Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza del DFI
sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari
(OPrTec)

del 16 dicembre 2016 (Stato 27 giugno 2017)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 24, 27 capoverso 4 lettera b, 28 capoverso 5 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
le con­di­zio­ni di ap­pli­ca­zio­ne per:
1.
i pro­ce­di­men­ti bio­lo­gi­ci, chi­mi­ci e fi­si­ci per pro­lun­ga­re la con­ser­va­bi­li­tà del­le der­ra­te ali­men­ta­ri,
2.
i pro­ce­di­men­ti per au­men­ta­re la si­cu­rez­za igie­ni­co-mi­cro­bio­lo­gi­ca del­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
b.
l’uso di en­zi­mi e sol­ven­ti da estra­zio­ne nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri.

2 La pre­sen­te or­di­nan­za non si ap­pli­ca:

a.
ai pro­ce­di­men­ti ter­mi­ci e all’igie­ne di tra­sfor­ma­zio­ne di cui al ca­pi­to­lo 4 dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20162 sui re­qui­si­ti igie­ni­ci;
b.
agli en­zi­mi ali­men­ta­ri uti­liz­za­ti per la fab­bri­ca­zio­ne di ad­di­ti­vi ali­men­ta­ri e coa­diu­van­ti tec­no­lo­gi­ci;
c.
ai sol­ven­ti da estra­zio­ne che so­no uti­liz­za­ti du­ran­te la fab­bri­ca­zio­ne di ad­di­ti­vi ali­men­ta­ri, so­stan­ze nu­tri­ti­ve o so­stan­ze di cui all’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20163 sull’ag­giun­ta di vi­ta­mi­ne, sa­li mi­ne­ra­li e al­tre so­stan­ze al­le der­ra­te ali­men­ta­ri, pur­ché ta­li so­stan­ze non sia­no con­te­nu­te nell’al­le­ga­to 1;
d.
al­le col­tu­re di mi­cror­ga­ni­smi tra­di­zio­nal­men­te im­pie­ga­te nel­la pro­du­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri e che pos­so­no pro­dur­re en­zi­mi ma non so­no uti­liz­za­te in mo­do spe­ci­fi­co per pro­dur­li.

3 So­no fat­ti sal­vi:

a.
i re­qui­si­ti spe­ci­fi­ci di cui all’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20164 sui nuo­vi ti­pi di der­ra­te ali­men­ta­ri;
b.
le di­spo­si­zio­ni sull’im­pie­go di en­zi­mi ali­men­ta­ri se­con­do la le­gi­sla­zio­ne spe­cia­le.
Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­de per:

a.
en­zi­ma ali­men­ta­re: pro­dot­to ot­te­nu­to da ve­ge­ta­li, ani­ma­li o mi­cror­ga­ni­smi op­pu­re pro­dot­ti da es­si de­ri­va­ti; vi rien­tra­no an­che i pro­dot­ti ot­te­nu­ti me­dian­te un pro­ces­so di fer­men­ta­zio­ne tra­mi­te mi­cror­ga­ni­smi e:
1.
con­te­nen­ti uno o più en­zi­mi in gra­do di ca­ta­liz­za­re una spe­ci­fi­ca rea­zio­ne bio­chi­mi­ca, e
2.
ag­giun­ti a der­ra­te ali­men­ta­ri per uno sco­po tec­no­lo­gi­co in una qual­sia­si fa­se di fab­bri­ca­zio­ne, tra­sfor­ma­zio­ne, pre­pa­ra­zio­ne, trat­ta­men­to, im­bal­lag­gio, tra­spor­to o de­po­si­to del­le stes­se;
b.
pre­pa­ra­to di en­zi­ma ali­men­ta­re: pre­pa­ra­to com­po­sto da uno o più en­zi­mi ali­men­ta­ri cui so­no ag­giun­te so­stan­ze qua­li ad­di­ti­vi ali­men­ta­ri o al­tri in­gre­dien­ti ali­men­ta­ri per fa­ci­li­tar­ne il de­po­si­to, la ven­di­ta, la stan­dar­diz­za­zio­ne, la di­lui­zio­ne o la dis­so­lu­zio­ne;
c.
sol­ven­te: so­stan­za at­ta a dis­sol­ve­re una der­ra­ta ali­men­ta­re o un com­po­nen­te di una der­ra­ta ali­men­ta­re, com­pre­si gli agen­ti con­ta­mi­nan­ti pre­sen­ti nel­la o sul­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
d.
sol­ven­te da estra­zio­ne: sol­ven­te:
1.
uti­liz­za­to nel cor­so di un pro­ce­di­men­to di estra­zio­ne du­ran­te la la­vo­ra­zio­ne di ma­te­rie pri­me, di der­ra­te ali­men­ta­ri o di lo­ro com­po­nen­ti o in­gre­dien­ti, che vie­ne ri­mos­so dal pro­dot­to fi­ni­to e che
2.
può con­dur­re al­la pre­sen­za, non in­ten­zio­na­le ma tec­ni­ca­men­te ine­vi­ta­bi­le, di re­si­dui o di de­ri­va­ti nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re o ne­gli in­gre­dien­ti del­la der­ra­ta ali­men­ta­re.

