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Ordinanza del DFI
concernente le derrate alimentari geneticamente modificate
(ODerrGM)

del 27 maggio 2020 (Stato 1° settembre 2021)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 31 capoversi 6 e 7, 32 capoverso 2, 33 capoverso 4, 34 capoverso 2 e 37 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

1

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
la pro­ce­du­ra di au­to­riz­za­zio­ne con­cer­nen­te le der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti (OGM), li con­ten­go­no o so­no sta­ti ri­ca­va­ti da es­si (pro­dot­ti OGM);
b.
le con­di­zio­ni al­le qua­li i pro­dot­ti OGM ve­ge­ta­li non au­to­riz­za­ti so­no tol­le­ra­ti;
c.
qua­li pro­dot­ti OGM che so­no au­to­riz­za­ti da un’au­to­ri­tà este­ra in una pro­ce­du­ra pa­ra­go­na­bi­le a quel­la pre­vi­sta dall’ar­ti­co­lo 17 ODerr pos­so­no es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to sen­za au­to­riz­za­zio­ne dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV);
d.
la spe­cia­le ca­rat­te­riz­za­zio­ne e la pub­bli­ci­tà dei pro­dot­ti OGM;
e.
l’ob­bli­go di do­cu­men­ta­zio­ne dei pro­dot­ti OGM;
f.
la se­pa­ra­zio­ne del flus­so di mer­ci per pro­dot­ti che so­no OGM o che li con­ten­go­no.
Art. 2 Domanda di autorizzazione  

1 La do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne di un pro­dot­to OGM de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’USAV in una lin­gua uf­fi­cia­le o in in­gle­se.

2 La do­man­da de­ve con­te­ne­re i se­guen­ti da­ti:

a.
le in­di­ca­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 1;
b.
even­tua­li au­to­riz­za­zio­ni e va­lu­ta­zio­ni di au­to­ri­tà este­re;
c.
le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 28 dell’or­di­nan­za del 10 set­tem­bre 20082 sull’emis­sio­ne de­li­be­ra­ta nell’am­bien­te.

3 L’USAV può esi­ge­re do­cu­men­ti sup­ple­men­ta­ri op­pu­re, d’in­te­sa con il ri­chie­den­te, pro­cu­rar­se­li a spe­se di que­st’ul­ti­mo.

Art. 3 Esame della documentazione  

1 L’USAV esa­mi­na la do­man­da e sti­la un rap­por­to. Tie­ne con­to del­le va­lu­ta­zio­ni del­le au­to­ri­tà este­re se que­ste han­no ap­pli­ca­to una pro­ce­du­ra com­pa­ra­bi­le a quel­la pre­vi­sta dall’ODerr e dal­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM) va­lu­ta la do­man­da quan­to agli aspet­ti rien­tran­ti nel suo am­bi­to di com­pe­ten­za. Que­sta va­lu­ta­zio­ne vie­ne in­te­gra­ta nel rap­por­to dell’USAV.

Art. 4 Rilascio e revoca dell’autorizzazione  

1 L’USAV ri­la­scia l’au­to­riz­za­zio­ne se il pro­dot­to OGM sod­di­sfa i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 ODerr.

2 La du­ra­ta dell’au­to­riz­za­zio­ne è fis­sa­ta a die­ci an­ni. Su do­man­da, l’au­to­riz­za­zio­ne può es­se­re rin­no­va­ta. Es­sa si estin­gue se non è pre­sen­ta­ta do­man­da di rin­no­vo pri­ma del­la sca­den­za del pe­rio­do di au­to­riz­za­zio­ne.

3 L’au­to­riz­za­zio­ne è rin­no­va­ta a con­di­zio­ne che non sia ne­ces­sa­ria una nuo­va va­lu­ta­zio­ne in ba­se al­le nuo­ve co­no­scen­ze scien­ti­fi­che.

