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Ordinanza del DFI
concernente le informazioni sulle derrate alimentari
(OID)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 12 capoversi 3 e 4, 14 capoverso 2 lettera b, 36 capoversi 3 e 4, 37 capoversi 3 e 4, 37 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 39 capoverso 3 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

ordina:

1 RS 817.02

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za sta­bi­li­sce i prin­ci­pi e i re­qui­si­ti ri­guar­dan­ti le in­for­ma­zio­ni sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri e re­go­la in par­ti­co­la­re la ca­rat­te­riz­za­zio­ne al mo­men­to del­la con­se­gna ai con­su­ma­to­ri e la pub­bli­ci­tà del­le stes­se.

2 So­no fat­ti sal­vi gli ob­bli­ghi di in­for­ma­zio­ne sta­bi­li­ti nel­le or­di­nan­ze spe­ci­fi­che dei pro­dot­ti del­la le­gi­sla­zio­ne sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri.

Art. 2 Definizioni  

Si ap­pli­ca­no le de­fi­ni­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 1.

Capitolo 2: Indicazioni obbligatorie sulle derrate alimentari

Sezione 1: Contenuto e forma

Art. 3 Indicazioni obbligatorie  

1 Al mo­men­to del­la con­se­gna ai con­su­ma­to­ri, le der­ra­te ali­men­ta­ri de­vo­no es­se­re ca­rat­te­riz­za­te con le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti (in­di­ca­zio­ni ob­bli­ga­to­rie):

a.
la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca (art. 6 e 7);
b.
l’elen­co de­gli in­gre­dien­ti (art. 8 e 9);
c.
gli in­gre­dien­ti che po­treb­be­ro pro­vo­ca­re al­ler­gie o al­tre rea­zio­ni in­de­si­de­ra­te (art. 10 e 11);
d.
se ne­ces­sa­rio, l’in­di­ca­zio­ne quan­ti­ta­ti­va de­gli in­gre­dien­ti (art. 12);
e.
il ter­mi­ne mi­ni­mo di con­ser­va­zio­ne o la da­ta di sca­den­za (art. 13);
f.
se ne­ces­sa­rio, in­di­ca­zio­ni spe­ci­fi­che per la con­ser­va­zio­ne o l’uti­liz­zo (art. 14);
g.
il no­me o l’azien­da co­me an­che l’in­di­riz­zo del­la per­so­na che le ha fab­bri­ca­te, mes­se in cir­co­la­zio­ne, im­bal­la­te, con­fe­zio­na­te, im­bot­ti­glia­te o con­se­gna­te;
h.
il Pae­se di pro­du­zio­ne del­le der­ra­te ali­men­ta­ri (art. 15);
i.
la pro­ve­nien­za de­gli in­gre­dien­ti quan­ti­ta­ti­va­men­te più im­por­tan­ti del­la der­ra­ta ali­men­ta­re (art. 16);
j.
in­di­ca­zio­ni spe­ci­fi­che per la car­ne di bo­vi­no, sui­no, ovi­no, ca­pri­no e pol­la­me non­ché per il pe­sce (art. 17);
k.
le istru­zio­ni per l’uso, qua­lo­ra la lo­ro omis­sio­ne ren­da dif­fi­ci­le uti­liz­za­re la der­ra­ta ali­men­ta­re con­for­me­men­te al­la sua de­sti­na­zio­ne;
l.
il te­no­re al­co­li­co per be­van­de con un te­no­re al­co­li­co su­pe­rio­re all’1,2 per cen­to in vo­lu­me (art. 18);
m.
la par­ti­ta (art. 19–20);
n.
la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo (art. 21–28);
o.3
una men­zio­ne per le der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti (OGM), con­ten­go­no OGM o so­no sta­te ri­ca­va­te da OGM (art. 8 dell’or­di­nan­za del DFI del 27 mag­gio 20204 con­cer­nen­te le der­ra­te ali­men­ta­ri ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­te);
p.
se ne­ces­sa­rio, il mar­chio di iden­ti­fi­ca­zio­ne (art. 36–38);
q.
ul­te­rio­ri in­di­ca­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 2.

2 Le in­di­ca­zio­ni de­vo­no es­se­re for­ni­te me­dian­te pa­ro­le o nu­me­ri.

3 Pos­so­no es­se­re espres­se:

a.
in via sup­ple­men­ta­re at­tra­ver­so pit­to­gram­mi o sim­bo­li;
b.
in al­ter­na­ti­va at­tra­ver­so pit­to­gram­mi o sim­bo­li, qua­lo­ra pre­vi­sto dal­le or­di­nan­ze per­ti­nen­ti.

4 Se la su­per­fi­cie più gran­de è in­fe­rio­re a 10 cm2, sul­lʼim­bal­lag­gio o sul­lʼe­ti­chet­ta de­vo­no es­se­re ap­po­sti ob­bli­ga­to­ria­men­te so­lo i da­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a, c, e, o e all’al­le­ga­to 2 par­te A nu­me­ro 3. Lʼe­len­co de­gli in­gre­dien­ti de­ve es­se­re re­so no­to in al­tro mo­do (ad es. sche­da in­for­ma­ti­va) o mes­so a di­spo­si­zio­ne dei con­su­ma­to­ri su ri­chie­sta.

5 Nel ca­so di im­bal­lag­gi mul­ti­pli (os­sia di più pro­dot­ti ugua­li o di­ver­si riu­ni­ti in un nuo­vo im­bal­lag­gio) è con­sen­ti­to tra­la­scia­re sull’im­bal­lag­gio ester­no le in­di­ca­zio­ni pre­scrit­te se le stes­se:

a.
fi­gu­ra­no sui sin­go­li im­bal­lag­gi con­te­nu­ti all’in­ter­no; e
b.
so­no leg­gi­bi­li dall’ester­no per i con­su­ma­to­ri op­pu­re nel pun­to di ven­di­ta si prov­ve­de a in­for­ma­re in al­tro mo­do.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

4 RS 817.022.51

Art. 4 Presentazione delle indicazioni obbligatorie per le derrate alimentari preimballate  

1 Nel ca­so di der­ra­te ali­men­ta­ri pre­im­bal­la­te, al mo­men­to del­la con­se­gna le in­di­ca­zio­ni ob­bli­ga­to­rie de­vo­no es­se­re ap­po­ste di­ret­ta­men­te sull’im­bal­lag­gio o su un’eti­chet­ta a es­so ap­pli­ca­ta.

2 De­vo­no es­se­re ap­po­ste in po­si­zio­ne ben vi­si­bi­le in mo­do chia­ro, leg­gi­bi­le e in­de­le­bi­le. Nes­sun’al­tra in­di­ca­zio­ne o im­ma­gi­ne o nes­sun al­tro ele­men­to de­ve na­scon­de­re, oscu­ra­re o se­pa­ra­re ta­li in­for­ma­zio­ni o di­sto­glie­re da es­se l’at­ten­zio­ne.

3 Le in­for­ma­zio­ni de­vo­no es­se­re stam­pa­te sull’im­bal­lag­gio o sull’eti­chet­ta in ca­rat­te­ri la cui par­te me­dia­na (al­tez­za del­la x) è di al­me­no 1,2 mm, in con­for­mi­tà con l’al­le­ga­to 3, in mo­do da ga­ran­ti­re una buo­na leg­gi­bi­li­tà.

4 Se la su­per­fi­cie mag­gio­re di una con­fe­zio­ne o di un con­te­ni­to­re è in­fe­rio­re a 80 cm2, la par­te me­dia­na dei ca­rat­te­ri de­ve es­se­re di al­me­no 0,9 mm, in con­for­mi­tà con l’al­le­ga­to 3.

5 Nel­lo stes­so cam­po vi­si­vo del­la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca de­vo­no fi­gu­ra­re:

a.
il te­no­re al­co­li­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 18;
b.5
la di­chia­ra­zio­ne con­cer­nen­te lʼim­pie­go di mo­da­li­tà di pro­du­zio­ne vie­ta­te in Sviz­ze­ra ai sen­si del­lʼar­ti­co­lo 3 del­lʼor­di­nan­za del 26 no­vem­bre 20036 sul­le di­chia­ra­zio­ni agri­co­le;
c.7
le in­di­ca­zio­ni di quan­ti­tà ai sen­si del­le pre­scri­zio­ni del­lʼor­di­nan­za del 5 set­tem­bre 20128 sul­le in­di­ca­zio­ni di quan­ti­tà.

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

6 RS 916.51

7 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

8 RS 941.204

Art. 5 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato  

1 Per le der­ra­te ali­men­ta­ri im­mes­se sfu­se sul mer­ca­to si ap­pli­ca­no per le in­for­ma­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 39 ca­po­ver­si 1 e 2 ODerr le di­spo­si­zio­ni se­guen­ti:

a.9
la pro­ve­nien­za de­gli ani­ma­li de­ve es­se­re sem­pre in­di­ca­ta per scrit­to per:
1.
la car­ne de­gli ani­ma­li di cui al­lʼar­ti­co­lo 2 let­te­re a, d ed e del­lʼor­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 201610 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri di ori­gi­ne ani­ma­le (ODOA), in­te­ra o in pez­zi, fre­sca o tra­sfor­ma­ta,
2.
il pe­sce in­te­ro, sfi­let­ta­to o in pez­zi, fre­sco o tra­sfor­ma­to;
b.
per l’in­di­ca­zio­ne di pro­ve­nien­za di un ani­ma­le se­con­do la let­te­ra a:
1.
è de­ter­mi­nan­te il Pae­se in cui l’ani­ma­le è sta­to al­le­va­to, in cui l’in­gras­so è av­ve­nu­to in mag­gior mi­su­ra o in cui ha tra­scor­so la mag­gior par­te del­la sua esi­sten­za,
2.
per il pe­sce cat­tu­ra­to in ma­re si ap­pli­ca l’al­le­ga­to 4,
3.
non si ap­pli­ca­no gli ar­ti­co­li 16 e 17;
c.11
lʼob­bli­go di in­for­ma­zio­ne ora­le si ap­pli­ca al­le in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te di cui al­lʼar­ti­co­lo 34 ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b sol­tan­to se le in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te so­no for­ni­te per scrit­to;
d.
le in­di­ca­zio­ni di cui al­lʼar­ti­co­lo 10 su­gli in­gre­dien­ti che po­treb­be­ro pro­vo­ca­re al­ler­gie o al­tre rea­zio­ni in­de­si­de­ra­te pos­so­no es­se­re for­ni­te oral­men­te sol­tan­to se:12
1.13
fi­gu­ra per iscrit­to in mo­do ben vi­si­bi­le che le in­for­ma­zio­ni pos­so­no es­se­re ri­chie­ste oral­men­te,
2.
le in­for­ma­zio­ni so­no a di­spo­si­zio­ne del per­so­na­le per scrit­to op­pu­re pos­so­no es­se­re for­ni­te di­ret­ta­men­te da una per­so­na com­pe­ten­te in ma­te­ria;
e.14
per le der­ra­te ali­men­ta­ri con unʼin­di­ca­zio­ne sul con­te­nu­to di glu­ti­ne o lat­to­sio ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 41 e 42, in de­ro­ga al­lʼar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 3 let­te­ra b, si può ri­nun­cia­re al­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo;
f.15
le mi­sce­le in­vo­lon­ta­rie ai sen­si del­lʼar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 5 non de­vo­no es­se­re in­di­ca­te.

2 Le in­di­ca­zio­ni da ri­por­ta­re per scrit­to de­vo­no es­se­re for­ni­te in for­ma ap­pro­pria­ta. Nel­le azien­de di ri­sto­ra­zio­ne col­let­ti­va pos­so­no fi­gu­ra­re nel­la car­ta del­le vi­van­de o su un car­tel­lo.

3 Le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste de­vo­no es­se­re di­spo­ni­bi­li al mo­men­to dell’of­fer­ta dei pro­dot­ti.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

10 RS 817.022.108

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

13 Cor­re­zio­ne del 19 nov. 2019 (RU 2019 3683).

14 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

15 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 2: Denominazione specifica

Art. 6 Principi  

1 Ogni der­ra­ta ali­men­ta­re de­ve es­se­re de­fi­ni­ta con una de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca (al­le­ga­to 1 nu­me­ro 4).

2 Qua­lo­ra non esi­sta una de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca giu­ri­di­ca­men­te vin­co­lan­te, la der­ra­ta ali­men­ta­re de­ve es­se­re de­fi­ni­ta con la de­no­mi­na­zio­ne usua­le. Se la de­no­mi­na­zio­ne usua­le è as­sen­te o inu­ti­liz­za­ta, è ri­chie­sta una de­no­mi­na­zio­ne de­scrit­ti­va.

3 La de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca può es­se­re omes­sa se il con­su­ma­to­re è in gra­do di ri­co­no­sce­re sen­za dif­fi­col­tà la na­tu­ra, il ge­ne­re, la sor­ta, la spe­cie e la co­sti­tu­zio­ne del­la der­ra­ta ali­men­ta­re.

Art. 7 Denominazioni e indicazioni protette  

1 La de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca può es­se­re so­sti­tui­ta da de­no­mi­na­zio­ni che so­no pro­tet­te se­con­do l’or­di­nan­za del 28 mag­gio 199716 sul­le DOP/IGP, l’or­di­nan­za del 2 set­tem­bre 201517 DOP/IGP per pro­dot­ti non agri­co­li, una le­gi­sla­zio­ne can­to­na­le ana­lo­ga op­pu­re un trat­ta­to in­ter­na­zio­na­le vin­co­lan­te per la Sviz­ze­ra.

2 Le de­no­mi­na­zio­ni spe­ci­fi­che ri­guar­dan­ti car­ne, pre­pa­ra­zio­ni a ba­se di car­ne e pro­dot­ti a ba­se di car­ne di cui all’ar­ti­co­lo 9 ODOA18 non pos­so­no es­se­re so­sti­tui­te da de­no­mi­na­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1; è fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 4 ODOA.

3 L’uti­liz­zo di de­no­mi­na­zio­ni pro­tet­te per il vi­no è di­sci­pli­na­to nell’or­di­nan­za del 14 no­vem­bre 200719 sul vi­no, l’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 201620 sul­le be­van­de e nel­le cor­ri­spon­den­ti le­gi­sla­zio­ni can­to­na­li.

Art. 7a Eccezioni 21  

Le ec­ce­zio­ni sta­bi­li­te dal DFI se­con­do lʼar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 2 let­te­ra b ODerr so­no elen­ca­te nel­lʼal­le­ga­to 5a.

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 3: Elenco degli ingredienti

Art. 8 Indicazioni necessarie e ordine  

1 L’elen­co de­gli in­gre­dien­ti de­ve es­se­re pre­ce­du­to da un ti­to­lo o una de­fi­ni­zio­ne ap­pro­pria­ta che con­ten­ga la pa­ro­la «in­gre­dien­ti».

2 Tut­ti gli in­gre­dien­ti de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti con la re­la­ti­va de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca in or­di­ne quan­ti­ta­ti­vo de­cre­scen­te. De­ter­mi­nan­te è la par­te in mas­sa al mo­men­to del­la tra­sfor­ma­zio­ne.

3 Gli in­gre­dien­ti pre­sen­ti sot­to for­ma di na­no­ma­te­ria­li in­ge­gne­riz­za­ti de­vo­no re­ca­re tra pa­ren­te­si la men­zio­ne «na­no».

4 Nel ca­so di der­ra­te ali­men­ta­ri re­can­ti un’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te in me­ri­to all’ag­giun­ta di mi­croor­ga­ni­smi, que­sti ul­ti­mi de­vo­no es­se­re men­zio­na­ti nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti con la spe­ci­fi­ca no­men­cla­tu­ra scien­ti­fi­ca.

5 I det­ta­gli con­cer­nen­ti l’in­di­ca­zio­ne e la de­no­mi­na­zio­ne de­gli in­gre­dien­ti so­no di­sci­pli­na­ti nell’al­le­ga­to 5.

Art. 9 Eccezioni  

1 Non è ne­ces­sa­rio un elen­co de­gli in­gre­dien­ti nel ca­so di:

a.
frut­ta e ver­du­ra fre­sca, com­pre­se le pa­ta­te, che non sia sta­ta sbuc­cia­ta, tag­lia­ta o ma­ni­po­la­ta ana­lo­ga­men­te;
b.
ac­qua po­ta­bi­le con­te­nen­te ani­dri­de car­bo­ni­ca nel­la cui de­no­mi­na­zio­ne fi­gu­ra que­sta ca­rat­te­ri­sti­ca;
c.
ace­to di fer­men­ta­zio­ne fab­bri­ca­to a par­ti­re da una so­la so­stan­za di ba­se a cui non è sta­to ag­giun­to al­cun al­tro in­gre­dien­te;
d.
for­mag­gio e bur­ro non­ché lat­te e pan­na fer­men­ta­ti, pur­ché sia­no sta­ti im­pie­ga­ti esclu­si­va­men­te i se­guen­ti in­gre­dien­ti:
1.
so­stan­ze co­sti­tu­ti­ve del lat­te, en­zi­mi e col­tu­re di mi­cror­ga­ni­smi ne­ces­sa­ri al­la lo­ro fab­bri­ca­zio­ne,
2.
il sa­le ne­ces­sa­rio al­la pro­du­zio­ne di for­mag­gi (sal­vo il for­mag­gio fre­sco o fu­so); qua­lo­ra sia sta­to uti­liz­za­to sa­le (sa­le da cu­ci­na o sa­le co­mu­ne) io­da­to o fluo­ra­to, è ne­ces­sa­rio for­ni­re un’in­di­ca­zio­ne re­la­ti­va al­la io­du­ra­zio­ne o al­la fluo­riz­za­zio­ne;
e.
der­ra­te ali­men­ta­ri fab­bri­ca­te a par­ti­re da un so­lo in­gre­dien­te, se la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca è iden­ti­ca al­la de­no­mi­na­zio­ne de­gli in­gre­dien­ti o se per­met­te di iden­ti­fi­ca­re chia­ra­men­te il ge­ne­re di in­gre­dien­ti;
f.
be­van­de con un te­no­re al­co­li­co su­pe­rio­re al­lʼ1,2 per cen­to in vo­lu­me.

