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Ordinanza del DFI
sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari
(Ordinanza sugli additivi, OAdd)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 23 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

ordina:

1 RS 817.02

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Sezione 1: Definizioni 3

3 Introdotto del n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 14  

A com­ple­men­to del­le de­fi­ni­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ODerr, nel­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­de per:

a.
ca­te­go­ria fun­zio­na­le: uno dei grup­pi di ad­di­ti­vi fi­gu­ran­ti nell’al­le­ga­to 1, or­di­na­to in ba­se al­la fun­zio­ne tec­no­lo­gi­ca che eser­ci­ta nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
b.
der­ra­ta ali­men­ta­re sen­za zuc­che­ri ag­giun­ti: der­ra­ta ali­men­ta­re sen­za ag­giun­ta di:
1.
mo­no­sac­ca­ri­di o di­sac­ca­ri­di,
2.
der­ra­te ali­men­ta­ri con­te­nen­ti mo­no­sac­ca­ri­di o di­sac­ca­ri­di e im­pie­ga­te per le lo­ro pro­prie­tà dol­ci­fi­can­ti;
c.
der­ra­ta ali­men­ta­re a ri­dot­to con­te­nu­to ca­lo­ri­co: der­ra­ta ali­men­ta­re con un con­te­nu­to ca­lo­ri­co ri­dot­to di al­me­no il 30 per cen­to ri­spet­to a quel­lo del­la der­ra­ta ali­men­ta­re ori­gi­na­ria o di un pro­dot­to ana­lo­go;
d.
pre­pa­ra­ti di edul­co­ran­ti o edul­co­ran­ti da ta­vo­la: pre­pa­ra­ti di edul­co­ran­ti am­mes­si, i qua­li:
1.
pos­so­no con­te­ne­re al­tri ad­di­ti­vi se­con­do l’al­le­ga­to 3 po­si­zio­ne 11.4 e in­gre­dien­ti ali­men­ta­ri; e
2.
ven­go­no im­pie­ga­ti co­me so­sti­tu­ti­vi di sor­te di zuc­che­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 80 dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20165 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri di ori­gi­ne ve­ge­ta­le, i fun­ghi e il sa­le com­me­sti­bi­le.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

5 RS 817.022.17

Sezione 2: Requisiti degli additivi e loro utilizzazione 6

6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 1a Principi 7  

1 Gli ad­di­ti­vi e le der­ra­te ali­men­ta­ri a cui ven­go­no ag­giun­ti uno o più ad­di­ti­vi pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti esclu­si­va­men­te se­con­do le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Qua­li ad­di­ti­vi pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te esclu­si­va­men­te le so­stan­ze se­con­do l’al­le­ga­to 1a.

3 Ai grup­pi di ad­di­ti­vi se­con­do l’al­le­ga­to 2 si ap­pli­ca­no le con­di­zio­ni d’uso co­mu­ni.

4 L’am­mis­si­bi­li­tà de­gli ad­di­ti­vi e dei grup­pi di ad­di­ti­vi nel­le sin­go­le der­ra­te ali­men­ta­ri è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 3 let­te­ra B.

5 Un ad­di­ti­vo de­ve es­se­re uti­liz­za­to se­con­do la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne (BPF). La BPF è ri­spet­ta­ta qua­lo­ra:

a.
l’ad­di­ti­vo sia uti­liz­za­to in una quan­ti­tà non su­pe­rio­re a quel­la ne­ces­sa­ria per ot­te­ne­re l’ef­fet­to vo­lu­to; e
b.
l’uti­liz­za­zio­ne dell’ad­di­ti­vo non sia in­gan­ne­vo­le per il con­su­ma­to­re.

6 Non so­no con­si­de­ra­ti ad­di­ti­vi:

a.
i coa­diu­van­ti tec­no­lo­gi­ci;
b.
le so­stan­ze uti­liz­za­te per la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li e dei pro­dot­ti ve­ge­ta­li;
c.
le so­stan­ze ag­giun­te al­le der­ra­te ali­men­ta­ri a fi­ni nu­tri­zio­na­li;
d.
le so­stan­ze per il trat­ta­men­to dell’ac­qua po­ta­bi­le;
e.
i mo­no­sac­ca­ri­di, i di­sac­ca­ri­di e gli oli­go­sac­ca­ri­di non­ché le der­ra­te ali­men­ta­ri uti­liz­za­te per le lo­ro pro­prie­tà dol­ci­fi­can­ti e con­te­nen­ti ta­li so­stan­ze;
f.
le der­ra­te ali­men­ta­ri, lio­fi­liz­za­te o con­cen­tra­te, che so­no ag­giun­te du­ran­te la fab­bri­ca­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri com­po­ste per le lo­ro pro­prie­tà aro­ma­tiz­zan­ti, gu­sta­ti­ve o fi­sio­lo­gi­che–nu­tri­zio­na­li e che pos­sie­do­no l’ef­fet­to se­con­da­rio di co­lo­ra­re;
g.
le so­stan­ze uti­liz­za­te nei ma­te­ria­li di co­per­tu­ra o ri­ve­sti­men­ti ma che non fan­no par­te del­le der­ra­te ali­men­ta­ri e non so­no de­sti­na­te a es­se­re con­su­ma­te con que­ste ul­ti­me;
h.
i pro­dot­ti con­te­nen­ti pec­ti­na ot­te­nu­ti da re­si­dui es­sic­ca­ti di me­le spre­mu­te o dal­la scor­za es­sic­ca­ta di agru­mi op­pu­re da una mi­sce­la di ta­li so­stan­ze me­dian­te trat­ta­men­to con aci­do di­lui­to e suc­ces­si­va neu­tra­liz­za­zio­ne par­zia­le con so­dio o sa­li di po­tas­sio;
i.
le ba­si o la gom­ma ba­se per la fab­bri­ca­zio­ne di gom­ma da ma­sti­ca­re;
j.
la de­stri­na bian­ca o gial­la, l’ami­do tor­re­fat­to o de­stri­niz­za­to, l’ami­do mo­di­fi­ca­to con trat­ta­men­to aci­do o al­ca­li­no, l’ami­do sbian­ca­to, l’ami­do mo­di­fi­ca­to fi­si­ca­men­te e l’ami­do trat­ta­to me­dian­te en­zi­mi ami­lo­li­ti­ci;
k.
il pla­sma san­gui­gno, la ge­la­ti­na ali­men­ta­re, le pro­tei­ne idro­liz­za­te e i lo­ro sa­li, le pro­tei­ne del lat­te e il glu­ti­ne;
l.
gli ami­noa­ci­di e i lo­ro sa­li, tran­ne l’aci­do glu­tam­mi­co, la gli­ci­na, la ci­stei­na, la ci­sti­na e i lo­ro sa­li;
m.
i ca­sei­na­ti e la ca­sei­na;
n.
l’inu­li­na;
o.
gli aro­mi;
p.
le so­stan­ze se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 let­te­re a e d dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20168 sui pro­ce­di­men­ti tec­no­lo­gi­ci e su­gli au­si­lia­ri tec­no­lo­gi­ci at­ti al trat­ta­men­to di der­ra­te ali­men­ta­ri.

7 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

8 RS 817.022.42

Art. 2 Nuovi additivi 9  

1 Su ri­chie­sta mo­ti­va­ta, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) può am­met­te­re al­tri ad­di­ti­vi ne­gli al­le­ga­ti 1a–3 e 5.

2 Nel­la ri­chie­sta oc­cor­re di­mo­stra­re che so­no sod­di­sfat­te le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
la quan­ti­tà pro­po­sta è in­no­cua per la sa­lu­te;
b.
è di­mo­stra­ta una suf­fi­cien­te ne­ces­si­tà tec­no­lo­gi­ca e l’obiet­ti­vo per­se­gui­to non può es­se­re rag­giun­to con al­tri me­to­di pra­ti­ca­bi­li dal pun­to di vi­sta eco­no­mi­co e tec­ni­co;
c.
il con­su­ma­to­re non è trat­to in in­gan­no dall’uti­liz­za­zio­ne del nuo­vo ad­di­ti­vo;
d.
l’ad­di­ti­vo pre­sen­ta van­tag­gi per il con­su­ma­to­re;
e.
il ri­chie­den­te pre­sen­ta i do­cu­men­ti ana­li­ti­ci.

