)

Flocculazione

12410-14-9

Copolimero acrilico modificato con un gruppo amminico terziario

Eliminazione dell’uranio

Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi di trialchilammonio

Eliminazione dell’uranio e di nitrato

Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi imminodiacetici

Eliminazione del nichel

135620-93-8

Diossido di manganese

Demanganizzazione

1313-13-9

Diossido di manganese, calcare rivestito

Deferrizzazione, demanganizzazione ed eliminazione del solfuro di idrogeno.

Dolomite

Correzione della durezza, correzione del pH, eliminazione di particelle, deferrizzazione e demanganizzazione

83897-84-1

Elio

Rilevamento di perdite nella rete di condutture

7440-59-7

Etanolo

Eliminazione dei nitrati

64-17-5

Granato

Filtrazione, eliminazione di particelle, decarbonizzazione rapida

Idrogeno

Eliminazione dei nitrati

1333-74-0

Idrogenocarbonato di sodio

Correzione del pH

144-55-8

Idrogenosolfato di sodio

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

7681-38-1

Idrogenosolfito di sodio

Riduzione

7631-90-5

Idrossicarbonato di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

39409-82-0

Idrossicloruro silicato di polialluminio

Flocculazione

94894-80-1

Idrossicloruro solfato di polialluminio

Flocculazione, precipitazione

39290-78-3

Idrossiclorurosolfato-silicato di alluminio

Flocculazione, precipitazione

Idrossidi di ferro

Adsorbimento, eliminazione dell’arsenico

20344-49-4

Idrossido di calcio

Correzione della durezza, correzione del pH

1305-62-0

Idrossido di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

1309-42-8

Idrossido di sodio

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

1310-73-2

Idrossisolfato silicato di polialluminio

Flocculazione, precipitazione

131148-05-5

Kieselgur

Filtrazione

61790-53-2

Ossidi di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

1309-48-4

Ossido di alluminio

Eliminazione di fluoruri

1344-28-1

Ossido di alluminio attivo granulare

Adsorbimento, scambio di ioni, eliminazione di particelle

Fluoruro o arsenico

1344-28-1

Ossido di calcio

Correzione della durezza

1305-78-8

Ossigeno

Ossidazione, ossigenazione

7782-44-7

Ossigeno (o aria)

Ossidazione

7782-44-7

Ozono

Ossidazione

10028-15-6

Perlite

Filtrazione

130885-09-5

Perle e granulato di vetro

Filtrazione, eliminazione di particelle, sedimentazione, deferrizzazione e demanganizzazione, decarbonizzazione rapida

65997-17-3

Permanganato di potassio

Ossidazione, demanganizzazione

7722-64-7

Permanganato di sodio

Ossidazione

10101-50-5

Perossidisolfato di sodio

Ossidazione, produzione di diossido di cloro

7775-27-1

Perossimonosolfato di potassio (monopersolfato di potassio)

Ossidazione, produzione di diossido di cloro

70693-62-8

Pietra pomice

Eliminazione di particelle

Pietra pomice

Filtrazione, eliminazione di particelle

1332-09-8

Poliacrilammide

Flocculazione

9003-05-08

Poliammide (PA)

Filtrazione

Policloruro di alluminio

Flocculazione, precipitazione

1327-41-9, …

Polietersulfone (PES)

Filtrazione

Polipiperazina

Filtrazione

Polisolfonammide

Filtrazione

Polivinilidenfluoruro

Filtrazione

Prodotti organici trattati termicamente

Eliminazione di particelle

Prodotti organici, trattati termicamente

Filtrazione

Sabbia di quarzo (ossido di silicio)

Filtrazione, eliminazione di particelle, sedimentazione, deferrizzazione e demanganizzazione, decarbonizzazione rapida.

14808-60-7

Sabbia verde di manganese (zeoliti al manganese, sabbia ferrosa, sabbia verde)

Deferrizzazione, demanganizzazione ed eliminazione del solfuro di idrogeno.

Silicati di alluminio naturali non espansi

Eliminazione di particelle

Silicato di alluminio attivo granulare

Adsorbimento, scambio di ioni, eliminazione di fluoruri.

1335-30-4

Silicato di alluminio espanso (argilla espansa)

Filtrazione, eliminazione di particelle.