2 I se­guen­ti com­po­nen­ti di una der­ra­ta ali­men­ta­re non de­vo­no es­se­re com­pre­si nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti:

a.
com­po­nen­ti di un in­gre­dien­te eli­mi­na­ti tem­po­ra­nea­men­te du­ran­te la fab­bri­ca­zio­ne e poi ag­giun­ti nuo­va­men­te al­la der­ra­ta ali­men­ta­re, sen­za su­pe­ra­re quan­ti­ta­ti­va­men­te la par­te al­lo sta­to ori­gi­na­le;
b.
ad­di­ti­vi ed en­zi­mi ali­men­ta­ri:
1.
con­si­de­ra­ti ad­di­ti­vi tra­sfe­ri­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 4 dell’or­di­nan­za del DFI del 25 no­vem­bre 201322 su­gli ad­di­ti­vi, pur­ché es­si non svol­ga­no più al­cu­na fun­zio­ne tec­no­lo­gi­ca nel pro­dot­to fi­ni­to, op­pu­re
2.
uti­liz­za­ti co­me so­stan­ze au­si­lia­rie per la pre­pa­ra­zio­ne;
c.
so­stan­ze di sup­por­to e al­tre so­stan­ze di­ver­se da­gli ad­di­ti­vi ali­men­ta­ri, ma uti­liz­za­te nel­la stes­sa ma­nie­ra e al­lo stes­so sco­po del­le so­stan­ze di sup­por­to e sol­tan­to nel­le quan­ti­tà as­so­lu­ta­men­te ne­ces­sa­rie;
d.
so­stan­ze di­ver­se da­gli ad­di­ti­vi ali­men­ta­ri, ma uti­liz­za­te nel­la stes­sa ma­nie­ra e al­lo stes­so sco­po del­le so­stan­ze au­si­lia­rie per la la­vo­ra­zio­ne e pre­sen­ti nel pro­dot­to fi­ni­to, even­tual­men­te an­che in for­ma mo­di­fi­ca­ta;
e.
ac­qua:
1.
se il suo im­pie­go du­ran­te la fab­bri­ca­zio­ne ser­ve uni­ca­men­te a ri­co­sti­tui­re un in­gre­dien­te in for­ma con­cen­tra­ta o di­si­dra­ta­ta, op­pu­re
2.
se è con­si­de­ra­ta li­qui­do di co­per­tu­ra che di nor­ma non è con­su­ma­to.

Sezione 4: Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e loro caratterizzazione

Art. 10 Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate  

Le so­stan­ze che po­treb­be­ro pro­vo­ca­re al­ler­gie o al­tre rea­zio­ni in­de­si­de­ra­te so­no elen­ca­te nell’al­le­ga­to 6.

Art. 11 Caratterizzazione  

1 Le so­stan­ze di cui all’al­le­ga­to 6 o gli in­gre­dien­ti da es­se ri­ca­va­te e pre­sen­ti nel pro­dot­to fi­ni­to, even­tual­men­te an­che in for­ma mo­di­fi­ca­ta, de­vo­no es­se­re chia­ra­men­te de­fi­ni­ti nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti, co­me «mal­to d’or­zo», «emul­sio­nan­te (le­ci­ti­na di so­ia)», «aro­ma na­tu­ra­le di ara­chi­di». Ta­le in­di­ca­zio­ne de­ve es­se­re evi­den­zia­ta me­dian­te il ca­rat­te­re, lo sti­le, il co­lo­re del­lo sfon­do o al­tri ac­cor­gi­men­ti ade­gua­ti.

2 Qua­lo­ra l’elen­co de­gli in­gre­dien­ti non sia ob­bli­ga­to­rio, l’in­di­ca­zio­ne de­ve com­pren­de­re la pa­ro­la «con­tie­ne», se­gui­ta dal­la de­no­mi­na­zio­ne dell’in­gre­dien­te o del pro­dot­to in que­stio­ne con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 6.

3 Se in una der­ra­ta ali­men­ta­re va­ri in­gre­dien­ti o so­stan­ze au­si­lia­rie per la la­vo­ra­zio­ne di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2 so­no sta­ti ot­te­nu­ti da un uni­co in­gre­dien­te o pro­dot­to se­con­do l’al­le­ga­to 6, ciò de­ve es­se­re in­di­ca­to chia­ra­men­te nel­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne per cia­scu­no di que­sti in­gre­dien­ti o so­stan­ze au­si­lia­rie.

4 L’in­di­ca­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 non è ob­bli­ga­to­ria se la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca del­la der­ra­ta ali­men­ta­re con­tie­ne un chia­ro ri­fe­ri­men­to all’in­gre­dien­te in que­stio­ne.

4bis Lʼin­di­ca­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 non è ob­bli­ga­to­ria per le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui al­lʼar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­ra d.23

5 Gli in­gre­dien­ti se­con­do i ca­po­ver­si 1 e 2 de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti an­che quan­do non so­no sta­ti me­sco­la­ti vo­lon­ta­ria­men­te e han­no con­ta­mi­na­to una der­ra­ta ali­men­ta­re in­vo­lon­ta­ria­men­te (mi­sce­le o con­ta­mi­na­zio­ni in­vo­lon­ta­rie) pur­ché il lo­ro te­no­re, ri­fe­ri­to al pro­dot­to fi­na­le, su­pe­ri o pos­sa su­pe­ra­re le quan­ti­tà se­guen­ti:

a.
per i sol­fi­ti: 10 mg di SO2 per chi­lo­gram­mo o li­tro di der­ra­ta ali­men­ta­re pron­ta al con­su­mo;
b.
per i ce­rea­li con­te­nen­ti glu­ti­ne: 200 mg di glu­ti­ne per chi­lo­gram­mo o li­tro di der­ra­ta ali­men­ta­re pron­ta al con­su­mo;
c.
per gli oli e gras­si ve­ge­ta­li con­te­nen­ti olio d’ara­chi­di com­ple­ta­men­te raf­fi­na­to: 10 g di olio di ara­chi­di per chi­lo­gram­mo o li­tro di der­ra­ta ali­men­ta­re pron­ta al con­su­mo;
d.
per il lat­to­sio: 1 g per chi­lo­gram­mo o li­tro di der­ra­ta ali­men­ta­re pron­ta al con­su­mo;
e.
per tut­ti gli al­tri ca­si: 1 g per chi­lo­gram­mo o li­tro di der­ra­ta ali­men­ta­re pron­ta al con­su­mo.

6 Il re­spon­sa­bi­le de­ve es­se­re in gra­do di pro­va­re che so­no sta­te ap­pli­ca­te tut­te le mi­su­re pre­vi­ste nell’am­bi­to del­la buo­na pras­si pro­ce­du­ra­le al­lo sco­po di im­pe­di­re o ri­dur­re il più pos­si­bi­le le mi­sce­le in­vo­lon­ta­rie se­con­do il ca­po­ver­so 5.

7 Le mi­sce­le se­con­do il ca­po­ver­so 5, che si si­tua­no al di sot­to dei li­mi­ti mas­si­mi sta­bi­li­ti nel ca­po­ver­so stes­so, pos­so­no es­se­re in­di­ca­te.

8 Le di­ci­tu­re se­con­do il ca­po­ver­so 5, qua­le «può con­te­ne­re ara­chi­di», de­vo­no es­se­re ap­po­ste im­me­dia­ta­men­te do­po l’elen­co de­gli in­gre­dien­ti.

9 Se è pos­si­bi­le for­ni­re la pro­va che sin­go­li in­gre­dien­ti, fab­bri­ca­ti con in­gre­dien­ti di cui all’al­le­ga­to 6, non pro­vo­ca­no al­ler­gie o al­tre rea­zio­ni in­de­si­de­ra­te, è con­sen­ti­to ri­nun­cia­re al­la lo­ro in­di­ca­zio­ne se­con­do i ca­po­ver­si 1, 3 e 5.

23 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti

Art. 12  

1 La quan­ti­tà di un in­gre­dien­te de­ve es­se­re in­di­ca­ta se l’in­gre­dien­te è:

a.
men­zio­na­to nel­la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca;
b.
abi­tual­men­te mes­so in re­la­zio­ne dai con­su­ma­to­ri con la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca;
c.
mes­so in evi­den­za nel­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne con pa­ro­le, im­ma­gi­ni o rap­pre­sen­ta­zio­ni gra­fi­che;
d.
di fon­da­men­ta­le im­por­tan­za per la ca­rat­te­riz­za­zio­ne di una der­ra­ta ali­men­ta­re e per la sua di­stin­zio­ne da al­tri pro­dot­ti, con i qua­li po­treb­be es­se­re con­fu­sa a cau­sa del­la sua de­no­mi­na­zio­ne o del suo aspet­to.

2 I det­ta­gli con­cer­nen­ti l’in­di­ca­zio­ne quan­ti­ta­ti­va de­gli in­gre­dien­ti e i ca­si in cui non è ne­ces­sa­ria per de­ter­mi­na­ti in­gre­dien­ti so­no di­sci­pli­na­ti nell’al­le­ga­to 7.

Sezione 6: Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

Art. 13  

1 Sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri de­ve es­se­re in­di­ca­to il ter­mi­ne mi­ni­mo di con­ser­va­zio­ne.

2 Nel ca­so di der­ra­te ali­men­ta­ri che de­pe­ri­sco­no mol­to fa­cil­men­te dal pun­to di vi­sta mi­cro­bio­lo­gi­co e che do­po bre­ve tem­po pos­so­no rap­pre­sen­ta­re un pe­ri­co­lo di­ret­to per la sa­lu­te uma­na de­ve es­se­re in­di­ca­ta la da­ta di sca­den­za an­zi­ché il ter­mi­ne mi­ni­mo di con­ser­va­zio­ne.24

3 I det­ta­gli con­cer­nen­ti l’in­di­ca­zio­ne del­la da­ta, le ec­ce­zio­ni con­cer­nen­ti l’ob­bli­go di da­ta­zio­ne e l’in­di­ca­zio­ne del­la da­ta di con­ge­la­men­to so­no di­sci­pli­na­ti nell’al­le­ga­to 8.

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 7: Condizioni di conservazione e di utilizzo

Art. 14  

1 Qua­lo­ra le der­ra­te ali­men­ta­ri ri­chie­da­no de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni di con­ser­va­zio­ne o di uti­liz­zo, que­ste ul­ti­me de­vo­no es­se­re in­di­ca­te.

2 Per con­sen­ti­re una con­ser­va­zio­ne o un uti­liz­zo ade­gua­to del­le der­ra­te ali­men­ta­ri do­po l’aper­tu­ra del­la con­fe­zio­ne, de­vo­no es­se­re in­di­ca­te, se del ca­so, le con­di­zio­ni di con­ser­va­zio­ne o il pe­rio­do di con­su­mo.

3 Le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 2 de­vo­no re­ca­re un’in­di­ca­zio­ne sul­la tem­pe­ra­tu­ra di con­ser­va­zio­ne.

4 Per le der­ra­te ali­men­ta­ri sur­ge­la­te le in­di­ca­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 de­vo­no es­se­re com­ple­ta­te da:

a.
una men­zio­ne qua­le «ali­men­to con­ge­la­to», «con­ge­la­to» o «sur­ge­la­to»;
b.
in­di­ca­zio­ni sul trat­ta­men­to del pro­dot­to do­po lo scon­ge­la­men­to;
c.
una men­zio­ne qua­le «non ri­con­ge­la­re do­po lo scon­ge­la­men­to».

5 La tem­pe­ra­tu­ra di con­ser­va­zio­ne può es­se­re in­di­ca­ta all’in­ter­no di un pit­to­gram­ma in­te­gra­to da un da­to nu­me­ri­co.

Sezione 8: Indicazione del Paese di produzione e dell’origine

Art. 15 Indicazione del Paese di produzione  

1 Una der­ra­ta ali­men­ta­re è con­si­de­ra­ta pro­dot­ta in un Pae­se se è sta­ta:

a.
fab­bri­ca­ta in­te­ra­men­te in ta­le Pae­se; op­pu­re
b.
suf­fi­cien­te­men­te ela­bo­ra­ta o tra­sfor­ma­ta in ta­le Pae­se.

2 So­no con­si­de­ra­ti in­te­ra­men­te fab­bri­ca­ti in un Pae­se:

a.
i pro­dot­ti mi­ne­ra­li estrat­ti dal suo­lo di ta­le Pae­se;
b.
i pro­dot­ti ve­ge­ta­li rac­col­ti in ta­le Pae­se;
c.
la car­ne di ani­ma­li al­le­va­ti in ta­le Pae­se, il cui in­gras­so è av­ve­nu­to prin­ci­pal­men­te in ta­le Pae­se o che han­no tra­scor­so la mag­gior par­te del­la lo­ro esi­sten­za in ta­le Pae­se;
d.
i pro­dot­ti pro­ve­nien­ti da ani­ma­li vi­vi al­le­va­ti in ta­le Pae­se;
e.
i pro­dot­ti del­la cac­cia e del­la pe­sca cat­tu­ra­ti in ta­le Pae­se;
f.
le der­ra­te ali­men­ta­ri fab­bri­ca­te in ta­le Pae­se esclu­si­va­men­te con pro­dot­ti di cui al­le let­te­re a–e.

3 Una der­ra­ta ali­men­ta­re è con­si­de­ra­ta suf­fi­cien­te­men­te ela­bo­ra­ta o tra­sfor­ma­ta in un de­ter­mi­na­to Pae­se se ha ot­te­nu­to le sue pro­prie­tà ca­rat­te­ri­sti­che o una nuo­va de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca in ta­le Pae­se.

4 Per le der­ra­te ali­men­ta­ri tra­sfor­ma­te, in al­ter­na­ti­va al Pae­se di pro­du­zio­ne può es­se­re in­di­ca­ta una re­gio­ne geo­gra­fi­ca più am­pia, qua­le «UE» o «Su­da­me­ri­ca». Per quan­to ri­guar­da l’in­di­ca­zio­ne del Pae­se di pro­du­zio­ne, le mi­sce­le di pro­dot­ti ta­glia­ti e le mi­sce­le di mie­le so­no con­si­de­ra­te der­ra­te ali­men­ta­ri tra­sfor­ma­te.

5 Per i pro­dot­ti del­la pe­sca cat­tu­ra­ti in ma­re, al po­sto del Pae­se di pro­du­zio­ne de­ve es­se­re in­di­ca­ta la zo­na di pe­sca se­con­do l’al­le­ga­to 4.

6 È con­sen­ti­to ri­nun­cia­re all’in­di­ca­zio­ne del Pae­se di pro­du­zio­ne, se que­sto ri­sul­ta dal­la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca o dall’in­di­riz­zo se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 let­te­ra g. Nell’in­di­riz­zo de­vo­no fi­gu­ra­re al­me­no il Pae­se, il nu­me­ro po­sta­le d’av­via­men­to e la lo­ca­li­tà.

7 Lʼin­di­ca­zio­ne del Pae­se di pro­du­zio­ne può es­se­re ab­bre­via­ta qua­lo­ra sia uti­liz­za­ta unʼab­bre­via­zio­ne con­for­me al co­di­ce ISO-2 se­con­do lʼe­len­co dei Pae­si per la sta­ti­sti­ca del com­mer­cio este­ro nel­la ta­rif­fa dʼu­so nel­la ver­sio­ne del 1° gen­na­io 201925. So­no am­mes­se ab­bre­via­zio­ni so­lo per i Pae­si ri­co­no­sciu­ti dal­la Sviz­ze­ra.26

25 La ta­rif­fa d’uso è con­sul­ta­bi­le o ot­te­ni­bi­le gra­tui­ta­men­te pres­so la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne, Mon­bi­jou­stras­se 40, 3003Ber­na.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 16 Indicazione dell’origine degli ingredienti  

1 L’ori­gi­ne di una ma­te­ria pri­ma se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 2 che è uti­liz­za­ta co­me in­gre­dien­te per la fab­bri­ca­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri de­ve es­se­re in­di­ca­ta se:

a.
la par­te di ta­le in­gre­dien­te nel pro­dot­to fi­ni­to è pa­ri o su­pe­rio­re al 50 per cen­to in mas­sa; e
b.
la pre­sen­ta­zio­ne del pro­dot­to in­du­ce a pen­sa­re che ta­le in­gre­dien­te ab­bia un’ori­gi­ne di­ver­sa.

2 Qua­lo­ra un in­gre­dien­te da di­chia­ra­re se­con­do il ca­po­ver­so 1 pro­ven­ga da di­ver­si Pae­si, de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti tut­ti i Pae­si.

3 In de­ro­ga al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a, per gli in­gre­dien­ti di ori­gi­ne ani­ma­le di cui all’ar­ti­co­lo 1 ODOA27 la pro­ve­nien­za dell’ani­ma­le de­ve es­se­re in­di­ca­ta se è con­te­nu­to nel pro­dot­to fi­ni­to in quan­ti­tà pa­ri o su­pe­rio­re al 20 per cen­to in mas­sa.

4 L’in­di­ca­zio­ne del­la pro­ve­nien­za di un in­gre­dien­te de­ve fi­gu­ra­re nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti o nel­lo stes­so cam­po vi­si­vo.

Art. 17 Indicazioni specifiche per la carne 2829  

1 Per sin­go­li pez­zi di car­ne di bo­vi­no de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti i nu­me­ri di au­to­riz­za­zio­ne del ma­cel­lo e del la­bo­ra­to­rio di se­zio­na­men­to non­ché il Pae­se in cui l’ani­ma­le:

a.30
è na­to; e
b.
ha tra­scor­so la mag­gior par­te del­la sua esi­sten­za; o
c.
è in­gras­sa­to in mag­gio­re mi­su­ra.

2 In de­ro­ga al ca­po­ver­so 1, la car­ne di bo­vi­no può re­ca­re l’in­di­ca­zio­ne «ori­gi­ne: non UE/SEE» op­pu­re «ori­gi­ne: non Sviz­ze­ra» in­sie­me all’in­di­ca­zio­ne «ma­cel­la­to in: (no­me del Pae­se)» se:

a.
la car­ne è sta­ta pro­dot­ta al di fuo­ri dell’UE ed è im­por­ta­ta in Sviz­ze­ra per l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to;
b.
le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 non so­no di­spo­ni­bi­li.

3 Per sin­go­li pez­zi di car­ne di sui­no, ovi­no, ca­pri­no e pol­la­me de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti il Pae­se in cui la car­ne è sta­ta ma­cel­la­ta e il Pae­se in cui l’ani­ma­le:

a.
è in­gras­sa­to in mag­gio­re mi­su­ra; op­pu­re
b.
ha tra­scor­so la mag­gior par­te del­la sua esi­sten­za.

4 In de­ro­ga al ca­po­ver­so 3, la car­ne di sui­no, ovi­no, ca­pri­no e pol­la­me fre­sca, re­fri­ge­ra­ta o con­ge­la­ta può re­ca­re l’in­di­ca­zio­ne «al­le­va­to al di fuo­ri dell’UE/SEE» o «al­le­va­to al di fuo­ri del­la Sviz­ze­ra» in­sie­me all’in­di­ca­zio­ne «ma­cel­la­to in: (no­me del Pae­se di ma­cel­la­zio­ne dell’ani­ma­le)» se:

a.
la car­ne è sta­ta pro­dot­ta al di fuo­ri dell’UE ed è im­por­ta­ta in Sviz­ze­ra per l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to;
b.
le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 3 non so­no di­spo­ni­bi­li.

5 Se gli ani­ma­li so­no na­ti, al­le­va­ti e ma­cel­la­ti nel­lo stes­so Pae­se, può es­se­re ri­por­ta­ta l’in­di­ca­zio­ne «Pae­se di ori­gi­ne X».

6 Per la car­ne ma­ci­na­ta ven­du­ta co­me ta­le è ne­ces­sa­rio in­di­ca­re il Pae­se di pro­du­zio­ne del­la car­ne ma­ci­na­ta. Il Pae­se di ori­gi­ne del­la car­ne de­ve es­se­re in­di­ca­to so­lo se non coin­ci­de con quel­lo di pro­du­zio­ne del­la car­ne ma­ci­na­ta.