3 In ca­so di ri­chie­sta per l’am­mis­sio­ne di un ad­di­ti­vo de­sti­na­to all’uso co­me edul­co­ran­te, ol­tre al­le con­di­zio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 2 oc­cor­re di­mo­stra­re che è sod­di­sfat­ta una del­le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
l’ad­di­ti­vo ha la fun­zio­ne di so­sti­tui­re gli zuc­che­ri nel­la fab­bri­ca­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri a ri­dot­to con­te­nu­to ca­lo­ri­co, der­ra­te ali­men­ta­ri non ca­rio­ge­ne o der­ra­te ali­men­ta­ri sen­za zuc­che­ri ag­giun­ti;
b.
l’ad­di­ti­vo ha la fun­zio­ne di so­sti­tui­re gli zuc­che­ri e la sua uti­liz­za­zio­ne con­sen­te di pro­lun­ga­re la du­ra­ta di con­ser­va­zio­ne del­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
c.
l’ad­di­ti­vo è de­sti­na­to a es­se­re im­pie­ga­to nel­la fab­bri­ca­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 let­te­re d–f dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 201610 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri de­sti­na­te al­le per­so­ne con par­ti­co­la­ri esi­gen­ze nu­tri­zio­na­li.

4 In ca­so di ri­chie­sta per l’am­mis­sio­ne di un nuo­vo ad­di­ti­vo de­sti­na­to all’uso co­me co­lo­ran­te, oc­cor­re di­mo­stra­re che è sod­di­sfat­ta una del­le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
l’ad­di­ti­vo re­sti­tui­sce l’ap­pa­ren­za ori­gi­na­ria del­le der­ra­te ali­men­ta­ri il cui co­lo­re è sta­to al­te­ra­to dal­la tra­sfor­ma­zio­ne, dal­lo stoc­cag­gio, dall’im­bal­lag­gio e dal­la di­stri­bu­zio­ne, e il cui aspet­to può di con­se­guen­za ri­sul­ta­re inac­cet­ta­bi­le;
b.
l’ad­di­ti­vo ac­cre­sce l’at­trat­ti­va vi­si­va del­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
c.
l’ad­di­ti­vo co­lo­ra der­ra­te ali­men­ta­ri nor­mal­men­te in­co­lo­ri.

5 Una ri­chie­sta non è ne­ces­sa­ria per gli ad­di­ti­vi che pos­so­no es­se­re im­mes­si le­gal­men­te sul mer­ca­to nel­la quan­ti­tà uti­liz­za­ta se­con­do le pre­scri­zio­ni dell’Unio­ne Eu­ro­pea de­ter­mi­nan­ti per l’im­mis­sio­ne in com­mer­cio.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

10 RS 817.022.104

Art. 3 Criteri di purezza  

Gli ad­di­ti­vi de­vo­no sod­di­sfa­re i cri­te­ri di pu­rez­za spe­ci­fi­ci sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 4.

Art. 4 Additivi trasferiti  

1Gli ad­di­ti­vi tra­sfe­ri­ti so­no ad­di­ti­vi pro­ve­nien­ti da­gli in­gre­dien­ti di una der­ra­ta ali­men­ta­re com­po­sta.

2Il tra­sfe­ri­men­to («car­ry-over») è am­mes­so se l’ad­di­ti­vo:

a.
può es­se­re uti­liz­za­to nell’in­gre­dien­te im­pie­ga­to e la der­ra­ta ali­men­ta­re com­po­sta non è elen­ca­ta nell’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 1 o 2;
b.
è am­mes­so ne­gli ad­di­ti­vi, ne­gli en­zi­mi o ne­gli aro­mi ag­giun­ti, è sta­to tra­sfe­ri­to da que­sti ul­ti­mi nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re e non ha al­cu­na fun­zio­ne tec­no­lo­gi­ca nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re fi­ni­ta;
c.
è im­pie­ga­to in una der­ra­ta ali­men­ta­re de­sti­na­ta a es­se­re uti­liz­za­ta sol­tan­to nel­la pre­pa­ra­zio­ne di una der­ra­ta ali­men­ta­re com­po­sta e la sua uti­liz­za­zio­ne nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re com­po­sta è am­mes­sa dal­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2bis In­di­pen­den­te­men­te dal ca­po­ver­so 2 il tra­sfe­ri­men­to di ad­di­ti­vi im­pie­ga­ti co­me edul­co­ran­ti è am­mes­so nei se­guen­ti ca­si, pur­ché l’edul­co­ran­te sia am­mes­so per uno de­gli in­gre­dien­ti:

a.
nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri com­po­ste sen­za zuc­che­ri ag­giun­ti;
b.
nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri com­po­ste a ri­dot­to con­te­nu­to ca­lo­ri­co;
c.
nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri com­po­ste co­me ra­zio­ne gior­na­lie­ra per un’ali­men­ta­zio­ne con­tro l’au­men­to di pe­so;
d.
nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri com­po­ste non ca­rio­ge­ne;
e.
nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri com­po­ste con du­ra­ta di con­ser­va­zio­ne pro­lun­ga­ta.11

3 Se un ad­di­ti­vo è ag­giun­to a un aro­ma, a un ad­di­ti­vo o a un en­zi­ma di una der­ra­ta ali­men­ta­re e svol­ge in es­sa una fun­zio­ne tec­no­lo­gi­ca, es­so è con­si­de­ra­to qua­le ad­di­ti­vo di ta­le der­ra­ta ali­men­ta­re e non dell’aro­ma, dell’ad­di­ti­vo o dell’en­zi­ma ag­giun­to e de­ve quin­di es­se­re con­for­me al­le con­di­zio­ni pre­de­fi­ni­te per l’uti­liz­za­zio­ne di ta­le der­ra­ta ali­men­ta­re.12

4Gli ad­di­ti­vi tra­sfe­ri­ti non so­no am­mes­si in:

a.
ali­men­ti per lat­tan­ti e ne­gli ali­men­ti di pro­se­gui­men­to;
b.
ali­men­ti per lo svez­za­men­to a ba­se di ce­rea­li e nel­le al­tre pap­pe di com­ple­men­to per lat­tan­ti e bam­bi­ni in te­ne­ra età;
c.
ali­men­ti die­te­ti­ci de­sti­na­ti a fi­ni me­di­ci spe­cia­li per lat­tan­ti e bam­bi­ni in te­ne­ra età.

5Le ec­ce­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 4 so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 5 par­te B.

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 5 Preparati di additivi, di aromi e di enzimi  

Sol­tan­to gli ad­di­ti­vi ali­men­ta­ri fi­gu­ran­ti nell’al­le­ga­to 5 pos­so­no ve­ni­re uti­liz­za­ti ne­gli ad­di­ti­vi ali­men­ta­ri, ne­gli en­zi­mi ali­men­ta­ri e ne­gli aro­mi ali­men­ta­ri, al­le con­di­zio­ni ivi con­te­nu­te.

Art. 6e713  

13 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con ef­fet­to dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 8 Additivi in preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico 14  

Nei pre­pa­ra­ti con vi­ta­mi­ne, sa­li mi­ne­ra­li e de­ter­mi­na­te al­tre so­stan­ze con ef­fet­to nu­tri­zio­na­le o fi­sio­lo­gi­co pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti so­lo gli ad­di­ti­vi elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 5.