1335-30-4

Silicato di sodio

Prevenzione della corrosione

1344-09-8

Solfato di alluminio

Flocculazione, precipitazione

10043-01-3

Solfato di calcio

Correzione della durezza

7778-18-9

Solfato ferrico

Flocculazione

10028-22-5

Solfato ferrico di alluminio

Flocculazione, precipitazione

Solfato ferroso

Flocculazione

7720-78-7

Solfito di sodio

Riduzione

7757-83-7

Tiosolfato (di sodio)

Riduzione

Zeolite di manganese (Glauconite)

Demanganizzazione

90387-66-9

5 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi

Sostanza

Principali funzioni

Numero CAS

Argento colloidale e argento anodizzato

Prevenzione della contaminazione microbiologica in singoli apparecchi nella rete dell’acqua fredda dell’impianto domestico o in cisterne o altri recipienti, esclusa la rete di distribuzione, protezione della riserva idrica di emergenza;

Prevenzione della contaminazione microbiologica nella rete dell’acqua calda degli impianti domestici per la riduzione dell’infestazione da legionelle negli edifici con persone a rischio

7440-22-4

Cloro

Disinfezione; produzione di diossido di cloro

7782-50-5

Dicloroisocianurato di sodio

Solo per la riserva idrica di emergenza

2893-78-9

Diossido di cloro

Disinfezione

10049-04-4

Ipoclorito di calcio

Disinfezione

7778-54-3

Ozono

Disinfezione, ossidazione

10028-15-6

Sodio dicloroisocianurato biidrato

Solo per la riserva idrica di emergenza

51580-86-0

6 Elenco delle sostanze per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

Sostanza

Principali funzioni

Numero CAS

Acido fosforico

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7664-38-2

Alluminio

Protezione anticorrosione anodica e catodica

7429-90-5

Bis(diidrogenoortofosfato) di calcio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-23-8

Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi imminodiacetici

Addolcimento dell’acqua

69011-20-7

Difosfato di tetrapotassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7320-34-5

Diidrogenofosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-77-0

Diidrogenoortofosfato di potassio (ortofosfato di potassio)

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-77-0

Diidrogenoortofosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-80-7

Diidrogenoortofosfato di sodio (ortofosfato di sodio)

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-80-7

Diidrogenopirofosfato di disodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-16-9

Diidrogenopirofosfato di disodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-16-9

Esametafosfato di sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

68915-31-1

Fosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-53-2

Fosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7601-54-9

Fosfato monocalcico

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-23-8

Fosfato tripotassico

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-53-2

Idrogenofosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-11-4

Idrogenofosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-79-4

Idrogenoortofosfato di dipotassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

04.11.7758

Idrogenoortofosfato di dipotassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

Idrogenoortofosfato di disodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-79-4

Idrossido di alluminio

Protezione anticorrosione

21645-51-2

Idrossido di sodio

Correzione del pH; rigenerazione di scambiatori di ioni

1310-73-2

Magnesio

Protezione anticorrosione, catodica

7439-95-4

Metafosfato di sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

10361-03-2

Metasilicato di sodio

Protezione anticorrosione

6834-92-0

Ortofosfato di trisodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7601-54-9

Pirofosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7320-34-5

Pirofosfato di tetrasodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7722-88-5

Pirofosfato di tetrasodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7722-88-5

Polifosfato di calcio e sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

65997-17-3

Polifosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

68915-31-1

Tripolifosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

13845-36-8

Tripolifosfato di sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

13573-18-7

Trisilicato di sodio

Protezione anticorrosione

1344-09-8

Allegato 5 25

25 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

(art. 9)

Requisiti microbiologici dell’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Posizione

Categoria

Criteri di analisi

Valori massimi
UFC*

Metodo di analisi di riferimento**

1

Acqua per piscine

Germi aerobi mesofili

1000/ml

EN ISO 6222

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata d’incubazione: 72 ore

Escherichia coli

nr26/100 ml

EN ISO 9308-1

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN ISO 16266

2

Acqua per impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua

Enterococchi

50/100 ml

EN ISO 7899-2

Escherichia coli

100/100 ml

EN ISO 9308-1

Pseudomonas aeruginosa

10/100 ml

EN ISO 16266

3

Acqua di vasche idromassaggio o aventi una temperatura superiore a 23 °C con circuiti che favoriscono la formazione di aerosol

Germi aerobi mesofili

1000/ml

EN ISO 6222

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata d’incubazione: 72 ore

Escherichia coli

nr/100 ml

EN ISO 9308-1

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN ISO 16266

Legionella spp.