Sezione 2: Condizioni di applicazione per i procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica

Art. 3 Disposizioni comuni  

1 Nell’ap­pli­ca­zio­ne di pro­ce­di­men­ti e trat­ta­men­ti tec­no­lo­gi­ci at­ti a pro­lun­ga­re la con­ser­va­bi­li­tà e ad au­men­ta­re la si­cu­rez­za igie­ni­co-mi­cro­bio­lo­gi­ca, il re­spon­sa­bi­le di un’azien­da ali­men­ta­re de­ve ga­ran­ti­re che:

a.
le der­ra­te ali­men­ta­ri trat­ta­te ri­man­ga­no inec­ce­pi­bi­li per la sa­lu­te; e

b. la com­po­si­zio­ne e le pro­prie­tà fi­si­che, fi­sio­lo­gi­co-nu­tri­zio­na­li e or­ga­no­let­ti­che del­le der­ra­te ali­men­ta­ri sia­no mo­di­fi­ca­te il me­no pos­si­bi­le.

2 L’ap­pli­ca­zio­ne dei pro­ce­di­men­ti e dei trat­ta­men­ti de­ve es­se­re in­te­gra­ta nell’am­bi­to del con­trol­lo au­to­no­mo nel­la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne (BPF) e nel­le pro­ce­du­re se­con­do il si­ste­ma di ana­li­si dei ri­schi e con­trol­lo dei pun­ti cri­ti­ci (Ha­zard Ana­ly­sis and Cri­ti­cal Con­trol Poin­ts, si­ste­ma HAC­CP).

3 Nell’ap­pli­ca­zio­ne di pro­ce­di­men­ti e trat­ta­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2 si ap­pli­ca­no inol­tre le con­di­zio­ni di ap­pli­ca­zio­ne ivi fis­sa­te.

Art. 4 Irradiazione di derrate alimentari  

1 Un’au­to­riz­za­zio­ne per l’ir­ra­dia­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 28 ODerr può es­se­re ri­la­scia­ta sol­tan­to se ser­ve ad al­me­no uno de­gli sco­pi se­guen­ti:

a.
ri­dur­re i mi­croor­ga­ni­smi pa­to­ge­ni;
b.
ri­dur­re il de­te­rio­ra­men­to di der­ra­te ali­men­ta­ri me­dian­te il ri­tar­do o l’ar­re­sto di pro­ces­si di de­com­po­si­zio­ne e la di­stru­zio­ne dei mi­cror­ga­ni­smi che fa­vo­ri­sco­no il de­te­rio­ra­men­to;
c.
di­sin­fe­sta­re le der­ra­te ali­men­ta­ri da­gli or­ga­ni­smi no­ci­vi per i ve­ge­ta­li e i pro­dot­ti ve­ge­ta­li.

2 I re­qui­si­ti tec­ni­ci per l’ir­ra­dia­zio­ne so­no ret­ti dall’al­le­ga­to 3.

Art. 5 Trattamento delle derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale  

Per il trat­ta­men­to del­le der­ra­te ali­men­ta­ri di ori­gi­ne ani­ma­le con pro­ce­di­men­ti di de­con­ta­mi­na­zio­ne su­per­fi­cia­le di­ver­si dal ri­sciac­quo con ac­qua po­ta­bi­le so­no am­mes­si i pro­ce­di­men­ti di cui all’al­le­ga­to 4.

