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Ordinanza del DFI
sui tenori massimi di contaminanti
(Ordinanza sui contaminanti, OCont)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e, 81 capoverso 3 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

ordina:

1 RS 817.02

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Allegato 1

(art. 2 cpv. 3 lett. a, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

1

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 3  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
la de­ter­mi­na­zio­ne e la de­fi­ni­zio­ne dei te­no­ri mas­si­mi e dei va­lo­ri in­di­ca­ti­vi dei con­ta­mi­nan­ti con­sen­ti­ti nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
b.
la de­ter­mi­na­zio­ne e la de­fi­ni­zio­ne dei te­no­ri mas­si­mi am­mis­si­bi­li di con­ta­mi­na­zio­ne ra­dioat­ti­va nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri a se­gui­to di un in­ci­den­te nu­clea­re o di un’al­tra emer­gen­za ra­dio­lo­gi­ca ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 pa­ra­gra­fo 5 del re­go­la­men­to (Eu­ra­tom) 2016/524;
c.
i me­to­di di cam­pio­na­men­to e di ana­li­si per de­ter­mi­na­re i te­no­ri dei con­ta­mi­nan­ti nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri.

2 Es­sa non si ap­pli­ca ai con­ta­mi­nan­ti in­te­ra­men­te o par­zial­men­te og­get­to di or­di­nan­ze spe­ci­fi­che.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

4 Re­go­la­men­to (Eu­ra­tom) 2016/52 del Con­si­glio, del 15 gen­na­io 2016, che fis­sa i li­vel­li mas­si­mi am­mis­si­bi­li di ra­dioat­ti­vi­tà per i pro­dot­ti ali­men­ta­ri e per gli ali­men­ti per ani­ma­li a se­gui­to di un in­ci­den­te nu­clea­re o in qual­sia­si al­tro ca­so di emer­gen­za ra­dio­lo­gi­ca e che abro­ga il re­go­la­men­to (Eu­ra­tom) n. 3954/87 del Con­si­glio e i re­go­la­men­ti (Eu­ra­tom) n. 944/89 e (Eu­ra­tom) n. 770/90 del­la Com­mis­sio­ne; GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

Art. 1a Significato dei valori indicativi 5  

I va­lo­ri in­di­ca­ti­vi sta­bi­li­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za non so­no con­si­de­ra­ti va­lo­ri mas­si­mi ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 2 ODerr.

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Art. 2 Determinazione dei valori massimi 6  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) de­ter­mi­na i te­no­ri mas­si­mi di con­ta­mi­nan­ti af­fin­ché que­sti te­no­ri pos­sa­no es­se­re ri­spet­ta­ti nell’ap­pli­ca­zio­ne, a tut­ti i li­vel­li, del­la buo­na pras­si pro­ce­du­ra­le co­me ot­te­ni­men­to, pro­du­zio­ne, tra­sfor­ma­zio­ne, pre­pa­ra­zio­ne, trat­ta­men­to, pre­sen­ta­zio­ne, im­bal­lag­gio, tra­spor­to o de­po­si­to.7

2 Ol­tre all’usua­le do­cu­men­ta­zio­ne scien­ti­fi­ca, l’USAV pren­de in con­si­de­ra­zio­ne in par­ti­co­la­re:

a.
la tos­si­ci­tà di una so­stan­za;
b.
la con­cen­tra­zio­ne tec­ni­ca­men­te ine­vi­ta­bi­le di una so­stan­za nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
c.
l’as­si­mi­la­zio­ne di una so­stan­za in ba­se al­la quan­ti­tà in­ge­ri­ta del­la ri­spet­ti­va der­ra­ta ali­men­ta­re;
d.8
...
e.
i te­no­ri mas­si­mi vi­gen­ti per i prin­ci­pa­li part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

3 L’USAV de­ter­mi­na te­no­ri mas­si­mi per:9

a.
il ni­tra­to nell’al­le­ga­to 1;
b.
le mi­co­tos­si­ne nell’al­le­ga­to 2;
c.
i me­tal­li e me­tal­loi­di nell’al­le­ga­to 3;
d.10
per il 3-mo­no­clo­ro-1,2-pro­pan­dio­lo (3-MCPD) e i gli­ci­dil este­ri de­gli aci­di gras­si nell’al­le­ga­to 4;
e.
le dios­si­ne e i bi­fe­ni­li po­li­clo­ru­ra­ti (PCB) nell’al­le­ga­to 5;
f.
gli idro­car­bu­ri po­li­ci­cli­ci aro­ma­ti­ci nell’al­le­ga­to 6;
g.
la me­la­mi­na e i suoi ana­lo­ghi strut­tu­ra­li nell’al­le­ga­to 7;
h.
le tos­si­ne ve­ge­ta­li na­tu­ra­li nell’al­le­ga­to 8;
i.
ul­te­rio­ri con­ta­mi­nan­ti nell’al­le­ga­to 9.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

8 Abro­ga­ta dal n. I dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Art. 3 Definizione dei tenori massimi in caso di incidenti nucleari o di altre emergenze radiologiche  

1 In ca­so di in­ci­den­te nu­clea­re o di un’al­tra emer­gen­za ra­dio­lo­gi­ca che ha cau­sa­to o che cau­se­rà ve­ro­si­mil­men­te una si­gni­fi­ca­ti­va con­ta­mi­na­zio­ne ra­dioat­ti­va del­le der­ra­te ali­men­ta­ri, l’al­le­ga­to 10 de­fi­ni­sce i te­no­ri mas­si­mi dei ra­dio­nu­cli­di.

2 L’USAV può, d’in­te­sa con l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la sa­ni­tà pub­bli­ca, sta­bi­li­re te­no­ri mas­si­mi ade­gua­ti al­le cir­co­stan­ze che di­ver­go­no dall’al­le­ga­to 10. Ta­li de­ro­ghe de­vo­no ba­sar­si su ele­men­ti scien­ti­fi­ci ed es­se­re de­bi­ta­men­te giu­sti­fi­ca­te dal­le cir­co­stan­ze.

Art. 4 Derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte  

1 Per le der­ra­te ali­men­ta­ri es­sic­ca­te, di­lui­te, tra­sfor­ma­te o com­po­ste da più di un in­gre­dien­te, oc­cor­re sta­bi­li­re nell’am­bi­to del con­trol­lo au­to­no­mo i te­no­ri mas­si­mi ba­san­do­si sui te­no­ri mas­si­mi fis­sa­ti, nel ri­spet­to dei se­guen­ti cri­te­ri:11

a.
mo­di­fi­che del­la con­cen­tra­zio­ne del con­ta­mi­nan­te cau­sa­te dai pro­ces­si di es­sic­ca­zio­ne o di di­lui­zio­ne;
b.
mo­di­fi­che del­la con­cen­tra­zio­ne del con­ta­mi­nan­te cau­sa­te dal­la tra­sfor­ma­zio­ne;
c.
le pro­por­zio­ni re­la­ti­ve de­gli in­gre­dien­ti nel pro­dot­to;
d.
il li­mi­te ana­li­ti­co di quan­ti­fi­ca­zio­ne.

