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Ordinanza del DFI
concernente la sicurezza dei giocattoli
(Ordinanza sui giocattoli, OSG)

del 15 agosto 2012 (Stato 1° agosto 2021)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 47 capoverso 5, 66 capoverso 4, 92 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

ordina:

1 RS 817.02

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca ai gio­cat­to­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 65 ODerr.3

2 Gli og­get­ti di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro I non so­no con­si­de­ra­ti gio­cat­to­li.

3 La pre­sen­te or­di­nan­za non si ap­pli­ca:

a.
ai gio­cat­to­li di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro II;
b.
ai gio­cat­to­li usa­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 4 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 12 giu­gno 20094 sul­la si­cu­rez­za dei pro­dot­ti;
c.
ai gio­cat­to­li im­mes­si in com­mer­cio in quan­ti­tà esi­gue a li­vel­lo lo­ca­le nell’am­bi­to di ba­zar, fe­ste sco­la­sti­che e si­mi­li.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

4 RS 930.11

Art. 1bis Definizioni 5  

1 Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­de per:

a.
fab­bri­can­te: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che fab­bri­ca, pro­get­ta op­pu­re fa fab­bri­ca­re un gio­cat­to­lo e lo com­mer­cia­liz­za ap­po­nen­do­vi il pro­prio no­me o mar­chio;
b.
rap­pre­sen­tan­te au­to­riz­za­to: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che ha ri­ce­vu­to da un fab­bri­can­te un man­da­to scrit­to che lo au­to­riz­za ad agi­re per suo con­to in re­la­zio­ne a de­ter­mi­na­ti com­pi­ti;
c.
im­por­ta­to­re: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che im­met­te in com­mer­cio un gio­cat­to­lo pro­ve­nien­te dall’este­ro;
d.
di­stri­bu­to­re: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca nel­la ca­te­na di for­ni­tu­ra, di­ver­sa dal fab­bri­can­te o dall’im­por­ta­to­re, che im­met­te in com­mer­cio un gio­cat­to­lo;
e.
pe­ri­co­lo: una fon­te po­ten­zia­le di dan­no;
f.
pe­ri­co­lo­so:qual­co­sa che rap­pre­sen­ta un pe­ri­co­lo;
g.
ri­schio: la pro­ba­bi­li­tà di in­sor­gen­za di un pe­ri­co­lo fon­te di dan­ni e la gra­vi­tà dei dan­ni.

2 Per in­ter­pre­ta­re cor­ret­ta­men­te le espres­sio­ni men­zio­na­te nel­la di­ret­ti­va 2009/48/CE6 a cui ri­man­da la pre­sen­te or­di­nan­za, oc­cor­re te­ne­re con­to del­le equi­va­len­ze se­guen­ti:

Espres­sio­ne nel­la di­ret­ti­va 2009/48/CE

Espres­sio­ne nel­la pre­sen­te or­di­nan­za

a.

Espres­sio­ni in te­de­sco:

Be­rei­tstel­lung auf dem Markt / auf dem Markt be­rei­tstel­len

In­ver­kehr­brin­gen

Ein­füh­rer

In­ver­kehr­brin­gen / in Ver­kehr brin­gen

Erst­ma­li­ges In­ver­kehr­brin­gen / erst­ma­lig in Ver­kehr brin­gen

Im­por­teur

Ge­mi­sch

Zu­be­rei­tung

b.

Espres­sio­ni in fran­ce­se:

mi­se à di­spo­stion sur le mar­ché

mi­se sur le mar­ché

mi­se sur le mar­ché

pre­miè­re mi­se sur le mar­ché

mé­lan­ge

pré­pa­ra­tion

c.

Espres­sio­ni in ita­lia­no:

mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to

im­mis­sio­ne in com­mer­cio

im­mis­sio­ne sul mer­ca­to

pri­ma im­mis­sio­ne in com­mer­cio

mi­sce­la

pre­pa­ra­to

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

6 Di­ret­ti­va 2009/48/CE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 18 giu­gno 2009, sul­la si­cu­rez­za dei gio­cat­to­li, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; mo­di­fi­ca­ta da ul­ti­mo dal­la di­ret­ti­va 2015/2017/UE, GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23.

Art. 2 Importatori o distributori equiparati ai fabbricanti  

Gli im­por­ta­to­ri o i di­stri­bu­to­ri so­no con­si­de­ra­ti fab­bri­can­ti ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za e sot­to­stan­no agli ob­bli­ghi del fab­bri­can­te se:

a.
im­met­to­no in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta sot­to il lo­ro no­me o il lo­ro mar­chio; op­pu­re
b.
mo­di­fi­ca­no un gio­cat­to­lo già in com­mer­cio in mo­do da po­ter com­pro­met­ter­ne la con­for­mi­tà con i re­qui­si­ti vi­gen­ti.

Sezione 2: Requisiti di sicurezza posti ai giocattoli

Art. 3  

1 I gio­cat­to­li de­vo­no adem­pie­re i se­guen­ti re­qui­si­ti di si­cu­rez­za (qui di se­gui­to: re­qui­si­ti di si­cu­rez­za):

a.7
i re­qui­si­ti ge­ne­ra­li di si­cu­rez­za di cui all’ar­ti­co­lo 66 ca­po­ver­si 1–3 ODerr; e
b.
i re­qui­si­ti par­ti­co­la­ri di si­cu­rez­za di cui all’al­le­ga­to 2.

2 I gio­cat­to­li im­mes­si in com­mer­cio de­vo­no adem­pie­re i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za per tut­ta la du­ra­ta di im­pie­go pre­ve­di­bi­le e nor­ma­le.

3 Il fab­bri­can­te che im­met­te in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta si as­si­cu­ra che es­so sia sta­to pro­get­ta­to e fab­bri­ca­to con­for­me­men­te ai re­qui­si­ti di si­cu­rez­za.

4 Se ha mo­ti­vo di ri­te­ne­re che un gio­cat­to­lo non adem­pie i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za, l’im­por­ta­to­re o il di­stri­bu­to­re non può im­met­te­re in com­mer­cio ta­le gio­cat­to­lo pri­ma che es­so adem­pia i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za. Se il gio­cat­to­lo pre­sen­ta un ri­schio8:

a.
l’im­por­ta­to­re in­for­ma il fab­bri­can­te e le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve;
b.
il di­stri­bu­to­re in­for­ma il fab­bri­can­te o l’im­por­ta­to­re e le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­ti gli art. men­zio­na­ti.

8 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

Sezione 3: Giocattoli nell’ambito di fiere ed esposizioni

Art. 4  

I gio­cat­to­li che non adem­pio­no le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re espo­sti e uti­liz­za­ti in oc­ca­sio­ne di fie­re com­mer­cia­li ed espo­si­zio­ni, a con­di­zio­ne che un car­tel­li­no ap­po­sto su di es­si in­di­chi chia­ra­men­te che es­si non adem­pio­no le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za e che sa­ran­no im­mes­si in com­mer­cio so­lo quan­do le adem­pi­ran­no.

Sezione 4: Etichettatura

Art. 5 Avvertenze e istruzioni per l’uso  

1 Se ne­ces­sa­rio per l’uso si­cu­ro dei gio­cat­to­li, le av­ver­ten­ze in­di­ca­no le op­por­tu­ne re­stri­zio­ni de­sti­na­te agli uti­liz­za­to­ri con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 3 par­te A.

2 I gio­cat­to­li del­le ca­te­go­rie di cui all’al­le­ga­to 3 par­te B de­vo­no re­ca­re le av­ver­ten­ze par­ti­co­la­ri ivi elen­ca­te. Le av­ver­ten­ze di cui all’al­le­ga­to 3 par­te B nu­me­ri 2−10 van­no ri­por­ta­te nel­la ver­sio­ne ivi fi­gu­ran­te.