Art. 6 Caratterizzazione  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no sta­te trat­ta­te con un pro­ce­di­men­to at­to a pro­lun­ga­re la con­ser­va­bi­li­tà e ad au­men­ta­re la si­cu­rez­za igie­ni­co-mi­cro­bio­lo­gi­ca de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­te se­con­do l’al­le­ga­to 2 par­te A nu­me­ri 1 e 3 dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20165 con­cer­nen­te le in­for­ma­zio­ni sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri (OID).

Sezione 3: Enzimi e solventi da estrazione

Art. 7 Condizioni per l’impiego di enzimi  

1 Gli en­zi­mi ali­men­ta­ri pos­so­no es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to co­me ta­li e ag­giun­ti al­le der­ra­te ali­men­ta­ri con­for­me­men­te al­la buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne (BPF).

2 Es­si pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti al­le se­guen­ti con­di­zio­ni:

a.
l’en­zi­ma non pre­sen­ta pe­ri­co­li per la sa­lu­te dei con­su­ma­to­ri nel­la quan­ti­tà pro­po­sta e sul­la ba­se dei da­ti scien­ti­fi­ci no­ti;
b.
per l’im­pie­go dell’en­zi­ma vi è una ne­ces­si­tà tec­no­lo­gi­ca suf­fi­cien­te;

c. l’im­pie­go dell’en­zi­ma non in­du­ce in er­ro­re i con­su­ma­to­ri, in par­ti­co­la­re per quan­to ri­guar­da la fre­schez­za, la qua­li­tà e le ca­rat­te­ri­sti­che de­gli in­gre­dien­ti uti­liz­za­ti, non­ché la ge­nui­ni­tà, il pro­ce­di­men­to di fab­bri­ca­zio­ne o il va­lo­re nu­tri­ti­vo del pro­dot­to.

Art. 8 Condizioni per l’impiego di solventi da estrazione  

Le so­stan­ze elen­ca­te nell’al­le­ga­to 1 pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te co­me sol­ven­ti da estra­zio­ne nel­la fab­bri­ca­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri o di lo­ro in­gre­dien­ti se­con­do le con­di­zio­ni di im­pie­go men­zio­na­te in det­to al­le­ga­to e te­nen­do con­to dei va­lo­ri mas­si­mi per i re­si­dui.

Art. 9 Caratterizzazione di enzimi e preparati di enzimi alimentari consegnati come tali ai consumatori  

Se gli en­zi­mi ali­men­ta­ri e i pre­pa­ra­ti di en­zi­mi ali­men­ta­ri so­no con­se­gna­ti co­me ta­li ai con­su­ma­to­ri, sull’im­bal­lag­gio o sull’eti­chet­ta de­vo­no fi­gu­ra­re, ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 3 OID6, le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a. la de­no­mi­na­zio­ne dei sin­go­li en­zi­mi ali­men­ta­ri o, in as­sen­za di ta­le de­no­mi­na­zio­ne, la de­no­mi­na­zio­ne ge­ne­ral­men­te ac­cet­ta­ta de­gli ein­zi­mi in ba­se al­la no­men­cla­tu­ra dell’Unio­ne in­ter­na­zio­na­le di bio­chi­mi­ca e bio­lo­gia mo­le­co­la­re7;

b. la di­ci­tu­ra «per uso ali­men­ta­re», «per uso ali­men­ta­re li­mi­ta­to» o unʼin­di­ca­zio­ne più pre­ci­sa ri­guar­dan­te lʼim­pie­go ali­men­ta­re pre­vi­sto.

6 RS 817.022.16

7 La no­men­cla­tu­ra è re­pe­ri­bi­le in In­ter­net pres­so l’Unio­ne in­ter­na­zio­na­le di bio­chi­mi­ca e bio­lo­gia mo­le­co­la­re (In­ter­na­tio­nal Union of Bio­che­mi­stry and Mo­le­cu­lar Bio­lo­gy, IUBMB) all’in­di­riz­zo www.iubmb.org.