7 ...31

28 La cor­re­zio­ne del 7 giu. 2017 con­cer­ne sol­tan­to il te­sto fran­ce­se (RU 2017 3339).

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

30 Cor­re­zio­ne del 12 giu. 2018 (RU 2018 2317).

31 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 9: Tenore alcolico

Art. 18  

1 Se il te­no­re al­co­li­co del­le be­van­de è su­pe­rio­re al­lʼ1,2 per cen­to in vo­lu­me de­ve es­se­re in­di­ca­to in «% vol.». Il mar­gi­ne di tol­le­ran­za è di più o me­no 0,5 per cen­to in vo­lu­me.

2 La de­ter­mi­na­zio­ne del te­no­re al­co­li­co è di­sci­pli­na­ta nell’or­di­nan­za del 15 feb­bra­io 200632 su­gli stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne e dal­le di­spo­si­zio­ni su di es­sa ba­sa­te, ema­na­te dal Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le di giu­sti­zia e po­li­zia.

Sezione 10: Partita

Art. 19 Principio ed eccezioni  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri de­vo­no es­se­re mu­ni­te di una de­si­gna­zio­ne che per­met­ta di sta­bi­li­re la par­ti­ta al­la qua­le ap­par­ten­go­no.

2 Non è ne­ces­sa­rio in­di­ca­re la par­ti­ta:

a.
nel ca­so di pro­dot­ti agri­co­li:
1.
ven­du­ti o con­se­gna­ti di­ret­ta­men­te dall’azien­da agri­co­la a cen­tri di de­po­si­to o di con­fe­zio­na­men­to,
2.
av­via­ti ver­so or­ga­niz­za­zio­ni di pro­dut­to­ri, op­pu­re
3.
rac­col­ti per es­se­re su­bi­to in­te­gra­ti in un si­ste­ma ope­ra­ti­vo di pre­pa­ra­zio­ne o di tra­sfor­ma­zio­ne;
b.33
nel ca­so di der­ra­te ali­men­ta­ri im­mes­se sfu­se sul mer­ca­to ai sen­si del­lʼar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 nu­me­ro 12 ODerr;
c.
quan­do il ter­mi­ne mi­ni­mo di con­ser­va­zio­ne, la da­ta di sca­den­za, di im­bal­lag­gio o di rac­col­ta so­no for­ni­ti nel­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne e in­di­ca­no in mo­do chia­ro e nell’or­di­ne al­me­no il gior­no e il me­se;
d.
sul­le por­zio­ni in­di­vi­dua­li di ge­la­to, se l’in­di­ca­zio­ne è for­ni­ta sull’im­bal­lag­gio col­let­ti­vo.

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 20 Modalità di indicazione della partita  

1 L’in­di­ca­zio­ne del­la par­ti­ta de­ve fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio. L’in­di­ca­zio­ne de­ve es­se­re pre­ce­du­ta dal­la let­te­ra «L», sal­vo nel ca­so in cui non si di­stin­gua già chia­ra­men­te dal­le al­tre in­di­ca­zio­ni del­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne.

2 Nel ca­so di der­ra­te ali­men­ta­ri pre­im­bal­la­te, la par­ti­ta de­ve es­se­re in­di­ca­ta sul pre­im­bal­lag­gio o su un’eti­chet­ta a es­so ap­pli­ca­ta.

Sezione 11: Dichiarazione del valore nutritivo

Art. 21 Principi  

1 La di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo è ob­bli­ga­to­ria. Fan­no ec­ce­zio­ne le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui all’al­le­ga­to 9.

2 Per le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui all’al­le­ga­to 9 la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo può es­se­re for­ni­ta su ba­se vo­lon­ta­ria.

3 Le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te se­zio­ne non si ap­pli­ca­no agli in­te­gra­to­ri ali­men­ta­ri e al­le ac­que mi­ne­ra­li e di sor­gen­te.

Art. 22 Indicazioni necessarie  

1 La di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­ve con­te­ne­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni: va­lo­re ener­ge­ti­co e te­no­re di gras­si, aci­di gras­si sa­tu­ri, car­boi­dra­ti, zuc­che­ri, pro­tei­ne e sa­le.

2 È au­to­riz­za­ta an­che sol­tan­to l’in­di­ca­zio­ne del va­lo­re ener­ge­ti­co e del te­no­re di gras­si, car­boi­dra­ti, pro­tei­ne e sa­le.

3 Una di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­ve es­se­re for­ni­ta se­con­do il ca­po­ver­so 1 se una der­ra­ta ali­men­ta­re:

a.
re­ca un’in­di­ca­zio­ne nu­tri­zio­na­le o sul­la sa­lu­te;
b.34
re­ca una di­ci­tu­ra con­cer­nen­te il con­te­nu­to di glu­ti­ne o lat­to­sio se­con­do gli ar­ti­co­li 41 e 42;
c.
è de­fi­ni­ta nell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 201635 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri de­sti­na­te al­le per­so­ne con par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li (ODP­PE);
d.
è sta­ta ar­ric­chi­ta con vi­ta­mi­ne, sa­li mi­ne­ra­li e al­tre so­stan­ze.

4 Il ca­po­ver­so 3 si ap­pli­ca an­che al­le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui all’al­le­ga­to 9.

34 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

35 RS 817.022.104

Art. 23 Indicazioni supplementari  

1 Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni for­ni­te sull’eti­chet­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1, la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo può in­clu­de­re le se­guen­ti so­stan­ze nu­tri­ti­ve:

a.
aci­di gras­si mo­noin­sa­tu­ri;
b.
aci­di gras­si po­lin­sa­tu­ri;
c.
po­lial­co­li;
d.
ami­do;
e.
fi­bre;
f.
vi­ta­mi­ne e sa­li mi­ne­ra­li, qua­lo­ra sia­no pre­sen­ti in quan­ti­tà si­gni­fi­ca­ti­ve se­con­do l’al­le­ga­to 10.

2 Se è men­zio­na­to il con­te­nu­to par­ti­co­la­re di so­stan­ze di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a–f, il lo­ro te­no­re de­ve es­se­re ri­por­ta­to nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo di cui all’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1.

3 Se la ca­rat­te­riz­za­zio­ne di una der­ra­ta ali­men­ta­re pre­im­bal­la­ta con­tie­ne la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo di cui all’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1, pos­so­no es­se­re ri­pe­tu­te le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
il va­lo­re ener­ge­ti­co; op­pu­re
b.
il va­lo­re ener­ge­ti­co in­sie­me al te­no­re di gras­si, aci­di gras­si sa­tu­ri, zuc­che­ri e sa­le.
Art. 24 Disposizioni speciali  

1 Se una so­stan­za, che è og­get­to di un’in­di­ca­zio­ne nu­tri­zio­na­le o sul­la sa­lu­te, non fi­gu­ra nel­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo, de­ve es­ser­ne in­di­ca­ta la quan­ti­tà nel­le im­me­dia­te vi­ci­nan­ze e nel­lo stes­so cam­po vi­si­vo del­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo.

2 Qua­lo­ra il va­lo­re ener­ge­ti­co o le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve di un pro­dot­to sia­no tra­scu­ra­bi­li, le in­for­ma­zio­ni al ri­guar­do pos­so­no es­se­re so­sti­tui­te da un’in­di­ca­zio­ne qua­le «con­tie­ne quan­ti­tà tra­scu­ra­bi­li di …». Que­sta in­di­ca­zio­ne de­ve es­se­re ri­por­ta­ta im­me­dia­ta­men­te ac­can­to al­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo, ove pre­sen­te.

3 Un’in­di­ca­zio­ne in­di­can­te che il te­no­re di sa­le è do­vu­to esclu­si­va­men­te al so­dio na­tu­ral­men­te pre­sen­te può fi­gu­ra­re, ove op­por­tu­no, im­me­dia­ta­men­te ac­can­to al­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo.

4 Se la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo è for­ni­ta su ba­se vo­lon­ta­ria per der­ra­te ali­men­ta­ri im­mes­se sfu­se sul mer­ca­to o be­van­de con un te­no­re al­co­li­co su­pe­rio­re all’1,2 per cen­to in vo­lu­me, può li­mi­tar­si uni­ca­men­te all’in­di­ca­zio­ne del va­lo­re ener­ge­ti­co.

Art. 25 Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo  

1 Le in­di­ca­zio­ni del­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo de­vo­no:

a.
fi­gu­ra­re nel­lo stes­so cam­po vi­si­vo;
b.
es­se­re pre­sen­ta­te in­sie­me in un for­ma­to chia­ro e nell’or­di­ne di pre­sen­ta­zio­ne sta­bi­li­to nell’al­le­ga­to 11;
c.
es­se­re pre­sen­ta­te in for­ma­to ta­bu­la­re con al­li­nea­men­to del­le ci­fre; in man­can­za di spa­zio, pos­so­no es­se­re pre­sen­ta­te in for­ma­to li­nea­re.

2 In via sup­ple­men­ta­re il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve pos­so­no es­se­re pre­sen­ta­ti in un al­tro for­ma­to o me­dian­te for­me o sim­bo­li gra­fi­ci ol­tre a pa­ro­le o nu­me­ri.

3 Per le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 3 va­le quan­to se­gue:

a.
de­vo­no es­se­re pre­sen­ta­te nel cam­po vi­si­vo prin­ci­pa­le;
b.
de­vo­no ri­spet­ta­re la di­men­sio­ne di ca­rat­te­re mi­ni­ma se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 3;
c.
pos­so­no es­se­re pre­sen­ta­te in un for­ma­to di­ver­so da quel­lo di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra c.

4 Nel ca­so di der­ra­te ali­men­ta­ri im­mes­se sfu­se sul mer­ca­to e be­van­de con un te­no­re al­co­li­co su­pe­rio­re all’1,2 per cen­to in vo­lu­me, le in­di­ca­zio­ni pos­so­no es­se­re pre­sen­ta­te in un for­ma­to di­ver­so da quel­lo sta­bi­li­to nel ca­po­ver­so 1 let­te­ra c.

Art. 26 Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle sostanze nutritive  

1 Il va­lo­re ener­ge­ti­co de­ve es­se­re cal­co­la­to me­dian­te i fat­to­ri di con­ver­sio­ne di cui all’al­le­ga­to 12.

2 Il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­vo­no es­se­re espres­si nel­le uni­tà di mi­su­ra di cui all’al­le­ga­to 11.

3 De­vo­no es­se­re in­di­ca­ti il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve del­la der­ra­ta ali­men­ta­re al mo­men­to del­la con­se­gna ai con­su­ma­to­ri. Que­ste in­for­ma­zio­ni pos­so­no tut­ta­via ri­fe­rir­si al­la der­ra­ta ali­men­ta­re pre­pa­ra­ta a con­di­zio­ne che le mo­da­li­tà di pre­pa­ra­zio­ne sia­no in­di­ca­te in mo­do suf­fi­cien­te­men­te pre­ci­so.

4 Le in­di­ca­zio­ni de­vo­no ba­sar­si su va­lo­ri me­di de­sun­ti:

a.
dal­lʼa­na­li­si del­la der­ra­ta ali­men­ta­re del fab­bri­can­te;
b.
dal cal­co­lo in ba­se ai va­lo­ri de­gli in­gre­dien­ti uti­liz­za­ti; op­pu­re
c.
dal cal­co­lo in ba­se ai da­ti ge­ne­ral­men­te do­cu­men­ta­ti e ac­cet­ta­ti.
Art. 27 Indicazione per 100 g o 100 ml  

1 Il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti per 100 g o 100 ml.

2 Le quan­ti­tà di vi­ta­mi­ne e sa­li mi­ne­ra­li de­vo­no es­se­re espres­se an­che in per­cen­tua­le del­le quan­ti­tà di ri­fe­ri­men­to sta­bi­li­te nel­lʼal­le­ga­to 10 par­te A nu­me­ro 1 per 100 g o 100 ml.

3 Il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve, di­ver­se dal­le vi­ta­mi­ne e dai sa­li mi­ne­ra­li, pos­so­no es­se­re espres­si an­che in per­cen­tua­le del­le quan­ti­tà di ri­fe­ri­men­to sta­bi­li­te nel­lʼal­le­ga­to 10 par­te B per 100 g o 100 ml.

4 Quan­do so­no for­ni­te le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 3, im­me­dia­ta­men­te ac­can­to de­ve fi­gu­ra­re la se­guen­te spie­ga­zio­ne sup­ple­men­ta­re: «As­sun­zio­ni di ri­fe­ri­men­to per un adul­to me­dio (8400 kJ/2000 kcal)».

Art. 28 Indicazione per porzione o unità di consumo  

1 Il va­lo­re ener­ge­ti­co e le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve pos­so­no es­se­re espres­si per por­zio­ne o uni­tà di con­su­mo, al fi­ne di es­se­re fa­cil­men­te ri­co­no­sci­bi­li dal con­su­ma­to­re, nei se­guen­ti ca­si:

a.
se è for­ni­ta an­che l’in­di­ca­zio­ne per 100 g o 100 ml (art. 27 cpv. 1 e 2);
b.
nel ca­so dell’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 3, se l’in­di­ca­zio­ne è for­ni­ta in ag­giun­ta o in so­sti­tu­zio­ne a quel­la per 100 g o 100 ml.

2 Se è for­ni­ta un’in­di­ca­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 23 ca­po­ver­so 3 let­te­ra b, le quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve e la per­cen­tua­le del­le quan­ti­tà di ri­fe­ri­men­to sta­bi­li­te nel­lʼal­le­ga­to 10 par­te B pos­so­no es­se­re espres­se an­che so­lo per por­zio­ne o uni­tà di con­su­mo. Il va­lo­re ener­ge­ti­co de­ve es­se­re espres­so sia per 100 g o 100 ml sia per por­zio­ne o uni­tà di con­su­mo.

3 Se l’in­di­ca­zio­ne è for­ni­ta per por­zio­ne o uni­tà di con­su­mo, de­ve es­se­re quan­ti­fi­ca­ta la por­zio­ne o l’uni­tà con­si­de­ra­ta e in­di­ca­to il nu­me­ro di por­zio­ni o uni­tà di con­su­mo con­te­nu­te nell’im­bal­lag­gio.

4 La por­zio­ne o lʼu­ni­tà di con­su­mo con­si­de­ra­ta de­ve es­se­re in­di­ca­ta im­me­dia­ta­men­te ac­can­to al­la di­chia­ra­zio­ne del va­lo­re nu­tri­ti­vo.

Sezione 12: Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Art. 29 Disposizioni generali concernenti le indicazioni nutrizionali  

1 Le in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li so­no in­di­ca­zio­ni di na­tu­ra lin­gui­sti­ca o gra­fi­ca, com­pre­si ele­men­ti gra­fi­ci o sim­bo­li di qual­sia­si for­ma, che spie­ga­no, sug­ge­ri­sco­no o sot­tin­ten­do­no che una der­ra­ta ali­men­ta­re ha par­ti­co­la­ri pro­prie­tà nu­tri­zio­na­li be­ne­fi­che.

2 Una der­ra­ta ali­men­ta­re pos­sie­de par­ti­co­la­ri pro­prie­tà nu­tri­zio­na­li be­ne­fi­che:

a.
in ba­se al va­lo­re ener­ge­ti­co che ap­por­ta, non ap­por­ta o ap­por­ta a tas­so ri­dot­to o ac­cre­sciu­to;
b.
in ba­se al­le so­stan­ze nu­tri­ti­ve o ad al­tre so­stan­ze con­te­nu­te nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re:
1.
in una quan­ti­tà si­gni­fi­ca­ti­va se­con­do l’al­le­ga­to 10,
2.
in man­can­za di di­spo­si­zio­ni al ri­guar­do, in quan­ti­tà ta­li da pro­dur­re, sul­la ba­se di pro­ve scien­ti­fi­che uni­ver­sal­men­te ri­co­no­sciu­te, l’ef­fet­to nu­tri­zio­na­le o fi­sio­lo­gi­co in­di­ca­to; o
c.
in ba­se al fat­to che de­ter­mi­na­te so­stan­ze nu­tri­ti­ve o al­tre so­stan­ze non so­no con­te­nu­te nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re o lo so­no in pro­por­zio­ni ri­dot­te o ac­cre­sciu­te.

3 Le in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li pos­so­no es­se­re ap­po­ste sol­tan­to se so­no pre­vi­ste nell’al­le­ga­to 13 e sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te se­zio­ne.

Art. 30 Disposizioni particolari concernenti le indicazioni nutrizionali  

1 Per le be­van­de con un te­no­re al­co­li­co su­pe­rio­re all’1,2 per cen­to in vo­lu­me so­no am­mes­se sol­tan­to in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li che fan­no ri­fe­ri­men­to a un bas­so te­no­re al­co­li­co o a una ri­du­zio­ne del te­no­re al­co­li­co o del va­lo­re ener­ge­ti­co.

2 Le in­di­ca­zio­ni com­pa­ra­ti­ve so­no am­mes­se sol­tan­to tra der­ra­te ali­men­ta­ri del­la stes­sa ca­te­go­ria e pren­den­do in con­si­de­ra­zio­ne una gam­ma di der­ra­te ali­men­ta­ri di ta­le ca­te­go­ria. De­vo­no in­di­ca­re la dif­fe­ren­za nel­la quan­ti­tà di una so­stan­za nu­tri­ti­va o nel va­lo­re ener­ge­ti­co. Il con­fron­to de­ve ri­fe­rir­si al­la stes­sa quan­ti­tà del­la der­ra­ta ali­men­ta­re.

3 Le in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li com­pa­ra­ti­ve de­vo­no con­fron­ta­re la com­po­si­zio­ne del­la der­ra­ta ali­men­ta­re in que­stio­ne con quel­la di una gam­ma di der­ra­te ali­men­ta­ri del­la stes­sa ca­te­go­ria la cui com­po­si­zio­ne non per­met­te lo­ro di re­ca­re un’in­di­ca­zio­ne, com­pre­se le der­ra­te ali­men­ta­ri di al­tre mar­che.

Art. 31 Disposizioni generali concernenti le indicazioni sulla salute  

1 Le in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te so­no in­di­ca­zio­ni di na­tu­ra lin­gui­sti­ca o gra­fi­ca, com­pre­si ele­men­ti gra­fi­ci o sim­bo­li di qual­sia­si for­ma che spie­ga­no, sug­ge­ri­sco­no o sot­tin­ten­do­no che vi è una re­la­zio­ne tra una ca­te­go­ria di der­ra­te ali­men­ta­ri, una der­ra­ta ali­men­ta­re o un com­po­nen­te di una der­ra­ta ali­men­ta­re e la sa­lu­te.

2 Le in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te pos­so­no es­se­re ap­po­ste sol­tan­to se so­no pre­vi­ste nell’al­le­ga­to 14 e sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti del­la pre­sen­te se­zio­ne.

3 Per le in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te che non fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 14 è ne­ces­sa­ria un’au­to­riz­za­zio­ne dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV).

4 Le in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te de­vo­no ri­fe­rir­si al ruo­lo di una so­stan­za nu­tri­ti­va o di al­tro ti­po per la cre­sci­ta, lo svi­lup­po e le fun­zio­ni dell’or­ga­ni­smo o al­le fun­zio­ni psi­co­lo­gi­che e com­por­ta­men­ta­li op­pu­re an­co­ra al­le pro­prie­tà di­ma­gran­ti, di con­trol­lo del pe­so, di ri­du­zio­ne del­lo sti­mo­lo del­la fa­me, di au­men­to del sen­so di sa­zie­tà o di di­mi­nu­zio­ne dell’ap­por­to ca­lo­ri­co.