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Sezione 3:Caratterizzazione 15

15 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 9 Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori 16  

Se ad­di­ti­vi o pre­pa­ra­ti di ad­di­ti­vi so­no con­se­gna­ti co­me ta­li ai con­su­ma­to­ri, sull’im­bal­lag­gio o sull’eti­chet­ta de­vo­no fi­gu­ra­re, ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 201617 re­la­ti­va al­le in­for­ma­zio­ni sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri (OID), le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la men­zio­ne «per ali­men­ti» op­pu­re «per ali­men­ti (uso li­mi­ta­to)» o la men­zio­ne dell’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
b.
la de­no­mi­na­zio­ne del­la clas­se fun­zio­na­le se­con­do l’al­le­ga­to 1;
c.
i com­po­nen­ti e le de­no­mi­na­zio­ni sta­bi­li­te, in or­di­ne pon­de­ra­le di quan­ti­tà de­cre­scen­te; nel ca­so de­gli ad­di­ti­vi oc­cor­re uti­liz­za­re le de­no­mi­na­zio­ni sin­go­le e i nu­me­ri E;
d.
lo sco­po di uti­liz­za­zio­ne, le istru­zio­ni per l’uso e le pre­scri­zio­ni per il do­sag­gio.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

17 RS 817.022.16

Art. 9a Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori 18  

1 Se pre­pa­ra­ti edul­co­ran­ti so­no con­se­gna­ti co­me ta­li ai con­su­ma­to­ri, la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OID19 è «edul­co­ran­te a ba­se di…», se­gui­ta dal­la de­no­mi­na­zio­ne sin­go­la, co­me «sac­ca­ri­na». An­zi­ché «edul­co­ran­te» è pos­si­bi­le usa­re il ter­mi­ne «edul­co­ran­te da ta­vo­la».

2 Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni se­con­do gli ar­ti­co­li 9 e 3 OID, sull’im­bal­lag­gio o sull’eti­chet­ta dei pre­pa­ra­ti edul­co­ran­ti de­vo­no fi­gu­ra­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
il po­te­re dol­ci­fi­can­te ri­spet­to al sac­ca­ro­sio, ad esem­pio «una pa­sti­glia cor­ri­spon­de al po­te­re dol­ci­fi­can­te di una zol­let­ta di zuc­che­ro (4 g)»;
b.
la men­zio­ne «con­tie­ne una fon­te di fe­ni­la­la­ni­na» sui pre­pa­ra­ti edul­co­ran­ti che con­ten­go­no aspar­ta­me (E 951) o aspar­ta­me-ace­sul­fa­me (E 962);
c.
la men­zio­ne «un con­su­mo ec­ces­si­vo può ave­re ef­fet­ti las­sa­ti­vi» sui pre­pa­ra­ti edul­co­ran­ti che con­ten­go­no po­lio­li.

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

19 RS 817.022.16

Art. 9b Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori 20  

1 Se ad­di­ti­vi o pre­pa­ra­ti di ad­di­ti­vi non so­no con­se­gna­ti co­me ta­li ai con­su­ma­to­ri ma so­no con­se­gna­ti per es­se­re ul­te­rior­men­te tra­sfor­ma­ti, sull’im­bal­lag­gio o sul re­ci­pien­te de­vo­no fi­gu­ra­re, ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 let­te­re a, c, e–g, k e m OID21, le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la men­zio­ne «da uti­liz­za­re ne­gli ali­men­ti» o una men­zio­ne dell’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
b.22
i com­po­nen­ti e le de­no­mi­na­zio­ni sta­bi­li­te, in or­di­ne pon­de­ra­le di quan­ti­tà de­cre­scen­te; nel ca­so de­gli ad­di­ti­vi oc­cor­re uti­liz­za­re le de­no­mi­na­zio­ni sin­go­le op­pu­re i nu­me­ri E;
c.
tut­te le in­di­ca­zio­ni ne­ces­sa­rie al ri­spet­to del­le pre­scri­zio­ni sui li­vel­li mas­si­mi di ad­di­ti­vi e in­gre­dien­ti nei pro­dot­ti fi­ni­ti.

2 È suf­fi­cien­te che le in­di­ca­zio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra c e quel­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 let­te­re g e k OID fi­gu­ri­no sui do­cu­men­ti re­la­ti­vi al­la mer­ce che de­vo­no es­se­re for­ni­ti pri­ma o all’at­to del­la con­se­gna, a con­di­zio­ne che l’in­di­ca­zio­ne «de­sti­na­to al­la fab­bri­ca­zio­ne di ali­men­ti, non de­sti­na­to al­la ven­di­ta al det­ta­glio» sia ben vi­si­bi­le sull’im­bal­lag­gio o sul re­ci­pien­te del pro­dot­to in­te­res­sa­to.

20 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

21 RS 817.022.16

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).

Sezione 4: Obbligo d’informazione 23

23 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 10 ... 24  

I fab­bri­can­ti e gli uti­liz­za­to­ri di ad­di­ti­vi han­no l’ob­bli­go di:

a.
tra­smet­te­re all’USAV qual­sia­si nuo­va in­for­ma­zio­ne scien­ti­fi­ca o tec­ni­ca che pos­sa in­ci­de­re sul­la va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za di un ad­di­ti­vo; e
b.
in­for­ma­re l’USAV, su sua ri­chie­sta, in me­ri­to all’uti­liz­za­zio­ne di ta­le ad­di­ti­vo.

24 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con ef­fet­to dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Sezione 5: Adeguamento degli allegati 25

25 Introdotto n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 11 ... 26  

1L’USAV ade­gua re­go­lar­men­te gli al­le­ga­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za al­lo sta­to del­la scien­za e del­la tec­ni­ca non­ché al di­rit­to dei più im­por­tan­ti part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

2 Può sta­bi­li­re di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie.27

26 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con ef­fet­to dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

27 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).

Sezione 6: Disposizioni finali 28

28 Introdotto n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 22 giu­gno 200729 su­gli ad­di­ti­vi è abro­ga­ta.

29 [RU 2007 2977, 20081291,20092047]

Art. 13 Disposizioni transitorie  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri pos­so­no es­se­re fab­bri­ca­te, im­por­ta­te e ca­rat­te­riz­za­te con­for­me­men­te al di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 31 di­cem­bre 2015. Pos­so­no es­se­re con­se­gna­te al con­su­ma­to­re fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re.

2 Le der­ra­te ali­men­ta­ri che con­ten­go­no gial­lo chi­no­li­na (E 104), gial­lo aran­cio S (E 110) e ros­so coc­ci­ni­glia A (Pon­ceau 4R) (E 124) pos­so­no es­se­re con­se­gna­te al con­su­ma­to­re fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re.

3 Gli ad­di­ti­vi au­to­riz­za­ti a ti­to­lo prov­vi­so­rio se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re pos­so­no es­se­re fab­bri­ca­ti, im­por­ta­ti, ca­rat­te­riz­za­ti e con­se­gna­ti al con­su­ma­to­re fi­no al­la sca­den­za dell’au­to­riz­za­zio­ne.

Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 14 settembre 2015 30  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri che non cor­ri­spon­do­no al­la mo­di­fi­ca del 14 set­tem­bre 2015 del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re im­por­ta­te, fab­bri­ca­te, ca­rat­te­riz­za­te e pub­bli­ciz­za­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 set­tem­bre 2016.

2 Es­se pos­so­no es­se­re con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no ad esau­ri­men­to del­le scor­te.

30 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USAV del 14 set. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3409).

Art. 13b Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 31  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri non con­for­mi al­la mo­di­fi­ca del 27 mag­gio 2020 pos­so­no es­se­re im­por­ta­te e fab­bri­ca­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si­no al 30 giu­gno 2021 ed es­se­re con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

31 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).

Art. 13c Disposizione transitoria della modifica del 14 febbraio 2022 32  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri non con­for­mi al­la mo­di­fi­ca del 14 feb­bra­io 2022 pos­so­no es­se­re im­por­ta­te e fab­bri­ca­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si­no al 14 set­tem­bre 2022 ed es­se­re con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

32 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vi­go­re dal 15 mar. 2022 (RU 2022 124).

Art. 13d Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023 33  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri non con­for­mi al­la mo­di­fi­ca dell’8 di­cem­bre 2023 pos­so­no es­se­re im­por­ta­te, fab­bri­ca­te e ca­rat­te­riz­za­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si­no al 31 gen­na­io 2025 e con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

33 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USAV dell’8 dic. 2023, in vi­go­re dal 1° feb. 2024 (RU 2023 827).

Art. 14 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2014.

