Ordinanza del DFI
sui tenori massimi di contaminanti
(Ordinanza sui contaminanti, OCont)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e, 81 capoverso 3 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Allegato 1
1
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 3
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la determinazione e la definizione dei tenori massimi e dei valori indicativi dei contaminanti consentiti nelle derrate alimentari;
- b.
- la determinazione e la definizione dei tenori massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nelle derrate alimentari a seguito di un incidente nucleare o di un’altra emergenza radiologica ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 5 del regolamento (Euratom) 2016/524;
- c.
- i metodi di campionamento e di analisi per determinare i tenori dei contaminanti nelle derrate alimentari.
2 Essa non si applica ai contaminanti interamente o parzialmente oggetto di ordinanze specifiche.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
4 Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione; GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.
Art. 1a Significato dei valori indicativi 5
I valori indicativi stabiliti nella presente ordinanza non sono considerati valori massimi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 ODerr.
5 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 2 Determinazione dei valori massimi 6
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i tenori massimi di contaminanti affinché questi tenori possano essere rispettati nell’applicazione, a tutti i livelli, della buona prassi procedurale come ottenimento, produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, presentazione, imballaggio, trasporto o deposito.7
2 Oltre all’usuale documentazione scientifica, l’USAV prende in considerazione in particolare:
- a.
- la tossicità di una sostanza;
- b.
- la concentrazione tecnicamente inevitabile di una sostanza nella derrata alimentare;
- c.
- l’assimilazione di una sostanza in base alla quantità ingerita della rispettiva derrata alimentare;
- d.8
- ...
- e.
- i tenori massimi vigenti per i principali partner commerciali della Svizzera.
3 L’USAV determina tenori massimi per:9
- a.
- il nitrato nell’allegato 1;
- b.
- le micotossine nell’allegato 2;
- c.
- i metalli e metalloidi nell’allegato 3;
- d.10
- per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nell’allegato 4;
- e.
- le diossine e i bifenili policlorurati (PCB) nell’allegato 5;
- f.
- gli idrocarburi policiclici aromatici nell’allegato 6;
- g.
- la melamina e i suoi analoghi strutturali nell’allegato 7;
- h.
- le tossine vegetali naturali nell’allegato 8;
- i.
- ulteriori contaminanti nell’allegato 9.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
8 Abrogata dal n. I dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 3 Definizione dei tenori massimi in caso di incidenti nucleari o di altre emergenze radiologiche
1 In caso di incidente nucleare o di un’altra emergenza radiologica che ha causato o che causerà verosimilmente una significativa contaminazione radioattiva delle derrate alimentari, l’allegato 10 definisce i tenori massimi dei radionuclidi.
2 L’USAV può, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica, stabilire tenori massimi adeguati alle circostanze che divergono dall’allegato 10. Tali deroghe devono basarsi su elementi scientifici ed essere debitamente giustificate dalle circostanze.
Art. 4 Derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte
1 Per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte da più di un ingrediente, occorre stabilire nell’ambito del controllo autonomo i tenori massimi basandosi sui tenori massimi fissati, nel rispetto dei seguenti criteri:11
- a.
- modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
- b.
- modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
- c.
- le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
- d.
- il limite analitico di quantificazione.
2 Nell’ambito dei controlli ufficiali, all’autorità d’esecuzione competente sono comunicati e motivati i fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione o miscelazione oppure alle derrate alimentari interessate essiccate, diluite, trasformate o composte.
3 Se il fattore di concentrazione o diluizione non è comunicato o se l’autorità d’esecuzione competente ritiene tale fattore inidoneo in considerazione della motivazione addotta, l’autorità d’esecuzione definisce tale fattore in base alle informazioni disponibili e tenuto conto della salute pubblica.
4 I capoversi 1–3 si applicano per quanto gli allegati 1–10 non stabiliscano tenori massimi specifici per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 5 Divieti in materia di immissione sul mercato, utilizzazione, miscelazione e detossificazione
1 Le derrate alimentari che contengono contaminanti menzionati negli allegati 1–10 in misura superiore ai tenori massimi ivi definiti non possono essere né immesse sul mercato né utilizzate come ingredienti alimentari.