3 Le av­ver­ten­ze van­no ri­por­ta­te in mo­do cor­ret­to quan­to al con­te­nu­to, chia­ra­men­te vi­si­bi­le, fa­cil­men­te leg­gi­bi­le e com­pren­si­bi­le:

a.
sul gio­cat­to­lo stes­so, su un’eti­chet­ta fis­sa o sull’im­bal­lag­gio; e
b.
se ne­ces­sa­rio per l’uso, nel­le istru­zio­ni per l’uso al­le­ga­te.

4 Per i gio­cat­to­li pic­co­li, ven­du­ti sen­za im­bal­lag­gio, le per­ti­nen­ti av­ver­ten­ze so­no ap­po­ste se pos­si­bi­le sul gio­cat­to­lo stes­so.

5 Le av­ver­ten­ze de­ter­mi­nan­ti per la de­ci­sio­ne d’ac­qui­sto de­vo­no es­se­re ap­po­ste sull’im­bal­lag­gio o es­se­re chia­ra­men­te ri­co­no­sci­bi­li in al­tra for­ma per i con­su­ma­to­ri pri­ma dell’ac­qui­sto. Ciò va­le an­che per l’ac­qui­sto a di­stan­za.

6 Sui gio­cat­to­li non pos­so­no es­se­re ap­po­ste av­ver­ten­ze di cui all’al­le­ga­to 3 par­te B che so­no con­tra­rie a un uso del gio­cat­to­lo con­for­me al­la sua de­sti­na­zio­ne te­nu­to con­to del­le sue fun­zio­ni, di­men­sio­ni o ca­rat­te­ri­sti­che.

7 ...9

8 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta, il fab­bri­can­te e l’im­por­ta­to­re si as­si­cu­ra­no che a es­so sia­no al­le­ga­te le av­ver­ten­ze e le istru­zio­ni per l’uso.

9 Il di­stri­bu­to­re ve­ri­fi­ca se al gio­cat­to­lo so­no al­le­ga­te le av­ver­ten­ze e le istru­zio­ni per l’uso.

9 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con ef­fet­to dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

Art. 6 Marchio d’identificazione  

1 I gio­cat­to­li de­vo­no es­se­re mu­ni­ti di un mar­chio che li iden­ti­fi­chi (p. es. nu­me­ro del ti­po, nu­me­ro di lot­to, nu­me­ro di mo­del­lo o nu­me­ro di se­rie). Qua­lo­ra ciò ri­sul­ti im­pos­si­bi­le a cau­sa del­le di­men­sio­ni o del­la na­tu­ra del gio­cat­to­lo, le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie pos­so­no es­se­re ri­por­ta­te sull’im­bal­lag­gio o nel­la do­cu­men­ta­zio­ne al­le­ga­ta al gio­cat­to­lo.

2 Il fab­bri­can­te ap­po­ne il mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne.

3 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta, l’im­por­ta­to­re si as­si­cu­ra che il gio­cat­to­lo sia mu­ni­to del mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne.

4 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo, il di­stri­bu­to­re ve­ri­fi­ca se il gio­cat­to­lo è mu­ni­to del mar­chio d’iden­ti­fi­ca­zio­ne.

Art. 7 Indicazione del nome e dell’indirizzo  

1 Il fab­bri­can­te in­di­ca il pro­prio no­me e in­di­riz­zo o una cen­tra­le pres­so la qua­le pos­sa es­se­re con­tat­ta­to sul gio­cat­to­lo stes­so o, qua­lo­ra ciò ri­sul­ti im­pos­si­bi­le, sull’im­bal­lag­gio o sul­la do­cu­men­ta­zio­ne al­le­ga­ta al gio­cat­to­lo.

2 L’im­por­ta­to­re in­di­ca il pro­prio no­me e in­di­riz­zo sul gio­cat­to­lo stes­so o, qua­lo­ra ciò ri­sul­ti im­pos­si­bi­le, sull’im­bal­lag­gio o sul­la do­cu­men­ta­zio­ne al­le­ga­ta al gio­cat­to­lo. So­no fat­ti sal­vi gli ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li che pre­ve­do­no age­vo­la­zio­ni.

3 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta, l’im­por­ta­to­re si as­si­cu­ra che sia­no ri­por­ta­ti i da­ti del fab­bri­can­te.

4 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo, il di­stri­bu­to­re ve­ri­fi­ca se so­no ri­por­ta­ti i da­ti del fab­bri­can­te e dell’im­por­ta­to­re.

Sezione 5: Conformità

Art. 8 Presunzione di conformità  

Per i gio­cat­to­li con­for­mi al­le nor­me tec­ni­che men­zio­na­te nell’al­le­ga­to 4 si pre­su­me che adem­pia­no i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za se que­sti ul­ti­mi so­no con­tem­pla­ti da ta­li nor­me.

Art. 9 Valutazione della sicurezza  

1 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta, il fab­bri­can­te ef­fet­tua una va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za.

2 La va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za si com­po­ne di:

a.
un’ana­li­si dei pe­ri­co­li che il gio­cat­to­lo può pre­sen­ta­re le­ga­ti al­le sue ca­rat­te­ri­sti­che chi­mi­che, fi­si­che, mec­ca­ni­che ed elet­tri­che, all’in­fiam­ma­bi­li­tà, al­le pro­prie­tà igie­ni­che e al­la ra­dioat­ti­vi­tà;
b.
una va­lu­ta­zio­ne dell’espo­si­zio­ne po­ten­zia­le de­gli uti­liz­za­to­ri e di ter­zi a ta­li pe­ri­co­li.
Art. 10 Documentazione tecnica  

1 Il fab­bri­can­te ela­bo­ra la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca re­la­ti­va al gio­cat­to­lo. La con­ser­va per die­ci an­ni a par­ti­re dal­la pri­ma im­mis­sio­ne in com­mer­cio del gio­cat­to­lo. In ca­so di pro­du­zio­ne in se­rie, il ter­mi­ne co­min­cia a de­cor­re­re dall’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ul­ti­mo esem­pla­re.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve con­te­ne­re tut­ti i da­ti sui mez­zi con cui il fab­bri­can­te ga­ran­ti­sce che il gio­cat­to­lo adem­pie i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za. In par­ti­co­la­re, es­sa de­ve con­te­ne­re la do­cu­men­ta­zio­ne elen­ca­ta nell’al­le­ga­to 5.

3 Su ri­chie­sta dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va, en­tro 30 gior­ni il fab­bri­can­te pre­sen­ta una tra­du­zio­ne del­le par­ti de­ter­mi­nan­ti del­la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se. In pre­sen­za di un ri­schio gra­ve e im­me­dia­to l’au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne può sta­bi­li­re un ter­mi­ne più bre­ve.

4 Se il fab­bri­can­te non adem­pie i suoi ob­bli­ghi di cui ai ca­po­ver­si 2 e 3, l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va può esi­ge­re che fac­cia ef­fet­tua­re, a pro­prie spe­se ed en­tro un de­ter­mi­na­to ter­mi­ne, un esa­me da par­te di un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà vol­to a di­mo­stra­re il ri­spet­to del­le nor­me tec­ni­che e l’adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti di si­cu­rez­za.

5 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta, l’im­por­ta­to­re si as­si­cu­ra che il fab­bri­can­te ab­bia ela­bo­ra­to la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca.