Allegato 1 34

34 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

(art. 1 lett. a e 9 lett. b)

Categorie funzionali degli additivi

1.
Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce alle derrate alimentari o come edulcoranti da tavola.
2.
I «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore a una derrata alimentare o ne ripristinano il colore originario. A questa categoria appartengono i componenti naturali di derrate alimentari nonché le materie prime di origine naturale che normalmente non vengono consumate come derrate alimentari né utilizzate come ingredienti alimentari caratteristici.
Sono coloranti ai sensi della presente ordinanza i preparati ricavati da derrate alimentari e da altre materie prime di origine naturale commestibili ottenuti mediante procedimento fisico o chimico che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti fisiologico-nutrizionali o aromatizzanti.
3.
I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione delle derrate alimentari preservandole dagli effetti nocivi dei microrganismi o dalla proliferazione di microrganismi patogeni.
4.
Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione delle derrate alimentari preservandole dagli effetti nocivi dell’ossidazione, come l’irrancidimento di grassi e dalle alterazioni di colore.
5.
Le «sostanze di supporto» sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o modificare fisicamente in altro modo additivi alimentari, aromi alimentari, enzimi alimentari, nutrienti o altre sostanze, aggiunti alle derrate alimentari a fini nutrizionali o fisiologici, senza alterarne la funzione (e senza svolgere esse stesse un effetto tecnologico) al fine di facilitarne la manipolazione, l’impiego o l’utilizzazione.
6.
Gli «acidificanti» sono sostanze che aumentano il grado di acidità di una derrata alimentare o le conferiscono un sapore acido.
7.
I «regolatori di acidità» sono sostanze che modificano o regolano il grado di acidità o di alcalinità di una derrata alimentare.
8.
Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza delle singole particelle di una derrata alimentare ad agglomerarsi.
9.
Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.
10.
Le «sostanze di carica» sono sostanze che costituiscono una parte del volume di una derrata alimentare senza contribuire in modo rilevante al suo tenore di energia assimilabile.
11.
Gli «emulsionanti» sono sostanze che consentono di formare o mantenere in una derrata alimentare la dispersione omogenea di due o più fasi non mescolabili come olio e acqua.
12.
I «sali di fusione» sono sostanze che convertono le proteine contenute nel formaggio in una forma dispersa, inducendo così una distribuzione omogenea dei grassi e degli altri componenti.
13.
Gli «agenti di resistenza» sono sostanze che conferiscono solidità e freschezza al tessuto cellulare di frutta e verdura o che lo conservano solido e fresco, oppure che assieme a un agente gelificante producono o stabilizzano un gel.
14.
Gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore o l’odore di una derrata alimentare.
15.
Gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che consentono di formare una dispersione omogenea di una fase gassosa in una derrata alimentare liquida o solida.
16.
Gli «agenti gelificanti» sono sostanze che mediante la formazione di un gel conferiscono maggiore consistenza alle derrate alimentari.
17.
Gli «agenti di rivestimento», compresi gli agenti lubrificanti, sono sostanze che conferiscono un aspetto brillante alla superficie esterna di una derrata alimentare oppure che formano un rivestimento protettivo.
18.
Gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l’essicazione delle derrate alimentari compensando gli effetti di un’atmosfera a basso tenore di umidità, oppure sostanze che favoriscono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.
19.
Gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute dagli amidi commestibili mediante uno o più trattamenti chimici. Tali amidi commestibili possono essere stati soggetti a un trattamento fisico o enzimatico ed essere stati resi solubili alla cottura o sbiancati mediante trattamento acido o alcalino.
20.
I «gas d’imballaggio» sono gas, tranne l’aria, immessi nel recipiente corrispondente prima, dopo o contemporaneamente alla derrata alimentare.
21.
I «propellenti» sono gas, diversi dall’aria, che fanno fuoriuscire la derrata alimentare dal suo recipiente.
22.
Gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas facendo così aumentare il volume di un impasto.
23.
Gli «agenti complessanti» sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici.
24.
Gli «stabilizzanti» sono sostanze che consentono di mantenere lo stato fisico-chimico di una derrata alimentare. Tra essi figurano sostanze che:
a.
consentono di mantenere in una derrata alimentare la dispersione omogenea di due o più fasi non mescolabili;
b.
stabilizzano, conservano o intensificano il colore della derrata alimentare; e
c.
migliorano le qualità leganti della derrata alimentare, compresa la formazione di legami proteici che consentono di legare parti della derrata alimentare in una derrata ricostituita.
25.
Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di una derrata alimentare.
26.
Gli «agenti di trattamento della farina», tranne gli emulsionanti, sono sostanze che sono aggiunte alla farina o all’impasto per migliorarne le qualità di cottura in forno.
27.
Gli «intensificatori del contrasto» sono sostanze che una volta poste sulla superficie esterna di frutta e verdura in determinate aree precedentemente depigmentate (ad esempio mediate trattamento laser), contribuiscono al sollevamento di tali aree dal resto della superficie colorando la pelle a seguito della reazione con determinati componenti.

Allegato 1a 35

35 Originario all. 1. Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), delle O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), del 27 mag. 2020 (RU 20202365), dal n. II dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124) e dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 827).

(art. 1a cpv. 2 e 2 cpv. 1)

Lista degli additivi ammessi 3636

36 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/827 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 2 37

37 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2365), dal n. II dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124) e dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 827).

(art. 1a cpv. 3 e 2 cpv. 1)

Gruppi di additivi 3838

38 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/827 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 3 39

39 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2365), dal n. II dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124) e dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 827).

(art. 1 cpv. 1 lett. d, 1a cpv. 4 e 2 cpv. 1)

Lista di applicazione 4040

40 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/827 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 4 41

41 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).

(art. 3)

Criteri di purezza specifici per gli additivi

Gli additivi devono soddisfare i criteri di purezza specifici stabiliti nel regolamento (UE) n. 231/201242.

42 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012 , che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1481, GU L 251 del 5.10.2018, pag. 13.

Allegato 5 43

43 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1465), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 20202365) e dal n. II dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 124).

(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 5, 5 e 8)

Liste degli additivi, comprese le sostanze di supporto per l’utilizzazione in additivi, enzimi, aromi e vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico

1. Sostanze di supporto negli additivi

N° E dell’additivo

Designazione dellasostanza di supporto

Livello massimo

Additivi alimentari cui può venire aggiunta la sostanza di supporto

170

Carbonato di calcio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

263

Acetato di calcio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

322

Lecitine

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

322

Lecitine

BPF

Agenti di rivestimento per frutta

331

Citrati di sodio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

332

Citrati di potassio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

341

Fosfati di calcio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

400 – 404

Acido alginico – alginati

BPF

Tutti gli additivi alimentari

405

Alginato di propan-1,2-diolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

406

Agar-agar

BPF

Tutti gli additivi alimentari

407

Carragenina

BPF

Tutti gli additivi alimentari

410

Farina di semi di carrube

BPF

Tutti gli additivi alimentari

412

Gomma di guar

BPF

Tutti gli additivi alimentari

413

Gomma adragante

BPF

Tutti gli additivi alimentari

414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

BPF

Tutti gli additivi alimentari

415

Gomma di xanthan

BPF

Tutti gli additivi alimentari

420

Sorbitolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

421

Mannitolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

422

Glicerolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

425

Konjac

BPF

Tutti gli additivi alimentari

432 - 436

Polisorbati

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

432 - 436

Polisorbati

BPF

Agenti di rivestimento per frutta

432 – 436

Polisorbati

BPF

Agenti antischiumogeni

440

Pectine

BPF

Tutti gli additivi alimentari

442

Fosfatidi di ammonio

BPF

Antiossidanti

459

Beta-ciclodestrina

1 000 mg/kg nell’alimento finale

Tutti gli additivi alimentari

460

Cellulosa

BPF

Tutti gli additivi alimentari

461

Metilcellulosa

BPF

Tutti gli additivi alimentari

462

Etilcellulosa

BPF

Tutti gli additivi alimentari

463

Idrossi-propil-cellulosa

BPF

Tutti gli additivi alimentari

464

Idrossi-propil-metilcellulosa

BPF

Tutti gli additivi alimentari

465

Etilmetilcellulosa

BPF

Tutti gli additivi alimentari

466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

BPF

Tutti gli additivi alimentari

468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata, Gomma di cellulosa reticolata

BPF

Edulcoranti

469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

BPF

Tutti gli additivi alimentari

470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

BPF

Agenti di rivestimento per frutta

470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Agenti di rivestimento per frutta

