Ordinanza del DFI
sugli integratori alimentari
(OIAl)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1, 25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Allegato 1 1111 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2309).
11 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2309).
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Art. 1 Integratori alimentari
Gli integratori alimentari sono derrate alimentari destinate a integrare la dieta normale. Costituiscono una fonte concentrata di vitamine, di sali minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti, e sono immessi sul mercato in forme di dosaggio.
Art. 2 Requisiti
1 Gli integratori alimentari possono essere immessi sul mercato soltanto in forma preconfezionata, a meno che non vengano somministrati ai consumatori per il consumo diretto.
2 Per la loro assunzione, devono essere offerti in piccoli quantitativi in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole o altre forme di somministrazione simili, oppure in forma di polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce o altre forme di somministrazione di liquidi e polveri.
3 Possono contenere:
- a.
- le vitamine e i sali minerali elencati nell’allegato 1 parte A alle condizioni in esso elencate;
- b.
- altre sostanze nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato 1 parte B;
- c.
- sostanze che:
- 1.
- sono ammesse dall’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui nuovi tipi di derrate alimentari e possono essere utilizzate come integratori alimentari, oppure
- 2.
- sono state autorizzate dall’USAV come nuove derrate alimentari;
- d.
- altre derrate alimentari; sono fatte salve le lettere a–c.
4 Sono vietate le sostanze elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM).
5 Le quantità massime di vitamine, sali minerali e altre sostanze fissate nell’allegato 1 non devono superare la dose giornaliera raccomandata.
6 I composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze sono disciplinati nell’allegato 2.
7 I requisiti per le colture batteriche vive sono disciplinati nell’allegato 3.
8 Per gli integratori alimentari con sali minerali basici sono ammessi sali basici (bicarbonato, carbonato e citrato) dei sali minerali di magnesio, potassio o calcio.
Art. 3 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare»; essa viene integrata con l’aggiunta del nome delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o di un’indicazione relativa alla natura di tali vitamine, minerali o altre sostanze.
2 Per gli integratori alimentari devono essere indicati, in forma numerica per dose giornaliera raccomandata, il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alle quantità di riferimento di cui all’allegato 10 parte A dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). L’indicazione della percentuale può comparire anche in forma grafica.
3 Nella caratterizzazione occorre precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori. I valori indicati devono basarsi sui valori medi di cui all’articolo 26 capoverso 4 OID.
4 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
- a.
- per le vitamine e i sali minerali: almeno il 15 per cento della quantità di riferimento di cui all’allegato 10, parte A OID;
- b.
- per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l’allegato 1.
5 Nel caso si faccia riferimento a colture batteriche vive o lattasi, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
- a.
- per le colture batteriche vive: almeno 108 UFC5;
- b.
- per la lattasi: almeno 4500 unità FCC6.
6 L’aggiunta di colture batteriche vive deve figurare nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:
- a.
- con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes7; oppure
- b.
- con l’indicazione «con batteri acidolattici».
7 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:
- a.
- la dose giornaliera raccomandata espressa in porzioni del prodotto;
- b.
- l’avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;
- c.
- un riferimento al fatto che gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un’alimentazione variata;
- d.
- un riferimento al fatto che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli;
- e.
- l’avvertenza o il riferimento al gruppo di destinatari specifico o alle condizioni d’uso di cui all’allegato 1.
5 UFC = Unità formanti colonia
6 FCC = Food Chemicals Codex
7 ICSP; www.the-icsp.org
Art. 4 Riferimenti non ammessi
La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non possono contenere riferimenti in cui si affermi o si suggerisca che un’alimentazione equilibrata e variata non consenta generalmente un apporto adeguato delle quantità di sostanze nutritive.
Art. 5 Criteri di purezza
1 Per le sostanze elencate nell’allegato 2 valgono i criteri specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/20128 .
2 Per le sostanze elencate nell’allegato 2, per i quali non sono stati fissati criteri di purezza, valgono i criteri di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali quali FAO/OMS e le farmacopee internazionali.
8 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1739, GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3.
Art. 6 Adeguamento degli allegati
1 L’USAV adegua regolarmente gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Può stabilire altresì disposizioni transitorie.
Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 12 marzo 2018 9
Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte
9 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1335).
Art. 6b Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 10
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino 30 giugno 2022 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
10 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2309).
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti
Parte A: vitamine e sali minerali ammessi
Parte B: altre sostanze con restrizioni d’uso
Allegato 2 1313 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1335) e dal n. II cpv. 2 dell’O dell’USAV del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2309).
13 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1335) e dal n. II cpv. 2 dell’O dell’USAV del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2309).