6 L’im­por­ta­to­re de­ve as­si­cu­rar­si di po­ter pre­sen­ta­re la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va, su ri­chie­sta di que­st’ul­ti­ma, du­ran­te die­ci an­ni dall’im­mis­sio­ne in com­mer­cio del gio­cat­to­lo. In ca­so di pro­du­zio­ne in se­rie, il ter­mi­ne ini­zia a de­cor­re­re con l’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ul­ti­mo esem­pla­re.

Art. 11 Procedura di valutazione della conformità  

1 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta, de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta una del­le se­guen­ti pro­ce­du­re di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà vol­ta a di­mo­stra­re che il gio­cat­to­lo adem­pie i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za:

a.
il con­trol­lo in­ter­no del­la pro­du­zio­ne se­con­do l’al­le­ga­to II mo­du­lo A del­la de­ci­sio­ne n. 768/2008/CE10, se so­no ap­pli­ca­te nor­me tec­ni­che di cui all’al­le­ga­to 4 che co­pro­no tut­ti i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za;
b.
l’esa­me del ti­po se­con­do l’ar­ti­co­lo 12 in com­bi­na­zio­ne con la pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà di cui all’al­le­ga­to II mo­du­lo C del­la de­ci­sio­ne n. 768/2008/CE, se:
1.
non esi­sto­no nor­me tec­ni­che se­con­do l’al­le­ga­to 4 con­cer­nen­ti tut­ti i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za per il gio­cat­to­lo,
2.
esi­sto­no nor­me tec­ni­che se­con­do l’al­le­ga­to 4, ma il fab­bri­can­te non le ha ap­pli­ca­te o le ha ap­pli­ca­te so­lo in par­te,
3.
le nor­me tec­ni­che se­con­do l’al­le­ga­to 4 so­no sta­te pub­bli­ca­te con una li­mi­ta­zio­ne, o
4.
il fab­bri­can­te ri­tie­ne che la na­tu­ra, la for­ma, la co­stru­zio­ne o la de­sti­na­zio­ne del gio­cat­to­lo ri­chie­da­no una ve­ri­fi­ca da par­te di ter­zi.

2 Il fab­bri­can­te ese­gue la pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà o la fa ese­gui­re da un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

3 Pri­ma di im­met­te­re in com­mer­cio un gio­cat­to­lo per la pri­ma vol­ta, l’im­por­ta­to­re si as­si­cu­ra che sia sta­ta ese­gui­ta la pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

10 De­ci­sio­ne n. 768/2008/CE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio del 9 lug. 2008 re­la­ti­va a un qua­dro co­mu­ne per la com­mer­cia­liz­za­zio­ne dei pro­dot­ti e che abro­ga la de­ci­sio­ne 93/465/CEE del Con­si­glio; ver­sio­ne se­con­do GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

Art. 12 Esame del tipo  

1 Il fab­bri­can­te pre­sen­ta la ri­chie­sta di esa­me del ti­po se­con­do la pro­ce­du­ra di cui all’al­le­ga­to II mo­du­lo B nu­me­ro 3 del­la de­ci­sio­ne n. 768/2008/CE11. La ri­chie­sta de­ve inol­tre in­clu­de­re una de­scri­zio­ne del gio­cat­to­lo e l’in­di­riz­zo del luo­go di fab­bri­ca­zio­ne del gio­cat­to­lo.

2 L’esa­me del ti­po è ef­fet­tua­to se­con­do le mo­da­li­tà di cui all’al­le­ga­to II mo­du­lo B nu­me­ro 2 se­con­do trat­ti­no del­la de­ci­sio­ne n. 768/2008/CE.

3 L’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ef­fet­tua un esa­me del ti­po. As­sie­me al fab­bri­can­te ve­ri­fi­ca se ne­ces­sa­rio, in par­ti­co­la­re se la com­ples­si­tà del gio­cat­to­lo lo esi­ge, la va­lu­ta­zio­ne del­la si­cu­rez­za ef­fet­tua­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 9.

4 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca da pre­sen­ta­re per l’esa­me del ti­po e la cor­ri­spon­den­za re­la­ti­va al­la pro­ce­du­ra di esa­me del ti­po so­no re­dat­te in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in un’al­tra lin­gua ac­cet­ta­ta dall’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà.

11 Cfr. no­ta all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

Art. 13 Certificato di esame del tipo  

1 L’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ri­la­scia il cer­ti­fi­ca­to di esa­me del ti­po con­for­me­men­te al­la pro­ce­du­ra di cui all’al­le­ga­to II mo­du­lo B nu­me­ro 6 del­la de­ci­sio­ne n. 768/2008/CE12. Ta­le cer­ti­fi­ca­to de­ve inol­tre in­clu­de­re:

a.13
un ri­man­do al­la pre­sen­te or­di­nan­za o al­la di­ret­ti­va 2009/48/CE14;
b.
una fo­to­gra­fia a co­lo­ri e una de­scri­zio­ne del gio­cat­to­lo, com­pre­se le sue di­men­sio­ni; e
c.
un elen­co del­le pro­ve ef­fet­tua­te con ri­man­di ai re­la­ti­vi rap­por­ti.

2 Il fab­bri­can­te fa ri­ve­de­re il cer­ti­fi­ca­to di esa­me del ti­po:

a.
all’oc­cor­ren­za, in par­ti­co­la­re in ca­so di mo­di­fi­che del pro­ces­so di fab­bri­ca­zio­ne, del­le ma­te­rie pri­me o dei com­po­nen­ti del gio­cat­to­lo;
b.
in ogni ca­so al­me­no ogni cin­que an­ni.

3 Se il gio­cat­to­lo non adem­pie più i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za, il cer­ti­fi­ca­to di esa­me del ti­po è re­vo­ca­to.

12 Cfr. no­ta all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

14 Cfr. no­ta a piè di pa­gi­na re­la­ti­va all’art. 1bis cpv. 2.

Art. 14 Dichiarazione di conformità  

1 Se è sta­to di­mo­stra­to me­dian­te la pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà che il gio­cat­to­lo adem­pie i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za, il fab­bri­can­te ri­la­scia una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà.

2 Con il ri­la­scio del­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà, il fab­bri­can­te as­su­me la re­spon­sa­bi­li­tà del fat­to che il gio­cat­to­lo adem­pie le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­ve in­clu­de­re al­me­no gli ele­men­ti men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 6 e nei mo­du­li ap­pli­ca­bi­li di cui all’al­le­ga­to II del­la de­ci­sio­ne n. 768/2008/CE15.

4 Es­sa de­ve es­se­re re­dat­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se.

5 Il fab­bri­can­te de­ve te­ne­re ag­gior­na­ta la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà.

6 Egli de­ve con­ser­va­re la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà per die­ci an­ni dal­la pri­ma im­mis­sio­ne in com­mer­cio del gio­cat­to­lo. In ca­so di pro­du­zio­ne in se­rie, il ter­mi­ne ini­zia a de­cor­re­re dall’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ul­ti­mo esem­pla­re.

7 L’im­por­ta­to­re de­ve te­ne­re una co­pia del­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà a di­spo­si­zio­ne del­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve per die­ci an­ni dal­la pri­ma im­mis­sio­ne in com­mer­cio del gio­cat­to­lo.

15 Cfr. no­ta all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

Art. 15 Produzione in serie  

1 Il fab­bri­can­te adot­ta pro­ce­du­re ade­gua­te per ga­ran­ti­re che an­che in ca­so di pro­du­zio­ne in se­rie le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za sia­no sem­pre ri­spet­ta­te.

2 Egli pren­de ade­gua­ta­men­te in con­si­de­ra­zio­ne mo­di­fi­che del di­se­gno o di ca­rat­te­ri­sti­che del gio­cat­to­lo, non­ché mo­di­fi­che del­le nor­me tec­ni­che a cui ri­man­da nel­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà.