2 Nell’am­bi­to dei con­trol­li uf­fi­cia­li, all’au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne com­pe­ten­te so­no co­mu­ni­ca­ti e mo­ti­va­ti i fat­to­ri spe­ci­fi­ci di con­cen­tra­zio­ne o di­lui­zio­ne re­la­ti­vi al­le ope­ra­zio­ni di es­sic­ca­zio­ne, di­lui­zio­ne, tra­sfor­ma­zio­ne o mi­sce­la­zio­ne op­pu­re al­le der­ra­te ali­men­ta­ri in­te­res­sa­te es­sic­ca­te, di­lui­te, tra­sfor­ma­te o com­po­ste.

3 Se il fat­to­re di con­cen­tra­zio­ne o di­lui­zio­ne non è co­mu­ni­ca­to o se l’au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne com­pe­ten­te ri­tie­ne ta­le fat­to­re ini­do­neo in con­si­de­ra­zio­ne del­la mo­ti­va­zio­ne ad­dot­ta, l’au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne de­fi­ni­sce ta­le fat­to­re in ba­se al­le in­for­ma­zio­ni di­spo­ni­bi­li e te­nu­to con­to del­la sa­lu­te pub­bli­ca.

4 I ca­po­ver­si 1–3 si ap­pli­ca­no per quan­to gli al­le­ga­ti 1–10 non sta­bi­li­sca­no te­no­ri mas­si­mi spe­ci­fi­ci per le der­ra­te ali­men­ta­ri es­sic­ca­te, di­lui­te, tra­sfor­ma­te o com­po­ste.

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Art. 5 Divieti in materia di immissione sul mercato, utilizzazione, miscelazione e detossificazione  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri che con­ten­go­no con­ta­mi­nan­ti men­zio­na­ti ne­gli al­le­ga­ti 1–10 in mi­su­ra su­pe­rio­re ai te­no­ri mas­si­mi ivi de­fi­ni­ti non pos­so­no es­se­re né im­mes­se sul mer­ca­to né uti­liz­za­te co­me in­gre­dien­ti ali­men­ta­ri.

2 Le der­ra­te ali­men­ta­ri con­for­mi ai te­no­ri mas­si­mi sta­bi­li­ti ne­gli al­le­ga­ti 1–10 non pos­so­no es­se­re mi­sce­la­te con der­ra­te ali­men­ta­ri che su­pe­ra­no ta­li te­no­ri mas­si­mi.

3 Le der­ra­te ali­men­ta­ri che de­vo­no es­se­re sot­to­po­ste a cer­ni­ta o ad al­tro trat­ta­men­to fi­si­co al­lo sco­po di ri­dur­re la con­ta­mi­na­zio­ne non pos­so­no es­se­re mi­sce­la­te con der­ra­te ali­men­ta­ri de­sti­na­te al con­su­mo uma­no di­ret­to o all’uti­liz­za­zio­ne qua­li in­gre­dien­ti di der­ra­te ali­men­ta­ri.

4 Le der­ra­te ali­men­ta­ri che con­ten­go­no con­ta­mi­nan­ti di cui all’al­le­ga­to 2 non pos­so­no es­se­re sot­to­po­ste a de­tos­si­fi­ca­zio­ne me­dian­te trat­ta­men­ti chi­mi­ci.

Art. 5a Misure di adempimento della buona prassi procedurale 12  

1 Le azien­de ali­men­ta­ri che fab­bri­ca­no e im­met­to­no sul mer­ca­to le der­ra­te ali­men­ta­ri elen­ca­te nell’al­le­ga­to 11 de­vo­no adot­ta­re mi­su­re ap­pro­pria­te per:

a.
ri­spet­ta­re i va­lo­ri in­di­ca­ti­vi dei con­ta­mi­nan­ti per la ve­ri­fi­ca del­la buo­na pras­si pro­ce­du­ra­le di cui all’al­le­ga­to 11;
b.
man­te­ne­re il più bas­so pos­si­bi­le il te­no­re di acri­lam­mi­de.

2 Es­se re­gi­stra­no le mi­su­re adot­ta­te. Fan­no ec­ce­zio­ne le azien­de di com­mer­cio al det­ta­glio e le azien­de che ri­for­ni­sco­no di­ret­ta­men­te il com­mer­cio al det­ta­glio lo­ca­le. Que­ste so­no te­nu­te so­lo a pre­sen­ta­re le pro­ve dell’ap­pli­ca­zio­ne del­le mi­su­re.

3 In ca­so di su­pe­ra­men­to dei va­lo­ri in­di­ca­ti­vi la buo­na pras­si pro­ce­du­ra­le è con­si­de­ra­ta ina­dem­piu­ta. De­vo­no es­se­re adot­ta­te le mi­su­re cor­ret­ti­ve ne­ces­sa­rie nell’am­bi­to del con­trol­lo au­to­no­mo.

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Art. 5b Acrilammide: verifica dell’adempimento della buona prassi procedurale 13  

1 In fun­zio­ne del­la ve­ri­fi­ca del­la buo­na pras­si pro­ce­du­ra­le, le azien­de ali­men­ta­ri ese­guo­no cam­pio­na­men­ti e ana­li­si per de­fi­ni­re il te­no­re di acri­lam­mi­de nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui all’al­le­ga­to 11. Es­se re­gi­stra­no i ri­sul­ta­ti.

2 So­no esclu­se da que­st’ob­bli­go le azien­de ali­men­ta­ri che fab­bri­ca­no le der­ra­te ali­men­ta­ri in­te­res­sa­te e so­no at­ti­ve nel com­mer­cio al det­ta­glio o si li­mi­ta­no a ri­for­ni­re di­ret­ta­men­te il com­mer­cio al det­ta­glio lo­ca­le.

3 La de­ro­ga di cui al ca­po­ver­so 2 non si ap­pli­ca al­le azien­de che:

a.
eser­ci­ta­no le lo­ro at­ti­vi­tà nell’am­bi­to di un mar­chio com­mer­cia­le o co­me par­te o af­fi­lia­te di im­pre­se eco­no­mi­che più este­se e ra­mi­fi­ca­te; e
b.
ope­ra­no su in­ca­ri­co di un’azien­da ali­men­ta­re che for­ni­sce cen­tral­men­te le der­ra­te ali­men­ta­ri.

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Art. 6 Aggiornamento degli allegati  

1 L’USAV ade­gua gli al­le­ga­ti al­lo sta­to at­tua­le del­la scien­za e del­la tec­ni­ca, non­ché al di­rit­to dei più im­por­tan­ti part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

2 Es­so può inol­tre ema­na­re di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie.

Art. 7 Direttive alle autorità cantonali d’esecuzione  

1 Qua­lo­ra gli al­le­ga­ti 1–11 non cor­ri­spon­da­no più al­le nuo­ve co­no­scen­ze o ai nuo­vi svi­lup­pi e sia­no ne­ces­sa­ri prov­ve­di­men­ti im­me­dia­ti a tu­te­la del­la sa­lu­te, l’USAV può im­par­ti­re istru­zio­ni prov­vi­so­rie al­le au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne fi­no a quan­do gli al­le­ga­ti non so­no mo­di­fi­ca­ti.14

2 Le istru­zio­ni so­no pub­bli­ca­te su In­ter­net.

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Art. 8 Disposizione transitoria  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri che non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re fab­bri­ca­te o im­por­ta­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 apri­le 2018. Es­se pos­so­no es­se­re con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

Art. 8a Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 15  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri non con­for­mi agli al­le­ga­ti 2–4, 8 e 9 del­la mo­di­fi­ca del 27 mag­gio 2020 pos­so­no es­se­re im­por­ta­te e fab­bri­ca­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si­no al 31 di­cem­bre 2020 e con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

2 Le mi­su­re da adot­ta­re se­con­do gli ar­ti­co­li 5a e 5b de­vo­no es­se­re at­tua­te en­tro il 30 giu­gno 2021.

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

Art. 9 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mag­gio 2017.