Art. 10 Caratterizzazione degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non consegnati come tali ai consumatori  

1 Se gli en­zi­mi ali­men­ta­ri e i pre­pa­ra­ti di en­zi­mi ali­men­ta­ri non de­sti­na­ti a es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri so­no im­mes­si in com­mer­cio sin­go­lar­men­te o in com­mi­stio­ne con al­tri en­zi­mi ali­men­ta­ri, pre­pa­ra­ti di en­zi­mi ali­men­ta­ri o al­tri in­gre­dien­ti ali­men­ta­ri, la con­fe­zio­ne o il con­te­ni­to­re de­ve esi­bi­re, ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni di cui al­lʼar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 let­te­re e–g, k e p OID8, le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
la de­no­mi­na­zio­ne dei sin­go­li en­zi­mi ali­men­ta­ri, una de­no­mi­na­zio­ne com­mer­cia­le che con­ten­ga la de­no­mi­na­zio­ne dei sin­go­li en­zi­mi ali­men­ta­ri o, in as­sen­za di ta­le de­no­mi­na­zio­ne, la de­no­mi­na­zio­ne ge­ne­ral­men­te ac­cet­ta­ta in ba­se al­la no­men­cla­tu­ra dell’Unio­ne in­ter­na­zio­na­le di bio­chi­mi­ca e bio­lo­gia mo­le­co­la­re9;
b.
la di­ci­tu­ra «per uso ali­men­ta­re», la di­ci­tu­ra «per uso ali­men­ta­re li­mi­ta­to» o unʼin­di­ca­zio­ne più pre­ci­sa ri­guar­dan­te lʼim­pie­go ali­men­ta­re pre­vi­sto;
c.
la con­cen­tra­zio­ne mas­si­ma dei sin­go­li com­po­nen­ti o dei sin­go­li grup­pi di com­po­nen­ti che so­no sog­get­ti a una li­mi­ta­zio­ne quan­ti­ta­ti­va nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri; se la con­cen­tra­zio­ne mas­si­ma va­le per un grup­po di com­po­nen­ti che ven­go­no uti­liz­za­ti sin­go­lar­men­te o in­sie­me, la per­cen­tua­le co­mu­ne può es­se­re in­di­ca­ta co­me un uni­co va­lo­re; la li­mi­ta­zio­ne quan­ti­ta­ti­va va espres­sa in ci­fre o «se­con­do la BPF».
d.
in­di­ca­zio­ni for­mu­la­te in mo­do chia­ro e fa­cil­men­te com­pren­si­bi­le che con­sen­ta­no all’ac­qui­ren­te di ri­spet­ta­re le di­spo­si­zio­ni in ma­te­ria di en­zi­mi ali­men­ta­ri;
e.
le at­ti­vi­tà de­gli en­zi­mi ali­men­ta­ri;
f.
un elen­co di tut­ti gli in­gre­dien­ti e com­po­nen­ti nell’or­di­ne de­cre­scen­te del­la ri­spet­ti­va quo­ta per­cen­tua­le ri­spet­to al pe­so to­ta­le;
g.
se del ca­so, in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 11 OID ri­guar­dan­ti gli en­zi­mi ali­men­ta­ri o al­tre so­stan­ze cui si fa ri­fe­ri­men­to in que­sto ar­ti­co­lo.

2 È suf­fi­cien­te che le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re c, d ed f e di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 let­te­re f, g, k, e p OID sia­no con­te­nu­te nei do­cu­men­ti di ac­com­pa­gna­men­to del­la mer­ce da esi­bi­re al­lʼat­to del­la con­se­gna, pur­ché sul­la con­fe­zio­ne o sul con­te­ni­to­re del pro­dot­to in­te­res­sa­to sia ap­po­sta in un pun­to ben vi­si­bi­le l’in­di­ca­zio­ne «non de­sti­na­to al­la ven­di­ta al det­ta­glio».

3 In ca­so di tra­spor­to di en­zi­mi ali­men­ta­ri e pre­pa­ra­ti di en­zi­mi ali­men­ta­ri in ci­ster­ne, è suf­fi­cien­te che le in­di­ca­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 sia­no ri­por­ta­te nei do­cu­men­ti di ac­com­pa­gna­men­to del­la mer­ce da esi­bi­re al­lʼat­to del­la for­ni­tu­ra.

8 RS 817.022.16

9 La no­men­cla­tu­ra è re­pe­ri­bi­le in In­ter­net pres­so l’Unio­ne in­ter­na­zio­na­le di bio­chi­mi­ca e bio­lo­gia mo­le­co­la­re (In­ter­na­tio­nal Union of Bio­che­mi­stry and Mo­le­cu­lar Bio­lo­gy, IUBMB) all'in­di­riz­zo www.iubmb.org.