Art. 16 Immagazzinamento e trasporto  

L’im­por­ta­to­re e il di­stri­bu­to­re si as­si­cu­ra­no che le con­di­zio­ni d’im­ma­gaz­zi­na­men­to e tra­spor­to non com­pro­met­ta­no l’adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti di si­cu­rez­za da par­te del gio­cat­to­lo.

Sezione 6: Organismo di valutazione della conformità

Art. 17  

1 L’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà dev’es­se­re:

a.
ac­cre­di­ta­to se­con­do l’or­di­nan­za del 17 giu­gno 199616 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne;
b.
ri­co­no­sciu­to dal­la Sviz­ze­ra nel qua­dro di con­ven­zio­ni in­ter­na­zio­na­li; o
c.
au­to­riz­za­to in al­tro mo­do dal di­rit­to fe­de­ra­le.

2 Chi si ri­chia­ma a do­cu­men­ti emes­si da un or­ga­ni­smo che non sod­di­sfa le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1, de­ve di­mo­stra­re che le qua­li­fi­che di que­sto or­ga­ni­smo e le pro­ce­du­re da es­so ap­pli­ca­te sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 2 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 199517 su­gli osta­co­li tec­ni­ci al com­mer­cio.

3 Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà si tra­smet­to­no a vi­cen­da le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni sui ri­sul­ta­ti del­le va­lu­ta­zio­ni del­la con­for­mi­tà di gio­cat­to­li:

a.
spon­ta­nea­men­te, in­for­ma­zio­ni sui ri­sul­ta­ti ne­ga­ti­vi;
b.
su ri­chie­sta, in­for­ma­zio­ni sui ri­sul­ta­ti po­si­ti­vi.

Sezione 7: Rappresentanti autorizzati

Art. 18  

1 Il fab­bri­can­te può no­mi­na­re per scrit­to un rap­pre­sen­tan­te au­to­riz­za­to.

2 Il rap­pre­sen­tan­te au­to­riz­za­to svol­ge i com­pi­ti sta­bi­li­ti nel man­da­to del fab­bri­can­te. Il man­da­to com­pren­de al­me­no i se­guen­ti com­pi­ti del rap­pre­sen­tan­te au­to­riz­za­to:

a.
egli tie­ne la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà e la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca a di­spo­si­zio­ne dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va per die­ci an­ni dal­la pri­ma im­mis­sio­ne in com­mer­cio del gio­cat­to­lo. In ca­so di pro­du­zio­ne in se­rie, il ter­mi­ne ini­zia a de­cor­re­re dall’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ul­ti­mo esem­pla­re;
b.
con­se­gna all’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va, su ri­chie­sta, tut­te le in­for­ma­zio­ni e la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­rie per di­mo­stra­re la con­for­mi­tà del gio­cat­to­lo;
c.
coo­pe­ra con l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va, su ri­chie­sta, a qual­sia­si azio­ne in­tra­pre­sa per eli­mi­na­re i ri­schi che un gio­cat­to­lo pre­sen­ta.

3 Il fab­bri­can­te ri­ma­ne in ogni ca­so re­spon­sa­bi­le del fat­to che:

a.
il gio­cat­to­lo adem­pia i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za; e
b.
la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca sia ela­bo­ra­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 10.

Sezione 8: Autocontrollo

Art. 19 Monitoraggio dei prodotti  

1 Se ha mo­ti­vo di ri­te­ne­re che un gio­cat­to­lo da lui im­mes­so in com­mer­cio non è con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, il fab­bri­can­te, l’im­por­ta­to­re o il di­stri­bu­to­re adot­ta sen­za in­du­gio le mi­su­re ne­ces­sa­rie af­fin­ché ta­le gio­cat­to­lo vi cor­ri­spon­da, se ne­ces­sa­rio lo ri­ti­ra dal mer­ca­to o lo ri­chia­ma.

2 Il fab­bri­can­te, l’im­por­ta­to­re o il di­stri­bu­to­re in­for­ma sen­za in­du­gio la com­pe­ten­te au­to­ri­tà ese­cu­ti­va se il gio­cat­to­lo pre­sen­ta dei ri­schi for­nen­do da­ti det­ta­glia­ti, in par­ti­co­la­re re­la­ti­vi al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za che il gio­cat­to­lo non adem­pie, e al­le mi­su­re adot­ta­te.

Art. 20 Campioni e prove  

In con­si­de­ra­zio­ne dei ri­schi che un gio­cat­to­lo pre­sen­ta, il fab­bri­can­te e l’im­por­ta­to­re de­vo­no, per tu­te­la­re la sa­lu­te e la si­cu­rez­za dei con­su­ma­to­ri:

a.
pre­le­va­re cam­pio­ni dei gio­cat­to­li in com­mer­cio e sot­to­por­li a pro­ve;
b.
te­ne­re un elen­co dei re­cla­mi, dei gio­cat­to­li non con­for­mi e dei ri­chia­mi di gio­cat­to­li; e
c.
te­ne­re al cor­ren­te il di­stri­bu­to­re su qual­sia­si mi­su­ra di sor­ve­glian­za.
Art. 21 Rintracciabilità  

1 L’im­por­ta­to­re e il di­stri­bu­to­re de­vo­no co­mu­ni­ca­re al­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve, su lo­ro ri­chie­sta, da chi han­no ri­ce­vu­to un gio­cat­to­lo.

2 Il fab­bri­can­te e l’im­por­ta­to­re de­vo­no co­mu­ni­ca­re al­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve, su lo­ro ri­chie­sta, a chi han­no con­se­gna­to un gio­cat­to­lo.

3 Il fab­bri­can­te, l’im­por­ta­to­re e il di­stri­bu­to­re de­vo­no po­ter pre­sen­ta­re le in­for­ma­zio­ni al­le au­to­ri­tà ese­cu­ti­ve per un pe­rio­do di die­ci an­ni. Que­sto ter­mi­ne co­min­cia a de­cor­re­re dal­la pri­ma im­mis­sio­ne in com­mer­cio per il fab­bri­can­te e dal­la con­se­gna del gio­cat­to­lo per l’im­por­ta­to­re e il di­stri­bu­to­re.

Sezione 9: Cooperazione con l’autorità esecutiva

Art. 22  

Il fab­bri­can­te, il rap­pre­sen­tan­te au­to­riz­za­to, l’im­por­ta­to­re e il di­stri­bu­to­re:

a.
met­to­no a di­spo­si­zio­ne dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va, su ri­chie­sta, tut­te le in­for­ma­zio­ni e la do­cu­men­ta­zio­ne in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se ne­ces­sa­rie per di­mo­stra­re che il gio­cat­to­lo è con­for­me al­la pre­sen­te or­di­nan­za; e
b.
coo­pe­ra­no, su ri­chie­sta, con l’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va a qual­sia­si mi­su­ra adot­ta­ta per eli­mi­na­re i ri­schi che i gio­cat­to­li da es­si im­mes­si in com­mer­cio pre­sen­ta­no.

Sezione 10: Aggiornamento degli allegati18

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

Art. 23  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) ag­gior­na gli al­le­ga­ti del­la pre­sen­te or­di­nan­za co­me se­gue:

a.
gli al­le­ga­ti 1–3, 5 e 6 con­for­me­men­te al­la di­ret­ti­va 2009/48/CE19 nel­la ver­sio­ne in vi­go­re nell’Unio­ne eu­ro­pea;
b.
l’al­le­ga­to 4 con­for­me­men­te al­le nor­me ar­mo­niz­za­te a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le.
2 Può de­fi­ni­re di­spo­si­zio­ni tran­si­to­rie in re­la­zio­ne all’ag­gior­na­men­to.