Tenori massimi di nitrato nelle derrate alimentari

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

2 In assenza di indicazioni sul tipo di coltivazione dell’insalata, si applica il tenore massimo più severo per il nitrato.

3 Le derrate alimentari elencate si riferiscono ai prodotti definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201616 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo
(mg/kg)

Osservazioni

Nitrato

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

200

prodotti pronti al consumo commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante

"

insalate del genere Lactuca

5000

fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° ottobre e il 31 marzo; coltivate in coltura protetta

"

"

4000

fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° aprile e il 30 settembre; coltivate in coltura protetta

"

"

4000

fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° ottobre e il 31 marzo; coltivate in campo aperto

"

"

3000

fresche; eccetto lattuga iceberg; raccolte fra il 1° aprile e il 30 settembre; coltivate in campo aperto

Nitrato

lattuga iceberg

2500

coltivata in coltura protetta

"

"

2000

coltivata in campo aperto

"

rucola

7000

raccolta fra il 1° ottobre e il 31 marzo

"

"

6000

raccolta fra il 1° aprile e il 30 settembre

"

spinaci

3500

freschi; eccetto spinaci destinati alla trasformazione e che vengono direttamente trasportati in blocco dal campo allo stabilimento di trasformazione

"

"

2000

in conserva, surgelati o congelati

Allegato 2 17

17 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

(art. 2 cpv. 3 lett. b, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1, 2 e 4 nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi delle micotossine nelle derrate alimentari

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

2 I tenori massimi delle aflatossine si riferiscono alla parte commestibile delle arachidi e della frutta con guscio. Se le arachidi e la frutta con guscio sono analizzati interi, nel calcolo del tenore delle aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile, tranne nel caso delle noci del Brasile.

3 Qualora i relativi prodotti derivati o di trasformazione siano derivati o trasformati esclusivamente o quasi esclusivamente a partire dalla frutta con guscio in questione, i tenori massimi delle aflatossine definiti per la corrispondente frutta con guscio si applicano anche ai prodotti derivati o di trasformazione. Negli altri casi, ai prodotti derivati o di trasformazione si applica l’articolo 4 capoversi 1–3.

4 Per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, i tenori massimi si riferiscono alla materia secca.

5 Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento, nonché per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, eccetto gli alimenti a base di cereali, i tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti al consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

6 Per gli alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti, i tenori massimi si riferiscono, nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai prodotti pronti al consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore), mentre nel caso dei prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari si riferiscono alla materia secca.

7 I tenori massimi per i cereali non trasformati si applicano ai prodotti commercializzati per la prima trasformazione. Con «prima trasformazione» si intendono tutti i trattamenti fisici o termici della granella, diversi dall’essiccazione. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sulla cariosside e quest’ultima rimane intatta dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, di cernita o di essiccazione non sono considerate parte della «prima trasformazione». Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati per quanto essi siano destinati alla prima trasformazione.

8 Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta con guscio, la frutta secca, il riso e il mais non conformi ai tenori massimi di aflatossine validi per i prodotti destinati al consumo diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari possono essere commercializzati, purché si tratti di derrate alimentari che:

1 non sono destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari;

2 rispettano i tenori massimi per i prodotti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari;

3 sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e che, dopo tale trattamento, non superano i tenori massimi per i prodotti destinati al consumo diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari, a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;

4 recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente la destinazione di utilizzazione, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni singola unità di imballaggio, quali ad esempio sacchi o casse, e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita/del lotto deve essere apposto in forma indelebile su ogni singola unità di imballaggio della partita, quali sacchi o casse, e sull’originale del documento di accompagnamento.

9 Per arachidi, altri semi oleosi, relativi prodotti derivati e cereali un’indicazione chiara della destinazione di utilizzazione deve comparire sull’etichetta di ogni singola unità di imballaggio, quali sacchi o casse, e sull’originale del documento di accompagnamento. Quest’ultimo deve contenere un riferimento chiaro alla partita mediante l’indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni singola unità di imballaggio quali sacchi o casse. Inoltre l’attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione di utilizzazione.

In assenza di un’indicazione chiara attestante che la destinazione di utilizzazione non è il consumo umano, a tutte le arachidi, si applicano i tenori massimi di cui alla parte B a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati destinati al consumo diretto o all’utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari.

Per le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura, sono ammesse eccezioni per quanto riguarda il rispetto dei tenori massimi definiti nella parte B per i prodotti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari. In questo caso le partite devono recare un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’utilizzazione, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni unità d’imballaggio quale sacco o cassa e sui documenti di accompagnamento. La destinazione finale deve essere un impianto di pressatura.

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo
(µg/kg)

Osservazioni

Aflatossina B1

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

0,1

"

alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

0,1

"

arachidi e altri semi oleosi

8

eccetto arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione

2

eccetto oli vegetali crudi destinati alla raffinazione e oli vegetali raffinati destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

cereali e prodotti derivati da cereali, compresi i prodotti trasformati derivati da cereali

2

altri

"

fichi

6

secchi

"

frutta con guscio

5

altra; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

frutta con guscio e relativi prodotti di trasformazione

2

altri; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

frutta secca

5

eccetto fichi secchi; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

"

frutta secca e relativi prodotti di trasformazione

2

eccetto fichi secchi e loro prodotti di trasformazione; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

mais

5

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

"

mandorle, pistacchi e semi di albicocca

12

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

"

8

destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

nocciole e noci del Brasile

8

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

"

5

destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

paprica e peperoncino in polvere, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma

5

comprese le miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie; frutti secchi di paprica e peperoncino derivati da Capsicum spp., interi o in polvere, compreso il pepe di Cayenna

"

riso

5

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

Aflatossina M1

alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

0,025

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

0,025

compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento

"

latte

0,05

latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2)

arachidi e altri semi oleosi

15

eccetto arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione

4

eccetto oli vegetali crudi destinati alla raffinazione e oli vegetali raffinati; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

cereali e prodotti derivati dai cereali, compresi prodotti trasformati a base di cereali

4

altri

"

fichi

10

secchi

"

frutta con guscio

10

altra; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

frutta con guscio e relativi prodotti di trasformazione

4

altri; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

frutta secca

10

eccetto fichi secchi; da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

"

frutta secca e relativi prodotti di trasformazione

4

eccetto fichi secchi e loro prodotti di trasformazione; destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

mais

10

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

"

mandorle, pistacchi e semi di albicocca

15

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

"

10

destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

nocciole e noci del Brasile

15

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

"

10

destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

"

paprica e peperoncino in polvere, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma

10

comprese miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie; frutti secchi di paprica e peperoncino derivati da Capsicum spp., interi o in polvere, compreso pepe di Cayenna

"

riso

10

da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’utilizzazione quale ingrediente di derrate alimentari

Deossiniva­lenolo

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

200

"

avena non trasformata

1750

"

cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germi come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto

750

eccetto alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

"

cereali non trasformati

1250

eccetto grano duro, avena e mais

"

farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura

1250

con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

"

grano duro non trasformato

1750

"

mais non trasformato

1750

eccetto mais non trasformato destinato alla molitura ad umido

"

pane, compresi piccoli prodotti da forno, prodotti di pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

500

"

pasta

750

secca, contenuto di acqua circa 12 %

"

prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet

750

con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

Fumonisine (somma di B1 e B2)

cereali e altri alimenti a base di mais destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

200

"

cereali da colazione e merende a base di mais

800

"

farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura

2000

con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

"

mais destinato al consumo umano diretto

1000

eccetto cereali da colazione e merende a base di mais nonché alimenti a base di mais e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli; prodotti a base di mais destinati al consumo umano diretto

"

mais non trasformato

4000

eccetto mais non trasformato destinato alla molitura ad umido

"

prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet

1400

con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

Ocratossina A

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

0,5

"

alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

0,5

"

caffè solubile

10

"

caffè torrefatto

5

eccetto caffè solubile; in grani o macinato

"

cereali, non trasformati

5

"

estratto di liquirizia

80

utilizzato nelle derrate alimentari, in determinate bevande e dolciumi; il tenore massimo è riferito all’estratto non diluito, quando 1 kg di estratto è ottenuto da 3 o da 4 kg di radice di liquirizia

"

frutta secca

20

altra; riferito alla materia secca

"

glutine di frumento

8

non venduto direttamente ai consumatori

"

paprica e peperoncino in polvere

20

frutti secchi di paprica e peperoncino derivati da Capsicum spp., interi o in polvere, compreso pepe di Cayenna

"

pepe, noce moscata, zenzero, curcuma

15

comprese spezie essiccate, le miscele di spezie e le miscele di spezie contenenti Capsicumspp.

"

prodotti derivati da cereali non trasformati

3

eccetto alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli e glutine di frumento; compresi prodotti trasformati a base di cereali e cereali destinati al consumo umano diretto

"

radice di liquirizia

20

quale ingrediente per infusioni a base di erbe; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata e altre specie

"

succo d’uva, succo d’uva concentrato ricostituito e nettare d’uva

2

mosto d’uva e mosto d’uva concentrato ricostituito destinati al consumo umano diretto

"

uva

10

secca

"

vino

2

eccetto vini liquorosi (vini con un tenore alcolico non inferiore al 15 % vol) e vini di frutta; compreso vino spumante

"

vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

2

Patulina

alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

10

eccetto alimenti a base di cereali

"

bevande spiritose, sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela

50

"

prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi composta di mele e passato di mele

25

eccetto succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido per lattanti e bambini piccoli, e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli diversi dagli alimenti a base di cereali; destinati al consumo diretto

"

sidro

50

altro

"

sidro senz’alcool

50

"

succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

50

"

succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi composta e passato di mele, per lattanti e bambini piccoli

10

etichettati e venduti come tali

Segale cornuta

cereali

500 000

se destinati alla molitura, prelievo di un campione di 1 kg

"

cereali in chicchi

200 000

se destinati al consumatore, prelievo di un campione di 1 kg

Zearalenone

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

20

eccetto alimenti a base di mais

"

cereali e farina di cereali

75

eccetto mais destinato al consumo umano diretto, merende a base di mais e cereali da colazione a base di mais, alimenti a base di cereali (esclusi quelli a base di mais) e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, derrate alimentari trasformate a base di mais destinate ai lattanti e ai bambini piccoli, prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini o agglomerati in forma di pellet, nonché farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura; destinati al consumo umano diretto; crusca e germi come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto

"

cereali non trasformati

100

diversi dal mais

"

derrate alimentari trasformate a base di mais, destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

20

"

farina e prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura

300

con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

"

mais, merende a base di mais e cereali da colazione a base di mais

100

destinati al consumo umano diretto

"

mais non trasformato

350

eccetto mais non trasformato destinato alla molitura ad umido

"

olio di mais

400

raffinato

"

pane, prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

50

eccetto merende a base di mais e cereali da colazione a base di mais; compresi piccoli prodotti da forno

"

prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet

200

con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto

Allegato 3 18

18 Aggiornato dai n. II e III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

(art. 2 cpv. 3 lett. c, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi per i metalli e i metalloidi

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

2 Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento, nonché per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini i tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

3 I tenori massimi si applicano ai prodotti ben lavati o puliti (polvere, terra).

4 I tenori massimi si applicano alle patate sbucciate.

5 Per le conserve in scatola, i tenori massimi si riferiscono alla merce sgocciolata.

6 Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

7 I tenori massimi per i cereali si applicano ai chicchi.

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo
(mg/kg)

Osservazioni

Arsenico (inorganico)

alga bruna Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis)

35

riferito alla materia secca

"

bevande senz’alcool

0,1

altre

"

biscotti di riso, gallette di riso, cracker di riso e torte di riso

0,3

"

collagene

1

"

gelatina

1

"

grassi e oli commestibili

0,1

"

margarine

0,1

"

minarina

0,1

"

riso destinato alla produzione di alimenti per lattanti e bambini piccoli

0,1

"

riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco)

0,2

"

riso parboiled e riso semigreggio

0,25

"

sale commestibile

1

"

sidro senz’alcool

0,2

"

succhi di frutta, succhi di frutta diluiti, nettari di frutta e sciroppi di frutta

0,2

"

vermut e bitter senz’alcool

0,2

"

vino

0,2

Cadmio

aceto di fermentazione e acido acetico commestibile

0,02

"

alghe

3

riferito alla massa secca

"

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

0,04

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,02

in polvere

"

"

0,01

liquidi

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino

0,01

in polvere

"

"

0,005

liquidi

"

arachidi

0,5

"

bevande senz’alcool

0,01

altre

"

cacao in polvere (100 % sostanza secca di cacao totale)

0,6

destinato ai consumatori o come ingrediente nel cacao in polvere zuccherato (cioccolato in polvere) destinato ai consumatori

"

carne di equini

0,2

eccetto frattaglie

"

carni di bovini, ovini, suini e pollame

0,05

eccetto frattaglie

"

cefalopodi

1

senza visceri

"

cereali in chicchi

0,1

eccetto frumento e riso

"

cioccolato (cioccolato al latte) contenente < 30 % di sostanza secca di cacao totale

0,1

"

cioccolato contenente ≥ 30 % e < 50 % di sostanza secca di cacao totale

0,3

"

cioccolato contenente ≥ 50 % e < 70 % di sostanza secca di cacao totale

0,8

"

cioccolato contenente ≥ 70 % di sostanza secca di cacao totale

0,9

"

crostacei

0,5

muscolo delle appendici e dell’addome

"

fegato di bovini, ovini, suini, pollame e equini

0,5

"

frumento e riso in chicchi, crusca di frumento e germi di frumento

0,2

destinati al consumo diretto

"

funghi

1

eccetto champignons, orecchioni, shiitake

"

gelatina e collagene

0,5

"

granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

0,5

muscolo delle appendici

"

integratori alimentari

1

eccetto integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

"

integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

3

"

microalghe

0,5

eccetto microalghe utilizzate come integratori alimentari; riferito alla sostanza secca