Art. 32 Domanda di autorizzazione  

1 La do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne per un’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te non elen­ca­ta nell’al­le­ga­to 14 de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’USAV in una lin­gua uf­fi­cia­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne o in in­gle­se.

2 De­ve con­te­ne­re le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti:

a.
la de­no­mi­na­zio­ne del­la so­stan­za nu­tri­ti­va o di al­tro ti­po, del­la der­ra­ta ali­men­ta­re o del­la ca­te­go­ria ali­men­ta­re per la qua­le si in­ten­de for­ni­re un’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te non­ché le ri­spet­ti­ve ca­rat­te­ri­sti­che par­ti­co­la­ri;
b.
una co­pia de­gli stu­di scien­ti­fi­ci di ri­fe­ri­men­to e dei do­cu­men­ti di­spo­ni­bi­li che at­te­sta­no l’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te o so­no ri­le­van­ti per la sua at­te­sta­zio­ne;
c.
even­tual­men­te l’in­di­ca­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni e dei da­ti scien­ti­fi­ci che non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti per mo­ti­va­re la stes­sa in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te in ri­fe­ri­men­to a un al­tro pro­dot­to;
d.
una pro­po­sta di for­mu­la­zio­ne nel­le tre lin­gue uf­fi­cia­li del­la Con­fe­de­ra­zio­ne per l’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te og­get­to del­la do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne, even­tual­men­te com­pren­den­te le par­ti­co­la­ri con­di­zio­ni di uti­liz­zo;
e.
una sin­te­si del­la do­man­da.
Art. 33 Rilascio dell’autorizzazione  

L’USAV au­to­riz­za un’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te non con­te­nu­ta nell’al­le­ga­to 14 se so­no ri­spet­ta­te le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 38 ca­po­ver­so 2 ODerr e può es­se­re di­mo­stra­to, sul­la scor­ta di stu­di scien­ti­fi­ci uni­ver­sal­men­te ri­co­no­sciu­ti, che l’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te sod­di­sfa i re­qui­si­ti sta­bi­li­ti nel­la pre­sen­te se­zio­ne.

Art. 34 Disposizioni particolari concernenti le indicazioni sulla salute  

1 Se si for­ni­sco­no in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te a pro­po­si­to di una der­ra­ta ali­men­ta­re, la ca­rat­te­riz­za­zio­ne di que­st’ul­ti­ma o, nel ca­so in cui que­sta man­chi, la sua pre­sen­ta­zio­ne e la sua pub­bli­ci­tà de­vo­no con­te­ne­re le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
una di­ci­tu­ra re­la­ti­va all’im­por­tan­za di una die­ta va­ria­ta ed equi­li­bra­ta e di uno sti­le di vi­ta sa­no;
b.
la quan­ti­tà del­la der­ra­ta ali­men­ta­re e le mo­da­li­tà di con­su­mo ne­ces­sa­rie per ot­te­ne­re l’ef­fet­to be­ne­fi­co in­di­ca­to;
c.
se del ca­so, una di­ci­tu­ra ri­vol­ta al­le per­so­ne che do­vreb­be­ro evi­ta­re di con­su­ma­re la der­ra­ta ali­men­ta­re;
d.
un’ade­gua­ta av­ver­ten­za per i pro­dot­ti che po­treb­be­ro pre­sen­ta­re un ri­schio per la sa­lu­te se con­su­ma­ti in quan­ti­tà ec­ces­si­ve;
e.
una di­chia­ra­zio­ne se­con­do cui la ma­lat­tia a cui fa ri­fe­ri­men­to l’in­di­ca­zio­ne è cau­sa­ta da più fat­to­ri di ri­schio e che dal­la mo­di­fi­ca di uno di que­sti fat­to­ri può ri­sul­ta­re un ef­fet­to be­ne­fi­co o an­che no, in ca­so di di­chia­ra­zio­ni o de­scri­zio­ni che spie­ga­no, sug­ge­ri­sco­no o sot­tin­ten­do­no che il con­su­mo di una der­ra­ta ali­men­ta­re ri­du­ce net­ta­men­te un fat­to­re di ri­schio per lo svi­lup­po di una de­ter­mi­na­ta ma­lat­tia dell’es­se­re uma­no (in­di­ca­zio­ne sul­la ri­du­zio­ne di un ri­schio di ma­lat­tia).

2 I ri­fe­ri­men­ti a be­ne­fi­ci non spe­ci­fi­ci del­la so­stan­za nu­tri­ti­va o del­la der­ra­ta ali­men­ta­re per la sa­lu­te in ge­ne­ra­le o per il be­nes­se­re de­ri­van­te dal­lo sta­to di sa­lu­te so­no am­mes­si sol­tan­to se as­so­cia­ti a:

a.
un’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te au­to­riz­za­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 3; op­pu­re
b.
un’in­di­ca­zio­ne sul­la sa­lu­te di cui all’al­le­ga­to 14.

3 È vie­ta­to ap­por­re in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te su be­van­de con un te­no­re al­co­li­co su­pe­rio­re all’1,2 per cen­to in vo­lu­me.

4 Le in­di­ca­zio­ni sul­la sa­lu­te non de­vo­no:

a.
da­re l’im­pres­sio­ne che la sa­lu­te po­treb­be es­se­re com­pro­mes­sa da un man­ca­to con­su­mo del­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
b.
es­se­re con­nes­se con in­di­ca­zio­ni sul rit­mo e sull’en­ti­tà del­la per­di­ta di pe­so;
c.
es­se­re con­ce­pi­te co­me rac­co­man­da­zio­ni for­mu­la­te da sin­go­li me­di­ci o da al­tri ope­ra­to­ri sa­ni­ta­ri.
Art. 35 Disposizioni comuni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute  

1 Le in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te:

a.
de­vo­no es­se­re fa­cil­men­te com­pren­si­bi­li;
b.
de­vo­no es­se­re ba­sa­te su pro­ve scien­ti­fi­che ri­co­no­sciu­te;
c.
de­vo­no po­ter es­se­re mo­ti­va­te dall’azien­da ali­men­ta­re che se ne ser­ve;
d.
de­vo­no fa­re ri­fe­ri­men­to al­la der­ra­ta ali­men­ta­re pron­ta al con­su­mo e pre­pa­ra­ta se­con­do le istru­zio­ni del fab­bri­can­te;
e.
non de­vo­no es­se­re fal­se o am­bi­gue né in­dur­re in er­ro­re;
f.
non de­vo­no su­sci­ta­re al­cun dub­bio sul­la si­cu­rez­za o sull’ido­nei­tà fi­sio­lo­gi­co-nu­tri­zio­na­le di al­tre der­ra­te ali­men­ta­ri;
g.
non de­vo­no in­co­rag­gia­re o tol­le­ra­re il con­su­mo ec­ces­si­vo del­la der­ra­ta ali­men­ta­re in que­stio­ne;
h.
non de­vo­no af­fer­ma­re, sug­ge­ri­re o sot­tin­ten­de­re che un’ali­men­ta­zio­ne equi­li­bra­ta e va­ria­ta non pos­sa in ge­ne­ra­le for­ni­re le ne­ces­sa­rie quan­ti­tà di so­stan­ze nu­tri­ti­ve;
i.
non de­vo­no fa­re ri­fe­ri­men­to, con il te­sto scrit­to o con rap­pre­sen­ta­zio­ni fi­gu­ra­ti­ve, gra­fi­che o sim­bo­li­che, a cam­bia­men­ti del­le fun­zio­ni cor­po­ree che po­treb­be­ro su­sci­ta­re ti­mo­ri nel con­su­ma­to­re.

2 Le in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te re­la­ti­ve al­la pre­sen­za di una so­stan­za nu­tri­ti­va o di un’al­tra so­stan­za con un ef­fet­to nu­tri­zio­na­le o fi­sio­lo­gi­co (al­tra so­stan­za) so­no am­mes­se sol­tan­to se:

a.
la so­stan­za nu­tri­ti­va o l’al­tra so­stan­za so­no pre­sen­ti nel pro­dot­to fi­ni­to in quan­ti­tà si­gni­fi­ca­ti­va o ta­le da pro­dur­re, se­con­do pro­ve scien­ti­fi­che ri­co­no­sciu­te, l’ef­fet­to nu­tri­zio­na­le o fi­sio­lo­gi­co in­di­ca­to;
b.
la quan­ti­tà di pro­dot­to fi­ni­to pron­to al con­su­mo che può ra­gio­ne­vol­men­te es­se­re con­su­ma­ta for­ni­sce una quan­ti­tà si­gni­fi­ca­ti­va del­la so­stan­za nu­tri­ti­va o dell’al­tra so­stan­za a cui si ri­fe­ri­sce l’in­di­ca­zio­ne; e
c.
la so­stan­za nu­tri­ti­va o l’al­tra so­stan­za è for­ni­ta in una for­ma uti­liz­za­bi­le per l’or­ga­ni­smo.

3 Le in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te con­cer­nen­ti la man­can­za o il ri­dot­to te­no­re di una so­stan­za nu­tri­ti­va o di un’al­tra so­stan­za so­no am­mes­se sol­tan­to se:

a.
è di­mo­stra­to che la man­can­za o il ri­dot­to te­no­re di una so­stan­za nu­tri­ti­va o di un’al­tra so­stan­za, a cui fa ri­fe­ri­men­to l’in­di­ca­zio­ne, in una der­ra­ta ali­men­ta­re o in una ca­te­go­ria di der­ra­te ali­men­ta­ri pro­du­ce un ef­fet­to nu­tri­zio­na­le o fi­sio­lo­gi­co be­ne­fi­co; e
b.
la so­stan­za nu­tri­ti­va o l’al­tra so­stan­za non è pre­sen­te o è pre­sen­te in quan­ti­tà ri­dot­ta nel pro­dot­to fi­na­le.

4 Mar­chi com­mer­cia­li, no­mi di pro­dut­to­ri o de­no­mi­na­zio­ni di fan­ta­sia che fi­gu­ra­no nel­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne, nel­la pre­sen­ta­zio­ne o nel­la pub­bli­ci­tà di una der­ra­ta ali­men­ta­re e che pos­so­no es­se­re in­ter­pre­ta­ti co­me un’in­di­ca­zio­ne nu­tri­zio­na­le o sul­la sa­lu­te, pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti sol­tan­to se ac­com­pa­gna­ti da un’in­di­ca­zio­ne nu­tri­zio­na­le o sul­la sa­lu­te che adem­pie al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te se­zio­ne.

5 Di­ver­sa­men­te da quan­to sta­bi­li­to nel ca­po­ver­so 4, l’USAV può con­ce­de­re una de­ro­ga per de­no­mi­na­zio­ni ge­ne­ri­che tra­di­zio­nal­men­te uti­liz­za­te per in­di­ca­re la pe­cu­lia­ri­tà di una ca­te­go­ria di der­ra­te ali­men­ta­ri o be­van­de che po­treb­be ave­re un ef­fet­to sul­la sa­lu­te uma­na, pur­ché sia ga­ran­ti­ta la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te e i con­su­ma­to­ri non sia­no in­dot­ti in in­gan­no. La pro­ce­du­ra di au­to­riz­za­zio­ne si ba­sa su­gli ar­ti­co­li 3–7 ODerr.

6 Le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te se­zio­ne non si ap­pli­ca­no al­le ac­que mi­ne­ra­li e di sor­gen­te.

Sezione 13: Marchio d’identificazione

Art. 36 Principio ed eccezioni  

1 Al­le der­ra­te ali­men­ta­ri di ori­gi­ne ani­ma­le sprov­vi­ste di un bol­lo di ido­nei­tà al con­su­mo se­con­do l’ar­ti­co­lo 8 dell’or­di­nan­za del DFI del 23 no­vem­bre 200536 con­cer­nen­te l’igie­ne nel­la ma­cel­la­zio­ne, de­ve es­se­re ap­po­sto un mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne; fan­no ec­ce­zio­ne le der­ra­te ali­men­ta­ri di ori­gi­ne ani­ma­le che pro­ven­go­no da unʼa­zien­da non sot­to­po­sta ad au­to­riz­za­zio­ne se­con­do lʼar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 2 ODerr.

2 Su­gli im­bal­lag­gi di uo­va non è ne­ces­sa­rio ap­por­re un mar­chio di iden­ti­fi­ca­zio­ne se è ap­po­sto il co­di­ce di un cen­tro d’im­bal­lag­gio se­con­do l’al­le­ga­to VII par­te VI se­zio­ne III del re­go­la­men­to (UE) n. 1308/201337.

3 Il bol­lo di ido­nei­tà al con­su­mo può es­se­re ri­mos­so dal­la car­ne so­lo se que­sta è fat­ta a pez­zi, tra­sfor­ma­ta o ela­bo­ra­ta in al­tra ma­nie­ra.

4 Il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne può es­se­re ap­po­sto sol­tan­to se la der­ra­ta ali­men­ta­re è sta­ta fab­bri­ca­ta se­con­do le di­spo­si­zio­ni vi­gen­ti in ma­te­ria.

5 Se­con­do la pre­sen­ta­zio­ne dei va­ri pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le, il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne può es­se­re ap­po­sto di­ret­ta­men­te sul pro­dot­to, sull’in­vo­lu­cro o sull’im­bal­lag­gio o es­se­re stam­pa­to su un’eti­chet­ta ap­po­sta a sua vol­ta sul pro­dot­to, sull’in­vo­lu­cro o sull’im­bal­lag­gio. Il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne può con­si­ste­re an­che in una tar­ghet­ta ina­mo­vi­bi­le di ma­te­ria­le re­si­sten­te.

6 Se un’azien­da pro­du­ce, ol­tre al­le der­ra­te ali­men­ta­ri cui si de­ve ap­por­re un mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne, der­ra­te ali­men­ta­ri per i qua­li non è pre­scrit­to il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne, es­sa può ap­por­re il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne an­che a que­st’ul­ti­mo ti­po di der­ra­te ali­men­ta­ri.

7 Nel ca­so di pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le li­qui­di, in gra­nu­la­to o in pol­ve­re, tra­spor­ta­ti sfu­si, e dei pro­dot­ti del­la pe­sca, tra­spor­ta­ti sfu­si, il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne non è ne­ces­sa­rio, se i do­cu­men­ti di ac­com­pa­gna­men­to con­ten­go­no il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne.

8 Per il tra­spor­to o la con­se­gna di ma­te­rie pri­me per la fab­bri­ca­zio­ne di ge­la­ti­na o col­la­ge­ne a un ser­vi­zio di rac­col­ta o a una con­ce­ria, co­me pu­re per la con­se­gna a un’azien­da per la tra­sfor­ma­zio­ne del­la ge­la­ti­na o del col­la­ge­ne, in luo­go del mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne de­ve es­se­re al­le­ga­to un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to che in­di­chi l’azien­da di pro­ve­nien­za e le in­for­ma­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 15.

36 RS 817.190.1

37 Re­go­la­men­to (UE) n. 1308/2013 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 17 di­cem­bre 2013, re­can­te or­ga­niz­za­zio­ne co­mu­ne dei mer­ca­ti dei pro­dot­ti agri­co­li e che abro­ga i re­go­la­men­ti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Con­si­glio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (UE) n. 2016/1614, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 15.

Art. 37 Indicazioni necessarie  

Il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne de­ve con­te­ne­re:

a.
il no­me del Pae­se in cui si tro­va l’azien­da, per in­te­ro o ab­bre­via­to, con­for­me­men­te all’al­le­ga­to II let­te­ra b nu­me­ro 6 del re­go­la­men­to (CE) n. 853/200438;
b.
il nu­me­ro di au­to­riz­za­zio­ne dell’azien­da.

38 Re­go­la­men­to (CE) n. 853/2004 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 29 apri­le 2004, che sta­bi­li­sce nor­me spe­ci­fi­che in ma­te­ria di igie­ne per gli ali­men­ti di ori­gi­ne ani­ma­le, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55, mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (UE) n. 2016/355, GU L 67 del 12.03.2016, pag. 22.

Art. 38 Disposizioni speciali  

1 Il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne de­ve es­se­re ap­po­sto pri­ma che il pro­dot­to la­sci l’azien­da di pro­du­zio­ne.

2 De­ve es­se­re ben leg­gi­bi­le, fa­cil­men­te de­ci­fra­bi­le, in­de­le­bi­le ed espo­sto chia­ra­men­te. Se è ap­po­sto in un’azien­da si­tua­ta in Sviz­ze­ra o nel­lʼUE, de­ve es­se­re di for­ma ova­le.

3 Nel ca­so de­gli im­bal­lag­gi con­te­nen­ti car­ne a pez­zi o sot­to­pro­dot­ti se­con­da­ri del­la ma­cel­la­zio­ne, il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne de­ve es­se­re fis­sa­to o stam­pa­to sull’im­bal­lag­gio in mo­do che sia di­strut­to al mo­men­to dell’aper­tu­ra. Ciò non è ne­ces­sa­rio se l’im­bal­lag­gio si di­strug­ge al mo­men­to dell’aper­tu­ra. Se il con­fe­zio­na­men­to of­fre la stes­sa pro­te­zio­ne dell’im­bal­lag­gio il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne può es­se­re fis­sa­to sul­la con­fe­zio­ne.

4 Nel ca­so di pro­dot­ti di ori­gi­ne ani­ma­le col­lo­ca­ti in con­te­ni­to­ri da tra­spor­to o in gran­di im­bal­lag­gi e de­sti­na­ti a es­se­re ul­te­rior­men­te ma­ni­po­la­ti, tra­sfor­ma­ti, con­fe­zio­na­ti o im­bal­la­ti in un al­tro sta­bi­li­men­to, il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne può es­se­re ap­po­sto sul­la su­per­fi­cie ester­na del con­te­ni­to­re o dell’im­bal­lag­gio.

5 Se l’im­bal­lag­gio o la con­fe­zio­ne di una der­ra­ta ali­men­ta­re di ori­gi­ne ani­ma­le so­no aspor­ta­ti o se la der­ra­ta è sta­ta tra­sfor­ma­ta in un’al­tra azien­da, de­ve es­se­re ap­po­sto un nuo­vo mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne; que­st’ul­ti­mo de­ve re­ca­re il nu­me­ro di au­to­riz­za­zio­ne dell’azien­da in cui han­no avu­to luo­go le fa­si di tra­sfor­ma­zio­ne.

6 Quan­do il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne è ap­po­sto di­ret­ta­men­te sui pro­dot­ti, i co­lo­ri uti­liz­za­ti de­vo­no es­se­re am­mes­si se­con­do l’al­le­ga­to 1 let­te­ra a dell’or­di­nan­za del DFI del 25 no­vem­bre 201339 su­gli ad­di­ti­vi am­mes­si nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri.

Capitolo 3: Informazioni volontarie sulle derrate alimentari

Art. 39 Principio  

1 Le in­for­ma­zio­ni vo­lon­ta­rie sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri non pos­so­no oc­cu­pa­re lo spa­zio di­spo­ni­bi­le per le in­di­ca­zio­ni ob­bli­ga­to­rie.

2 Se le in­for­ma­zio­ni sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 3 so­no for­ni­te su ba­se vo­lon­ta­ria, de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti in ma­te­ria.