19 Di­ret­ti­va 2009/48/CE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 18 giu­gno 2009, sul­la si­cu­rez­za dei gio­cat­to­li, GU L 170 del 30.06.2009, pag. 1.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto vigente  

L’or­di­nan­za del 27 mar­zo 200220 sui gio­cat­to­li è abro­ga­ta.

Art. 25 Disposizioni transitorie  

1 gio­cat­to­li non con­for­mi al­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti al con­su­ma­to­re se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no ad esau­ri­men­to del­le scor­te.

2 I gio­cat­to­li che non adem­pio­no i re­qui­si­ti re­la­ti­vi al­le ca­rat­te­ri­sti­che chi­mi­che di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 3 pos­so­no es­se­re fab­bri­ca­ti, eti­chet­ta­ti e im­por­ta­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 20 lu­glio 2013. Es­si pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no ad esau­ri­men­to del­le scor­te.

Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013 21  

1 I gio­cat­to­li che non cor­ri­spon­do­no al­la mo­di­fi­ca del 25 no­vem­bre 2013 del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti, fab­bri­ca­ti e ca­rat­te­riz­za­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 31 di­cem­bre 2015.

2 Es­si pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no ad esau­ri­men­to del­le scor­te.

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­SP del 25 nov. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5297).

Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del 14 settembre 2015 22  

1 I gio­cat­to­li che non cor­ri­spon­do­no al­la mo­di­fi­ca del 14 set­tem­bre 2015 pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti, fab­bri­ca­ti, ca­rat­te­riz­za­ti e pub­bli­ciz­za­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 set­tem­bre 2016.

2 Es­si pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no ad esau­ri­men­to del­le scor­te.

22 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USAV del 14 set. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3459).

Art. 25c Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2016 23  

I gio­cat­to­li che non cor­ri­spon­do­no al­la mo­di­fi­ca del 16 di­cem­bre 2016 del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti, fab­bri­ca­ti e ca­rat­te­riz­za­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 apri­le 2018. Pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

23 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

Art. 25d Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 2018 24  

I gio­cat­to­li che non cor­ri­spon­do­no al­la mo­di­fi­ca del 12 mar­zo 2018 del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti e fab­bri­ca­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 apri­le 2019. Pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

24 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vi­go­re dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1575).

Art. 25e Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019 25  

1 I gio­cat­to­li che non adem­pio­no i re­qui­si­ti di cui all’al­le­ga­to 2 nu­me­ro 3 (nu­me­ri 7, 11 let­te­ra a e 12) del­la mo­di­fi­ca del 23 ot­to­bre 2019 pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti, fab­bri­ca­ti, ca­rat­te­riz­za­ti e con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 31 mag­gio 2020.

2 I gio­cat­to­li che non adem­pio­no gli al­tri re­qui­si­ti del­la mo­di­fi­ca del 23 ot­to­bre 2019 pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti, fab­bri­ca­ti e ca­rat­te­riz­za­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re fi­no al 30 no­vem­bre 2020. Es­si pos­so­no es­se­re con­se­gna­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

25 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3367).

Art. 25f Disposizione transitoria della modifica del 30 giugno 2021 relativa all’allegato 2 26  

I gio­cat­to­li non con­for­mi al­la mo­di­fi­ca del 30 giu­gno 2021 re­la­ti­va all’al­le­ga­to 2 del­la pre­sen­te or­di­nan­za pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti e fab­bri­ca­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si­no al 1° ago­sto 2022. Es­si pos­so­no es­se­re for­ni­ti ai con­su­ma­to­ri fi­no a esau­ri­men­to del­le scor­te.

26 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vi­go­re dal 1° ago. 2021 (RU 2021 425).

Art. 26 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ot­to­bre 2012.

Allegato 1 27

27 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

(art. 1 cpv. 2 e 3 lett. a)

Elenchi di oggetti a cui non è applicabile la presente ordinanza

I Oggetti non considerati giocattoli ai sensi dell’articolo 65 ODerr

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;

2. prodotti destinati a collezionisti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto desti­nato a collezionisti di età superiore a 14 anni. Rientrano in questa categoria:

a.
modelli in scala fedeli all’originale,
b.
kit di montaggio di modelli in scala fedeli all’originale,
c.
bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d.
repliche di giocattoli storici,
e.
riproduzioni di armi da fuoco reali;

3. attrezzature sportive (compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard) destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

4. biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella al livello di inserimento minimo;

5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;

6. veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o su marciapiedi pubblici;

7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagente a mutandina e ausili per il nuoto;

8. puzzle di oltre 500 pezzi;

9. fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 129 cm;

10. fuochi d’artificio, comprese le capsule a percussione, non progettate specificamente per i giocattoli;

11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, come i giochi di freccette con punte metalliche;

12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici sotto la sorveglianza di una persona adulta;

13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come le apparecchiature scientifiche;

14. apparecchiature elettroniche come PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano un valore ludico intrinseco, come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

15. software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione (come i CD);

16. succhietti per neonati;

17. apparecchi di illuminazione che i bambini possono considerare giocattoli;

18. trasformatori elettrici per giocattoli;

19. accessori di moda per bambini che non sono destinati a essere utilizzati per giocare.

II Giocattoli ai sensi dell’articolo 65 ODerr a cui non è applicabile la presente ordinanza

1. attrezzature per aree da gioco ad uso pubblico;

2. macchine da gioco automatiche ad uso pubblico;

3. veicoli-giocattolo con motore a combustione;

4. macchine a vapore giocattolo;

5. fionde e catapulte.

Allegato 2 28

28 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFSP del 25 nov. 2013 (RU 2013 5297), dal n. II 3 dell’O del DFI del 5 giu. 2015 (RU 2015 1981), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3459), dai n. I e II cpv. 1 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 2017 1525), dalla correzione del 30 mag. 2017 (RU 2017 3261), dal n. II dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1575), dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 23 ott. 2019 (RU 2019 3367) e dal n. II dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 425).

(art. 3 cpv. 1 lett. b)

Requisiti particolari di sicurezza relativi ai giocattoli

1. Proprietà fisico-meccaniche

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso.

2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli accessibili devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di lesioni dovuti al contatto con essi.

3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo tale che il loro uso non presenti alcun rischio se non il rischio minimo che può essere causato dal movimento delle loro parti.

4. Prevenzione dei rischi di strangolamento e asfissia:

a.
I giocattoli e le loro parti devono essere progettati e costruiti in modo da escludere il rischio di strangolamento.
b.
I giocattoli e le loro parti devono essere progettati e costruiti in modo da escludere il rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c.
I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d.
I giocattoli chiaramente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o l’inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro parti staccabili.
e.
L’imballaggio in cui sono contenuti i giocattoli per la vendita al dettaglio deve essere progettato e costruito in modo da escludere il rischio di strangolamento o di asfissia per ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
f.
I giocattoli contenuti in prodotti alimentari o offerti assieme ad essi devono essere imballati separatamente. L’imballaggio deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione o l’inalazione.
g.
Gli imballaggi dei giocattoli di cui alle lettere e ed f aventi forma sfe­rica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile di tali imballaggi o di imballaggi cilindrici con estremità arrotondate devono essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione o l’inalazione ed escludere il rischio di asfissia per ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
h.
Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati alla derrata alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione della derrata alimentare affinché si possa accedere al giocattolo. Le parti di giocattoli che, in altro modo, sono direttamente attaccate a una derrata alimentare devono adempiere i requisiti di cui alle lettere c e d.

5. I giocattoli acquatici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell’uso raccomandato del giocattolo, il rischio che venga meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un’uscita che l’utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall’interno.