472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

BPF

Coloranti e antiossidanti liposolubili

491 – 495

Esteri di sorbitano

BPF

Coloranti e agenti antischiumogeni

491 – 495

Esteri di sorbitano

BPF

Agenti di rivestimento per frutta

501

Carbonati di potassio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

504

Carbonati di magnesio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

508

Cloruro di potassio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

509

Cloruro di calcio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

511

Cloruro di magnesio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

514

Solfati di sodio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

515

Solfati di potassio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

516

Solfato di calcio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

517

Solfato di ammonio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

551

Biossido di silicio

BPF

Emulsionanti e coloranti

552

Silicato di calcio

BPF

Emulsionanti e coloranti

553b

Talco

50 mg/kg nella preparazione di coloranti

Coloranti

555

Silicato di potassio
e alluminio

90 % in rap porto al pigmento

In E 172, Ossidi e idrossidi di ferro

570

Acidi grassi

BPF

Agenti di rivestimento per frutta

577

Gluconato di potassio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

640

Glicina e il suo sale di sodio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

900

Dimetilpolisilossano

BPF

Agenti di rivestimento per frutta

901

Cera d’api, bianca e gialla

BPF

Coloranti

953

Isomalto

BPF

Tutti gli additivi alimentari

965

Maltitolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

966

Lactitolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

967

Xilitolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

968

Eritritolo

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1200

Polidestrosio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1201

Polivinilpirrolidone

BPF

Edulcoranti

1202

Polivinilpolipirrolidone

BPF

Edulcoranti

1404

Amido ossidato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1410

Fosfato di monoamido

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1412

Fosfato di diamido

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1413

Fosfato di diamido fosfatato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1414

Fosfato di diamido acetilato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1420

Amido acetilato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1422

Adipato di diamido acetilato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1440

Amido idrossipropilato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1451

Amido acetilato ossidato

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1505*

Citrato di trietile

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1518*

Triacetato di glicerile (triacetina)

BPF

Tutti gli additivi alimentari

1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento)*

Coloranti, emulsionanti e antiossidanti

1521

Polietilenglicole

BPF

Edulcoranti

* Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1000 mg/l da tutte le fonti.

2. Additivi tranne le sostanze di supporto negli additivi

Regole generali per le condizioni d’utilizzazione degli additivi alimentari:

1.
Gli additivi figuranti nel Gruppo I dell’allegato 2 fondamentalmente non sono assoggettati come additivi (non come sostanze di supporto) in additivi alimentari a nessuna limitazione di livello massimo, salvo indicazioni contrarie.
2.
Per i fosfati e i silicati sono stati stabiliti livelli massimi soltanto per la preparazione dell’additivo, e non per il prodotto finito della derrata alimentare.
3.
Per tutti gli altri additivi alimentari dotati di un valore numerico DGA sono stati stabiliti livelli massimi per la preparazione dell’additivo e per il prodotto finito della derrata alimentare.
4.
Nessun additivo alimentare è ammesso nella funzione di colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

N° E dell’additivo utilizzato

Designazione dell’additivo utilizzato

Livello massimo

Preparati di additivi cui può venire aggiunto l’additivo

Gruppo I dell’alle-gato 2

BPF

Tutte le preparazioni di additivi alimentari

200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti

210

Acido benzoico

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti

211

Benzoato di sodio

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti

212

Benzoato di potassio

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti

220 – 228

Anidride solforosa – solfiti

100 mg/kg nella preparazione e 2 mg/kg espressi come SO2 nel prodotto finale (quantità calcolata)

Preparazioni di coloranti [tranne E163 (antociani), E 150 b (caramello solfito-caustico) ed E 150 d (caramello solfito-ammoniacale)]**

320

Butilidrossianisolo (BHA)

20 mg/kg singolarmente o in combinazione (espressi sul grasso) nella preparazione, 0,4 mg/kg nel prodotto finale (singolarmente o in combinazione)

Emulsionanti contenenti acidi grassi

321

Butilidrossitoluene (BHT)

20 mg/kg singolarmente o in combinazione (espressi sul grasso) nella preparazione, 0,4 mg/kg nel prodotto finale (singolarmente o in combinazione)

Emulsionanti contenenti acidi grassi

338

Acido fosforico

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E163 (antociani)

339

Fosfati di sodio

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E163 (antociani)

340

Fosfati di potassio

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E163 (antociani)

343

Fosfati di magnesio

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E163 (antociani)

450

Difosfati

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E163 (antociani)

451

Trifosfati

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E163 (antociani)

341

Fosfati di calcio

40 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di coloranti e emulsionanti

10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di polioli

10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di E 412 (gomma di guar)

392

Estratti di rosmarino

1 000 mg/kg nella preparazione, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

Preparazioni di coloranti

416

Gomma di karaya

50 000 mg/kg nella preparazione, 1 mg/kg nel prodotto finale

Preparazioni di coloranti

432–436

Polisorbato

BPF

Preparati di coloranti, intensificatori del contrasto, antiossidanti liposolubili e agenti di rivestimento per frutta

473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

Quantum satis

Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

Quantum satis

Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

476

Poliricinoleato di poliglicerolo

50 000 mg/kg nella preparazione, 500 mg/kg nell’alimento finale

Come emulsionante nelle preparazioni di coloranti utilizzate nei seguenti prodotti:surimi e prodotti ittici di tipo giapponese (Kamaboko) (E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)Prodotti a base di carne, paste di pesce e preparazioni di frutta utilizzati nei prodotti aromatizzati a base di latte e nei dessert (E163 antociani, E100 curcumina e E120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

491 – 495

Esteri di sorbitano

Quantum satis

Preparazioni di coloranti, agenti antischiumogeni e agenti di rivestimento per frutta

551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni di coloranti essiccate in polvere

10 000 mg/kg nella preparazione

E 508 (cloruro di potassio) e Preparazioni di E 412 (gomma di guar)

50 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di emulsionanti

10 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di polioli

551

Diossido di silicio

30000 mg/kg nella preparazione

Estratti in polvere essiccati di rosmarino (E 392)

551

Diossido di silicio

5000 mg/kg nella preparazione

E 1209 copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole»

551

Diossido di silicio

10 000 mg/kg nella preparazione

E 252 Nitrato di potassio

552

Silicato di calcio

50 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di emulsionanti

10 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di polioli

553a

Silicato di magnesio

10 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di polioli

553b

Talco

10 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di polioli

900

Dimetilpolisilossano

200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

Preparazioni dei coloranti E 160 a (caroteni), E 160 b (annatto, bissina, norbissina), E 160 c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160 d (licopene) e E 160 e (beta-apo-8’-carotenale)

903

Cera di carnauba

130 000 mg/kg nella preparazione, 1200 mg/kg nel prodotto finale da tutte le fonti

Come stabilizzante nelle preparazioni di edulcoranti e/o di acidi destinate a essere utilizzate nelle gomme da masticare

943a

Butano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato (esclusivamente per uso professionale)

943b

Isobutano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato (esclusivamente per uso professionale)

944

Propano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato (esclusivamente per uso professionale)

3. Additivi comprese le sostanze di supporto negli enzimi *

Regole generali per le condizioni d’utilizzazione degli additivi alimentari:

1.
Gli additivi figuranti nel Gruppo I dell’allegato 2 fondamentalmente non sono assoggettati come additivi (non come sostanze di supporto) in additivi alimentari a nessuna limitazione di livello massimo, salvo indicazioni contrarie.
2.
Per i fosfati e i silicati sono stati stabiliti livelli massimi in caso di utilizzazione come additivi soltanto per la preparazione dell’enzima, e non per il prodotto finito della derrata alimentare.
3.
Per tutti gli altri additivi alimentari dotati di un valore numerico DGA sono stati stabiliti livelli massimi per la preparazione dell’enzima e per il prodotto finito della derrata alimentare.
4.
Nessun additivo alimentare è ammesso nella funzione di colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

N° E dell’additivo utilizzato

Designazione dell’additivo utilizzato

Livello massimo nel preparato di enzimi

Livello massimo nel prodotto finale della derrata alimentare, tranne bevande

Livello massimo nelle bevande

Utilizzazione possibile come sostanza di supporto?