100/l

EN ISO 11731

4

Bagno di vapore umido: produzione di acqua con formazione di aerosol

Germi aerobi mesofili

1000/ml

EN ISO 6222

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata d’incubazione: 72 ore

Escherichia coli

nr/100 ml

EN ISO 9308-1

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN ISO 16266

Legionella spp.

100/l

EN ISO 11731

5

Acqua per docce

Escherichia coli

nr/100 ml

EN ISO 9308-1

Enterococchi

nr/100 ml

EN ISO 7899-2

Legionella spp.

1000/l

EN ISO 11731

* UFC: Unità formanti colonie

** Metodo di analisi di riferimento: Metodo di analisi di riferimento: sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento in conformità con i protocolli riconosciuti internazionalmente e giungano alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.

26 nr: non rilevato

Allegato 5a 27

27 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

(art. 10 cpv. 1)

Elenco delle sostanze attive e delle procedure per la disinfezione dell’acqua per piscine

Sostanza attiva

Procedure

Numero CAS

Cloro attivo

Prodotto dal cloruro di sodio per elettrolisi

Cloro attivo

Rilasciato da cloro

7782-50-5

Cloro attivo

Rilasciato da ipoclorito di sodio

7681-52-9

Cloro attivo

Rilasciato da ipoclorito di calcio

7778-54-3

Ozono

Prodotto dall’ossigeno; per l’ossidazione può essere utilizzato in combinazione con una delle procedure di disinfezione elencate sopra.

10028-15-6

Allegato 6 28

28 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021 (RU 2021 424) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

(art. 11)

Valori massimi e minimi concernenti l’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Posizione

Categoria

Criteri di analisi

Valori minimi

Valori massimi

1

Vasche senza rigenerazione biologica dell’acqua

Torbidità

0,5 NTU

2

Disinfezione a base di cloro

Tutte le vasche

pH (in situ)

6,8

7,6

Vasche per nuoto e non

Cloro libero

0,2 mg/l

0,8 mg/l

Vasche idromassaggio

Cloro libero

0,7 mg/l

1,5 mg/l

3

Disinfezione a base di bromo

Tutte le vasche

pH (in situ)

6,8

7,2

Vasche per nuoto e non

Bromo libero

0,5 mg/l

1,4 mg/l

Vasche idromassaggio

Bromo libero

1,2 mg/l

2,2 mg/l

4

Vasche con rigenerazione biologica dell’acqua

pH (in situ)

6,0

9,0

Visibilità/ limpidità

> 2,0 m, su tutto il fondo

5

Acqua per impianti per docce

Sono ammessi i disinfettanti di cui all’allegato 4 numero 5 e con i relativi valori massimi di cui all’allegato 2.

Allegato 7 29

29 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

(art. 12)

Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione nell’acqua per piscine

Posizione

Categoria

Criteri di analisi

Valori massimi

1

Acqua per stabilimenti accessibili al pubblico

Tutti gli stabilimenti

Bromato

0,2 mg/l30

Tutti gli stabilimenti

Clorato

10 mg/l

Tutti gli stabilimenti

Ozono

0,02 mg/l

Piscine all’aperto

Urea

3 mg/l

Piscine coperte

Urea

1 mg/l

2

Disinfezione a base di cloro

Tutti gli stabilimenti

Cloro combinato

0,2 mg/l

Piscine all’aperto

Trialometani (THM, in equivalenti cloroformi)

50 µg/l

Piscine coperte

Trialometani (THM, in equivalenti cloroformi)

20 µg/l

3

Disinfezione a base di bromo

Tutti gli stabilimenti

Bromo combinato

0,5 mg/l

Tutti gli stabilimenti

Bromuro

50 mg/l

4

Acqua delle vasche con rigenerazione biologica

Fosforo totale

10 µg/l

30 Proveniente dal trattamento dell’acqua per piscine, senza compromettere la disinfezione.

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