Art. 40 «Vegetariano» o «vegetaliano» 40  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri pos­so­no re­ca­re le se­guen­ti de­si­gna­zio­ni:

a.
«ve­ge­ta­ria­no» o «ovo-lat­to-ve­ge­ta­ria­no» o «ovo-lat­to-ve­ge­ta­lia­no», se non con­ten­go­no in­gre­dien­ti né so­stan­ze au­si­lia­rie per la la­vo­ra­zio­ne di ori­gi­ne ani­ma­le, ec­ce­zion fat­ta per lat­te, com­po­nen­ti del lat­te co­me il lat­to­sio, uo­va, com­po­nen­ti del­lʼuo­vo, pro­dot­ti api­sti­ci co­me mie­le o ce­re dʼa­pi e gras­so di la­na/la­no­li­na pro­ve­nien­te da la­na di ovi­ni vi­vi;
b.
«ovo-ve­ge­ta­ria­no» o «ovo-ve­ge­ta­lia­no», se non con­ten­go­no in­gre­dien­ti di ori­gi­ne ani­ma­le né so­stan­ze au­si­lia­rie per la la­vo­ra­zio­ne di ori­gi­ne ani­ma­le, ec­ce­zion fat­ta per uo­va, com­po­nen­ti del­lʼuo­vo, pro­dot­ti api­sti­ci co­me mie­le o ce­re dʼa­pi e gras­so di la­na/la­no­li­na pro­ve­nien­te da la­na di ovi­ni vi­vi;
c.
«lat­to-ve­ge­ta­ria­no» o «lat­to-ve­ge­ta­lia­no», se non con­ten­go­no in­gre­dien­ti o so­stan­ze au­si­lia­rie per la la­vo­ra­zio­ne di ori­gi­ne ani­ma­le, ec­ce­zion fat­ta per lat­te, com­po­nen­ti del lat­te co­me il lat­to­sio, pro­dot­ti api­sti­ci co­me mie­le o ce­re dʼa­pi e gras­so di la­na/la­no­li­na pro­ve­nien­te da la­na di ovi­ni vi­vi;
d.
«ve­ga­no» o «ve­ge­ta­lia­no», se non con­ten­go­no né in­gre­dien­ti né so­stan­ze au­si­lia­rie per la la­vo­ra­zio­ne di ori­gi­ne ani­ma­le.

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Le derrate alimentari e gli ingredienti che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 lettere a–c, se sono separati dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.2

Art. 41 Informazioni concernenti l’assenza o il ridotto contenuto di glutine  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri pos­so­no re­ca­re le se­guen­ti de­si­gna­zio­ni:

a.
«sen­za glu­ti­ne» se al mo­men­to del­la ven­di­ta ai con­su­ma­to­ri la der­ra­ta ali­men­ta­re pre­sen­ta un con­te­nu­to di glu­ti­ne non su­pe­rio­re a 20 mg/kg;
b.
«con con­te­nu­to di glu­ti­ne mol­to bas­so» se:
1.
una der­ra­ta ali­men­ta­re è co­sti­tui­ta da o con­tie­ne uno o più in­gre­dien­ti ri­ca­va­ti da fru­men­to, se­ga­le, or­zo, ave­na o da lo­ro va­rie­tà in­cro­cia­te, spe­cial­men­te tra­sfor­ma­ti per ri­dur­re il con­te­nu­to di glu­ti­ne, e
2.
ta­le der­ra­ta ali­men­ta­re al mo­men­to del­la ven­di­ta ai con­su­ma­to­ri pre­sen­ta un con­te­nu­to di glu­ti­ne non su­pe­rio­re a 100 mg/kg.

2 Se una der­ra­ta ali­men­ta­re re­can­te la de­si­gna­zio­ne «sen­za glu­ti­ne» o «con con­te­nu­to di glu­ti­ne mol­to bas­so» con­tie­ne ave­na, es­sa de­ve es­se­re sta­ta fab­bri­ca­ta, pre­pa­ra­ta e/o tra­sfor­ma­ta in mo­do da evi­ta­re una con­ta­mi­na­zio­ne da par­te del fru­men­to, del­la se­ga­le, dell’or­zo o del­le lo­ro va­rie­tà in­cro­cia­te e il suo con­te­nu­to di glu­ti­ne non de­ve su­pe­ra­re 20 mg/kg.

3 Le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui al ca­po­ver­so 1 pos­so­no re­ca­re la di­ci­tu­ra «adat­to al­le per­so­ne in­tol­le­ran­ti al glu­ti­ne» o «adat­to ai ce­lia­ci».

4 Le der­ra­te ali­men­ta­ri di cui al ca­po­ver­so 1 fab­bri­ca­te, pre­pa­ra­te o tra­sfor­ma­te in mo­do spe­cia­le al fi­ne di ri­dur­re il te­no­re di glu­ti­ne di uno o più in­gre­dien­ti op­pu­re so­sti­tui­re gli in­gre­dien­ti con­te­nen­ti glu­ti­ne con al­tri in­gre­dien­ti che ne so­no na­tu­ral­men­te pri­vi pos­so­no re­ca­re la di­ci­tu­ra «spe­ci­fi­ca­men­te for­mu­la­to per per­so­ne in­tol­le­ran­ti al glu­ti­ne» o «spe­ci­fi­ca­men­te for­mu­la­to per ce­lia­ci».

5 È vie­ta­to for­ni­re le in­for­ma­zio­ni di cui ai ca­po­ver­si 1–4 su­gli ali­men­ti per lat­tan­ti e su quel­li di pro­se­gui­men­to.

Art. 42 Informazioni sulle derrate alimentari povere o prive di lattosio  

1 Una der­ra­ta ali­men­ta­re è con­si­de­ra­ta po­ve­ra di lat­to­sio quan­do il te­no­re di lat­to­sio nel pro­dot­to pron­to al con­su­mo:

a.
è ri­dot­to di al­me­no la me­tà ri­spet­to al­la der­ra­ta ali­men­ta­re nor­ma­le cor­ri­spon­den­te; e
b.
non su­pe­ra 2 g per 100 g di so­stan­za sec­ca.

2 Una der­ra­ta ali­men­ta­re è con­si­de­ra­ta pri­va di lat­to­sio quan­do il pro­dot­to pron­to al con­su­mo con­tie­ne me­no di 0,1 g di lat­to­sio per 100 g o 100 ml. Per gli in­te­gra­to­ri ali­men­ta­ri ta­le quan­ti­tà si ap­pli­ca a una do­se gior­na­lie­ra.

Art. 42a Informazioni sullʼadeguamento della ricetta di una derrata alimentare 41  

1 Se la ri­cet­ta di una der­ra­ta ali­men­ta­re è mo­di­fi­ca­ta per ri­dur­re la quan­ti­tà di zuc­che­ri ag­giun­ti o di sa­le da cu­ci­na ag­giun­to, è pos­si­bi­le in­for­mar­ne i con­su­ma­to­ri se:

a.
la ri­du­zio­ne non è com­pen­sa­ta con in­gre­dien­ti di sa­po­re dol­ce o sa­la­to;
b.
la ri­du­zio­ne di zuc­che­ri ag­giun­ti o sa­le da cu­ci­na ag­giun­to ri­spet­to al­la ri­cet­ta pre­ce­den­te è pa­ri al­me­no al 5 per cen­to; e
c.
la nuo­va ri­cet­ta del pro­dot­to nel suo com­ples­so con­tie­ne me­no zuc­che­ro o sa­le del­la ri­cet­ta pre­ce­den­te.

2 L’in­for­ma­zio­ne de­ve sod­di­sfa­re i se­guen­ti re­qui­si­ti:

a.
de­ve ri­fe­rir­si al­lʼa­de­gua­men­to del­la ri­cet­ta del­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
b.
de­ve met­te­re in evi­den­za il cam­bia­men­to di sa­po­re «dol­ce» o «sa­la­to»;
c.
non può re­cla­miz­za­re lʼen­ti­tà del­la ri­du­zio­ne del­lo zuc­che­ro ag­giun­to o del sa­le da cu­ci­na ag­giun­to;
d.
può es­se­re uti­liz­za­ta per un an­no dal­la pri­ma da­ta di pro­du­zio­ne dei pro­dot­ti con lʼa­de­gua­men­to del­la ri­cet­ta;
e.
al­lo sca­de­re di un an­no, i pro­dot­ti con que­sta in­for­ma­zio­ne pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

3 L’in­for­ma­zio­ne non è am­mes­sa sul­le be­van­de con un te­no­re al­co­li­co su­pe­rio­re all’1,2 per cen­to in vo­lu­me.

41 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Capitolo 4: Adeguamento degli allegati

Art. 43  

1 L’USAV ade­gua gli al­le­ga­ti al­lo sta­to at­tua­le del­la scien­za e del­la tec­ni­ca non­ché al di­rit­to dei prin­ci­pa­li part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

2 Può sta­bi­li­re di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie.

3 Per quan­to ri­guar­da l’ade­gua­men­to de­gli al­le­ga­ti 13 e 14, tie­ne con­to del re­gi­stro co­mu­ni­ta­rio di cui all’ar­ti­co­lo 20 del re­go­la­men­to (CE) n. 1924/200642.

42 Re­go­la­men­to (UE) n. 1924/2006 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 20 di­cem­bre 2006, re­la­ti­vo al­le in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te for­ni­te sui pro­dot­ti ali­men­ta­ri, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (UE) n. 1047/2012, GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 44 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del DFI del 23 no­vem­bre 200543 sul­la ca­rat­te­riz­za­zio­ne e la pub­bli­ci­tà del­le der­ra­te ali­men­ta­ri è abro­ga­ta.

Art. 45 Disposizioni transitorie  

I pro­dot­ti con mar­chi com­mer­cia­li o no­mi di pro­dut­to­ri esi­sten­ti pri­ma del 1° gen­na­io 2005, che non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti in ma­te­ria di in­di­ca­zio­ni nu­tri­zio­na­li e sul­la sa­lu­te di cui agli ar­ti­co­li 29–35 del­la pre­sen­te or­di­nan­za, pos­so­no es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to an­co­ra fi­no al 19 gen­na­io 2022 se­con­do il di­rit­to con­cer­nen­te i mar­chi com­mer­cia­li o i no­mi di pro­dut­to­ri in vi­go­re pri­ma del 7 mar­zo 2008. Do­po il 19 gen­na­io 2022 ta­li pro­dot­ti pos­so­no es­se­re ven­du­ti ai con­su­ma­to­ri se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

Art. 45a Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020 44  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri non con­for­mi al­la mo­di­fi­ca del 27 mag­gio 2020 pos­so­no es­se­re im­por­ta­te e ca­rat­te­riz­za­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si­no al 30 giu­gno 2021 ed es­se­re con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

44 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 46 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mag­gio 2017.

Allegato 1

(art. 2 e 6 cpv. 1)

Definizioni

1. Informazioni sulle derrate alimentari: qualunque informazione concernente una derrata alimentare messa a disposizione dei consumatori, ma anche degli intermediari e delle imprese di trasformazione mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o altri mezzi, comprese le moderne tecnologie o la comunicazione verbale.

2. Campo visivo: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale.

3 Leggibile: caratteristica dell’aspetto esteriore delle informazioni che significa che esse sono visivamente accessibili al pubblico; questa caratteristica è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spazia­tura tra le lettere, l’interlinea, lo spessore, il tipo di colore, il carattere tipografico, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto tra scritta e sfondo.

4. Denominazione specifica:

4.1 denominazione di una derrata alimentare prescritta dalle disposizioni di legge vigenti a essa applicabili (denominazione legale);

4.2 denominazione accettata dai consumatori quale denominazione di una determinata derrata alimentare, senza necessitare di ulteriori spiegazioni (denominazione usuale); oppure

4.3 denominazione che descrive una derrata alimentare e, se necessario, il suo uso ed è sufficientemente precisa al fine di consentire ai consumatori di determinare la sua reale natura e distinguerla da altri prodotti con i quali potrebbe essere confusa (denominazione descrittiva).

5. Termine minimo di conservazione: data fino alla quale una derrata alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

6. Data di scadenza: data entro la quale la derrata alimentare deve essere consumata. Dopo tale data la derrata alimentare non può più essere consegnata come tale ai consumatori.

7. Partita: insieme di unità di produzione o di vendita di una derrata alimentare che sono state prodotte, fabbricate o imballate in condizioni praticamente uguali.

8. Sostanza nutritiva: grassi, carboidrati, fibre, proteine, sale nonché vitamine e sali minerali elencati nell’allegato 10 parte A numero 1 della presente ordinanza nonché sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;

9. Dichiarazione del valore nutritivo o caratterizzazione del valore nutritivo: informazioni indicanti:

9.1 il valore energetico, il valore calorico o l’energia; oppure

9.2 il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti:

a.
grassi (acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi),
b.
carboidrati (zuccheri o sorte di zuccheri, polialcoli, amido),
c.
fibre alimentari,
d.
proteine,
e.
sale,
f.
vitamine e sali minerali elencati nell’allegato 10 parte A numero 1, se sono presenti in quantità significative conformemente a quanto definito nell’allegato 10 parte A numero 2.

10. Grassi: tutti i lipidi, compresi i fosfolipidi.

11. Acidi grassi saturi: gli acidi grassi senza doppi legami.

12. Acidi grassi trans: gli acidi grassi con almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilenico) tra atomi di carbonio in configurazione trans.

13. Acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis.

14. Acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis in configurazione cis.

15. Carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i polialcoli.

16. Zuccheri: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti nelle derrate alimentari, esclusi i polialcoli.

17. Polialcoli: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili.

18. Fibre: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nell’intestino tenue umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

18.1 polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti nelle derrate alimentari quando sono consumati;

18.2 polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmente riconosciute;

18.3 polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmente riconosciute.

19. Proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (secondo Kjeldahl) × 6,25.

20. Sale: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5.

21. Valore medio: il valore che rappresenta meglio le quantità di sostanze nutritive contenute in una derrata alimentare e che tiene conto delle variazioni stagionali, delle abitudini di consumo e degli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.

22. Glutine: frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle loro varietà incrociate e dei loro derivati, alla quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M.

23. Frumento: tutte le specie di Triticum.

Allegato 2 45

45 Aggiornata dalla correzione del 12 giu. 2018 (RU 2018 2317) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

(art. 3 cpv. 1 lett. q e cpv. 4)

Derrate alimentari la cui caratterizzazione deve contenere una o più indicazioni supplementari

Parte A Particolari indicazioni obbligatorie nella caratterizzazione delle derrate alimentari

1. La denominazione specifica della derrata alimentare deve essere integrata da indicazioni sullo stato fisico della derrata alimentare o sullo specifico trattamento al quale è stata sottoposta (come polverizzata, ricongelata, liofilizzata, surgelata, concentrata, affumicata) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore.

2. Nel caso di derrate alimentari surgelate prima della vendita e vendute scongelate, la denominazione specifica deve essere integrata dalla dicitura «scongelato».

Questa disposizione non si applica a:
a.
ingredienti contenuti nel prodotto finito;
b.
derrate alimentari per cui il congelamento è una fase tecnologicamente indispensabile nel processo di fabbricazione;
c.
derrate alimentari il cui scongelamento non ha alcun effetto negativo sulla loro sicurezza o sulla loro qualità.
È fatto salvo il numero 1.

3. Le derrate alimentari trattate con radiazioni ionizzanti devono recare la dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti». Se viene utilizzato un ingrediente irradiato, nellʼelenco degli ingredienti la denominazione specifica deve essere accompagnata da questa dicitura.

4. Nel caso di derrate alimentari in cui alcuni componenti o ingredienti che i consumatori presumono siano normalmente utilizzati o naturalmente presenti sono stati sostituiti con altri componenti o ingredienti, la caratterizzazione deve recare, oltre all’elenco degli ingredienti, una chiara indicazione dei componenti o degli ingredienti utilizzati per la sostituzione parziale o completa; tale indicazione deve essere fornita:

a.
in prossimità della denominazione del prodotto; e
b.
in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 per cento di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e di dimensioni non inferiori a quelle prescritte dall’articolo 4 capoverso 3 della presente ordinanza.

5. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione specifica della derrata alimentare deve recare la dicitura della presenza di tali proteine e della loro origine.

6. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sotto forma di taglio, pezzo, fetta o carcassa, la denominazione specifica della derrata alimentare deve comprendere l’indicazione dell’aggiunta di acqua se quest’ultima rappresenta più del 5 per cento del peso del prodotto finito. Questa disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti della pesca preparati interi o sotto forma di taglio, pezzo, fetta, porzione o filetto.

7. Per le preparazioni a base di carne, i prodotti a base di carne o i prodotti a base di pesce che sembrano costituiti da un unico pezzo, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi, la denominazione specifica deve essere completata con la dicitura «carne ricomposta» o «pesce ricomposto».

Parte B Prescrizioni particolari relative alla caratterizzazione per singoli tipi o categorie di derrate alimentari

Tipo o categoria di derrata alimentare

Indicazione/avvertenza

1
Derrate alimentari imballate in determinati gas
1.1
Derrate alimentari la cui conservazione è stata prolungata mediante gas di imballaggio ammessi dal regolamento (CE) n. 1333/200846

«Confezionato in atmosfera protettiva»

2
Derrate alimentari contenenti edulcoranti
2.1
Derrate alimentari contenenti uno o più edulcoranti ammessi

La denominazione della derrata alimentare deve essere accompagnata dalla dicitura «con edulcorante(i)»

2.2
Derrate alimentari contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti sia uno o più edulcoranti ammessi

La denominazione della derrata alimentare deve essere accompagnata dalla dicitura «con zucchero(i) ed edulcorante(i)»

2.3
Derrate alimentari contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame

L’etichetta deve riportare la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E. L’etichetta deve riportare la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione singola.

2.4
Derrate alimentari contenenti più del 10 per cento di polialcoli aggiunti

«Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»

3
Derrate alimentari contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
3.1
Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell’aggiunta della(e) sostanza(e) stessa(e) o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l

La dicitura «contiene liquirizia» deve essere aggiunta subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell’elenco degli ingredienti o nella denominazione della derrata alimentare. In assenza di un elenco degli ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione della derrata alimentare.

3.2
Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell’aggiunta della(e) sostanza(e) stessa(e) o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concen­trazione pari o superiore a 4 g/kg

La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In assenza di un elenco degli ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione della derrata alimentare.

3.3
Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell’aggiunta della(e) sostanza(e) stessa(e) o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) in una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l oppure nel caso di bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, di almeno 300 mg/l

La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In assenza di un elenco degli ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione della derrata alimentare.

4
Bevande con elevato tenore di caffeina o derrate alimentari con caffeina aggiunta
4.1
Bevande, eccetto quelle a base di caffè, tè o estratto di caffè o tè la cui denominazione specifica comprende il termine «caffè» o «tè», che:
a.
sono destinate a essere consu­mate non trasformate e conten­gono caffeina, quale che sia la fonte, in una quantità superiore a 150 mg/l; o
b.
si presentano sotto forma con­centrata o disidratata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una quantità superiore a 150 mg/l

La dicitura «Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda, seguita tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.

4.2
Derrate alimentari diverse dalle bevande alle quali è aggiunta caffeina a fini fisiologici

La dicitura «Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione della derrata alimentare, seguita tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 g/ml. Nel caso di derrate alimentari per sportivi, il tenore di caffeina deve essere indicato sulla caratterizzazione per porzione giornaliera raccomandata.