E 170

Carbonato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 200

Acido sorbico

20 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espresso come acido libero)

20 mg/kg

10 mg/l

E 202

Sorbato di potassio

20 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espresso come acido libero)

20 mg/kg

10 mg/l

E 210

Acido benzoico

5000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

12 000 mg/kg nel caglio

1,7 mg/kg

5 mg/kg nei formaggi per i quali si è utilizzato il caglio

0,85 mg/l

2,5 mg/l nelle bevande a base di siero per le quali si è utilizzato il caglio

E 211

Benzoato di sodio

5000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

12 000 mg/kg nel caglio

1,7 mg/kg

5 mg/kg nei formaggi per i quali si è utilizzato il caglio

0,85 mg/l

2,5 mg/l nelle bevande a base di siero per le quali si è utilizzato il caglio

E 214

p-idrossibenzoato d’etile

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

2 mg/kg

1 mg/l

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

2 mg/kg

1 mg/l

E 218

p-idrossibenzoato di metile

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

2 mg/kg

1 mg/l

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

2 mg/kg

1 mg/l

E 220

Anidride solforosa

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

5000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

6000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

2 mg/kg

2 mg/l

E 221

Solfito di sodio

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

5000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

6000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

2 mg/kg

2 mg/l

E 222

Bisolfito di sodio

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

5000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

6000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

2 mg/kg

2 mg/l

E 223

Metabisolfito di sodio

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

5000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

6000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

2 mg/kg

2 mg/l

E 224

Metabisolfito di potassio

2000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

5000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

6000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

2 mg/kg

2 mg/l

E 250

Nitrito di sodio

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Nessun impiego

E 260

Acido acetico

BPF

BPF

BPF

E 261

Acetati di potassio

BPF

BPF

BPF

E 262

Acetati di sodio

BPF

BPF

BPF

E 263

Acetato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 270

Acido lattico

BPF

BPF

BPF

E 281

Propionato di sodio

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

E 290

Anidride carbonica

BPF

BPF

BPF

E 296

Acido malico

BPF

BPF

BPF

E 300

Acido ascorbico

BPF

BPF

BPF

E 301

Ascorbato di sodio

BPF

BPF

BPF

E 302

Ascorbato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

BPF

BPF

BPF

E 307

Alfatocoferolo

BPF

BPF

BPF

E 308

Gammatocoferolo

BPF

BPF

BPF

E 309

Deltatocoferolo

BPF

BPF

BPF

E 322

Lecitine

BPF

BPF

BPF

E 325

Lattato di sodio

BPF

BPF

BPF

E 326

Lattato di potassio

BPF

BPF

BPF

E 327

Lattato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 330

Acido citrico

BPF

BPF

BPF

E 331

Citrati di sodio

BPF

BPF

BPF

E 332

Citrati di potassio

BPF

BPF

BPF

E 333

Citrati di calcio

BPF

BPF

BPF

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

BPF

BPF

BPF

E 335

Tartrati di sodio

BPF

BPF

BPF

E 336

Tartrati di potassio

BPF

BPF

BPF

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

BPF

BPF

BPF

E 350

Malati di sodio

BPF

BPF

BPF

E 338

Acido fosforico

10 000 mg/kg (espresso come P2O5)

BPF

BPF

E 339

Fosfati di sodio

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

BPF

BPF

E 340

Fosfati di potassio

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

BPF

BPF

E 341

Fosfati di calcio

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

BPF

BPF

E 343

Fosfati di magnesio

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

BPF

BPF

E 351

Malato di potassio

BPF

BPF

BPF

E 352

Malati di calcio

BPF

BPF

BPF

E 354

Tartrato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 380

Citrato triammonico

BPF

BPF

BPF

E 400

Acido alginico

BPF

BPF

BPF

E 401

Alginato di sodio

BPF

BPF

BPF

E 402

Alginato di potassio

BPF

BPF

BPF

E 403

Alginato d’ammonio

BPF

BPF

BPF

E 404

Alginato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 406

Agar-agar

BPF

BPF

BPF

E 407

Carragenina

BPF

BPF

BPF

E 407a

Alghe Euchema trasformate

BPF

BPF

BPF

E 410

Farina di semi di carrube

BPF

BPF

BPF

E 412

Gomma di guar

BPF

BPF

BPF

E 413

Gomma adragante

BPF

BPF

BPF

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

BPF

BPF

BPF

E 415

Gomma di xanthan

BPF

BPF

BPF

E 417

Gomma di tara

BPF

BPF

BPF

E 418

Gomma di gellano

BPF

BPF

BPF

E 420

Sorbitolo

BPF

BPF

BPF

E 421

Mannitolo

BPF

BPF

BPF

E 422

Glicerolo

BPF

BPF

BPF

E 440

Pectine

BPF

BPF

BPF

E 450

Difosfati

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

BPF

BPF

E 451

Trifosfati

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

BPF

BPF

E 452

Polifosfati

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

BPF

BPF

E 460

Cellulosa

BPF

BPF

BPF

E 461

Metilcellulosa

BPF

BPF

BPF

E 462

Etilcellulosa

BPF

BPF

BPF

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

BPF

BPF

BPF

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

BPF

BPF

BPF

E 465

Etilmetilcellulosa

BPF

BPF

BPF

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

BPF

BPF

BPF

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

BPF

BPF

BPF

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/L

Sì, solo come coadiuvante

E 500

Carbonati di sodio

BPF

BPF

BPF

E 501

Carbonati di potassio

BPF

BPF

BPF

Sì, solo E 501 (i) (carbonato di potassio)

E 503

Carbonati di ammonio

BPF

BPF

BPF

E 504

Carbonati di magnesio

BPF

BPF

BPF

E 507

Acido cloridrico

BPF

BPF

BPF

E 508

Cloruro di potassio

BPF

BPF

BPF

E 509

Cloruro di calcio

BPF

BPF

BPF

E 511

Cloruro di magnesio

BPF

BPF

BPF

E 513

Acido solforico

BPF

BPF

BPF

E 514

Solfati di sodio

BPF

BPF

BPF

Sì, solo E 514 (i) (solfato di sodio)

E 515

Solfati di potassio

BPF

BPF

BPF

E 516

Solfato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 517

Solfato di ammonio

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

E 524

Idrossido di sodio

BPF

BPF

BPF

E 525

Idrossido di potassio

BPF

BPF

BPF

E 526

Idrossido di calcio

BPF

BPF

BPF

E 527

Idrossido d’ammonio

BPF

BPF

BPF

E 528

Idrossido di magnesio

BPF

BPF

BPF

E 529

Ossido di calcio

BPF

BPF

BPF

E 530

Ossido di magnesio

BPF

BPF

BPF

E 551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere

BPF

BPF

E 570

Acidi grassi

BPF

BPF

BPF

E 574

Acido gluconico

BPF

BPF

BPF

E 575

Gluconodeltalattone

BPF

BPF

BPF

E 576

Gluconato di sodio

BPF

BPF

BPF

E 577

Gluconato di potassio

BPF

BPF

BPF

E 578

Gluconato di calcio

BPF

BPF

BPF

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

BPF

BPF

BPF

E 920

L-cisteina

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

E 938

Argon

BPF

BPF

BPF

E 939

Elio

BPF

BPF

BPF

E 941

Azoto

BPF

BPF

BPF

E 942

Protossido di azoto

BPF

BPF

BPF

E 948

Ossigeno

BPF

BPF

BPF

E 949

Idrogeno

BPF

BPF

BPF

E 965

Maltitolo

BPF

BPF

BPF

E 966

Lactitolo

BPF

BPF

BPF

Sì (solo come coadiuvante)

E 967

Xilitolo

BPF

BPF

BPF

Sì (solo come coadiuvante)

E 1200

Polidestrosio

BPF

BPF

BPF

E 1404

Amido ossidato

BPF

BPF

BPF

E 1410

Fosfato di monoamido

BPF

BPF

BPF

E 1412

Fosfato di diamido

BPF

BPF

BPF

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

BPF

BPF

BPF

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

BPF

BPF

BPF

E 1420

Amido acetilato

BPF

BPF

BPF

E 1422

Adipato di diamido acetilato

BPF

BPF

BPF

E 1440

Amido idrossipropilato

BPF

BPF

BPF

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

BPF

BPF

BPF

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

BPF

BPF

BPF

E 1451

Amido acetilato ossidato

BPF

BPF

BPF

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

500 g/kg

(vedi nota)**

(vedi nota)**

Sì, solo come coadiuvante

* = compresi gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

** = Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1000 mg/l da tutte le fonti.

4. Additivi comprese le sostanze di supporto negli aromi

N° E dell’additivo

Designazione dell’additivo

Categorie di aromi cui può venire aggiunto l’additivo

Livello massimo

Gruppo I dell’alle-gato 2

Tutti gli aromi

BPF

420

421

953

965

966

967

968

Sorbitolo

Mannitolo

Isomalto

Maltitolo

Lactitolo

Xilitolo

Eritritolo

Tutti gli aromi

BPF per scopi diversi dall’edulcorazione, ma non come esaltatori di sapidità

200 – 202

210

211

212

213

Acido sorbico e sorbato di potassio

Acido benzoico

Benzoato di sodio

Benzoato di potassio

Benzoato di calcio

Tutti gli aromi

1500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi

310

319

320

Gallato di propile

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

Butilidrossianisolo (BHA)