4 L’au­to­riz­za­zio­ne è re­vo­ca­ta quan­do non so­no più sod­di­sfat­te le con­di­zio­ni in ba­se al­le qua­li es­sa è sta­ta ri­la­scia­ta, in par­ti­co­la­re se:

a.
il ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne vio­la in mo­do gra­ve gli one­ri le­ga­ti all’au­to­riz­za­zio­ne;
b.
vi è il so­spet­to fon­da­to che il pro­dot­to OGM au­to­riz­za­to pos­sa rap­pre­sen­ta­re un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te o l’am­bien­te.
Art. 5 Obbligo di notifica  

Il ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne de­ve no­ti­fi­ca­re sen­za in­du­gio all’USAV le nuo­ve co­no­scen­ze con­cer­nen­ti pos­si­bi­li pe­ri­co­li per la sa­lu­te o l’am­bien­te de­ri­van­ti dal pro­dot­to OGM.

Art. 6 Tolleranza  

1 So­no tol­le­ra­te sen­za au­to­riz­za­zio­ne quan­ti­tà mi­ni­me di der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no pian­te ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­te, con­ten­go­no ta­li pian­te o so­no sta­te ot­te­nu­te da es­se se:

a.
le quan­ti­tà non su­pe­ra­no lo 0,5 per cen­to in mas­sa con ri­fe­ri­men­to all’in­gre­dien­te;
b.
il pub­bli­co ha ac­ces­so a pro­ce­du­re di do­cu­men­ta­zio­ne e a ma­te­ria­li di ri­fe­ri­men­to ap­pro­pria­ti; e
c.
è adem­piu­ta una del­le se­guen­ti con­di­zio­ni:
1.
una va­lu­ta­zio­ne ef­fet­tua­ta dall’USAV in ba­se al­lo sta­to at­tua­le del­la scien­za ha per­mes­so di esclu­de­re un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te,
2.
le quan­ti­tà di der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no pian­te ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­te, con­ten­go­no ta­li pian­te o so­no sta­te ot­te­nu­te da es­se so­no sta­te giu­di­ca­te ido­nee all’im­pie­go in der­ra­te ali­men­ta­ri da un’au­to­ri­tà este­ra nell’am­bi­to di una pro­ce­du­ra com­pa­ra­bi­le a quel­la pre­vi­sta dall’ODerr e dal­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Se si trat­ta di tol­le­ra­re quan­ti­tà mi­ni­me di der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no pian­te ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­te o con­ten­go­no ta­li pian­te, la tol­le­ran­za pre­sup­po­ne inol­tre che una va­lu­ta­zio­ne ef­fet­tua­ta dall’UFAM per­met­ta di esclu­de­re, in ba­se al­lo sta­to at­tua­le del­la scien­za, un pe­ri­co­lo per l’am­bien­te. En­tro 30 gior­ni, l’UFAM in­via il suo pa­re­re all’USAV.

3 L’USAV può li­mi­ta­re o vin­co­la­re a con­di­zio­ni l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to dei pro­dot­ti di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2.

4 Nell’al­le­ga­to 2 so­no elen­ca­ti i ma­te­ria­li ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti che so­no tol­le­ra­ti con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 1 nel­le der­ra­te ali­men­ta­ri.

Art. 7 Prodotti OGM esteri che possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dellʼUSAV  

I pro­dot­ti OGM che pos­so­no es­se­re im­mes­si sul mer­ca­to sviz­ze­ro sen­za au­to­riz­za­zio­ne dell’USAV so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 3.

Art. 8 Caratterizzazione  

1 Le der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no pro­dot­ti OGM de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­te con la men­zio­ne «ot­te­nu­to da X3 ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­to» o «ot­te­nu­to da X mo­di­fi­ca­to con tec­no­lo­gia ge­ne­ti­ca».

2 I coa­diu­van­ti tec­no­lo­gi­ci che so­no pro­dot­ti OGM e so­no con­se­gna­ti co­me ta­li de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti con una men­zio­ne se­con­do il ca­po­ver­so 1.