Sezione 4: Aggiornamento degli allegati

Art. 11  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria ade­gua gli al­le­ga­ti al­lo sta­to at­tua­le del­la scien­za e del­la tec­ni­ca, non­ché al di­rit­to dei prin­ci­pa­li part­ner com­mer­cia­li del­la Sviz­ze­ra.

2 Es­so può sta­bi­li­re le di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mag­gio 2017.

Allegato 1 10

10 Correzione del 27 giu. 2017 (RU 2017 3631).

(art. 1 cpv. 2 lett. c e art. 8)

Solventi da estrazione che possono essere utilizzati nella lavorazione di materie prime, di derrate alimentari o di loro componenti o ingredienti

1 Solventi da estrazione da impiegare nel rispetto della BPF, per tutti gli usi 11

11 La BPF si intende rispettata se l’impiego di un solvente da estrazione comporta soltanto la presenza di residui o di derivati in quantità tecnicamente inevitabili e tali da non presentare rischi per la salute umana.

Numero

Denominazione

1.1

Propano

1.2

Butano

1.3

Acetato di etile

1.4

Etanolo

1.5

Anidride carbonica

1.6

Acetone12

1.7

Protossido d’azoto

12 L’impiego di acetone nella raffinazione dell’olio di sansa di oliva è vietato.

2 Solventi da estrazione di cui sono specificate le condizioni di impiego e le quantità massime di residui

Numero

Denominazione

Condizioni d’impiego (descrizione sommaria dell’estrazione)

Quantità massime di residui nelle derrate alimentari o nei loro ingredienti

2.1

Esano13

Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao

1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao

Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate

10 mg/kg nelle derrate alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate

30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale

Preparazione di germi di cereali sgrassati

5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

2.2

Acetato di metile

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè

20 mg/kg nel caffè o nel tè

Produzione di zucchero da melasse

1 mg/kg nello zucchero

2.3

Etilmetilchetone14

Frazionamento di grassi e oli

5 kg/mg nel grasso o olio

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè

20 mg/kg nel caffè o nel tè

2.4

Diclorometano

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè

2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè

2.5

Metanolo

Per tutte le condizioni di impiego

10 mg/kg

2.6

Propan-2-olo

Per tutte le condizioni di impiego

10 mg/kg

2.7

Etere dietile

Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate di origine animale

0,009 mg/kg in un prodotto a base di proteine sgrassate

13 Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L’impiego combinato dell’esano e dell’etilmetilchetone è vietato.

14 La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L’impiego combinato dell’esano e dell’etilmetilchetone è vietato.

3 Solventi da estrazione le cui condizioni di impiego sono precisate

Numero

Denominazione

Quantità massime di residui nella derrata alimentare dovuti all’impiego di solventi da estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali

3.1

Etere dietile

2 mg/kg

3.2

Esano15

1 mg/kg

3.3

Cicloesano

1 mg/kg

3,4

Acetato di metile

1 mg/kg

3.5

Butan-1-olo

1 mg/kg

3.6

Butan-2-olo

1 mg/kg

3.7

Etilmetilchetone16

1 mg/kg

3.8

Diclorometano

0,02 mg/kg

3.9

Propan-1-olo

1 mg/kg

3,10

1,1,1,2-tetrafluoroetano

0,02 mg/kg

3.11

Metanolo

1,5 mg/kg

3.12

Propan-2-olo

1 mg/kg

15 È vietato l’impiego combinato di esano e di etilmetilchetone.

16 È vietato l’impiego combinato di esano e di etilmetilchetone.

Allegato 2

(art. 3 cpv. 3)

Condizioni di applicazione dei procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica

1. Spiegazioni

1.1 Se non indicato diversamente, il procedimento o il trattamento descritto può essere applicato alle derrate alimentari fresche.

1. 2 I vari strumenti utilizzati devono essere conformi ai requisiti dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201617 sui materiali e gli oggetti.