5
Derrate alimentari addizionate di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo
5.1
Derrate alimentari o ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo

(1) dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» nello stesso campo visivo della denominazione della derrata alimentare;

(2) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di derrata alimentare) deve essere dichiarato nell’elenco degli ingredienti;

(3) dicitura che segnala che il prodotto è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue;

(4) dicitura che segnala che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico;

(5) dicitura ben visibile che segnala che il prodotto non è adatto per l’alimenta­zione di donne in gravidanza e allattamento e per bambini di età inferiore ai cinque anni;

(6) raccomandazione di usare il prodotto nel quadro di un’alimentazione equilibrata e variata, che comprenda anche il consumo regolare di frutta e verdura, in modo da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi;

(7) nel medesimo campo visivo recante la dicitura di cui al numero 3, ovvero l’indicazione che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli/stanoli vegetali aggiunti;

(8) definizione di una porzione della derrata alimentare o dell’ingrediente della derrata alimentare interessata (preferibilmente in g o ml) con indicazione della quantità di steroli/stanoli vegetali contenuti in una porzione.

6
Carne congelata, preparazioni a base di carne congelate e prodotti non trasformati a base di pesce congelati
6.1
Carne congelata, preparazioni a base di carne congelate e prodotti non trasformati a base di pesce congelati

Secondo l’allegato 8 numero 3, la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti congelati più di una volta.

46 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1676, GU L 257 dellʼ8.10.2019, pag. 11.

Allegato 3

(art. 4 cpv. 3)

Definizione di altezza della X

Legenda

1 Linea ascendente

2 Linea della maiuscola

3 Linea mediana

4 Linea di base

5 Linea discendente

6 Altezza della x

7 Corpo del carattere

Allegato 4

(art. 5 cpv. 147 lett. b n. 2 e 15 cpv. 5)

47 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° mag. 2017.

Zone di pesca FAO 48

48 FAO = Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite)

Zona di pesca

Definizione della zona

Oceano Artico

Zona FAO n. 18

Oceano Atlantico nord-occidentale

Zona FAO n. 21

Oceano Atlantico nord-orientale

Zona FAO n. 27

Mar Baltico

Zona FAO n. 27 III d

Oceano Atlantico centro-occidentale

Zona FAO n. 31

Oceano Atlantico centro-orientale

Zona FAO n. 34

Mar Mediterraneo

Zona FAO n. 37

Mar Nero

Zona FAO n. 37

Oceano Atlantico sud-occidentale

Zona FAO n. 41

Oceano Atlantico sud-orientale

Zona FAO n. 47

Oceano Atlantico Antartico

Zona FAO n. 48

Oceano Indiano occidentale

Zona FAO n. 51

Oceano Indiano orientale

Zona FAO n. 57

Oceano Indiano Antartico

Zona FAO n. 58

Oceano Pacifico nord-occidentale

Zona FAO n. 61

Oceano Pacifico nord-orientale

Zona FAO n. 67

Oceano Pacifico occidentale

Zona FAO n. 71

Oceano Pacifico orientale

Zona FAO n. 77

Oceano Pacifico sud-occidentale

Zona FAO n. 81

Oceano Pacifico sud-orientale

Zona FAO n. 87

Oceano Pacifico Antartico

Zona FAO n. 88

Allegato 5 49

49 Aggiornata dalle correzioni del 12 giu. 2018 (RU 2018 2317) e dal 19 nov. 2019 (RU 2019 3683).

(art. 8 cpv. 5)

Indicazione e denominazione degli ingredienti

Parte A Disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso

Denominazione della categoria

Designazione

1.
Acqua aggiunta e ingredienti volatili

Sono indicati in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in una derrata alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità di tutti gli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 per cento del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.

2.
Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione

Possono essere indicati nell’elenco in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

3.
Ingredienti utilizzati in derrate alimentari concentrate o disidratate che sono destinate a essere ricosti­tuite mediante l’aggiunta di acqua

Possono essere indicati secondo l’ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo».

4.
Frutta, verdura o funghi nessuno dei quali predomina in modo signi­ficativo in termini di peso, utilizzati in una miscela come ingredienti di una derrata alimentare in propor­zioni potenzialmente variabili

Possono figurare nell’elenco degli ingredienti con la denominazione di «frutta», «verdura» o «funghi» seguita dalla dicitura «in proporzione variabile» immediatamente seguita dall’enumera­zione dei frutti, delle verdure o dei funghi presenti. In questi casi la miscela è indicata nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 sulla base del peso totale della frutta, della verdura o dei funghi presenti.

5.
Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l’elenco degli in­gredienti sia accompagnato da una dici­tura quale «in proporzione variabile».

6.
Ingredienti che costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito

Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.

7.
Ingredienti simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utiliz­zati nella fabbricazione o nella preparazione di una derrata alimen­tare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito

Possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti elencati nella parte C del presente allegato né alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencate nell’allegato 6.

8.
Oli raffinati di origine vegetale

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la denominazione di «oli vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica ed eventualmente dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vegetali sono inseriti nell’elenco degli ingredienti sulla base del loro peso complessivo. La dicitura «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.

9.
Grassi raffinati di origine vegetale

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, i grassi vegetali sono inseriti nell’elenco degli ingredienti sulla base del loro peso complessivo. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato.

Parte B Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica

Gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di derrate alimentari sottoelencate e che sono componenti di un’altra derrata alimentare possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica. È fatto salvo l’articolo 10.

Denominazione della categoria

Designazione

1.
Oli raffinati di origine animale

«Olio» accompagnato dall’aggettivo «animale» oppure dall’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare la dicitura di un olio idrogenato.

2.
Grassi raffinati di origine animale

«Grasso» o «materia grassa», con l’aggiunta dell’aggettivo «animale» oppure dell’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare la dicitura di un grasso idrogenato.

3.
Miscele di farine di due o più specie di cereali

«Farine», seguita dall’enumerazione delle specie di cereali da cui sono fabbricate, in ordine decrescente di peso.

4.
Amidi e fecole naturali e modificati per via fisica o enzimatica

«Amido(i)/fecola(e)»

5.
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un’altra derrata alimentare, purché la denominazione e la pre­sen­tazione di quest’ultima non facciano riferimento a una precisa specie di pesce

«Pesce(i)»

6.
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingre­diente di un’altra derrata alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest’ultima non facciano riferimento a una precisa specie di formaggio

«Formaggio(i)»

7.
Tutte le spezie che non superino il 2 per cento in peso della derrata alimentare

«Spezia(e)» o «Miscela di spezie»

8.
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 per cento in peso del prodotto «Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche»

«Pianta(e) aromatica(che)» o «Miscela di piante aromatiche»

9.
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare

«Gomma base»

10.
Pangrattato di qualsiasi origine

«Pangrattato»

11.
Qualsiasi categoria di saccarosio

«Zucchero»

12.
Destrosio anidro e destrosio monoidrato

«Destrosio»

13.
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato

«Sciroppo di glucosio»

14.
Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele

«Proteine del latte»

15.
Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato

«Burro di cacao»

16.
Tutti i tipi di vino

«Vino»

Parte C Ingredienti designati con la categoria funzionale seguita dalla denominazione singola o dal numero E

1. Gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati nell’articolo 9 capoverso 2 lettera b, che appartengono a una delle categorie funzionali elencate nella presente parte, devono essere designati mediante la denominazione della categoria funzionale seguita dalla denominazione singola o eventualmente dal numero E. Se un ingrediente appartiene a più categorie funzionali, deve essere indicata quella corrispondente alla sua funzione principale per la derrata alimentare in questione. È fatto salvo l’articolo 10.

Antiossidanti
Addensanti
Agenti antiagglomeranti
Agenti antischiumogeni
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Agenti schiumogeni
Amidi modificati50
Acidificanti
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidità
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidità
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione51
Sequestranti
Stabilizzanti
Umidificanti

50 L’indicazione della denominazione singola o del numero E non è necessaria.

51 Soltanto per i formaggi fusi o i prodotti a base di formaggio fuso.

Parte D Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti

1. Gli aromi devono essere designati con i termini:

1.1 «aroma(i)» oppure con una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene aromi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere b–h dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201652 sugli aromi;

1.2 «aroma(i) di affumicatura» o «aroma(i) di affumicatura ricavato(i) da una derrata alimentare/da derrate alimentari, da una categoria alimentare o da una base/da basi alimentare(i)», quale «aroma di affumicatura ottenuto dal faggio», se il componente aromatizzante contiene aromi ai sensi dell’arti­colo 2 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del DFI sugli aromi e conferisce un aroma di affumicatura alle derrate alimentari.

2. Il termine «naturale» è utilizzato per descrivere aromi conformi all’articolo 10 dell’ordinanza del DFI sugli aromi.

3. La chinina o la caffeina utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di derrate alimentari devono essere riportate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica immediatamente dopo il termine «aroma(i)».

Parte E Designazione degli ingredienti composti

1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua denominazione specifica in rapporto al suo peso, purché quest’ultima sia immediatamente seguita dalla composizione di tale ingrediente. Per quanto concerne gli additivi devono essere indicati solo quelli che hanno ancora tecnologicamente effetto sul prodotto finale. È fatto salvo l’articolo 10.

2. L’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio quando:

2.1 la composizione dell’ingrediente composto è definita in un’ordinanza, purché l’ingrediente composto costituisca meno del 2 per cento del prodotto finito; sono fatti salvi l’articolo 9 capoverso 2 lettere a–d per gli additivi e l’articolo 10;

2.2 gli ingredienti composti consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito; sono fatti salvi l’articolo 9 capoverso 2 lettere a–d per gli additivi e l’articolo 10;

2.3 l’ingrediente composto è una derrata alimentare per la quale non è necessario un elenco degli ingredienti.

Allegato 5a 53

53 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

(art. 7a)

Denominazioni specifiche ammesse secondo l’articolo 14 capoverso 2 lettera b ODerr

Tedesco

Francese

Italiano

Fleischkäse

fromage d’Italie

fleischkäse

Allegato 6

(art. 10 e 11 cpv. 1–3 e 9)

Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate

I seguenti ingredienti e i prodotti da essi ottenuti potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e devono pertanto essere sempre menzionati nella caratterizzazione; è fatto salvo l’articolo 11 capoverso 9:

1. cereali contenenti glutine segnatamente grano come farro e frumento Khorasan, segale, orzo, avena o loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

1.1 sciroppi di glucosio a base di grano, incluso il destrosio e i loro prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità,

1.2 maltodestrine a base di grano e i loro prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità,

1.3 sciroppi di glucosio a base di orzo,

1.4. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche;

2. crostacei e prodotti a base di crostacei;

3. uova e prodotti a base di uova;

4. pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

4.1 gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi,

4.2 gelatina o colla di pesce utilizzate come chiarificante nella birra e nel vino;

5. arachidi e prodotti a base di arachidi;

6. soia e prodotti a base di soia, tranne:

6.1 olio e grasso di soia completamente raffinati e i loro prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità,

6.2 tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale e tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia,

6.3 oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia,

6.4 estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;

7. latte e prodotti a base di latte, incluso lattosio, tranne:

7.1 siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche,

7.2 lattiolo;

8. frutta a guscio o noci: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis[Wangenh.] K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per bevande spiritose e altre bevande alcoliche;

9. sedano e prodotti a base di sedano;

10. senape e prodotti a base di senape;

11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;

12. anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;

13. lupini e prodotti a base di lupini;

14. molluschi e prodotti a base di molluschi.

Allegato 7

(art. 12 cpv. 2)

Indicazione quantitativa degli ingredienti

1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:

1.1 per un ingrediente o categoria di ingrediente:

a.
il cui peso netto sgocciolato è specificato,
b.
la cui quantità deve già figurare nella caratterizzazione sulla base di un’altra disposizione,
c.
che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione, oppure
d.
che, pur figurando nella denominazione della derrata alimentare, non è suscettibile di determinare la scelta dei consumatori, poiché la loro variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare la derrata alimentare o tale da distinguerla da altre derrate simili;

1.2 quando un’altra disposizione determina in modo preciso la quantità dell’in­grediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l’indicazione nella caratterizzazione; oppure

1.3 nei casi di cui all’allegato 5 parte A numeri 4 e 5.

2. L’articolo 12 capoverso 1 lettere a–c non si applica nel caso:

2.1 di ingredienti o di categorie di ingredienti rientranti nell’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)», quando la denominazione della derrata alimentare è accompagnata da tale indicazione secondo l’allegato 5; oppure

2.2 di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere inserite in una dichiarazione del valore nutritivo.

3. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti:

3.1 è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento del loro utilizzo; e

3.2 figura nella denominazione della derrata alimentare o immediatamente accanto a tale denominazione, o nell’elenco degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.

4. In deroga al numero 3 si applica quanto segue:

4.1 nel caso di derrate alimentari alle quali è stata sottratta acqua mediante trattamento termico o in altro modo, deve essere indicata, in per cento in massa, la quantità degli ingredienti trasformati, riferita al prodotto finito. Se tale quantità o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti menzionata nella caratterizzazione supera il 100 per cento, deve invece essere indicato il peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;

4.2 la quantità degli ingredienti volatili deve essere indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;

4.3 la quantità degli ingredienti impiegati in forma concentrata o disidratati e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale prima della concentrazione o della disidratazione;

4.4 la quantità degli ingredienti impiegati nelle derrate alimentari concentrate o disidratate da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.

Allegato 8

(art. 13 cpv. 3)

Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

1. Per l’indicazione del termine minimo di conservazione si applica quanto segue:

1.1 la data deve essere preceduta dall’indicazione:

a.
«da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno,
b.
«da consumarsi preferibilmente entro fine …» negli altri casi;

1.2 l’indicazione di cui al numero 1.1 deve essere seguita:

a.
dalla data stessa, o
b.
dall’indicazione del punto in cui essa figura nella caratterizzazione;

1.3 La data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno. Tuttavia per le derrate alimentari:

a.
conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese,
b.
conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno,
c.
conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno;

1.4 l’indicazione del termine minimo di conservazione non è necessaria nel caso di:

a.
frutta e verdura fresche, comprese le patate, che non è stata sbucciata, tagliata o sottoposta a un trattamento analogo; questa deroga non si applica ai semi germinali e a prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
b.
vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall’uva nonché bevande alcoliche prodotte con uva o mosto di uva,
c.
bevande con un tenore alcolico uguale o superiore al 10 per cento in volume,
d.
prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione,
e.
aceti,
f.
sale da cucina,
g.
sorte di zuccheri allo stato solido,
h.
prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri con sostanze aromatizzanti o coloranti,
i.
gomme da masticare e prodotti analoghi da masticare;

1.5 le indicazioni di cui al numero 1.1 devono essere integrate, se necessario, da una descrizione delle condizioni di conservazione che garantiscono la durata di conservazione indicata.

2. Per l’indicazione della data di scadenza si applica quanto segue:

2.1 la data deve essere preceduta dall’espressione «da consumare entro»;

2.2 l’espressione di cui al numero 2.1 deve essere seguita:

a.
dalla data stessa, o
b.
dall’indicazione del punto in cui essa figura nella caratterizzazione;

2.3 la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno;

2.4 la data di scadenza deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata;

2.5 le indicazioni di al numero 2.1 devono essere integrate da una descrizione delle condizioni di conservazione.

3. La data di congelamento o la data del primo congelamento secondo l’allegato 2 parte B numero 6 deve essere indicata come segue:

3.1 la data deve essere preceduta dall’espressione «congelato il …»;

3.2 l’espressione di cui al numero 3.1 deve essere seguita:

a.
dalla data stessa, o
b.
dall’indicazione del punto in cui essa figura nella caratterizzazione;

3.3 la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.

Allegato 9

(art. 21 cpv. 1 e 2 e 22 cpv. 4)

Derrate alimentari alle quali non si applica l’obbligo della dichiarazione del valore nutritivo

1. i prodotti non trasformati costituiti da un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che sono costituiti da un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3. l’acqua destinata al consumo umano, compresa l’acqua alla quale sono stati aggiunti unicamente anidride carbonica o aromi;

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5. il sale e i succedanei del sale;

6. gli edulcoranti da tavola;

7. l’estratto di caffè, l’estratto di caffè solubile, il caffè solubile o istantaneo, l’estratto di cicoria, la cicoria solubile o istantanea, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8. le infusioni a base di erbe o di frutta, i tè, tè deteinato, tè o estratto di tè solubile o istantaneo, il tè o estratto di tè deteinato solubile o istantaneo senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutritivo del tè;

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli ai quali sono stati aggiunti unicamente aromi;

10. gli aromi;

11. gli additivi alimentari;

12. i coadiuvanti tecnologici;

13. gli enzimi alimentari;

14. la gelatina;

15. i composti di gelificazione per marmellate;

16. i lieviti;

17. le gomme da masticare;

18. le derrate alimentari confezionate in imballaggi o contenitori la cui super­ficie maggiore misura meno di 25 cm2;

19. le derrate alimentari fabbricate artigianalmente, fornite direttamente dal fabbricante ai consumatori o ad aziende alimentari locali che le forniscono direttamente ai consumatori;

20. le bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume;

21. le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato.

Allegato 10

(art. 23 cpv. 1 lett. f, 27 cpv. 2 e 3, 28 cpv. 2 e 29 cpv. 1 lett. b n. 1)

Quantità di riferimento

Parte A Quantità di riferimento per adulti per il consumo giornaliero di vitamine e sali minerali

1. Vitamine e sali minerali che possono essere indicati e relativi valori nutritivi di riferimento (nutrient reference values, NRV)

Vitamina A (µg)

800

Cloruro (mg)

800

Vitamina D (µg)

5

Calcio (mg)

800

Vitamina E (mg)

12

Fosforo (mg)

700

Vitamina K (µg)

75

Magnesio (mg)

375

Vitamina C (mg)

80

Ferro (mg)

14

Tiamina (vitamina B1) (mg)

1,1

Zinco (mg)

10

Riboflavina (vitamina B2) (mg)

1,4

Rame (mg)

1

Niacina (vitamina PP) (mg)

16

Manganese (mg)

2

Vitamina B6 (mg)

1,4

Fluoruro (mg)

3,5

Acido folico (µg)

200

Selenio (µg)

55

Vitamina B12 (µg)

2,5

Cromo (µg)

40

Biotina (µg)

50

Molibdeno (µg)

50

Acido pantotenico (mg)

6

Iodio (µg)

150

Potassio (mg)

2000

2. Quantità significative di vitamine e sali minerali

Per stabilire la quantità significativa devono essere presi in considerazione i seguenti valori:

2.1 il 15 per cento dei valori nutritivi di riferimento secondo il numero 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande;

2.2 il 7,5 per cento dei valori nutritivi di riferimento secondo il numero 1 per 100 ml nel caso delle bevande; oppure

2.3 il 15 per cento dei valori nutritivi di riferimento secondo il numero 1 per porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.