Oli essenziali

1000 mg/kg (gallato di propile, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali

Aromi diversi dagli oli essenziali

100 mg/kg* (gallatto di propile)

200 mg/kg* (TBHQ e BHA,singolarmente o in combinazione) negli aromi

338 – 452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

Tutti gli aromi

40 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5) negli aromi

392

Estratti di rosmarino

Tutti gli aromi

1000 mg/kg (espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico) negli aromi

416

Gomma di karaya

Tutti gli aromi

50 000 mg/kg negli aromi

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 03: Gelati; 07.2: Prodotti da forno fini; 08.3: Carni trasformate, solo carni di pollame trasformate; 09.2: Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, e nella categoria 16: Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4.

500 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non contenenti succhi di frutta e bevande aromatizzate gassate contenenti succhi di frutta, e nella categoria 14.2: Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico.

220 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 05.1: Prodotti di cacao e di cioccolato; 05.2: Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito; 05.4: Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 e nella categoria 06.3: Cereali per la prima colazione.

300 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 01.7.5: Formaggio fuso.

120 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 05.3: Gomma da masticare.

60 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenzialiusate nella categoria 01.8: Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande; 04.2.5: Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi; 04.2.5.4: Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio; 08.3 Prodotti a base di carne; 12.5: Minestre e brodi; 14.1.5.2: Altro, solo caffè istantaneo, tè e pasti pronti a base di cereali.

240 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 10.2: Uova e ovoprodotti trasformati.

140 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non gassate contenenti succhi di frutta; 14.1.2: Succhi di frutta e di ortaggi o legumi, solo succhi di ortaggi o legumi, e nella categoria 12.6: Salse, solo sughi e salse dolci.

400 mg/kg nella derrata alimentare finale

423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 15: Salatini e snack pronti al consumo.

440 mg/kg nella derrata alimentare finale

425

Konjac

Tutti gli aromi

GHP

432 – 436

Polisorbati

Tutti gli aromi, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie**

10 000 mg/kg negli aromi

Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti a base di oleoresine di spezie

1000 mg/kg nell’alimento finale

459

Beta-ciclodestrina

Aromi incapsulati in:

- tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

500 mg/l nell’alimento finale

- spuntini aromatizzati

1000 mg/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

Aromi per bevande limpide aromatizzate a base d’acqua appartenenti alla categoria 14.1.4

15000 mg/kg nelle sostanze aromatizzanti, 30 mg/l nel prodotto finale

551

Biossido di silicio

Tutti gli aromi

50 000 mg/kg negli aromi

900

Dimetilpolisilossano

Tutti gli aromi

10 mg/kg negli aromi

901

Cera d’api

Aromi nelle bevande analcoliche aromatizzate

200 mg/l nelle bevande aromatizzate

1505

Citrato di trietile

Tutti gli aromi

3000 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore – singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1000 mg/l da tutte le fonti.

1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

1519

Alcol benzilico

Aromi per:

- liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

100 mg/l nell’alimento finale

- dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

L’asterisco (*) nella tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.

** Le oleoresine di spezie sono estratti di spezie da cui il solvente d’estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

5. Additivi in vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico

Regole generali per le condizioni d’utilizzazione degli additivi alimentari:

1.
Gli additivi figuranti nel Gruppo I dell’allegato 2 fondamentalmente non sono assoggettati come additivi (non come sostanze di supporto) in additivi alimentari a nessuna limitazione di livello massimo, salvo indicazioni contrarie.
2.
Per i fosfati e i silicati sono stati stabiliti livelli massimi in caso di utilizzazione come additivi soltanto per la preparazione della sostanza nutritiva, e non per il prodotto finito della derrata alimentare.
3.
Per tutti gli altri additivi alimentari dotati di un valore numerico DGA sono stati stabiliti livelli massimi per la preparazione della sostanza nutritiva e per il prodotto finito della derrata alimentare.
4.
Nessun additivo alimentare è ammesso nella funzione di colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

Parte A: Additivi in vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico, ad eccezione delle sostanze nelle derrate alimentari per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (secondo la lista figurante nell’allegato 3, n. 13.1)

N° E dell’additivo

Nome dell’additivo aggiunto

Designazione dell’additivo

Sostanza nutritiva cui può venire aggiunto l’additivo alimentare

Utilizzazione possibile come sostanza di supporto?

E 170

Carbonato di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 260

Acido acetico

BPF

Tutti i nutrienti

E 261

Acetati di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 262

Acetati di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 263

Acetato di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 270

Acido lattico

BPF

Tutti i nutrienti

E 290

Anidride carbonica

BPF

Tutti i nutrienti

E 296

Acido malico

BPF

Tutti i nutrienti

E 300

Acido ascorbico

BPF

Tutti i nutrienti

E 301

Ascorbato di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 302

Ascorbato di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

BPF

Tutti i nutrienti

E 307

Alfatocoferolo

BPF

Tutti i nutrienti

E 308

Gammatocoferolo

BPF

Tutti i nutrienti

E 309

Deltatocoferolo

BPF

Tutti i nutrienti

E 322

Lecitine

BPF

Tutti i nutrienti

E 325

Lattato di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 326

Lattato di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 327

Lattato di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 330

Acido citrico

BPF

Tutti i nutrienti

E 331

Citrati di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 332

Citrati di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 333

Citrati di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

BPF

Tutti i nutrienti

E 335

Tartrati di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 336

Tartrati di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 338 – 452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

40 000 mg/kg espressi come P2O5 nella preparazione nutritiva

Tutti i nutrienti

E 350

Malati di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 351

Malato di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 352

Malati di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 354

Tartrato di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 380

Citrato triammonico

BPF

Tutti i nutrienti

E 392

Estratti di rosmarino

1 000 mg/kg nella preparazione di beta-carotene e licopene, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

E 400 – 404

Acido alginico – alginati

BPF

Tutti i nutrienti

E 406

Agar-agar

BPF

Tutti i nutrienti

E 407

Carragenina

BPF

Tutti i nutrienti

E 407a

Alghe Euchema trasformate

BPF

Tutti i nutrienti

E 410

Farina di semi di carrube

BPF

Tutti i nutrienti

E 412

Gomma di guar

BPF

Tutti i nutrienti

E 413

Gomma adragante

BPF

Tutti i nutrienti

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

BPF

Tutti i nutrienti

E 415

Gomma di xanthan

BPF

Tutti i nutrienti

E 417

Gomma di tara

BPF

Tutti i nutrienti

E 418

Gomma di gellano

BPF

Tutti i nutrienti

E 420

Sorbitolo

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 421

Mannitolo

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 422

Glicerolo

BPF

Tutti i nutrienti

E 432 – 436

Polisorbati

BPF solo nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E. Nelle preparazioni di vitamina A e D, la quantità massima nell’alimento finale è di 2mg/kg.