7. I giocattoli concepiti come mezzo per muoversi devono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all’energia cinetica da essi generata. L’utilizzatore deve poter usare tale sistema facilmente, senza incorrere nel rischio di essere sbalzato dal veicolo e di cadere o nel rischio di provocare lesioni a sé o a terzi. La velocità massima di progetto (velocità di esercizio rappresentativa che può raggiungere un giocattolo in base alla sua costruzione) dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

8. La forma e la composizione dei proiettili nonché l’energia cinetica che questi possono generare all’atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere progettati e costruiti in modo da escludere – tenuto conto della natura del giocattolo – il rischio di lesioni per l’utilizzatore e terzi.

9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:

a.
la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e
b.
i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.

10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti in modo tale che i valori massimi del rumore, impulsivo e prolungato, da essi emesso non danneggi l’udito dei bambini.

11. Giochi di attività

a.
I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, i seguenti rischi:
1.
parti del corpo schiacciate o intrappolate,
2.
indumenti intrappolati,
3.
cadute e urti,
4.
annegamento.
b.
Ogni superficie dei giochi di attività accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

2. Infiammabilità

1. I giocattoli non devono costituire pericolosi oggetti infiammabili nell’am­biente del bambino. Devono essere costituiti da materiali che non comportano rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo e che soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

a.
non bruciano se direttamente esposti all’azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b.
non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c.
qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, di modo che il fuoco può propagarsi solo lentamente;
d.
indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.

2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o preparati rispondenti ai criteri di classificazione di cui al numero 1 dell’appendice B della direttiva 2009/48/CE29 non possono contenere sostanze o preparati che possono divenire infiammabili in seguito alla perdita di componenti volatili non infiammabili. Tali sostanze o preparati indispensabili al loro funzionamento possono essere contenute in particolare in materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe.

3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non devono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

4. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati che:

a.
in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
b.
possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
c.
contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare preparati di aria infiammabili o esplosive.

29 Cfr. nota all’art. 13 cpv. 1 lett. a.

3. Proprietà chimiche

1. I giocattoli non devono presentare il rischio di compromettere la salute umana a causa dell’esposizione alle sostanze o ai preparati chimici di cui sono costituiti o in essi contenuti.

2. I giocattoli che sono essi stessi sostanze o preparati devono inoltre essere conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 5 giugno 201530 sui prodotti chimici (OPChim) relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichet­tatura, sempre che siano applicabili.

3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente alla versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui all’allegato 2 numero 1 OPChim non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli.

4. Si può derogare al numero 3 nel quadro delle disposizioni dell’allegato II numeri III.4 e III.5 della direttiva 2009/48/CE31.

5. I numeri 3 e 4 non si applicano ai giocattoli e alle loro parti contenenti nichel nell’acciaio inossidabile nonché alle parti con nichel destinate a condurre la corrente elettrica. Ai giocattoli con parti nichelate che vengono direttamente a contatto con la pelle per periodi prolungati si applicano i capoversi 1 e 2 dell’articolo 2 dell’ordi­nanza del 23 novembre 200532 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano.

6. I numeri 3 e 4 non si applicano ai materiali che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/200433 e sono conformi ai requisiti corrispondenti.

7. Fatta salva l’applicazione dei numeri 3 e 4, per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in giocattoli destinati ad essere portati alla bocca si applicano i seguenti valori limite nella prova di migrazione:

a.
nitrosammine: 0,05 mg/kg
b.
sostanze nitrosabili: 1 mg/kg

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare anche le prescrizioni dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201634 sui cosmetici (OCos).

9. Fragranze allergizzanti

a.
I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti. La presenza di tracce di queste fragranze è consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di «buona fabbricazione» e non superi i 100 mg/kg:

Numero

Fragranze allergizzanti

Numero CAS35

(1)

Olio di radice di enula (Inula helenium)

97676-35-2

(2)

Allil isotiocianato

57-06-7

(3)

Cianuro di benzile

140-29-4

(4)

4-terz-butilfenolo

98-54-4

(5)

Olio di chenopodio

8006-99-3

(6)

Ciclaminalcol

4756-19-8

(7)

Maleato di dietile

141-05-9

(8)

Diidrocumarina

119-84-6

(9)

2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide

6248-20-0

(10)

...

(11)

4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina

17874-34-9

(12)

Citraconato di dimetile

617-54-9

(13)

7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one

141-10-6

(15)

Difenilammina

122-39-4

(16)

Acrilato di etile

140-88-5

(17)

Foglia di fico (ficus carica), fresca e in preparati

68916-52-9

(18)

Trans-2-eptenale

18829-55-5

(19)

Trans-2-esenale-dietilacetale

67746-30-9

(20)

Trans-2-esenale-dimetilacetale

18318-83-7

(21)

Alcol idroabietilico

13393-93-6

(22)

4-etossifenolo

622-62-8

(23)

6-isopropil-2-decaidronaftalenolo

34131-99-2

(24)

7-metossicumarina

531-59-9

(25)

4-metossifenolo

150-76-5

(26)

4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one

104-27-8

(28)

metil-trans-2-butenoato

623-43-8

(29)

6-metilcumarina

92-48-8

(30)

7-metilcumarina

2445-83-2

(31)

5-metil-2,3-esandione

13706-86-0

(32)

Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-etossi-4-metilcumarina

87-05-8

(34)

Esaidrocumarina

700-82-3

(35)

Balsamo del Perù grezzo (essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentilidencicloesanone

25677-40-1

(37)

3,5,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)

83-66-9

(40)

4-fenil-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

amil cinnamal

122-40-7

(42)

Alcol amilcinnamico

101-85-9

(43)

Alcole benzilico

100-51-6

(44)

Salicilato di benzile

118-58-1

(45)

Alcol cinnamico

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citrale

5392-40-5

(48)

Cumarina

91-64-5

(49)

Eugenolo

97-53-0

(50)

Geraniolo

106-24-1

(51)

Idrossicitronellale

107-75-5

(52)

Idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide

31906-04-4

(53)

Isoeugenolo

97-54-1

(54)

Estratti di Evernia prunastri

90028-68-5

(55)

Estratti di Evernia furfuracea

90028-67-4

(56)

Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)

526-37-4

(57)

Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)

57074-21-2

(58)

Carbonato di metileptino

111-12-6

b.
Le seguenti fragranze allergizzanti devono essere dichiarate sul giocattolo, su un’etichetta fissa o su un foglietto illustrativo se sono aggiunte in concentrazioni superiori a 100 mg/kg del giocattolo o della parte del giocattolo:

Numero

Fragranze allergizzanti

Numero CAS

(1)

Alcol anisilico

105-13-5

(2)

Benzoato di benzile

120-51-4

(3)

Cinnamato di benzile

103-41-3

(4)

Citronellolo

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

(5)

Farnesolo

4602-84-0

(6)

Esilcinnamaldeide

101-86-0

(7)

Liliale

80-54-6

(8)

d-limonene

5989-27-5

(9)

Linaiolo

78-70-6

(10)

Metileptin carbonato

111-12-6

(11)

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

127-51-5

(12)

Acetilcedrene

32388-55-9

(13)

Salicilato di amile

2050-08-0

(14)

Trans-anetolo

4180-23-8

(15)

Benzaldeide

100-52-7

(16)

Canfora

76-22-2; 464-49-3

(17)

Carvone

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

(18)

Ossido di beta-cariofillene

87-44-5

(19)

Rose ketone-4 (damascenone)

23696-85-7

(20)

Alfa-damascone (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

(21)

Cis-beta-damascone

23726-92-3

(22)

Delta-damascone

57378-68-4

(23)

Acetato di dimetilbenzile carbinile (DMBCA)