"

molluschi bivalvi

1

"

muscolo di pesce

0,05

altri

"

muscolo di pesce dei seguenti pesci:
acciuga (Engraulis species)
pesce spada (Xiphias gladius)
sardine (Sardina pilchardus)

0,25

"

muscolo di pesce dei seguenti pesci:
sicyopterus lagocephalus

sgombro (Scomber species)
tonno e tonnetto (Thunnus species Euthynnus species,Katsuwonus pelamis)

0,1

"

muscolo di pesce dei seguenti pesci:
tombarello (Auxis species)

0,2

"

rognoni di bovini, ovini, suini, pollame e equini

1

"

sale commestibile

0,5

"

semi di soia

0,2

"

semi oleosi

1,5

eccetto semi oleosi per la produzione di oli commestibili

"

sidro senz’alcool

0,03

"

succhi di frutta, succhi di frutta diluiti, nettari di frutta e sciroppi di frutta

0,03

"

verdura e frutta

0,05

altra, eccetto frutti a guscio

"

verdure a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, sedano rapa, pastinaca, scorzonera, rafano e i seguenti funghi: champignons (Agaricus bisporus), orecchioni (Pleurotus ostreatus), shiitake (Lentinula edodes)

0,2

"

verdure a gambo, ortaggi a radice e tubero

0,1

eccetto sedano, sedano rapa, pastinaca, salsefrica e rafano

"

vermut e bitter senz’alcool

0,03

"

vino

0,01

Cromo

collagene

10

"

gelatina

10

Mercurio

bevande senz’alcool

0,005

altre

"

crostacei

0,5

il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome

"

gelatina e collagene

0,15

"

granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

0,5

il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

"

integratori alimentari

0,1

"

molluschi bivalvi

0,5

"

muscolo di pesce dei seguenti pesci:

rana pescatrice (Lophius species)

pesce lupo (Anarhichas lupus)

palamita (Sarda sarda)

anguilla (Anguilla species)

pesce specchio (Hoplostethus species)

pesce topo (Coryphaenoides rupestris)

ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

abadeco del Sudafrica (Genypterus capensis)

marlin (Makaira species)

rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species)

triglia (Mullus species)

abadeco (Genypterus blacodes)

luccio (Esox lucius)

palamita bianca (Orcynopsis unicolor)

cappellano (Tricopterus minutes)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis)

razze (Raja species)

scorfano del genere Sebastes (Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus)

pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus)

pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

pagello (Pagellus species)

squali (tutte le specie)

tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

storione (Acipenser species)

pesce spada (Xiphias gladius)

tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1

"

prodotti della pesca e muscolo di pesce

0,5

altri

"

sale commestibile

0,1

"

sidro senz’alcool

0,01

"

succhi di frutta, succhi di frutta diluiti, nettari di frutta e sciroppi di frutta

0,01

"

vermut e bitter senz’alcool

0,01

Piombo

aceto di fermentazione

0,2

"

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

0,05

eccetto bevande

"

alimenti a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti e ai bambini piccoli

0,05

commercializzati in polvere

"

"

0,01

commercializzati allo stato liquido

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

0,05

commercializzati in polvere

"

"

0,01

commercializzati allo stato liquido

"

bacche di sambuco

0,2

"

bevande per lattanti e bambini piccoli, etichettate e vendute come tali

0,03

altre; commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, compresi succhi di frutta

"

bevande per lattanti e bambini piccoli, etichettate e vendute come tali

1,5

altre; da preparare mediante infusione o decozione

"

bevande senz’alcool

0,2

altre

"

carni di bovini, ovini, suini e pollame

0,1

eccetto frattaglie

"

cavoli a foglia

0,3

"

cefalopodi

0,3

senza visceri

"

cereali

0,2

"

crostacei

0,5

muscolo delle appendici e dell’addome

"

frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame

0,5

"

frutta

0,1

eccetto frutta con guscio, mirtilli giganti americani, ribes, sambuco e frutti del corbezzolo

"

frutti del corbezzolo

0,2

"

gelatina e collagene

5

"

mais dolce

0,1

"

integratori alimentari

3

"

latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,02

"

leguminose

0,2

"

miele

0,1

"

mirtilli giganti americani

0,2

"

molluschi bivalvi

1,5

"

muscolo di pesce

0,3

"

grassi e oli commestibili

0,1

compreso grasso del latte

"

orecchio di giuda (Auricularia auricula-judae)

10

riferito alla sostanza secca; coltivati all’aperto

"

champignon, orecchioni, shiitake

0,3

"

ribes a grappoli

0,2

"

sale commestibile

2

"

salsefrica

0,3

"

succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta, esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti

0,05

"

succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

0,03

altri

"

verdura

0,1

altra, eccetto alghe

"

verdure a foglia

0,3

eccetto erbe fresche

"

verdure a frutto

0,05

eccetto mais dolce

"

vino, sidro e vino di frutta

0,2

delle raccolte dal 2001 al 2015

"

"

0,15

delle raccolte a partire dal 2016

"

vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

0,2

delle raccolte dal 2001 al 2015

"

"

0,15

delle raccolte a partire dal 2016

Rame

collagene

30

"

gelatina

30

Stagno (inorganico)

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

50

in scatola

"

alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

50

in scatola

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

50

in scatola; compresi latte per lattanti e latte di proseguimento

"

bibite in lattina

100

compresi succhi di frutta e succhi di verdura

"

cibi in scatola

200

eccetto bevande

Zinco

collagene

50

"

gelatina

50

Allegato 4 19

19 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

(art. 2 cpv. 3 lett. d, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nelle derrate alimentari

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo
(µg/kg)

Osservazioni

Glicidil esteri degli acidi grassi

alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti dietetici a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini piccoli

50

in polvere; il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

"

alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti dietetici a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini piccoli

6

liquidi; il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

"

oli e grassi vegetali

1000

altri; espressi in glicidolo; immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti in derrate alimentari

"

oli e grassi vegetali destinati alla fabbricazione di alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini piccoli

500

3-MCPD

proteina vegetale idrolizzata

20

Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 µg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

"

salsa di soia

20

Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 µg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

Allegato 5

(art. 2 cpv. 3 lett. e, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi di diossine e PCB nelle derrate alimentari

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

2 Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

3 Per le derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli, i tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti al consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

4 Per il fegato di pesce in scatola il tenore massimo si applica all’intero contenuto commestibile della scatola.

5 I tenori massimi espressi in rapporto al grasso non si applicano alle derrate alimentari contenenti < 2 % di grassi. Per le derrate alimentari che contengono meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per una derrata alimentare contenente 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la seguente formula:

- Tenore massimo espresso in funzione del prodotto per le derrate alimentari contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per queste derrate alimentari × 0,02.