3 Le der­ra­te ali­men­ta­ri che con­ten­go­no mi­croor­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti im­pie­ga­ti per fi­ni tec­no­lo­gi­ci de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­te con la men­zio­ne «ot­te­nu­to da Y4 ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­to» o «ot­te­nu­to da Y mo­di­fi­ca­to con tec­no­lo­gia ge­ne­ti­ca». Se so­no con­se­gna­ti co­me ta­li, i mi­cror­ga­ni­smi de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti con la men­zio­ne «ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­to» o «mo­di­fi­ca­to con tec­no­lo­gia ge­ne­ti­ca».

4 La men­zio­ne de­ve fi­gu­ra­re nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti, tra pa­ren­te­si, im­me­dia­ta­men­te do­po il no­me dell’in­gre­dien­te, del­la so­stan­za o del mi­cror­ga­ni­smo cor­ri­spon­den­te. Nel ca­so in cui non vi sia un elen­co de­gli in­gre­dien­ti, la men­zio­ne de­ve fi­gu­ra­re ac­can­to al­la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca del pro­dot­to.

5 Se un in­gre­dien­te o una so­stan­za fi­gu­ra già nell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti o nel­la de­no­mi­na­zio­ne spe­ci­fi­ca co­me «ot­te­nu­to da X», la men­zio­ne può es­se­re ab­bre­via­ta in «ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­to» o «mo­di­fi­ca­to con tec­no­lo­gia ge­ne­ti­ca».

6 Se de­vo­no es­se­re con­tras­se­gna­ti più in­gre­dien­ti o so­stan­ze, la men­zio­ne «ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­to» o «mo­di­fi­ca­to con tec­no­lo­gia ge­ne­ti­ca» può es­se­re ri­por­ta­ta in una no­ta in cal­ce all’elen­co de­gli in­gre­dien­ti. Le in­di­ca­zio­ni fi­gu­ran­ti nel­la no­ta de­vo­no es­se­re stam­pa­te in ca­rat­te­ri di gran­dez­za al­me­no equi­va­len­te a quel­la dei ca­rat­te­ri dell’elen­co de­gli in­gre­dien­ti.

7 Si può omet­te­re la men­zio­ne del­la pre­sen­za di ma­te­ria­le che è OGM, con­tie­ne OGM o è sta­to ot­te­nu­to da OGM se:

a.
nes­sun in­gre­dien­te con­tie­ne ta­le ma­te­ria­le in mi­su­ra su­pe­rio­re al­lo 0,9 per cen­to in mas­sa (ad ec­ce­zio­ne dei mi­croor­ga­ni­smi di cui al cpv. 3); e
b.
si può di­mo­stra­re che so­no sta­te adot­ta­te mi­su­re ade­gua­te per evi­ta­re la pre­sen­za di ta­le ma­te­ria­le nell’in­gre­dien­te.

8 Si può omet­te­re la men­zio­ne nel ca­so di der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no sta­te ot­te­nu­te se­con­do il me­to­do de­scrit­to all’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 4 ODerr.

9 Non so­no am­mes­se men­zio­ni di­ver­se da quel­le del pre­sen­te ar­ti­co­lo. È ec­cet­tua­ta la men­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 13 pa­ra­gra­fo 1 let­te­ra b del re­go­la­men­to (CE) n. 1829/20035 re­la­ti­vo agli ali­men­ti e ai man­gi­mi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti.

3 X = no­me dell’or­ga­ni­smo ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­to.

4 Y = no­mi dei mi­croor­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti.

5 Re­go­la­men­to (CE) n. 1829/2003 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 22 set­tem­bre 2003, re­la­ti­vo agli ali­men­ti e ai man­gi­mi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (CE) n. 298/2008, GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64.