151-05-3

(24)

Hexadecanolactone

109-29-5

(25)

Hexamethylindanopyran

1222-05-5

(26)

(dl)-limonene

138-86-3

(27)

Acetato di linalile

115-95-7

(28)

Mentolo

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

(29)

Salicilato di metile

119-36-8

(30)

3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-olo

67801-20-1

(31)

Alfa-pinene

80-56-8

(32)

Beta-pinene

127-91-3

(33)

Propilidenftalide

17369-59-4

(34)

Salicilaldeide

90-02-8

(35)

Alfa-santalolo

115-71-9

(36)

Beta-santalolo

77-42-9

(37)

Sclareolo

515-03-7

(38)

Alfa-terpineolo

10482-56-1; 98-55-5

(39)

Terpineolo (miscela di isomeri)

8000-41-7

(40)

Terpinolene

586-62-9

(41)

Tetrametil acetiloctaidronaftaleni

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

(42)

Trimetil benzenpropanolo (majantol)

103694-68-4

(43)

Vanillina

121-33-5

(44)

Cananga odorata e olio di ylang-ylang

83863-30-3; 8006-81-3

(45)

Olio di corteccia di Cedrus atlantica

92201-55-3; 8000-27-9

(46)

Olio di foglie di Cinnamomum cassia

8007-80-5

(47)

Olio di corteccia di Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(48)

Olio di fiori di Citrus aurantium amara

8016-38-4

(49)

Olio di buccia di Citrus aurantium amara

72968-50-4

(50)

Olio estratto dalla buccia di Citrus bergamia

89957-91-5

(51)

Olio estratto dalla buccia di Citrus limonum

84929-31-7

(52)

Olio estratto dalla buccia di Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis)

97766-30-8; 8028-48-6

(53)

Oli di Cymbopogon citratus/Cymbopogon schoenanthus

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

(54)

Olio di foglie di Eucalyptus spp.

92502-70-0; 8000-48-4

(55)

Olio di foglie/di fiori di Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum/Jasminum officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

(58)

Olio di frutti di Laurus nobilis

8007-48-5

(59)

Olio di foglie di Laurus nobilis

8002-41-3

(60)

Olio di semi di Laurus nobilis

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Menta piperita

8006-90-4; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp.; vari, tra cui

90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3; 84238-39-1

(70)

Olio di fiori di rosa (Rosa spp.); vari, tra cui

8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

(72)

Trementina (essenza)

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

10. Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

a.
Le fragranze di cui al numero 9 lettera a numeri 41−55 e al numero 9 lettera b numeri 1−11 possono essere usate nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:
1.
tali fragranze siano chiaramente indicate sull’imballaggio e l’im­ballaggio sia munito dell’avvertenza di cui all’allegato 3 parte B numero 10;
2.
i prodotti che il bambino può realizzare in base alle istruzioni per l’uso siano conformi ai requisiti dell’OCos36; e
3.
tali fragranze siano conformi alle disposizioni concernenti gli aromi nei prodotti alimentari.
b.
I giochi olfattivi da tavolo, i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore ai 36 mesi. Questi giocattoli devono essere muniti dell’avvertenza di cui all’allegato 3 parte B numero 1.

11. Valori limite per la prova di migrazione:

a.
Fatta salva l’applicazione dei numeri 3 e 4, non possono essere superati i seguenti valori limite nella prova di migrazione dei giocattoli e dei loro componenti:

Elemento o composto

mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile

mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso

mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura

Alluminio

2250

560

28130

Antimonio

45

11,3

560

Arsenico

3,8

0,9

47

Bario

1500

375

18750

Boro

1200

300

15000

Cadmio

1,3

0,3

17

Cromo(3+)

37,5

9,4

460

Cromo(6+)

0,02

0,005

0,053

Cobalto

10,5

2,6

130

Rame

622,5

156

7700

Piombo

2,0

0,5

23

Manganese

1200

300

15000

Mercurio

7,5

1,9

94

Nichel

75

18,8

930

Selenio

37,5

9,4

460

Stronzio

4500

1125

56000

Stagno

15000

3750

180000

Stagno organico

0,9

0,2

12

Zinco

3750

938

46000

b.
Questi valori limite non si applicano ai giocattoli e ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, della loro funzione, del loro volume o della loro massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bam­bini.

12. Fatta salva l’applicazione dei numeri 1–3, i giocattoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP37), ftalato di dibutile (DBP38), ftalato di diisobutil (DIBP39) e ftalato di butilbenzile (BBP40). I giocattoli che possono essere messi in bocca dai bambini non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP41), ftalato di diisodecile (DIDP42) e ftalato di diottile (DNOP43).

13. I giocattoli e i loro componenti non devono contenere più di 5 mg/kg di benzolo biodisponibile.

14. I giocattoli, inclusi i giochi di attività, non possono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti di gomma o di materia plastica che – in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili – entra in contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell’allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 18 maggio 200544 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

15. Per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca si applicano i seguenti specifici valori limite:

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (valore limite per il contenuto)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (valore limite per il contenuto)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (valore limite per il contenuto)

Bisfenolo A

80-05-7

0,04 mg/l (valore limite di migrazione)
secondo le procedure conformi alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:200545

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

2634-33-5

5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005

Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2‑metil-2H-isotiazol-3- one (n. CE 220-239-6) (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa

5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)‑one

26172-55-4

0,75 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa

2-metilisotiazolin-3(2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa

Fenolo

108-95-2

5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.

10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005

Formammide

75-12-7

20 μg/m3 (valore limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (valore soglia riferita al contenuto).

Formaldeide

50-00-0

1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli

0,1 ml/m3 (limite di emissione) nei materiali composti a base di legno per giocattoli

30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli

30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli

30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli

10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli (valore soglia riferita al contenuto)

30 RS 813.11

31 Cfr. nota all’art. 13 cpv. 1 lett. a.

32 RS 817.023.41

33 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ott. 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Versione GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

34 RS 817.032.31

35 Chemical Abstract Service (CAS)

36 RS 817.023.31

37 N. CAS 117-81-7; n. EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 204-211-0

38 N. CAS 84-74-2; n. EINECS 201-557-4

39 N. CAS 84-69-5; n. EINECS 201-553-2

40 N. CAS 85-68-7; n. EINECS 201-622-7

41 N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. EINECS 249-079-5 e 271-090-9

42 N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. EINECS 247-977-1 e 271-091-4

43 N. CAS 117-84-0; n. EINECS 204-214-7

44 RS 814.81

45 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch

4. Proprietà elettriche

1. Tensione

a.
La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.). Nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
b.
La tensione interna nominale può superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente solo se è garantito che la combinazione di tensione e intensità di corrente non possa costituire alcun rischio o provocare shock elettrici dannosi, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori che trasmettono l’elettri­cità al giocattolo devono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.

3. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni.

4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti dalle sorgenti elettriche.

5. I giocattoli elettrici devono garantire un’adeguata protezione contro i peri­coli di incendio.

6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall’apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo. Durante il funzionamento del giocattolo deve essere rispettato un livello di sicurezza conforme allo stato dell’arte generalmente riconosciuto e alle misure applicabili.

7. I giocattoli dotati di un sistema di comando elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche in caso di guasto o malfunzionamento del sistema elettronico, anche dovuto a fattori esterni.

8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.

9. I trasformatori dei giocattoli elettrici non devono essere una parte integrante del giocattolo.

5. Igiene

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia conformemente alle istruzioni del fabbri­cante.

6. Radioattività

1. I giocattoli non devono contenere nuclidi o sostanze radioattivi in forme o proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino.

2. Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 22 giugno 199446 sulla radioprotezione.