6 I tenori massimi sono fissati per i seguenti parametri:

- Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ): somma di PCDD e PCDF di cui alla parte B, tabella 1
- Somma di diossine e dl-PCB (OMS-PCDD/ F-PCB-TEQ): somma di PCDD, PCDF e PCB diossina simili di cui alla parte B, tabella 1
- Somma degli iPCB: somma di PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 e PCB180

Parte B: tabella 1

1

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)], espresse in equivalenti di tossicità (TEQ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF), e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB)], espressa in equivalenti di tossicità dell’OMS, utilizzando gli OMS-TEF. OMS-TEF per la valutazione di rischi per l’uomo in base alle conclusioni del seminario di esperti dell’OMS -– programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) tenutosi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al. The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)].

Congenere

TEF

Congenere

TEF

Dibenzo-p-diossine («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1,2,3,7,8-PeCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

1

1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,0003

«PCB diossina-simili»: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

PCB 81

PCB 126

PCB 169

Mono-orto PCB

PCB 105

PCB 114

PCB 118

PCB 123

PCB 156

PCB 157

PCB 167

PCB 189

0,0001

0,0003

0,1

0,03

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

Dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

1,2,3,7,8-PeCDF

2,3,4,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF

0,1

0,03

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,0003

Abbreviazioni: T = tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O = octa; CDD = clorodibenzo-p-diossina; CDF = clorodibenzofurano; CB = clorobinefile

Parte C: tabella 2

1

2

3

4

Parametro

Derrata alimentare

Tenore massimo

Osservazioni

Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ)

carne di bovini e ovini e prodotti a base di carne di bovini e ovini

2,5 pg/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame

1,75 pg/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

carne suina e prodotti a base di carne suina

1 pg/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

0,1 pg/g

riferito al peso fresco

"

fegato di bovini, pollame e suini e prodotti derivati

0,3 pg/g

riferito al peso fresco

"

fegato di ovini e prodotti derivati

1,25 pg/g

riferito al peso fresco

"

grasso di bovini e ovini

2,5 pg/g

riferito al grasso

"

grasso di pollame

1,75 pg/g

riferito al grasso

"

grasso di suini

1 pg/g

riferito al grasso

"

latte crudo e prodotti lattiero caseari

2,5 pg/g

riferito al grasso; compreso grasso del burro

"

miscele di grassi animali

1,5 pg/g

riferito al grasso

"

muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

3,5 pg/g

riferito al peso fresco

"

muscolo di pesce d’acqua dolce selvatico

3,5 pg/g

eccetto specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce e prodotti derivati; riferito al peso fresco

"

muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati

3,5 pg/g

altri; riferito al peso fresco; crostacei: il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome. Granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ)

muscolo di spinarolo selvatico e prodotti derivati

3,5 pg/g

riferito al peso fresco

"

oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano

1,75 pg/g

riferito al grasso

"

oli e grassi vegetali

0,75 pg/g

riferito al grasso

"

uova di galline e ovoprodotti

2,5 pg/g

riferito al grasso

Somma di diossine e dl-PCB (OMS-PCDD/ F-PCB-TEQ)

carne di bovini e ovini e prodotti a base di carne di bovini e ovini

4 pg/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame

3 pg/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

carne suina e prodotti a base di carne suina

1,25 pg/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

0,2 pg/g

riferito al peso fresco

"

fegato di bovini, pollame e suini e prodotti derivati

0,5 pg/g

riferito al peso fresco

"

fegato di ovini e prodotti derivati

2 pg/g

riferito al peso fresco

"

fegato di pesce e prodotti derivati

20 pg/g

eccetto oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano; riferito al peso fresco

"

grasso di bovini e ovini

4 pg/g

riferito al grasso

"

grasso di pollame

3 pg/g

riferito al grasso

"

grasso di suini

1,25 pg/g

riferito al grasso

"

latte crudo e prodotti lattiero caseari

5,5 pg/g

riferito al grasso; compreso grasso del burro

Somma di diossine e dl-PCB (OMS-PCDD/ F-PCB-TEQ)

miscele di grassi animali

2,5 pg/g

riferito al grasso

"

muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

10 pg/g

riferito al peso fresco

"

muscolo di pesce d’acqua dolce selvatico

6,5 pg/g

eccetto specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce e prodotti derivati; riferito al peso fresco

"

muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati

6,5 pg/g

altri; riferito al peso fresco; crostacei: il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome. Granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

"

muscolo di spinarolo selvatico e prodotti derivati

6,5 pg/g

riferito al peso fresco

"

oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano

6 pg/g

riferito al grasso

"

oli e grassi vegetali

1,25 pg/g

riferito al grasso

"

uova di galline e ovoprodotti

5 pg/g

riferito al grasso

Somma degli iPCB

carne di bovini e ovini e prodotti a base di carne di bovini e ovini

40 ng/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame

40 ng/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

carne suina e prodotti a base di carne suina

40 ng/g

eccetto frattaglie; riferito al grasso

"

derrate alimentari destinate ai lattanti e ai bambini piccoli

1 ng/g

riferito al peso fresco

Somma degli iPCB

fegato di bovini, pollame e suini e prodotti derivati

3 ng/g

riferito al peso fresco

"

fegato di ovini e prodotti derivati

3 ng/g

riferito al peso fresco

"

fegato di pesce e prodotti derivati

200 ng/g

eccetto oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano; riferito al peso fresco

"

grasso di bovini e ovini

40 ng/g

riferito al grasso

"

grasso di pollame

40 ng/g

riferito al grasso

"

grasso di suini

40 ng/g

riferito al grasso

"

latte crudo e prodotti lattiero caseari

40 ng/g

riferito al grasso; compreso grasso del burro

"

miscele di grassi animali

40 ng/g

riferito al grasso

"

muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

300 ng/g

riferito al peso fresco

"

pesce d’acqua dolce selvatico

125 ng/g

eccetto specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce e prodotti derivati; riferito al peso fresco

"

muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati

75 ng/g

altri; riferito al peso fresco; crostacei: il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome. Granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

"

muscolo di spinarolo selvatico e prodotti derivati

200 ng/g

riferito al peso fresco

"

oli di organismi marini quali olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano

200 ng/g

riferito al grasso

"

oli e grassi vegetali

40 ng/g

riferito al grasso

"

uova di galline e ovoprodotti

40 ng/g

riferito al grasso

Allegato 6

(art. 2 cpv. 3 lett. f, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nelle derrate alimentari

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

2 Per i prodotti in scatola le analisi sono effettuate su tutto il contenuto del barattolo.

3 Per carne e prodotti di carne trattati termicamente si intendono carne e prodotti di carne sottoposti ad un trattamento termico che potrebbe risultare nella formazione di idrocarburi policiclici aromatici, vale a dire cottura alla griglia.