Parte B Quantità di riferimento per adulti per il consumo giornaliero di sostanze energetiche e determinate sostanze nutritive diverse dalle vitamine e dai sali minerali

Elementi nutritivi o energetici

Quantità di riferimento

Energia

8400 kJ/2000 kcal

Grassi totali

70 g

Acidi grassi saturi

20 g

Carboidrati

260 g

Zuccheri

90 g

Proteine

50 g

Sale

6 g

Allegato 11

(art. 25 cpv. 1 lett. b e 26 cpv. 2)

Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo

Le unità di misura da utilizzare nella dichiarazione del valore nutritivo per l’energia «kilojoule» (kJ) e «kilocalorie» (kcal) e per la massa «grammi» (g), «milligrammi» (mg) e «microgrammi» (µg) e l’ordine di presentazione sono i seguenti:

Energia

kJ/kcal

Grassi

g

di cui:

acidi grassi saturi

g

acidi grassi monoinsaturi

g

acidi grassi polinsaturi

g

Carboidrati

g

di cui:

zuccheri

g

polialcoli

g

amido

g

Fibre

g

Proteine

g

Sale

g

Vitamine e sali minerali

le unità di misura indicate nell’allegato 10 parte A numero 1

Allegato 12

(art. 26 cpv. 1)

Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico

Il valore energetico da indicare deve essere calcolato usando i seguenti fattori di conversione:

Carboidrati, esclusi i polialcoli 17 kJ/g = 4 kcal/g

Polialcoli 10 kJ/g = 2,4 kcal/g

Proteine 17 kJ/g = 4 kcal/g

Grassi 37 kJ/g = 9 kcal/g

Molecole di trigliceridi a catena corta e lunga o salatrim 25 kJ/g = 6 kcal/g

Alcol etilico 29 kJ/g = 7 kcal/g

Acidi organici 13 kJ/g = 3 kcal/g

Fibre 8 kJ/g = 2 kcal/g

Eritritolo 0 kJ/g = 0 kcal/g

Allegato 13 54

54 Aggiornato dalla correzione del 20 ago. 2019 (RU 2019 2627).

(art. 29 cpv. 3)

Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione

1 A basso contenuto calorico

1.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di:

a.
170 kJ o 40 kcal/100 g nel caso dei solidi;
b.
80 kJ o 20 kcal/100 ml nel caso dei liquidi.

1.2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 17 kJ o 4 kcal/porzione, equivalente al potere dolcificante di 6 g di saccarosio o circa un cucchiaino.

2 A ridotto contenuto calorico

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 per cento, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale della derrata alimentare.

3 Senza calorie

3.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 17 kJ o 4 kcal/100 ml.

3.2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 1,7 kJ o 0,4 kcal/porzione, equivalente al potere dolcificante di 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

4 A basso contenuto di grassi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di:

4.1 3 g di grassi/100 g nel caso dei solidi;

4.2 1,5 g di grassi/100 ml nel caso dei liquidi; nel caso del latte parzialmente scremato 1,8 g di grassi per 100 ml.

5 Senza grassi

5.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml.

5.2 Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono vietate.

6 Fonte di acidi grassi omega-3

Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

7 Ad alto contenuto di acidi grassi omega-3

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

8 Ad alto contenuto di grassi monoinsaturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

9 Ad alto contenuto di grassi polinsaturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

10 Ad alto contenuto di grassi insaturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

11 A basso contenuto di grassi saturi

11.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera:

a.
1,5 g di grassi/100 g nel caso dei solidi;
b.
0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi.

11.2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore energetico.

12 A basso contenuto di transacidi grassi

12.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di transacidi grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera:

a.
1,5 g di grassi/100 g nel caso dei solidi;
b.
0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi.

12.2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore energetico.

13 Senza grassi saturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o 100 ml.

14 Senza transacidi grassi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza transacidi grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o 100 ml.

15 A basso contenuto di colesterolo

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 20 mg di colesterolo per 100 g o 10 mg per 100 ml.

16 Senza colesterolo

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 5 mg di colesterolo per 100 g o per 100 ml.

17 A basso contenuto di zuccheri

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di:

17.1 5 g di zuccheri/100 g nel caso dei solidi; oppure

17.2 2,5 g di zuccheri per 100 ml nel caso dei liquidi.

18 Senza zuccheri

18.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

18.2 Una dicitura come «preserva i denti» o «amico dei denti» è ammessa solo quando la pertinente caratteristica è dimostrata mediante una perizia medico-dentaria.

19 Senza zuccheri aggiunti

19.1 Lʼindicazione che alla derrata alimentare non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti.

19.2 Se la derrata alimentare contiene naturalmente zuccheri, sullʼetichetta deve figurare la dicitura seguente: «contiene naturalmente zuccheri» oppure «contiene naturalmente sorte di zuccheri».

20 A basso contenuto di sodio o sale

20.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di sodio o di sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml.

20.2 Nel caso di acque diverse da quelle minerali naturali e di sorgente secondo gli articoli 5 e 12 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201655 sulle bevande, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.

20.3 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a basso contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o lʼequivalente tenore di sale non supera 0,36 g per 100 g.

21 A bassissimo contenuto di sodio o sale

21.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a bassissimo contenuto di sodio o di sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml.

21.2 Tale indicazione non deve essere utilizzata per le acque minerali naturali, le acque di sorgente o altre acque.

21.3 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a bassissimo contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o lʼequivalente tenore di sale non supera 0,12 g per 100 g.

22 Senza sodio o senza sale

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

23 Senza sodio o sale aggiunto

Lʼindicazione che a una derrata alimentare non è stato aggiunto sodio o sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene sodio o sale aggiunto né alcun altro ingrediente al quale sia stato aggiunto sodio o sale e se il prodotto non contiene più di 0,12 g di sodio o un valore equivalente di sale per 100 g o 100 ml.

24 Fonte di fibre

Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

25 Ad alto contenuto di fibre

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

26 Fonte proteica

Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 per cento del valore energetico complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

27 Ad alto contenuto di proteine

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 per cento del valore energetico complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

28 «Fonte di» [nome della vitamina o del sale minerale di cui allʼart. 23 cpv. 1 lett. f]

Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di vitamine o di sali minerali di cui allʼarticolo 23 capoverso 1 lettera f e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto ne contiene una quantità significativa secondo lʼallegato 10.

29 «Ad alto contenuto di» o «ricco di » [nome della vitamina o del sale minerale di cui allʼart. 23 cpv. 1 lett. f]

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di vitamine o di sali minerali di cui allʼarticolo 23 capoverso 1 lettera f e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno il doppio della quantità significativa secondo lʼallegato 10.

30 «Contiene» [nome della sostanza nutritiva o di altro tipo]

Lʼindicazione che una derrata alimentare contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nella presente ordinanza, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni previste negli articoli 29, 30 e 35. Per le vitamine e i sali minerali si applicano le condizioni dellʼindicazione «Fonte di …».

31 A tasso accresciuto di una sostanza nutritiva

Lʼindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine o dai sali minerali di cui allʼarticolo 23 capoverso 1 lettera f , è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per lʼindicazione «Fonte di» e lʼaumento del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.

32 A tasso ridotto di una sostanza nutritiva

32.1 Lʼindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.

32.2 Per quanto concerne i micronutrienti è consentita una differenza del 10 per cento rispetto alle quantità di riferimento secondo l’allegato 10.

32.3 Per quanto concerne il sodio o il valore equivalente di sale è ammessa una differenza del 25 per cento.

32.4 Lʼindicazione «a tasso ridotto di acidi grassi saturi» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo nei casi seguenti:

a.
se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi nel prodotto riportante lʼindicazione risulta inferiore di almeno il 30 per cento rispetto alla somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi in un prodotto analogo; oppure
b.
se il contenuto di transacidi grassi del prodotto riportante lʼindicazione è uguale o inferiore a quello di un prodotto analogo.

32.5 Lʼindicazione «a tasso ridotto di zuccheri» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico del prodotto riportante lʼindicazione è pari o inferiore al valore energetico di un prodotto analogo.

33 Leggero o Light

33.1 Lʼindicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per l’indicazione «ridotto».

33.2 L’indicazione deve inoltre essere accompagnata da una dicitura indicante le caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

34 Naturalmente o naturale

Se una derrata alimentare soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per lʼimpiego di unʼindicazione nutrizionale, il termine «naturalmente o naturale» può essere inserito allʼinizio dellʼindicazione.

35 A basso contenuto proteico

35.1 Lʼindicazione che un prodotto è «a basso contenuto proteico» è consentita solo se il tenore di proteine nel prodotto pronto al consumo:

a.
è ridotto di almeno la metà rispetto alla derrata alimentare normale corrispondente; e
b.
non supera 1 g per 100 g di sostanza secca.

35.2 A differenza delle paste alimentari di cui agli articoli 70–72 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201656 concernente le derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile, le paste alimentari povere di proteine possono contenere anche una percentuale variabile di amido o fecola.

Allegato 14 57

57 Aggiornato dalla correzione del 19 nov. 2019 (RU 2019 3683) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

(art. 31 cpv. 2 e 3, 32 cpv. 1, 33 nonché 34 cpv. 2 lett. b)

Indicazioni sulla salute ammesse per gli alimenti, i componenti, i costituenti e le categorie di derrate alimentari, nonché condizioni per il loro impiego

Derrate alimentari, componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari

Indicazione

Condizioni per lʼimpiego

Restrizioni/avvertenze

α-ciclodestrina

Il consumo di α-ciclodestrina nellʼambito di un pasto contenente amido contribuisce alla riduzione dellʼaumento del glucosio ematico post-prandiale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene almeno 5 g di α-ciclo­destrina per 50 g di amido in una porzione quantificata nellʼambito del pasto. Lʼindicazione deve essere accom­pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di α-ciclodestrina nellʼambito del pasto.

Acido α-linolenico (ALA)

LʼALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ALA secondo l’allegato 13 numero 6 della presente ordinanza. Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 2 g di ALA.

Acido α-linolenico (ALA) e acido linoleico (LA)

Gli acidi grassi sono necessari per la normale crescita e lo sviluppo corretto dei bambini

Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto bene­fico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di 2 g di acido α-linolenico (ALA) e con lʼassunzione quotidiana di 10 g di acido linoleico (LA).

Acido docosaesaenoico (DHA)

Lʼassunzione di acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce al normale sviluppo delle capacità visive dei lattanti fino a 12 mesi.

Il consumatore va informato del fatto che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di 100 mg di DHA. Se lʼindicazione è usata per alimenti di proseguimento, lʼalimento deve contenere almeno lo 0,3 % degli acidi grassi totali sotto forma di DHA.

Acido docosaesae­noico (DHA)

L’acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale.

L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le derrate alimentari che contengono almeno 40 mg di DHA ogni 100 g e rispettivamente 100 kcal. Lʼindica­zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 250 mg di HPMC.

Acido docosaesae­noico (DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di DHA e di EPA e che contiene DHA in com­binazione con acido eicosapentaenoico (EPA). L’indica­zione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA.

Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supple­mentare di 5 g di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o derrate alimentari arricchiti.

L’indicazione non va utilizzata per derrate alimentari destinate ai bambini.

Acido docosaesae­noico (DHA)

Lʼassunzione di acido docosaesaenoico (DHA) da parte della madre contribuisce al normale sviluppo degli occhi nel feto e nei lattanti allattati al seno

Le donne in gravidanza e in allattamento devono essere informate del fatto che lʼeffetto benefico è ottenuto con unʼassunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose giornaliera raccomandata di acidi grassi omega-3 nellʼadulto, che è pari a 250 mg di DHA e di EPA.
Lʼindicazione può essere usata solo per derrate alimentari che danno un apporto giornaliero di almeno 200 mg di DHA.

Acido docosaesae­noico (DHA)

L’acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce al mantenimento della facoltà visiva normale.

L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le derrate alimentari che contengono almeno 40 mg di DHA ogni 100 g e rispettivamente 100 kcal. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 250 mg di HPMC.

Acido docosaesae­noico (DHA)

Lʼassunzione di acido docosaesaenoico (DHA) da parte della madre contribuisce al normale sviluppo del cervello nel feto e nei lattanti allattati al seno.

Le donne in gravidanza e in allattamento devono essere informate del fatto che lʼeffetto benefico è ottenuto con unʼassunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose giornaliera raccomandata di acidi grassi omega-3 nellʼadulto, che è pari a 250 mg di DHA e di EPA combinati.

Acido docosaesae­noico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Il DHA e lʼEPA contribuiscono al manteni­mento di livelli normali di trigliceridi nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di DHA e di EPA combinati. L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA e di EPA.

Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimen­tari e/o derrate alimentari arricchiti.

L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati ai bambini.

Acido docosaesae­noico e acido eicosapentaenoico (DHA/EPA)

Il DHA e lʼEPA contribuiscono al manteni­mento di una normale pressione sanguigna.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di DHA e di EPA e che contiene DHA in com­binazione con EPA. L’indicazione deve essere accom­pagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di DHA e di EPA combinati.

Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplemen­tare di 5 g di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o derrate alimentari arricchiti.

L’indicazione non va utilizzata per derrate alimentari destinati ai bambini.

Acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA)

LʼEPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di acidi grassi omega-3 (EPA o di DHA) secondo l’allegato 13 numero 6 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera combinata di 250 mg di EPA e di DHA.

Acido linoleico

Lʼacido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 10 g di AL.

Acido oleico

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al manteni­mento di livelli normali di colesterolo nel sangue. Lʼacido oleico è un grasso insaturo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare con un alto contenuto di acidi grassi insaturi secondo l’allegato 13 numero 10 della presente ordinanza.

Acido pantotenico

Lʼacido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di acido pantotenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Acido pantotenico

Lʼacido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di acido pantotenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Acido pantotenico

Lʼacido pantotenico contribuisce alla ridu­zione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di acido pantotenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Acido pantotenico

Lʼacido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di acido pantotenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Acqua

Lʼacqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali.

Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene con lʼassunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

Lʼindicazione può essere utilizzata solo per le acque che soddisfano i requisiti dellʼordinanza del DFI del 16 dicembre 201658 sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico.

Acqua

L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea.

Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene con lʼassunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

Lʼindicazione può essere utilizzata solo per le acque che soddisfano i requisiti dellʼordinanza del DFI sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico.

Amido lentamente
digeribile (SDS)

Il consumo di prodotti ad alto contenuto di amido lentamente digeribile (SDS— slowly digestible starch) determina un aumento della concentrazione di glucosio nel sangue dopo i pasti inferiore rispetto a quello dei prodotti a basso contenuto di amido lentamente digeribile.

L’indicazione può essere usata solo sugli alimenti nei quali i carboidrati digeribili forniscono almeno il 60 per cento dell’energia totale e nei quali almeno il 55 per cento di tali carboidrati è costituito da amido digeribile, costituito a sua volta da almeno il 40 per cento di amido lentamente digeribile.

Amido resistente

La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dellʼaumento del glucosio ematico post-prandiale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare in cui lʼamido digeribile è stato sosti­tuito con amido resistente in modo da ottenere un conte­nuto finale di amido resistente pari almeno al 14 per cento dellʼamido totale.

Arabinoxilano (AX), fabbricato dall’endosperma del frumento

Lʼassunzione di Arabinoxilano nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dellʼaumento del glucosio ematico post-prandiale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene almeno 8 g di fibre ricche di AX prodotte dallʼendosperma del frumento (almeno il 60 per cento di arabinoxilano in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di AX prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto.

Beta-glucani

I beta-glucani contribuiscono al manteni­mento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca dʼavena, orzo o crusca dʼorzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. Lʼindica­zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassun­zione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca dʼavena, orzo o crusca dʼorzo o da miscele di tali beta-glucani.

Beta-glucani da orzo e avena

Lʼassunzione di beta-glucani da orzo o avena nellʼambito di un pasto contribuisce alla riduzione dellʼaumento del glucosio ematico post-prandiale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nellʼambito del pasto. Lʼindica­zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di beta-glucani da orzo o avena nellʼambito del pasto.

Beta-glucani dell’orzo

È stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche.

Lʼindicazione può essere utilizzata per i prodotti alimentari che contengono almeno 1 g di beta-glucani dell’orzo per porzione quantificata. I consumatori devono essere informati che lʼeffetto benefico si ottiene con unʼassunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani dell’orzo.

Beta-glucano dellʼavena

È stato dimostrato che il beta-glucano dellʼavena abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche.

Il consumatore va informato del fatto che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di 3 g di beta-glucano dellʼavena. Lʼindicazione può essere utilizata per prodotti alimentari che forniscono almeno 1 g di beta-glucano dellʼavena per una porzione quantificata.

Betaina

La betaina contribuisce al normale meta­bolismo dellʼomocisteina.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 1,5 g di betaina.

Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che unʼassunzione quotidiana di betaina superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Bevanda analcolica acida riformulata con le seguenti caratteristiche:

meno di 1 g di carboidrati fermentabili ogni 100 ml (di zuccheri e altri carboidrati esclusi i polioli);
tra 0,3 e 0,8 moli di calcio per mole di acidificante;
pH compreso fra 3,7 e 4,0

La sostituzione delle bevande acide conte­nenti zucchero, come le bevande analco­liche (con un tenore di zuccheri pari, di norma, a
8–12 g/100 ml), con bevande riformulate contribuisce al mantenimento della mineraliz­zazione dei denti.

Per poter recare l’indicazione sulla salute, le bevande acide riformulate devono essere conformi alla descrizione del prodotto alimentare oggetto dell’indicazione.

Biotina

La biotina contribuisce al normale meta­bolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al normale meta­bolismo dei macronutrienti.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Caffeina

La caffeina contribuisce a migliorare le capacità di concentrazione, rendimento e attenzione e a combattere la sonnolenza.

Questa indicazione può essere impiegata solo se una porzione contiene almeno 75 mg di caffeina.

Contiene caffeina. La dicitura «Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

Caffeina

La caffeina favorisce a breve termine il rendimento fisico.

Questa indicazione può essere impiegata solo se una porzione contiene almeno 75 mg di caffeina.

Contiene caffeina. La dicitura «Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

Calcio

Il calcio è necessario per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale coagula­zione del sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale neuro­trasmissione.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Creatina

Il consumo quotidiano di creatina può rafforzare lʼeffetto dellʼallenamento con resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni.

Il consumatore va informato che:

lʼindicazione è destinata ad adulti di età superiore ai
55 anni che praticano regolarmente un allenamento
con resistenza;
lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione
quoti­diana di 3 g di creatina abbinata a un allenamento con resistenza che permetta un incremento del carico nel tempo e che dovrebbe essere svolto almeno tre volte alla settimana per diverse settimane, con unʼintensità almeno pari al 65–75 % del carico massimale di ripetizione59.

Lʼindicazione può essere usata solo per alimenti destinati ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza.

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Calcio

Il calcio contribuisce a ridurre la perdita di minerale osseo nelle donne in postmeno­pausa. Una scarsa densità minerale ossea costituisce un fattore di rischio per le fratture ossee osteoporotiche.

L’indicazione può essere utilizzata solo per le derrate alimentari che apportano almeno 400 mg di calcio per porzione quantificata.

Il consumatore deve essere informato del fatto che l’indicazione si riferisce in modo specifico alle donne di 50 anni e più e che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di almeno 1200 mg di calcio, considerate tutte le fonti.

Per le derrate alimentari addizionate di calcio l’indicazione può essere impiegata solo per quelle destinate alle donne di 50 anni e più.