Art. 9 Documentazione  

1 Dal­la do­cu­men­ta­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 33 ODerr de­ve ri­sul­ta­re quan­to se­gue:

a.
che la der­ra­ta ali­men­ta­re è un pro­dot­to OGM;
b.
la de­si­gna­zio­ne de­gli OGM con­te­nu­ti nel­la der­ra­ta ali­men­ta­re;
c.
l’in­di­ca­zio­ne del­la par­ti­ta, sem­pre­ché sia ri­chie­sta in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 19 dell’or­di­nan­za del DFI del 16 di­cem­bre 20166 con­cer­nen­te le in­for­ma­zio­ni sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri; e
d.
no­mi e in­di­riz­zi del­le per­so­ne che con­se­gna­no il pro­dot­to OGM e del­le per­so­ne che lo ri­ce­vo­no.

2 La de­si­gna­zio­ne dell’OGM de­ve es­se­re fat­ta me­dian­te l’iden­ti­fi­ca­to­re uni­co di cui all’al­le­ga­to del re­go­la­men­to (CE) n. 65/20047. In man­can­za di ta­le iden­ti­fi­ca­to­re uni­co, la de­si­gna­zio­ne va fat­ta me­dian­te la spe­ci­fi­ca­zio­ne dell’iden­ti­tà de­gli or­ga­ni­smi, te­nen­do con­to del­le pro­prie­tà e del­le ca­rat­te­ri­sti­che ri­le­van­ti.

3 L’USAV può, me­dian­te or­di­nan­za, de­si­gna­re in mo­do più pre­ci­so le der­ra­te ali­men­ta­ri sog­get­te all’ob­bli­go di do­cu­men­ta­zio­ne e di­sci­pli­na­re le mo­da­li­tà del­la do­cu­men­ta­zio­ne.

6 RS 817.022.16

7 Re­go­la­men­to (UE) n. 65/2004 del­la Com­mis­sio­ne, del 14 gen­na­io 2004, che sta­bi­li­sce un si­ste­ma per la de­ter­mi­na­zio­ne e l'as­se­gna­zio­ne di iden­ti­fi­ca­to­ri uni­ci per gli or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti, ver­sio­ne del­la GU L 10 del 16.01.2004, pag. 5.

Art. 10 Durata della conservazione  

Chiun­que con­se­gna o ri­ce­ve la do­cu­men­ta­zio­ne de­ve con­ser­var­la per cin­que an­ni a par­ti­re dal­la da­ta di con­se­gna.

Art. 11 Separazione del flusso di merci  

Chiun­que uti­liz­za der­ra­te ali­men­ta­ri che so­no o con­ten­go­no OGM de­ve di­spor­re, per ga­ran­ti­re la se­pa­ra­zio­ne del flus­so di mer­ci se­con­do l’ar­ti­co­lo 34 ODerr, di un ade­gua­to si­ste­ma di ga­ran­zia del­la qua­li­tà che pre­ve­da se­gna­ta­men­te:

a.
l’in­di­vi­dua­zio­ne di pun­ti lun­go il flus­so di mer­ci nel­lʼim­pie­go di der­ra­te ali­men­ta­ri nei qua­li pos­so­no ve­ri­fi­car­si me­sco­la­men­ti in­de­si­de­ra­ti;
b.
la de­fi­ni­zio­ne di prin­ci­pi e mi­su­re vol­te a evi­ta­re me­sco­la­men­ti in­de­si­de­ra­ti nei pun­ti di cui al­la let­te­ra a;
c.
l’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­re;
d.
la ve­ri­fi­ca re­go­la­re dell’ido­nei­tà del si­ste­ma;
e.
l’ade­gua­ta for­ma­zio­ne del­le per­so­ne in­ca­ri­ca­te dell’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­re;
f.
la do­cu­men­ta­zio­ne dei prin­ci­pi e del­le mi­su­re di cui al­le let­te­re a–e.
Art. 12 Adeguamento dell’allegato 2  

1 L’USAV ag­gior­na l’al­le­ga­to 2 in ba­se al­le va­lu­ta­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 6.

2 Può sta­bi­li­re di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie.

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 23 no­vem­bre 20058 con­cer­nen­te le der­ra­te ali­men­ta­ri ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­te è abro­ga­ta.