4 Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

5 Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, per il latte per lattanti e il latte di proseguimento, per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, nonché per gli alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti, il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo
(µg/kg)

Osservazioni

Benzo(a)pirene

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

1

"

alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

1

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

1

compresi latte per lattanti e latte di proseguimento

"

carne e prodotti a base di carne

5

trattati termicamente; per la vendita al consumatore

"

"

2

affumicati

Benzo(a)pirene

chips di banana

2

"

crostacei

2

affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome

"

erbe aromatiche

10

essiccate

"

fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di der­rate alimentari

3

"

granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

2

affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

"

integratori alimentari contenenti prodotti vegetali

10

eccetto integratori alimentari contenenti oli vegetali; compresi integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale o spirulina; compresi loro preparati; il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita

"

6

affumicati

"

"

5

freschi, refrigerati o congelati

"

muscolo di pesce e prodotti della pesca

2

eccetto spratti, spratti in scatola, molluschi bivalvi; affumicati

"

oli e grassi destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate ali­men­tari

2

eccetto burro di cacao e olio di cocco

"

olio di cocco

2

olio di cocco destinato al consumo diretto nell’alimentazione umana o a essere usato come ingrediente di derrate alimentari

"

semi di cacao e prodotti derivati

5

eccetto fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di derrate alimentari; riferito al grasso

"

spezie

10

essiccate; eccetto cardamomo e Capsicumspp.affumicato

"

spratti (Sprattus sprattus)

5

compresi spratti in scatola; affumicati

Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli

1

"

alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti

1

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

1

compresi latte per lattanti e latte di proseguimento

"

carne e prodotti a base di carne

30

trattati termicamente; per la vendita al consumatore finale

"

"

12

affumicati

"

chips di banana

20

"

crostacei

12

affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome

"

erbe aromatiche

50

essiccate

"

fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di derrate alimentari

15

"

granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura)

12

affumicati; il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici

"

integratori alimentari contenenti prodotti vegetali

50

eccetto integratori alimentari contenenti oli vegetali; compresi integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale o spirulina; compresi loro preparati; il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita

"

35

affumicati

"

"

30

freschi, refrigerati o congelati

Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene

muscolo di pesce e prodotti della pesca

12

eccetto spratti, spratti in scatola, molluschi bivalvi; affumicati

"

oli e grassi destinati al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari

10

eccetto burro di cacao e olio di cocco

"

olio di cocco

20

olio di cocco destinato al consumo diretto nell’alimentazione umana o a essere usato come ingrediente di derrate alimentari

"

semi di cacao e prodotti derivati

30

eccetto fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di derrate alimentari; riferito al grasso

"

spezie

50

essiccate; eccetto cardamomo e Capsicum spp. affumicato

"

spratti (Sprattus sprattus)

30

compresi spratti in scatola; affumicati

Allegato 7

(art. 2 cpv. 3 lett. g, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi di melamina e dei suoi analoghi strutturali nelle derrate alimentari

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo
(mg/kg)

Osservazioni

Melamina

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento in polvere

1

il tenore massimo non si applica per le derrate alimentari per le quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell’uso autorizzato di ciromazina come insetticida; il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina.

"

derrate alimentari in generale

2,5

eccetto alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; il tenore massimo non si applica per le derrate alimentari per le quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell’uso autorizzato di ciromazina come insetticida; il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina.

Allegato 8 20

20 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

(art. 2 cpv. 3 lett. h, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi di tossine vegetali naturali

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo

Osservazioni

Acido ciani­drico, compreso lʼacido cianidrico legato in glicosidi cianogenici

Semi di albicocca

20 mg/kg

non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale

Acido erucico

alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali

50 g/kg

eccetto alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti

"

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

10 g/kg

il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti

"

oli e grassi vegetali

50 g/kg

il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti

Atropina

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini piccoli contenenti miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati

1 µg/kg

riferito ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

Scopolamina

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini piccoli contenenti miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati

1 µg/kg

riferito ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita

Allegato 9 21

21 Aggiornato dal n. III dell’O dell’USAV del 12 mar. (RU 2018 1539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

(art. 2 cpv. 3 lett. i, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi di ulteriori contaminanti nelle derrate alimentari

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano alla parte commestibile delle derrate alimentari, salvo disposizioni contrarie.

2 Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

3 nr = non reperibile

Parte B: tabella

1

2

3

4

Sostanza

Derrata alimentare

Tenore massimo

Osservazioni

Ulteriori tossine microbiche

Acido domoico

molluschi bivalvi

20 mg/kg

Acido okadaico

"

160 µg/kg

acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente, in equivalente acido okadaico

ASP (amnesic shellfish poison)

"

vedi acido domoico

Azaspiracidi

"

160 µg/kg

in equivalente azaspiracido

Dinophysitossine

"

vedi acido okadaico

Pectenotossine

"

vedi acido okadaico

PSP (paralytic shellfish poison)

"

800 µg/kg

somma

Sassitossina

"

vedi PSP

Tossina botulinica

derrate alimentari in generale

nr

il metodo più sensibile

Yessotossine

molluschi bivalvi

3500 µg/kg

in equivalente yessotossine

Contaminanti derivanti dalla produzione di gelatina e collagene

Anidride solforosa (SO2)

collagene

50 mg/kg

"

gelatina

50 mg/kg

Perossido d’idrogeno (H2O2)

collagene

10 mg/kg

"

gelatina

10 mg/kg

Contaminanti derivanti dalla produzione di bevande alcoliche

Carbammato d’etile

bevande spiritose

1 mg/l

non applicabile a bevande spiritose con data di produzione antecedente al 2003 (data di distillazione)

Cianuro d’idrogeno

acquavite di frutta a nocciolo

70 mg/l

riferito all’alcool puro; totale come HCN

"

acquavite di vinaccia di frutta a nocciolo

70 mg/l

"

Metanolo

acquavite di albicocche

1200 g/hl

riferito all’alcool puro

"

acquavite di bacche di ginepro

1350 g/hl

"

"

acquavite di bacche di sambuco

1350 g/hl

"

"

acquavite di frutta o di verdura

1000 g/hl

altra; riferito all’alcool puro

"

acquavite di lamponi

1200 g/hl

riferito all’alcool puro

"

acquavite di mele

1200 g/hl

"

"

acquavite di mele cotogne

1350 g/hl

"

"

acquavite di mirabelle

1200 g/hl

"

"

acquavite di more

1200 g/hl

"

"

acquavite di pere

1200 g/hl

eccetto l’acquavite di pere Williams; riferito all’alcool puro

"

acquavite di pere Williams

1350 g/hl

riferito all’alcool puro

"

acquavite di pesche

1200 g/hl

"

"

acquavite di prugne

1200 g/hl

"

"

acquavite di residui di frutta

1500 g/hl

"

"

acquavite di ribes

1350 g/hl

da ribes rossi e/o neri; riferito all’alcool puro

"

acquavite di sidro di mele e pere

1000 g/hl

compresa l’acquavite di sidro di mele e pere; riferito all’alcool puro

"

acquavite di sorbo

1350 g/hl

riferito all’alcool puro

"

acquavite di susine

1200 g/hl

"

"

acquavite di vinaccia o marc

1000 g/hl

"

"

acquavite di vino

200 g/hl

"

"

bevande spiritose

1000 g/hl

altre; riferito all’alcool puro

"

brandy o Weinbrand

200 g/hl

riferito all’alcool puro

"

genziana

1500 g/hl

"

"

London gin

5 g/hl

"

"

vodka

10 g/hl

"