Calcio e vitamina D

Il calcio e la vitamina D contribuiscono a ridurre la perdita di minerale osseo nelle donne in postmenopausa. Una scarsa densità minerale ossea costituisce un fattore di rischio per le fratture ossee osteoporotiche.

L’indicazione può essere utilizzata solo per gli inte­gratori alimentari che apportano almeno 400 mg di calcio e 15 µg di vitamina D per porzione giornaliera.

Il consumatore deve essere informato del fatto che l’indicazione si riferisce in modo specifico alle donne di 50 anni e più e che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di almeno 1200 mg di calcio e 20 µg di vitamina D, considerate tutte le fonti.

Per gli integratori alimentari addizionati di calcio e di vitamina D l’indicazione può essere impiegata solo per quelli destinati alle donne di 50 anni e più.

Calcio e vitamina D

Il calcio e la vitamina D sono necessari per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio e vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Carboidrati

I carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico intenso e prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce carboidrati metabolizzati dall’organismo umano, esclusi i polioli esclusi.

Il consumatore deve essere informato che l’effetto bene­fico si ottiene mediante il consumo di carboidrati da tutte le fonti pari complessivamente a 4 g per kg di peso corporeo, con un’assunzione in dosi da iniziare entro le prime 4 ore successive a un esercizio fisico intenso e prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici e da concludere comunque entro le 6 ore successive a tale esercizio.

L’indicazione può essere impiegata solo per derrate alimentari destinate ad adulti che abbiano svolto un esercizio fisico intenso e prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici.

Carboidrati non digeribili

L’assunzione di derrate alimentari/bevande contenenti <nome di tutti i carboidrati non digeribili utilizzati> anziché zuccheri induce un minore aumento del glucosio ematico, dopo la loro assunzione, rispetto alle derrate alimentari/bevande contenenti zucchero.

L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande con carboidrati non digeribili, che sono carboidrati che non vengono né digeriti né assorbiti nell’intestino tenue, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali derrate alimentari o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «a tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva]» di cui all’allegato 13 numero 32 della presente ordinanza.

Carboidrati non fermentabili

L’assunzione di derrate alimentari/bevande contenenti «nome di tutti i carboidrati non fermentabili utilizzati» anziché carboidrati fermentabili contribuisce al mantenimento della minera­lizzazione dei denti.

L’indicazione è consentita solo se i carboidrati fermentabili1 sono sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande con carboidrati non fermentabili2 in quantità tali che il consumo di tali derrate alimentari o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

1 Si definiscono carboidrati fermentabili tutti quei carboidrati o miscele di carboidrati consumati nelle derrate alimentari o nelle bevande che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7, così come determinato in vivo o in situ da test telemetrici del pH della placca, a causa di fermentazione batterica nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

2 Si definiscono carboidrati non fermentabili tutti quei carboidrati o miscele di carboidrati consumati nelle derrate alimentari o nelle bevande che non riducono il pH della placca a un valore conservativo inferiore a 5,7, così come determinato in vivo o in situ da test telemetrici del pH della placca, a causa di fermentazione batterica nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

Carne e pesce

Se consumati con altre derrate alimentari contenenti ferro, la carne e il pesce contribuiscono al miglioramento dellʼassorbimento del ferro.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più derrate alimentari contenenti ferro non emico.

Chitosano

Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per derrate alimentari, eccetto gli integratori alimentari, che forniscono un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di chitosano.

Cloruro

Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di cloruro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Lʼindicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio.

Colina

La colina contribuisce al normale meta­bolismo dellʼomocisteina.

L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le derrate alimentari che contengono almeno 82,5 mg di colina ogni 100 g o 100 ml o singola porzione.

Colina

La colina contribuisce al normale meta­bolismo dei lipidi.

L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le derrate alimentari che contengono almeno 82,5 mg di colina ogni 100 g o 100 ml o singola porzione.

Colina

La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica.

L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le derrate alimentari che contengono almeno 82,5 mg di colina ogni 100 g o 100 ml o singola porzione.

Concentrato di pomodoro solubile in acqua
(WSTC I e II)

Il concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC I e II) aiuta a mantenere una normale aggregazione delle piastrine e contribuisce a un sano flusso sanguigno.

Informazioni per il consumatore: lʼeffetto benefico è ottenuto con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o di 150 mg di WSTC II in 250 ml di succo di frutta, bevande aromatizzate o bevande a base di yogurt (tranne quelle fortemente pastorizzate) o con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o di 150 mg di WSTC II in integratori alimentari, se assunti con un bicchiere di acqua o altro liquido.

Creatina

La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata inten­sità e di breve durata.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di creatina.

Lʼindicazione può essere utilizzata solo per derrate alimentari destinate ad adulti che praticano un esercizio fisico intenso.

Creatina

Il consumo quotidiano di creatina può rafforzare lʼeffetto dellʼallenamento con resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni.

Il consumatore va informato che:

lʼindicazione è destinata ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza;
lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione quoti­diana di 3 g di creatina abbinata a un allenamento con resistenza che permetta un incremento del carico nel tempo e che dovrebbe essere svolto almeno tre volte alla settimana per diverse settimane, con unʼintensità almeno pari al 65–75 % del carico massimale di ripetizione60.

Lʼindicazione può essere usata solo per alimenti destinati ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza.

Cromo

Il cromo contribuisce al normale meta­bolismo dei macronutrienti.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di cromo trivalente secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Cromo

Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di cromo trivalente secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Derrate alimentari a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi

La riduzione dellʼassunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare a basso contenuto di acidi grassi saturi (a basso contenuto di grassi saturi) secondo lʼallegato 13 numero 11 della presente ordinanza o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi (a tasso ridotto di una sostanza nutritiva) secondo l’allegato 13 numero 32 della presente ordinanza.

Derrate alimentari a basso o a ridotto contenuto di sodio

La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare a basso contenuto di sodio o sale secondo l’allegato 13 numero 20 della presente ordinanza o a ridotto contenuto di sodio o sale secondo lʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza (a tasso ridotto di una sostanza nutritiva).

Esteri di fitostanolo

È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Lʼipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche

Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di almeno 1,5–3 g di stanoli vegetali.

È possibile fare riferimento allʼentità dellʼeffetto solo per derrate alimentari delle categorie seguenti: grassi da spalmare, prodotti di tipo latte, maionese e salse per insalata. Quando si fa riferimento allʼentità dellʼeffetto, al consumatore devono essere comunicati lʼintero inter­vallo «da 7 a 10 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 1,5–2,4 g di stanoli vegetali oppure lʼintero intervallo «da 10 a 12,5 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 2,5–3 g di stanoli vegetali, e il tempo necessario a ottenere lʼeffetto «in 2–3 settimane».

Fermenti vivi nello yogurt

Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto.

Per poter recare lʼindicazione, lo yogurt o il latte fermentato deve contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo.

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dellʼemoglobina.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nellʼorganismo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Ferro

Il ferro contribuisce al normale sviluppo cognitivo dei bambini

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Fibra di avena

La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare con un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza.

Fibra di barbabietola da zucchero

La fibra di barbabietola da zucchero contribuisce all’aumento della massa fecale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che soddisfa i requisiti riguardanti un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza.

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce allʼaccelerazione del transito intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di fibra di frumento, secondo l’allegato 13 numero 25.
Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene con lʼassunzione giornaliera di almeno 10 g di fibre di frumento.

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce all’aumento della massa fecale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di fibra di frumento, secondo l’allegato 13 numero 25.

Fibra di orzo

La fibra di orzo contribuisce allʼaumento della massa fecale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare con un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza.

Fibra disegale

La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare con un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza.

Flavanoli del cacao

I flavanoli del cacao aiutano a mantenere lʼelasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a un normale flusso sanguigno.

Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg di flavanoli del cacao. Lʼindicazione può essere usata solo per bevande al cacao (con cacao in polvere) o per cioccolato fondente che forniscono un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10.

Lʼindicazione può essere usata solo per capsule o compresse contenenti estratto di cacao ad alto contenuto di flavanoli che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10.

Fluoruro

Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di floruro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla normale emopoiesi.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce al normale metabolismo dellʼomocisteina.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Folato

L’assunzione integrativa di folato aumenta lo stato del folato materno. Un basso stato del folato materno è un fattore di rischio per lo sviluppo di difetti del tubo neurale nel feto.

Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari che apportano almeno 400 µg di folato per porzione giornaliera.

Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore vengono informati che la popola­zione bersaglio è costituita da donne in età fertile e che l’effetto benefico è ottenuto con un’assunzione inte­grativa giornaliera di folato di 400 µg per almeno un mese prima e fino a tre mesi dopo il concepimento.

Fosforo

Il fosforo contribuisce al normale meta­bolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo è necessario per la normale crescita e per lo sviluppo osseo dei bambini.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Fruttosio

Il consumo di derrate alimentari contenenti fruttosio determina un minore aumento del glucosio ematico rispetto alle derrate alimen­tari contenenti saccarosio o glucosio.

Questa indicazione può essere impiegata solo se il glucosio e/o il saccarosio contenuti nelle bevande o nelle derrate alimentari zuccherate sono sostituiti con fruttosio in modo che la riduzione del tenore di glucosio e/o di saccarosio in dette derrate alimentari o bevande sia almeno del 30 %.

Glucomannano o konjac del mannano

Il glucomannano contribuisce al manteni­mento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 4 g di glucomannano.

Deve essere segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza unʼadeguata assunzione di liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Glucomannano o konjac del mannano

Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene almeno 1 g di gluco­mannano per porzione quantificata. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1–2 bicchieri dʼacqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica.

Deve essere segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza unʼadeguata assunzione di liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Gomma da masticare senza zucchero con carbammide

La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide.

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Per poter recare lʼindicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore deve essere inoltre informato che la gomma deve essere masticata per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda.

Gomma da masticare dolcificata al 100 % con xilitolo

È stato dimostrato che la gomma da masticare dolcificata al 100 % con xilitolo riduce la placca dentaria. Un livello elevato di placca dentaria costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di carie nei bambini

Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto bene­fico si ottiene consumando 2–3 g di gomma da masticare dolcificata al 100 % con xilitolo almeno 3 volte al giorno dopo i pasti.

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca.

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda.

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero aiuta a ridurre la demineralizzazione dei denti. La demineralizzazione dei denti è un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria.

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore che lʼeffetto benefico è ottenuto masticando 2–3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti.

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca Gli acidi della placca sono un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico è ottenuto masticando 2–3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti.

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti.

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda.

Gomma di guar

La gomma di guar contribuisce al manteni­mento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giorna­liero di 10 g di gomma di guar. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar.

Deve essere segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza unʼadeguata assunzione di liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Idrossipropilmetilcellulosa
(HPMC)

Lʼassunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dellʼaumento del glucosio ematico post-prandiale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene 4 g di HPMC per por­zione quantificata nellʼambito di un pasto. Lʼindica­zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di 4 g di HPMC nellʼambito di un pasto.

Deve essere segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza unʼadeguata assunzione di liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Idrossipropilmetilcellulosa
(HPMC)

La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giorna­liero di 5 g di pectine. Lʼindicazione deve essere accom­pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 5 g di HPMC.

Deve essere segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza unʼadeguata assunzione di liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Inulina estratta da cicoria

L’inulina estratta da cicoria contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione.

Il consumatore deve essere informato che l’effetto bene­fico si ottiene con l’assunzione quotidiana di 12 g di inulina da cicoria. L’indicazione può essere usata solo per derrate alimentari che forniscono un apporto giornaliero di almeno 12 g di inulina estratta da cicoria, una miscela non frazionata di monosaccaridi (< 10 %), disaccaridi, fruttani di tipo inulinico e inulina estratta dalla cicoria con un grado di polimerizzazione medio ≥ 9.

La presente indicazione sulla salute è protetta ai sensi del regolamento (UE) 2015/231461.

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale meta­bolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale funziona­mento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale produ­zione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Iodio

Lo iodio contribuisce alla crescita normale dei bambini

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Lattasi

La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio.

Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4500 unità di FCC62, con lʼavvertenza per il consumatore della necessità dellʼassunzione a ogni pasto contenente lattosio.

I consumatori devono essere inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

Lattitolo

Il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione.

Questa indicazione può essere impiegata solo per integratori alimentari che contengono 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di 10 g di lattitolo in un’unica dose giornaliera.

L’indicazione non va utiliz­zata per alimenti destinati a bambini.

Lattulosio

Il lattulosio contribuisce allʼaccelerazione del transito intestinale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto bene­fico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno.

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce allʼequilibrio elettrolitico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Magnesio

Il magnesio interviene nel processo di divisione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Manganese

Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Manganese

Il manganese contribuisce al mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Manganese

Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Manganese

Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Molibdeno

Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di molibdeno secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce al normale meta­bolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Niacina

La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Noci

Le noci contribuiscono al miglioramento dellʼelasticità dei vasi sanguigni.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 30 g di noci.

Pectine

Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. Lʼindicazione deve essere accom­pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 6 g di pectine.

Deve essere segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza unʼadeguata assunzione di liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Pectine

Lʼassunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dellʼaumento del glucosio ematico post-prandiale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di 10 g di pectine nellʼambito di un pasto.

Deve essere segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza unʼadeguata assunzione di liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

Polifenoli dell’olio di oliva

I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 20 g di olio dʼoliva.

Potassio

Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di potassio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Potassio

Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di potassio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Potassio

Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di potassio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Proteine

Le proteine sono necessarie per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza.

Proteine

Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza.

Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza.

Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza.

Prugne secche (frutti di Prunus domestica L.)

Le prugne secche contribuiscono al mantenimento delle normali funzioni intestinali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 100 g di prugne secche. L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 100 g di prugne secche.

Rame

Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce al normale funziona­mento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmenta­zione dei capelli.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nellʼorganismo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmenta­zione della pelle.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Rame

Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Riboflavina o vitamina B2

La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Selenio

Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Soluzioni di carboidrati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumen­tano lʼassorbimento di acqua durante lʼesercizio fisico.

Per poter recare lʼindicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80–350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 per cento dellʼenergia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre unʼelevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/l/L (460 mg/L) e 50 mmol/l/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere unʼosmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

Soluzioni dicarboi­drati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contri­buiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante lʼesercizio fisico prolungato.

Per poter recare lʼindicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80–350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 per cento dellʼenergia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre unʼelevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/l/L (460 mg/L) e 50 mmol/l/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere unʼosmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio oppure D-tagatosio e isomaltulosio

Lʼassunzione di derrate alimentari o bevande che anziché zucchero contengono il prodotto sostitutivo dello zucchero X (nome del sostituto dello zucchero)63 oppure le altre sorte di zucchero «D-tagatosio» o isomaltulosio induce un minore aumento del glucosio ematico, dopo la loro assunzione, rispetto alle derrate alimentari o alle bevande contenenti zucchero.

Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucra­losio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali derrate alimentari o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nellʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza. Nel caso del D‑tagatosio e dellʼisomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nellʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza.

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

Lʼassunzione di derrate alimentari o bevande che anziché zucchero contengono il prodotto sostitutivo dello zucchero X (nome del sostituto dello zucchero)64 oppure le altre sorte di zucchero «D-tagatosio» o isomaltulosio contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti.

Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali derrate alimentari o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dellʼassunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La sostituzione di un pasto giornaliero principale di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento di peso dopo la perdita di peso.

Questa indicazione può essere impiegata solo se la derrata alimentare soddisfa le condizioni per lʼutilizzo dellʼindicazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/141365.

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La sostituzione di due pasti giornalieri princi­-pali di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso.

Questa indicazione può essere impiegata solo se la derrata alimentare soddisfa le condizioni per lʼutilizzo dellʼindicazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1413.

Per poter utilizzare lʼindicazione sulla salute è indispensabile informare i consumatori sullʼimportanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi e sul fatto che i prodotti sono utili per l’uso previsto soltanto nell’ambito di una dieta ipocalorica che deve necessariamente comprendere altri alimenti.

Per poter ottenere lʼeffetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti principali con sostituti di un pasto.

Steroli e stanoli vegetali

Gli steroli e gli stanoli vegetali contribuis­cono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma­zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli o stanoli vegetali.

Steroli vegetali:
steroli estratti da piante, liberi o esterificati con acidi grassi alimentari.

È stato dimostrato che gli steroli vegetali abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Lʼipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche

Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di almeno 1,5–3 g di steroli vegetali.

È possibile fare riferimento allʼentità dellʼeffetto solo per derrate alimentari delle categorie seguenti: grassi da spalmare, prodotti di tipo latte, maionese e salse per insalata. Quando si fa riferimento allʼentità dellʼeffetto, al consumatore devono essere comunicati lʼintero inter­vallo «da 7 a 10 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 1,5–2,4 g di steroli vegetali oppure lʼintero intervallo «da 10 a 12,5 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 2,5–3 g di steroli vegetali, e il tempo necessario a ottenere lʼeffetto «in 2–3 settimane».

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina A

La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dellʼomocisteina.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B12

La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dellʼomocisteina.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dellʼattività ormonale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunit­ario durante e dopo uno sforzo fisico intenso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta allʼapporto giornaliero raccomandato di vitamina C.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dellʼaffaticamento.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina C

La vitamina C accresce lʼassorbimento del ferro.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D è necessaria per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al normale assor­bimento e utilizzo del calcio e del fosforo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce a ridurre il rischio di cadute, associato a instabilità posturale e debolezza muscolare. Le cadute costituiscono un fattore di rischio per le fratture ossee negli uomini e nelle donne di 60 anni e più.

L’indicazione può essere utilizzata solo per gli integratori alimentari che apportano almeno 15 µg di vitamina D per porzione giornaliera.

Il consumatore deve essere informato del fatto che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di 20 µg di vitamina D, considerate tutte le fonti.

Per gli integratori alimentari addizionati di vitamina D l’indicazione può essere impiegata solo per quelli destinati a uomini e donne di 60 anni e più.

Vitamina D

La vitamina D contribuisce alla normale fun­zione del sistema immunitario dei bambini.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina E

La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina E secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina K

La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina K secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Vitamina K

La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina K secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

Zinco

Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.

58 RS 817.022.11

59 Il carico massimale di ripetizione è il peso massimo o la forza massima che un individuo può esercitare in un singolo sollevamento.

60 Il carico massimale di ripetizione è il peso massimo o la forza massima che un individuo può esercitare in un singolo sollevamento.

61 Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione del 7 dicembre 2015 che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, versione della GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46.

62 FCC = Food Chemicals Codex

63 Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio si legga qui «altre sorte di zuccheri».

64 Vedi nota a piè di pagina relativa al D-tagatosio e all’isomaltulosio.

65 Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 230 del 25.08.2016, pag. 8.

Allegato 15

(art. 36 cpv. 8)

Documento di accompagnamento delle materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene (modello)

Parte A Identificazione delle materie prime

Genere di prodotti:

Data di fabbricazione:

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi per imballaggio:

Durata di conservazione:

Peso netto (kg):

Parte B Provenienza delle materie prime

Indirizzi e numeri di registro degli stabilimenti di produzione autorizzati:

Parte C Destinazione delle materie prime

Le materie prime sono spedite da (luogo di carico):

a (Paese e località di destinazione):

con il seguente mezzo di trasporto:

nome e indirizzo del mittente:

nome e indirizzo del destinatario:

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