46 [RU 1994 1947, 1995 4959n. II 2, 1996 2129, 2000 1079342894, 2001 3294n. II 7, 2005 601all. 7 n. 3 2885 all. n. 7, 2007 1469all. 4 n. 44 5651, 2008 3153art. 10 n. 2 5747 all. n. 22, 2010 5191art. 20 n. 4 5395 all. 2 n. II 3, 2011 5227n. I 2.7, 2012 7065n. I 5 7157, 2013 3041n. I 5 3407 all. 6 n. 3; RU 2017 4261art. 200]. Vedi ora l’O del 26 apr. 2017 (RS 814.501).

Allegato 3 47

47 Aggiornato dai n. I e II cpv. 1 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).

(art. 5 cpv. 1, 2 e 6)

Avvertenze

Osservazione preliminare:

Tutte le avvertenze iniziano con il termine «Avvertenza» o «Avvertenze».

Parte A Avvertenze generali

Se necessario per l’uso sicuro, le avvertenze devono contenere le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, ad esempio:

l’età minima o massima dell’utilizzatore;
il peso minimo o massimo dell’utilizzatore;
le abilità dell’utilizzatore;
la precisazione che il giocattolo può essere utilizzato solo sotto la sorveglianza di un adulto.

Parte B Avvertenze particolari e istruzioni per l’uso per determinate categorie di giocattoli

1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

1.1 I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un’avvertenza quale: «Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.» oppure «Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.» oppure il seguente pittogramma:

1.2 Questa avvertenza deve essere accompagnata da una breve indicazione dei pericoli specifici che impongono tale precauzione. Tale indicazione complementare può anche essere contenuta nelle istruzioni per l’uso.

1.3 Il presente numero non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Giochi di attività

2.1 Un gioco di attività è un gioco destinato all’uso domestico, la cui struttura portante rimane fissa durante l’attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, oscillare, scivolare, dondolare, girare, strisciare o gattonare o una combinazione di queste attività.

2.2 I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Solo per uso domestico.»

2.3 I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività devono essere se del caso muniti di istruzioni che richiamino l’attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l’omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo. Al giocattolo devono inoltre essere allegate istruzioni per il corretto montaggio. Tali istruzioni devono contenere indicazioni sulle parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate nonché informazioni circa la superficie idonea per l’installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali

3.1 Un giocattolo funzionale è un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato a essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto.

3.2 I giocattoli funzionali devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.»

3.3 Le istruzioni per l’uso dei giocattoli funzionali devono contenere una descrizione delle misure precauzionali da adottare durante l’uso. Esse devono segnalare i pericoli a cui si espone l’utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure. Questi pericoli devono essere descritti nel dettaglio. In genere si tratta di pericoli propri dell’apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un’imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

4.1 Un giocattolo chimico è un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze e preparati chimici e destinato a essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età sotto la sorveglianza di un adulto.

4.2 L’imballaggio dei giocattoli chimici deve recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a … anni48. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto.»

4.3 Le istruzioni per l’uso dei giocattoli contenenti sostanze o preparati pericolosi devono attirare l’attenzione sulla natura pericolosa di tali sostanze o preparati. Esse devono contenere una descrizione delle misure precauzionali che l’utilizzatore deve adottare durante l’uso. Esse devono segnalare i pericoli a cui si espone l’utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure. Questi pericoli devono essere descritti brevemente. Devono essere indicate le misure di pronto soccorso necessarie in caso di incidenti gravi che possono verificarsi durante l’uso di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4.4 Sono fatte salve le disposizioni dell’OPChim49 concernenti la classificazione, l’imballaggio e la caratterizzazione delle sostanze e dei preparati.

4.5 Sono considerati giocattoli chimici in particolare i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che durante l’uso danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza.

48 L’età è stabilita dal fabbricante.

49 RS 813.11

5. Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

5.1 Se sono venduti come giocattoli, i pattini, i pattini a rotelle, i pattini in linea, gli skateboard, i monopattini e le biciclette giocattolo destinate a bambini devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico.»

5.2 Le istruzioni per l’uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell’utilizzatore o di terzi. Vanno fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

6. Giocattoli acquatici

6.1 Un giocattolo acquatico è un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull’acqua.

6.2 I giocattoli acquatici devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.»

7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

L’imballaggio dei giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o offerti assieme ad essi deve recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto.»

8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Questo giocattolo non fornisce protezione.»

9. Giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carrozzina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci

9.1 I giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carrozzina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.»

9.2 L’avvertenza deve figurare sia sull’imballaggio sia in modo permanente sul giocattolo.

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

10.1 Un gioco olfattivo da tavola è un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi.

10.2 Un kit cosmetico è un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, altri trucchi, dentifrici e prodotti per la cura dei capelli.

10.3 Un gioco gustativo è un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l’uso di ingredienti alimentari, come edulcoranti, liquidi, polveri e aromi.

10.4 L’imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui all’allegato 2 numero 3.9 lettera a numeri 41−55 e lettera b deve recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti.»

Allegato 4 50

50 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 23 ott. 2019 (RU 2019 3367). Aggiornato dal n. II dell’O dell’USAV del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 425).

(art. 8)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli 51

51 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur, www.snv.ch.

Numero

Titolo

SN EN 71-1:2015 + A1:2018

Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

SN EN 71-2:2011 con corrigendum A1:2014

Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità

SN EN 71-3:2019

Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

SN EN 71-4:2013

Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

SN EN 71-5:2016

Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

SN EN 71-7:2014 + A2:2018

Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova

SN EN 71-8:2018

Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività simili ad uso domestico per interno ed esterno

SN EN 71-12:2013

Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: Nitrosammine e sostanze nitrosabili

SN EN 71-13:2014

Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

SN EN 71-14:2018

Sicurezza dei giocattoli – Parte 14: Trampolini per uso domestico

SN EN 62115:2005 con emendamento A2:2011 e corrigendum AC:2011 con emendamento A11:2012 e corrigendum AC:2013 con emendamento A12:2015

Giocattoli elettrici – sicurezza

Allegato 5

(art. 10 cpv. 2)

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve comprendere in particolare quanto segue:

1.
una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nel giocattolo, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate (da richiedere al fornitore);
2.
la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell’articolo 9;
3.
una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
4.
una copia della dichiarazione di conformità;
5.
l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
6.
copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo di valutazione della conformità, se coinvolto;
7.
relazioni delle prove e una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme tecniche nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura di controllo interno della produzione di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a; e
8.
una copia del certificato di esame del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto nel certificato di esame del tipo, nonché una copia dei documenti presentati dal fabbricante all’organismo di valutazione della conformità, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame del tipo e abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b.

Allegato 6

(art. 14 cpv. 3)

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno gli elementi indicati nei moduli applicabili di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE52 nonché i seguenti elementi:

1.
n. … (numero d’identificazione del giocattolo);
2.
nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
3.
la dichiarazione: «La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante»;
4.
oggetto della dichiarazione (designazione del giocattolo ai fini della rintracciabilità) con una fotografia a colori su cui il giocattolo sia identificabile in modo sufficientemente chiaro;
5.
la dichiarazione che l’oggetto descritto nel numero 4 è conforme alle disposizioni applicabili;
6.
indicazione delle norme tecniche applicabili utilizzate o della documentazione tecnica con cui è dichiarata la conformità (specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità);
7.
se del caso, la dichiarazione: «L’organismo di valutazione della conformità (denominazione, numero)… ha… (descrizione dell’intervento) e rilasciato il seguente certificato: …»;
8.
informazioni supplementari:
Firmato per conto e a nome di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione) (firma)

52 Cfr. nota all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

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