2 Le derrate alimentari conformi ai tenori massimi stabiliti negli allegati 1–10 non possono essere miscelate con derrate alimentari che superano tali tenori massimi.
3 Le derrate alimentari che devono essere sottoposte a cernita o ad altro trattamento fisico allo scopo di ridurre la contaminazione non possono essere miscelate con derrate alimentari destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari.
4 Le derrate alimentari che contengono contaminanti di cui all’allegato 2 non possono essere sottoposte a detossificazione mediante trattamenti chimici.
Art. 5a Misure di adempimento della buona prassi procedurale 12
1 Le aziende alimentari che fabbricano e immettono sul mercato le derrate alimentari elencate nell’allegato 11 devono adottare misure appropriate per:
- a.
- rispettare i valori indicativi dei contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale di cui all’allegato 11;
- b.
- mantenere il più basso possibile il tenore di acrilammide.
2 Esse registrano le misure adottate. Fanno eccezione le aziende di commercio al dettaglio e le aziende che riforniscono direttamente il commercio al dettaglio locale. Queste sono tenute solo a presentare le prove dell’applicazione delle misure.
3 In caso di superamento dei valori indicativi la buona prassi procedurale è considerata inadempiuta. Devono essere adottate le misure correttive necessarie nell’ambito del controllo autonomo.
12 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 5b Acrilammide: verifica dell’adempimento della buona prassi procedurale 13
1 In funzione della verifica della buona prassi procedurale, le aziende alimentari eseguono campionamenti e analisi per definire il tenore di acrilammide nelle derrate alimentari di cui all’allegato 11. Esse registrano i risultati.
2 Sono escluse da quest’obbligo le aziende alimentari che fabbricano le derrate alimentari interessate e sono attive nel commercio al dettaglio o si limitano a rifornire direttamente il commercio al dettaglio locale.
3 La deroga di cui al capoverso 2 non si applica alle aziende che:
- a.
- esercitano le loro attività nell’ambito di un marchio commerciale o come parte o affiliate di imprese economiche più estese e ramificate; e
- b.
- operano su incarico di un’azienda alimentare che fornisce centralmente le derrate alimentari.
13 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 6 Aggiornamento degli allegati
1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Esso può inoltre emanare disposizioni transitorie.
Art. 7 Direttive alle autorità cantonali d’esecuzione
1 Qualora gli allegati 1–11 non corrispondano più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e siano necessari provvedimenti immediati a tutela della salute, l’USAV può impartire istruzioni provvisorie alle autorità cantonali d’esecuzione fino a quando gli allegati non sono modificati.14
2 Le istruzioni sono pubblicate su Internet.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 8 Disposizione transitoria
Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della presente ordinanza possono essere fabbricate o importate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Art. 8a Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 15
1 Le derrate alimentari non conformi agli allegati 2–4, 8 e 9 della modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2020 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2 Le misure da adottare secondo gli articoli 5a e 5b devono essere attuate entro il 30 giugno 2021.
15 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Tenori massimi di nitrato nelle derrate alimentari
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Allegato 2 1717 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
17 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Tenori massimi delle micotossine nelle derrate alimentari
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Allegato 3 1818 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
18 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Tenori massimi per i metalli e i metalloidi
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Allegato 4 1919 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
19 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Tenori massimi per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nelle derrate alimentari
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Allegato 5
Tenori massimi di diossine e PCB nelle derrate alimentari
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella 1
Parte C: tabella 2
Allegato 6
Tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nelle derrate alimentari
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Allegato 7
Tenori massimi di melamina e dei suoi analoghi strutturali nelle derrate alimentari
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Allegato 8 2020 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
20 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Tenori massimi di tossine vegetali naturali
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Allegato 9 2121 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
21 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Tenori massimi di ulteriori contaminanti nelle derrate alimentari
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella
Parte C: metodi
Allegato 10 2424 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 2 ott. 2018 (RU 2018 3313), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
24 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 2 ott. 2018 (RU 2018 3313), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Tenori massimi dei radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica
Parte A: spiegazioni
Parte B: tabella 1
Parte C: tabella 2
Allegato 11 2525 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
25 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).