Nitrosamine volatili

birra

0,5 µg/kg

somma

Altre sostanze vegetali

Morfina

semi di papavero

30 mg/kg

calcolato come base

Tetraidrocannabinolo, Delta 9-

articoli di panetteria e di biscotteria

2 mg/kg

prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla sostanza secca

"

bevande alcoliche

200 µg/kg

eccetto bevande spiritose; prodotti con ingredienti di canapa

"

bevande senz’alcool

200 µg/kg

prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla preparazione pronta al consumo

"

bevande spiritose

5 mg/kg

prodotti con ingredienti di canapa; riferito all’alcool puro

"

derrate alimentari vegetali

1 mg/kg

altre; prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla sostanza secca

Tetraidrocannabinolo, Delta 9-

olio di semi di canapa

20 mg/kg

"

paste alimentari

2 mg/kg

prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla sostanza secca

"

semi di canapa

10 mg/kg

riferito alla massa secca

"

tè di erbe e di frutti

200 µg/kg

prodotti con ingredienti di canapa; riferito alla preparazione pronta al consumo, 15 g di parti di pianta per kg d’acqua, aspergere con acqua bollente e mantenere a una temperatura di 85 °C per 30 minuti

Parte C: metodi

1
Se sono esaminate derrate alimentari per controllarne il tenore di ulteriori tossine microbiche, devono essere considerati i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2074/200522.
2
Se sono esaminate derrate alimentari per controllarne il tenore di contaminanti derivanti dalla produzione di gelatina e collagene, si applicano i requisiti secondo la Pharmacopea europea, 10a edizione (Ph. Eur. 10) del novembre 201823.

22 Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139, GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.

23 La versione originale della Pharmacopea europea è edita dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna,, alle condizioni previste dall’ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni. (OEm-Pub; RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

Allegato 10 24

24 Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539), dalla correzione del 2 ott. 2018 (RU 2018 3313), dalla correzione del 12 nov. 2019 (RU 2019 3527) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

(art. 3, 4 cpv. 4, 5 cpv. 1 e 2, nonché 7 cpv. 1)

Tenori massimi dei radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica

Parte A: spiegazioni

1 I tenori massimi si applicano, salvo indicazione contraria nella lista, alla parte commestibile della derrata alimentare ben lavata o pulita (polvere, terra).

2 Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

3 Le concentrazioni massime valgono per il rispettivo gruppo di radionuclidi. Nel gruppo di nuclidi esse valgono per la somma delle attività misurate.

4 Per latte e derivati del latte si intendono latte e crema di latte nonché latte e crema di latte concentrati o con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, eccetto i prodotti con un tenore di lecitina di soia o emulsionanti superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca.

5 Le derrate alimentari liquide sono bevande, bevande alcoliche e aceto, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

6 Le «derrate alimentari secondarie» sono derrate alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione. Ne fanno parte le derrate alimentari elencate nella parte B, tabella 1.

Parte B: tabella 1

Derrate alimentari secondarie

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Verdura, frutta, frutta con guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

Lieviti, vivi o morti; altri microrganismi monocellulari morti; lieviti in polvere, preparati

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

Pasta di cacao, anche sgrassata Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

Capperi, freschi e refrigerati

Capperi temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati

Caviale

Succedanei del caviale

Aglio, fresco e refrigerato

Matè

Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, palma a sago

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi, compresi i concentrati naturali, e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non miscelati fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

Scorze di agrumi o di meloni, comprese quelle di angurie, fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

Fecola di manioca

Tartufi, freschi e refrigerati

Tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

Tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

Vaniglia

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

Cannella e fiori di cinnamomo

Parte C: tabella 2

1

2

3

4

Radionuclidi rispettivamente
gruppo di radionuclidi

Derrata alimentare

Tenore massimo
Bq/kg

Osservazioni

Altri radionuclidi con un tempo di dimezzamento di oltre 10 giorni, eccetto C-14, tritio e K-40

alimenti per lattanti e di proseguimento

400

specialmente Cs-134 e Cs-137

"

derrate alimentari di minor significato

12 500

"

Altri radionuclidi con un tempo di dimezzamento di oltre 10 giorni, eccetto C-14, tritio e K-40

derrate alimentari in generale

1250

altre, specialmente Cs-134 e Cs-137

"

derrate alimentari liquide

1000

specialmente Cs-134 e Cs-137

"

latte e derivati del latte

1000

"

Isotopi di iodio

alimenti per lattanti e di proseguimento

150

specialmente I-131

"

derrate alimentari di minor significato

20 000

"

"

derrate alimentari in generale

2000

altre; specialmente I-131

"

derrate alimentari liquide

500

specialmente I-131

"

latte e derivati del latte

500

"

Isotopi di plutonio ed elementi del gruppo dei transplutonici

alimenti per lattanti e di proseguimento

1

emittenti particelle alfa, specialmente Pu-239 e Am-241

"

derrate alimentari di minor significato

800

"

"

derrate alimentari in generale

80

altre; emittenti particelle alfa, specialmente Pu-239 e Am-241

"

derrate alimentari liquide

20

emittenti particelle alfa, specialmente Pu-239 e Am-241

"

latte e derivati del latte

20

"

Isotopi di stronzio

alimenti per lattanti e di proseguimento

75

specialmente Sr-90

"

derrate alimentari di minor significato

7500

"

"

derrate alimentari in generale

750

altre; specialmente Sr-90

"

derrate alimentari liquide

125

specialmente Sr-90

"

latte e derivati del latte

125

"

Allegato 11 25

25 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).

(art. 5a cpv. 1, 5b cpv. 1 e 7 cpv. 1)

Valori indicativi di contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale

Parte A: tabella

1

2

3

4

5

Sostanza

Derrata alimentare

Informazioni supplementari

Valore indicativo
(µg/kg)

Osservazioni

Acrilammide

patate fritte

500

pronte al consumo

"

patatine

a base di patate fresche e di pasta di patate

750

"

cracker

a base di patate

750

"

prodotti a base di patate

a base di pasta di patate

750

altri

"

pane

a base di frumento

50

"

pane

100

eccetto pane a base di frumento

"

cereali per la colazione

a base di mais, avena, farro, orzo e riso

150

eccetto porridge; il cereale contenuto nella maggior quantità determina la categoria

"

cereali per la colazione

a base di crusca e cereali integrali, grano soffiato

300

eccetto porridge

"

cereali per la colazione

a base di frumento e segale

300

eccetto porridge; il cereale contenuto nella maggior quantità determina la categoria

"

biscotti e cialde

350

"

cracker

400

eccetto cracker a base di patate

"

pane croccante

350

"

panpepato

800

"

prodotti simili a biscotti, cialde, cracker, pane croccante e panpepato

300

"

caffè torrefatto

400

"

estratto di caffè

850

"

succedanei del caffè

a base di cereali

500

esclusivamente a base di cereali

"

succedanei del caffè

a base di cicoria

4000

"

succedanei del caffè

a base di una miscela di cereali e cicoria

per il valore indicativo bisogna considerare la proporzione relativa degli ingredienti

"

alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini piccoli

40

eccetto biscotti e fette biscottate destinati ai bambini piccoli e bambini piccoli

"

biscotti e fette biscottate destinati a lattanti e bambini piccoli

150

Parte B: metodi

Le derrate alimentari devono essere esaminate per il controllo del tenore di acrilammide secondo i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione del 20 novembre 201726.

26 Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti, GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24.

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