2. Tabella

Numero

Procedura

Condizioni dʼimpiego

Limiti di applicazione

1.1

Trattamento di derrate alimentari ad alta pressione

Trattamento di preparati a base di frutta secondo la Decisione 2001/424/CE18; trattamento di paste di frutta e di verdura con 6 kbar; trattamento di prodotti a base di carne con 3–6 kbar;

1.2

Trattamento di derrate alimentari con batteriofagi contro listeria

Una sospensione di batteriofagi che si moltiplicano nelle cellule ospiti, vale a dire i batteri Listeria e soprattutto il Listeria monocytogenes, distruggendoli in modo mirato. Il prodotto può essere impiegato nella fabbricazione di formaggio come misura profilattica contro le listerie. La principale area d’impiego deve tuttavia essere la prevenzione delle contaminazioni e non il trattamento successivo.

18 Decisione 2001/424/CE della Commissione, del 23 maggio 2001, che autorizza l’immissione sul mercato di preparati a base di frutta pastorizzati prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 151 del 07.06.2001, pag. 42.

Allegato 3

(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche per l’irradiazione

1 Fonti di radiazioni ionizzanti

Le derrate alimentari possono essere trattate soltanto con i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:

a.
raggi gamma emessi da radionuclidi 60Co o 137Cs;
b.
raggi X emessi da sorgenti artificiali attivate a un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5 MeV;
b.
elettroni emessi da sorgenti artificiali attivate a un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 10 MeV.

2 Dose globale massima assorbita

La dose globale media assorbita in totale non deve superare 10 kGy.

3 Dosimetria: dose globale media assorbita

La dose globale media è calcolata conformemente alle disposizioni dell’allegato III numero 1 della direttiva 1999/2/CE19.

19 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, GU L 066 del 13.3.1999, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

4 Procedimento

4.1 Prima di iniziare in modo regolare l’irradiazione di una determinata categoria di derrate alimentari in un impianto di irradiazione, si determinano le dosi minime e massime mediante una serie di misurazioni dosimetriche effettuate in tutto il volume del prodotto. Queste vanno ripetute un numero di volte sufficiente (ad es. 3–5) per tener conto delle variazioni di densità o di geometria del prodotto.

4.2 Le misurazioni vanno ripetute ogniqualvolta variano il prodotto, la sua geometria o le condizioni di irradiazione.

4.3 Durante il trattamento si effettuano misurazioni dosimetriche di routine per garantire che non vengano superati i valori limite della dose. Le misurazioni vanno effettuate collocando dei dosimetri nelle posizioni di dose massima o minima oppure in una posizione di riferimento. La dose nella posizione di riferimento deve essere quantitativamente legata al valore massimo e minimo. La posizione di riferimento va localizzata in un punto opportuno all’interno o sulla superficie del prodotto, dove prevalgono bassi gradienti di dose.

4.4 Le misurazioni dosimetriche di routine vanno effettuate in ciascuna partita e a intervalli regolari durante la produzione.

4.5 Nel caso in cui si irradino prodotti fluidi non imballati, non è possibile determinare la posizione della dose minima e di quella massima. Per determinare i valori estremi della dose è preferibile effettuare delle misurazioni con il dosimetro in punti scelti a caso.

4.6 La misurazione delle dosi va effettuata impiegando sistemi dosimetrici riconosciuti e deve essere riferita a standard primari.

4.7 Durante l’irradiazione alcuni parametri dell’impianto devono essere costantemente controllati e registrati. Per gli impianti a radionuclidi, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto o il tempo trascorso nella zona di irradiazione e l’indicazione esatta della corretta posizione della sorgente. Per gli impianti con acceleratore i parametri comprendono la velocità di trasporto e il livello di energia, la corrente elettronica e la larghezza dell’analizzatore dell’impianto.

Allegato 4

(art. 5)

Procedimenti ammessi per il trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale diversi dal risciacquo con acqua potabile

Procedura

Condizioni dʼimpiego

Limiti di applicazione

1
Impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse di bovini

Fa stato l’allegato del regolamento (UE) n. 101/201320

2
Impiego di acqua calda riciclata per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse

Fa stato l’allegato del regolamento (UE) 2015/147421

20 Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini, versione della GU L 34 del 5.2.2013, pag. 1.

21 Regolamento (UE) 2015/1474 della Commissione, del 27 agosto 2015, relativo all’utilizzo di acqua calda riciclata per eliminare la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse, versione della GU L 225 del 28.8.2015, pag. 7.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden