Ordinanza del DFI
sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
(OPPD)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° agosto 2021)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 1, 22, 24, 26 capoverso 3, 27 capoverso 4, 36 capoversi 3 e 4 e 72 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,
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1 RS 817.02SR ...
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento, l’erogazione e la qualità dell’acqua potabile quale derrata alimentare e oggetto d’uso.
2 Essa stabilisce in particolare i requisiti concernenti:
- a.
- l’acqua potabile;
- b.
- l’acqua per docce negli impianti accessibili al pubblico;
- c.
- l’acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le vasche per bambini o strutture simili e per vasche con rigenerazione biologica dell’acqua in uso accessibili al pubblico.
Sezione 2: Acqua potabile
Art. 2 Definizioni
Nella presente sezione si intende per:
- a.
- acqua potabile: acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari;
- b.
- acqua calda: acqua potabile la cui temperatura è stata aumentata tramite apporto di calore;
- c.
- fornitore di acqua: fornitore di acqua potabile ai consumatori intermedi o finali;
- d.
- impianto di approvvigionamento idrico:impianto per la captazione, il trattamento, la conservazione e la distribuzione di acqua potabile;
- e.
- captazione: struttura mediante la quale una sorgente idrica viene sfruttata per l’approvvigionamento di acqua potabile;
- f.
- rete di distribuzione: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con gli impianti domestici e che comprendono condutture di trasporto, di congiunzione, principali e di erogazione per il trasporto e la distribuzione dell’acqua potabile;
- g.
- impianto domestico: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con la rete di distribuzione e che comprendono le tubature dell’acqua potabile interne alle abitazioni con la relativa rubinetteria e le tubature di allacciamento alle case.
2 RS 817.0
Art. 3 Requisiti dell’acqua potabile
1 L’acqua potabile non deve presentare caratteristiche organolettiche percettibili e il tipo e la concentrazione dei microorganismi, dei parassiti e dei contaminanti in essa contenuti non devono costituire alcun rischio per la salute.
2 L’acqua potabile deve soddisfare i requisiti minimi di cui agli allegati 1–3.
3 Il gestore di un impianto di approvvigionamento di acqua potabile, in conformità con i requisiti della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque, effettua periodicamente un’analisi dei rischi per le risorse idriche nell’ambito dell’analisi complessiva dei rischi.
Art. 4 Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico
1 Chi intende costruire o apportare modifiche edilizie a un impianto di approvvigionamento idrico lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.
2 Quando si costruisce, si ristruttura o si gestisce un impianto di approvvigionamento idrico si devono rispettare le regole tecniche riconosciute.
3 Il gestore è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione.
4 Per il trattamento dellʼacqua potabile e la protezione degli impianti di acqua potabile possono essere utilizzate unicamente le sostanze e le procedure di cui allʼallegato 4.4
5 Per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dell’impianto di approvvigionamento di acqua potabile devono essere adoperati materiali utilizzabili a contatto con l’acqua potabile che siano stati considerati idonei per la captazione, il trattamento, il trasporto e la conservazione di acqua potabile in base a metodi riconosciuti di prova e valutazione dei materiali.5
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali
Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua.
Art. 6 Restrizioni nell’etichettatura dell’acqua potabile in recipienti
Chi distribuisce acqua potabile ai consumatori non può applicare sui recipienti indicazioni relative al luogo o al nome della sorgente né simboli, illustrazioni o denominazioni che possano creare confusione con l’acqua minerale naturale o di sorgiva.
Sezione 3: Acqua per docce e piscine
Art. 7 Definizioni
Nella presente sezione si intende per:
- a.
- acqua: acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le vasche per bambini o strutture simili, per vasche con rigenerazione biologica dell’acqua in uso accessibili al pubblico e per impianti per docce accessibili al pubblico.
- b.
- piscina:impianto di balneazione, compresi i bagni termali, minerali, di vapore umido e gli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua;
- c.
- bagno termale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità, la cui temperatura all’uscita è superiore a 20 °C;
- d.
- bagno minerale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee per natura fortemente mineralizzate, provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità;
- e.
- bagno di vapore umido: ambiente surriscaldato con un’umidità elevata, la cui temperatura è compresa generalmente tra 40 e 50 °C;
- f.