Art. 14 Disposizione transitoria  

Le der­ra­te ali­men­ta­ri non con­for­mi al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re im­por­ta­te, fab­bri­ca­te e ca­rat­te­riz­za­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si­no al 30 giu­gno 2021 e pos­so­no es­se­re con­se­gna­te ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

Art. 15 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° lu­glio 2020.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 2 lett. a)

Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le informazioni seguenti:

1. Informazioni generali

1.1 Nome e indirizzo del richiedente;

1.2 nome e indirizzo del fabbricante del prodotto OGM;

1.3 nomi e indirizzi dei laboratori responsabili dell’esecuzione delle analisi richieste in virtù del presente allegato;

1.4 una descrizione del prodotto OGM;

1.5 la destinazione di eventuali prodotti succedanei;

1.6 i dati concernenti l’immagazzinamento, le condizioni di immagazzinamento, la conservabilità e le misure speciali da adottare per la manipolazione del prodotto OGM;

1.7 lʼetichettatura prevista;

1.8 i dati relativi alla sensibilità, alla specificità e all’affidabilità dei metodi di analisi applicati nell’esame del prodotto OGM nonché un riferimento a metodi standardizzati e internazionali;

1.9 se del caso la specificazione dell’OGM mediante l’identificatore unico ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2.

2. Dati sulle caratteristiche degli organismi donatori e riceventi

2.1 Designazione scientifica;

2.2 tassonomia;

2.3 altri nomi (nome comune, della razza, della cultivar, ecc.);

2.4 marcatori fenotipici e genetici;

2.5 grado di connessione tra organismi donatori e riceventi;

2.6 descrizione delle procedure di identificazione e di rilevazione;

2.7 potenziale di trasferimento genetico nella flora intestinale dell’essere umano;

2.8 verifica della stabilità genetica degli organismi e dei fattori che possono influire sulla stessa, in particolare:

2.8.1
descrizione delle caratteristiche patologiche e fisiologiche,
2.8.2
classificazione del rischio per la tutela della salute umana,
2.8.3
dati sulla patogenicità, infettività e tossicità nonché sui fattori di virulenza noti (in termini di plasmidi o genomi codificati), gli allergeni noti, i vettori di agenti patogeni nonché i plasmidi e la loro gamma di ospiti,
2.8.4
dati sulla resistenza agli antibiotici introdotta e valutazione del potenziale utilizzo degli antibiotici per la profilassi e la terapia di malattie nell’essere umano;

2.9 ricapitolazione delle precedenti modifiche genetiche oppure rinvio ai dossier precedentemente presentati;

2.10 indicazione del tipo di trattamento (mediante cottura o allo stato crudo) degli organismi donatori e riceventi nel caso che questi siano utilizzati come derrate alimentari già prima della modifica genetica nonché identificazione delle possibili sostanze tossiche che possono essere distrutte o possono svilupparsi nel corso dello stesso trattamento.

3. Informazioni sulle caratteristiche e sull’identificazione dei vettori impiegati

3.1 Natura e fonte del vettore;

3.2 probabilità di trasferimento genetico nella flora intestinale dell’essere umano e metodologie per la sua determinazione;

3.3 informazioni su un’eventuale presenza di sequenze supplementari o di geni nel plasmide in grado di essere espressi;

3.4 valutazione dei rischi delle proteine espresse per la salute umana;

3.5 descrizione dei procedimenti di identificazione e di rilevazione.

4. Informazioni sugli organismi modificati geneticamente

4.1 Informazioni sulle modifiche genetiche:

4.1.1
descrizione dell’inserto genetico e della costruzione del vettore o della delezione nel materiale ereditario,
4.1.2
identità sequenziale con la struttura originaria e localizzazione dell’inserimento o della delezione delle sequenze di acidi nucleici;

4.2 informazioni sul prodotto OGM definitivo:

4.2.1
descrizione dei nuovi caratteri genetici e delle caratteristiche fenotipiche, in particolare di tutti i nuovi caratteri genetici e caratteristiche genetiche che possono esprimersi o non possono più esprimersi,
4.2.2
stabilità dei caratteri genetici modificati e dell’organismo, nonché dei metodi utilizzati per la loro determinazione;