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamine A, D ed E

E 440

Pectine

BPF

Tutti i nutrienti

E 459

Beta-ciclodestrina

100 000 mg/kg nella preparazione e 1000 mg/kg nell’alimento finale

Tutti i nutrienti

E 460

Cellulosa

BPF

Tutti i nutrienti

E 461

Metilcellulosa

BPF

Tutti i nutrienti

E 462

Etilcellulosa

BPF

Tutti i nutrienti

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

BPF

Tutti i nutrienti

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

BPF

Tutti i nutrienti

E 465

Etilmetilcellulosa

BPF

Tutti i nutrienti

E 466

Carbossime-tilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

BPF

Tutti i nutrienti

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

BPF

Tutti i nutrienti

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

BPF

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

BPF

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 491 – 495

Esteri di sorbitano

BPF

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 500

Carbonati di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 501

Carbonati di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 503

Carbonati di ammonio

BPF

Tutti i nutrienti

E 504

Carbonati di magnesio

BPF

Tutti i nutrienti

E 507

Acido cloridrico

BPF

Tutti i nutrienti

E 508

Cloruro di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 509

Cloruro di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 511

Cloruro di magnesio

BPF

Tutti i nutrienti

E 513

Acido solforico

BPF

Tutti i nutrienti

E 514

Solfati di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 515

Solfati di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 516

Solfato di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 524

Idrossido di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 525

Idrossido di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 526

Idrossido di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 527

Idrossido d’ammonio

BPF

Tutti i nutrienti

E 528

Idrossido di magnesio

BPF

Tutti i nutrienti

E 529

Ossido di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 530

Ossido di magnesio

BPF

Tutti i nutrienti

E 551,

E 552

Biossido di silicio

Silicato di calcio

50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere (singolarmente o in combinazione)

10 000 mg/kg nella preparazione (solo E 551)

Nelle preparazioni essiccate in polvere di tutti i nutrienti

Nelle preparazioni di cloruro di potassio utilizzate nei succedanei del sale

E 554

Silicato di sodio e alluminio

15 000 mg/kg nella preparazione

Nelle preparazioni vitaminiche liposolubili

E 570

Acidi grassi

BPF

Tutti i nutrienti tranne quelli contenenti acidi grassi insaturi

E 574

Acido gluconico

BPF

Tutti i nutrienti

E 575

Gluconodeltalattone

BPF

Tutti i nutrienti

E 576

Gluconato di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 577

Gluconato di potassio

BPF

Tutti i nutrienti

E 578

Gluconato di calcio

BPF

Tutti i nutrienti

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 900

Dimetilpolisilossano

200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

E 901

Cera d’api, bianca e gialla

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 938

Argon

BPF

Tutti i nutrienti

E 939

Elio

BPF

Tutti i nutrienti

E 941

Azoto

BPF

Tutti i nutrienti

E 942

Protossido di azoto

BPF

Tutti i nutrienti

E 948

Ossigeno

BPF

Tutti i nutrienti

E 949

Idrogeno

BPF

Tutti i nutrienti

E 953

Isomalto

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 965

Maltitolo

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 966

Lactitolo

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 967

Xilitolo

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 968

Eritritolo

BPF

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 1103

Invertasi

BPF

Tutti i nutrienti

E 1200

Polidestrosio

BPF

Tutti i nutrienti

E 1404

Amido ossidato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1410

Fosfato di monoamido

BPF

Tutti i nutrienti

E 1412

Fosfato di diamido

BPF

Tutti i nutrienti

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1420

Amido acetilato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1422

Adipato di diamido acetilato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1440

Amido idrossipropilato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

BPF

Tutti i nutrienti

E 1451

Amido acetilato ossidato

BPF

Tutti i nutrienti

E 1452

Ottenilsuccinato di amido e alluminio

35 000 mg/kg nell’alimento finale

Negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, data la sua utilizzazione nelle preparazioni vitaminiche unicamente a scopi di incapsulamento

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

(vedi nota)*

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 1520*

1,2-propandiolo (propilenglicole)

1000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento)

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

* Quantità massima di E 1518 e E 1520 da tutte le fonti negli alimenti: 3000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505 e E 1517). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1000 mg/l da tutte le fonti.

Parte B: Additivi in vitamine, Sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico nelle derrate alimentari per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (secondo la lista figurante nell’allegato 3, n. 13.1)

N° E dell’additivo

Designazione dell’additivo

Livello massimo

Sostanza nutritiva cui può venire aggiunto l’additivo alimentare

Categoria di derrata alimentare

E 301

Ascorbato di sodio

100 000 mg/kg in preparazioni di vitamina D e 1 mg/l di tenore restante massimo nel prodotto preparato

Tenore restante totale: 75 mg/l nel prodotto preparato

Preparazioni di vitamina D

Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 304 (i)

Palmitato di ascorbile

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 306

E 307

E 308

E 309

Estratto ricco in tocoferolo

Alfatocoferolo

Gammatocoferolo

Deltatocoferolo

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 322

Lecitine

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 330

Acido citrico

Quantum satis

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 331

Citrati di sodio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3 e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 332

Citrati di potassio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3 e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 333

Citrati di calcio

Trasferimento totale: 0,1 mg/kg, espresso come calcio e nei limiti del livello di calcio e del rapporto calcio/fosforo stabiliti per la categoria di alimenti interessata

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 341 (iii)

Fosfato tricalcico

Tenore restante massimo di 150 mg/kg P2O5 ed entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nell’ordinanza sugli alimenti speciali

È rispettata la quantità massima di 1000 mg/kg come P2O5 per tutti gli impieghi negli alimenti di cui all’allegato 3 numero 13.1.3

Tutti i nutrienti

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

Alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 401

Alginato di sodio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

E 402

Alginato di potassio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

E 404

Alginato di calcio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

150 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive e 10 mg/kg di trasferimento nel prodotto finale

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 415

Gomma di xanthan

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

E 421

Mannitolo

1000 volte superiore alla vitamina B12;

trasferimento totale: 3 mg/kg

Come coadiuvante per la vitamina B 12

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 440

Pectine

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti di proseguimento e alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

E 466

Carbossime-tilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3 e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento per lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute

E 551

Biossido di silicio

10 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive

Preparazioni nutritive essiccate in polvere

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 1420

Amido acetilato

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

Trasferimento: 100 mg/kg

Trasferimento: 1000 mg/kg

Preparazioni vitaminiche

Preparazioni di acidi grassi polinsaturi

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 1451

Amido acetilato ossidato

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato 3

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Allegato 6 44

44 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

(art. 4 cpv. 2 lett. a)

Liste delle derrate alimentari nelle quali non è ammesso il trasferimento di un additivo

1. Lista delle derrate alimentari nelle quali non è ammesso il trasferimento di un additivo

Derrate alimentari non lavorate, tranne i preparati di carne ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200545 sulle derrate alimentari di origine animale
Miele
Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati
Burro
Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)
Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione
Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato)
Acqua minerale naturale e acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata
Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè
Tè in foglie non aromatizzato
Tipi di zucchero
Pasta essiccata (esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche)
Nella pasta essiccata devono essere trasferiti gli additivi ammessi nel sale
Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

2. Lista delle derrate alimentari nelle quali non sono ammessi coloranti trasferiti

Derrate alimentari non lavorate
Tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata
Latte intero, scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compreso il trattamento UHT) (non aromatizzato)
Latte al cioccolato
Latte fermentato (non aromatizzato)
Latte conservato (non aromatizzato)
Latticello (non aromatizzato)
Panna e panna in polvere (non aromatizzata)
Oli e grassi di origine animale o vegetale
Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)
Burro di latte di pecora e capra
Uova e ovoprodotti
Farina e altri prodotti della macinazione e amidi
Pane e prodotti simili
Pasta e gnocchi
Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi
Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia
Salse a base di pomodoro
Succhi e nettare di frutta e succhi e nettare di ortaggi
Frutta, ortaggi (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta trasformata, ortaggi (comprese le patate) e funghi
Confettura extra, gelatina extra, crema di marroni, crème de pruneaux
Pesce, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, tranne i pasti preparati contenenti tali ingredienti
Prodotti di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti di cioccolato
Caffè torrefatto, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, frutta ed erbe e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti
Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie
Vino e bevande contenenti vino
Rum, whisky o whiskey, acquavite di cereali, acquavite di vino, brandy o Weinbrand, acquavite di vinaccia o marc, acquavite di residui di frutta, acquavite di uve secche o raisinbrandy, acquavite di frutta, acquavite di sidro di mele e acquavite di sidro di pere, acquavite di miele, Hefebrand o acquavite di fecce, Bierbrand o eau-de-vie de bière, Topinambur o acquavite di elianto e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, london gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà
Sangria, clarea e zurra
Aceti di vino
Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, compresi alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia
Miele
Malto e prodotti del malto

Allegato 7 46

46 Abrogato dal n. II cpv. 4 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).

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