- impianto di balneazione: stabilimento con vasca artificiale la cui acqua è filtrata, disinfettata, cambiata e riciclata, compresi tutti gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;
- g.
- impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua: stabilimento con vasche naturali o artificiali la cui acqua è riciclata ad opera della microflora presente e cambiata, ma non disinfettata, compresi tutti gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;
- h
- impianto accessibile al pubblico o piscina accessibile al pubblico: impianto o piscina aperto a tutti o a una cerchia di persone autorizzate e che non è destinato a essere utilizzato in un contesto familiare;
- i.
- impianto di trattamento dell’acqua: impianto per il trattamento dell’acqua delle piscine accessibili al pubblico, inclusi i locali, le apparecchiature e le procedure richiesti a tal fine nonché le sostanze, i preparati chimici e i biocidi necessari per garantire una qualità dell’acqua conforme all’utilizzo previsto e ai requisiti stabiliti. Per le vasche con rigenerazione biologica dell’acqua vengono considerati parte integrante del trattamento anche gli organismi utilizzati.
Art. 8 Obbligo di notifica di progetti edilizi
Chi intende costruire un impianto di balneazione accessibile al pubblico o apportarvi modifiche edilizie lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.
Art. 9 Requisiti microbiologici
L’acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano deve soddisfare i requisiti microbiologici indicati nell’allegato 5.
Art. 10 Disinfettanti autorizzati
1 ...6
2 Per l’acqua delle docce si applicano i requisiti concernenti i disinfettanti previsti per l’acqua potabile ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.
6 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
Art. 11 Concentrazioni di disinfettanti
Le concentrazioni di disinfettanti e i parametri applicabili al trattamento dell’acqua sono stabiliti nell’allegato 6.
Art. 12 Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione
Le concentrazioni massime di contaminanti e sostanze derivanti dalla disinfezione sono stabilite nell’allegato 7.
Art. 13 Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce
Gli impianti di trattamento delle acque e gli impianti per docce devono essere approntati, gestiti o modificati conformemente alle regole tecniche riconosciute. Il proprietario è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione.
Art. 14 Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico
1 In ogni impianto di balneazione accessibile al pubblico deve esserci almeno un dipendente che dispone dell’autorizzazione prevista dall’ordinanza del DFI del 28 giugno 20057 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua negli impianti di balneazione accessibili al pubblico, ad eccezione degli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua.
2 e 3 ...8
8 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
Sezione 4: Adeguamento degli allegati
Art. 15
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Può stabilire altresì termini transitori.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 16 Disposizioni transitorie
1 L’acqua potabile che ha un contenuto di arsenico da 10 o 50 µg/l o di uranio superiore a 30 µg/l può essere fornita al consumatore fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto vigente.
2 Se i requisiti microbiologici per l’acqua di impianti per balneazione e per docce possono essere rispettati solo con un risanamento edile, questo deve essere realizzato entro il 30 aprile 2027. In tal caso i presenti requisiti non si applicano in questo periodo; tutte le altre misure previste dalla presente ordinanza devono invece essere prese al fine di garantire la protezione della salute.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Allegato 1 99 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).
9 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).
Requisiti microbiologici concernenti l’acqua potabile
Allegato 2 1212 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 13251755) e dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
12 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 13251755) e dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
Requisiti chimici concernenti l’acqua potabile
Allegato 3 1515 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dai n. II delle O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).
15 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dai n. II delle O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2287) e dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).
Ulteriori requisiti concernenti l’acqua potabile
Allegato 4 1818 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325) e dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
18 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325) e dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
Elenco delle procedure e dei prodotti riconosciuti per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico
1 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile eseguite allo scopo di modificare le proprietà fisico-chimiche dell’acqua
2 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi e la protezione dai microrganismi degli impianti di approvvigionamento idrico
3 Elenco delle procedure per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico
4 El Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente le proprietà fisico-chimiche
5 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi
6 Elenco delle sostanze destinate alla protezione degli impianti di approvvigionamento idrico
Allegato 5 1919 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1325).
19 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1325).
Requisiti microbiologici dell’acqua per stabilimenti e impianti per docce accessibili al pubblico
Allegato 6 2020 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).
20 Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 424).
Valori massimi e minimi concernenti l’acqua per stabilimenti e impianti per docce accessibili al pubblico
Allegato 7 2121 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
21 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).