4.3 percentuale e livello di espressione del nuovo materiale genetico (a livello di acidi nucleici, proteine o altre molecole costituitesi);

4.4 considerazioni di carattere sanitario:

4.4.1
valutazione degli effetti tossici e allergenici dei prodotti OGM e dei loro prodotti metabolici,
4.4.2
rischio dei prodotti,
4.2.3
valutazione dell’organismo modificato in confronto all’organismo donatore o ricevente sotto l’aspetto patogeno e tossico per l’essere umano;

4.5 ricapitolazione dellʼequivalenza sostanziale del prodotto OGM.

5. Informazioni sulla garanzia della sicurezza

5.1 Informazioni sulla rilevazione dei prodotti OGM:

5.1.1
metodi di individuazione dei prodotti OGM,
5.1.2
luogo dove è disponibile il materiale di riferimento per la documentazione dei prodotti OGM;

5.2 sistema di garanzia della qualità con riferimento a:

5.2.1
allergenicità,
5.2.2
modifica dell’equivalenza sostanziale, con particolare riferimento alle tossine note,
5.2.3
modello di resistenza agli antibiotici,
5.2.4
stabilità biologica,
5.2.5
campo ospite, rilevamento di alterazioni,
5.2.6
trasferimento genetico nella flora intestinale dell’essere umano,
5.2.7
ripercussioni sull’ambiente;

5.3 durata e frequenza della sorveglianza;

5.4 piani per la protezione della salute umana in caso di manifestazione di effetti indesiderati.

Allegato 2

(art. 6 cpv. 4 e 12)

Elenco dei materiali tollerati

Designazione
identificatore unico

Limitazioni/condizioni

Mais NK603

MON-ØØ6Ø3-6

nessuna

Mais GA21

MON-ØØØ21-9

nessuna

Mais 1507

DAS-Ø15Ø7-1

nessuna

Mais 59122

DAS-59122-7

nessuna

Colza GT73

MON-ØØØ73-7

solo senza capacità di riproduzione

Soia MON89788

MON-89788-1

nessuna

Allegato 3 9

9 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI dell’11 ago. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 483).

(art. 7)

Prodotti OGM che possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dell’USAV

I prodotti OGM non necessitano di alcuna autorizzazione dell’USAV per l’immis­sione sul mercato in Svizzera se soddisfano i requisiti che figurano nella seconda colonna. L’USAV stila e pubblica un elenco di questi prodotti.

Prodotto OGM

Prescrizioni da rispettare

Endo-1,4-beta-xinalasi (EC 3.2.1.810)
Enzima alimentare per l’uso nellatrasfor­mazionedell’amido, nella fabbricazione
di
bevandealcoliche a base di cereali, nellafabbricazionedi bevande a base di cerealinonchénei processi di cottura al forno.

Fabbricato con il microorganismo
geneticamente modificato Aspergillus orzyae (ceppo NZYM-FB).

Fosfolipasi A2 (EC 3.1.1.43)
Enzima alimentare per l’uso nellatrasfor­mazionedi uova e oli e grassi vegetali crudi nonché nei processi di cottura al forno.

Fabbricato con il microorganismo
geneticamente modificato Aspergillus niger (ceppo PLA-54).

Prodotti OGM che corrispondono alla definizione di cui all’articolo 31 capoverso 4 ODerr e che possono essere immessi sul mercato secondo il regolamento (CE) 2015/228311.

Devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle singole decisioni di esecuzione e alle notifiche. La persona menzionata nella decisione di esecuzione o nella notifica e alla quale si rivolge la decisione o la notifica è considerata titolare dell’autorizzazione. Il prodotto menzionato può essere immesso sul mercato solo da questa persona oppure, con il suo consenso, da altre persone.

10 Numero IUBMB per la nomenclatura degli enzimi

11 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, versione della GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

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