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Ordinanza
sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
(OPCNP)

del 27 maggio 2020 (Stato 1° luglio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 32 capoverso 2bis della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn);
visto l’articolo 82 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer);
visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDAl);
visto l’articolo 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na l’at­tua­zio­ne del pia­no di con­trol­lo na­zio­na­le plu­rien­na­le (PCNP) del­la fi­lie­ra agroa­li­men­ta­re e de­gli og­get­ti d’uso.

2 Di­sci­pli­na in par­ti­co­la­re:

a.
l’obiet­ti­vo, i con­te­nu­ti e l’ela­bo­ra­zio­ne del PCNP;
b.
i prin­ci­pi ge­ne­ra­li dei con­trol­li dei pro­ces­si e gli in­ter­val­li tra i con­trol­li;
c.
le cam­pa­gne na­zio­na­li di con­trol­lo dei pro­dot­ti del­la fi­lie­ra agroa­li­men­ta­re e de­gli og­get­ti d’uso;
d.
la sor­ve­glian­za de­gli agen­ti zoo­no­ti­ci, del­le re­si­sten­ze agli an­ti­bio­ti­ci e di al­tri pe­ri­co­li per­ti­nen­ti le­ga­ti al­le der­ra­te ali­men­ta­ri;
e.
il rap­por­to an­nua­le sul PCNP e al­tri rap­por­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne sui con­trol­li uf­fi­cia­li.
Art. 2 Campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca ai con­trol­li uf­fi­cia­li:

a.
lun­go la fi­lie­ra agroa­li­men­ta­re;
b.
de­gli og­get­ti d’uso.

2 Si ap­pli­ca in par­ti­co­la­re ai con­trol­li nei se­guen­ti am­bi­ti:

a.
sa­lu­te dei ve­ge­ta­li;
b.
sa­lu­te de­gli ani­ma­li;
c.
pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li;
d.
ali­men­ti per ani­ma­li;
e.
me­di­ca­men­ti ve­te­ri­na­ri;
f.
der­ra­te ali­men­ta­ri;
g.
og­get­ti d’uso di cui all’ar­ti­co­lo 5 LDerr;
h.
de­si­gna­zio­ni se­con­do il di­rit­to agri­co­lo:
1.
de­si­gna­zio­ni pro­tet­te dei pro­dot­ti agri­co­li e dei lo­ro pro­dot­ti tra­sfor­ma­ti di cui agli ar­ti­co­li 14–16a e 63 LA­gr,
2.
de­si­gna­zio­ni di pro­dot­ti agri­co­li che in Sviz­ze­ra so­no pro­tet­te da un trat­ta­to in­ter­na­zio­na­le,
3.
la di­chia­ra­zio­ne di pro­dot­ti ot­te­nu­ti se­con­do me­to­di vie­ta­ti in Sviz­ze­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 18 LA­gr.

3 Le di­spo­si­zio­ni del­le se­zio­ni 3 e 4 non si ap­pli­ca­no ai con­trol­li:

a.
sui pro­ces­si pre­vi­sti dall’or­di­nan­za del 31 ot­to­bre 20186 sul­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li;
b.
sui pro­ces­si pre­vi­sti dall’or­di­nan­za del 14 no­vem­bre 20077 sul vi­no;
c.
del­le de­si­gna­zio­ni se­con­do il di­rit­to agri­co­lo:
1.
de­si­gna­zio­ni pro­tet­te di cui agli ar­ti­co­li 14–16a LA­gr,
2.
de­si­gna­zio­ni di pro­dot­ti agri­co­li che in Sviz­ze­ra so­no pro­tet­te da un trat­ta­to in­ter­na­zio­na­le,
3.
la di­chia­ra­zio­ne di pro­dot­ti ot­te­nu­ti se­con­do me­to­di vie­ta­ti in Sviz­ze­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 18 LA­gr.
Art. 3 Definizioni  

Si in­ten­de per:

a.
pia­no di con­trol­lo na­zio­na­le plu­rien­na­le (PCNP): il do­cu­men­to di por­ta­ta plu­rien­na­le pre­di­spo­sto dall’au­to­ri­tà com­pe­ten­te e con­te­nen­te in­for­ma­zio­ni ge­ne­ra­li in me­ri­to al­la strut­tu­ra, all’or­ga­niz­za­zio­ne e al­la stra­te­gia del si­ste­ma di con­trol­lo uf­fi­cia­le del­la fi­lie­ra agroa­li­men­ta­re e de­gli og­get­ti d’uso;
b.
fi­lie­ra agroa­li­men­ta­re: la se­quen­za del­le fa­si e del­le ope­ra­zio­ni con­cer­nen­ti la pro­du­zio­ne, la tra­sfor­ma­zio­ne, la di­stri­bu­zio­ne, il de­po­si­to e la mo­vi­men­ta­zio­ne di una der­ra­ta ali­men­ta­re e dei suoi in­gre­dien­ti, dal­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria al con­su­mo;
c.
con­trol­lo di ba­se: il con­trol­lo uf­fi­cia­le che con­sen­te di ve­ri­fi­ca­re se l’azien­da nel suo com­ples­so ga­ran­ti­sce il ri­spet­to del­le di­spo­si­zio­ni di leg­ge per­ti­nen­ti;
d.
con­trol­lo di ve­ri­fi­ca: il con­trol­lo uf­fi­cia­le nell’azien­da per ac­cer­ta­re che le la­cu­ne ri­le­va­te in oc­ca­sio­ne di un pre­ce­den­te con­trol­lo so­no sta­te col­ma­te;
e.
con­trol­lo ba­sa­to su so­spet­ti: il con­trol­lo uf­fi­cia­le svol­to quan­do si so­spet­ta l’inos­ser­van­za del­le pre­scri­zio­ni;
f.
con­trol­lo in­ter­me­dio: il con­trol­lo che ha luo­go tra due con­trol­li di ba­se quan­do il Can­to­ne ha con­sta­ta­to in un’azien­da un ri­schio in­di­vi­dua­le più ele­va­to op­pu­re quan­do nell’am­bi­to di un con­trol­lo di ba­se non si so­no po­tu­ti ve­ri­fi­ca­re ele­men­ti im­por­tan­ti;
g.
con­trol­lo am­mi­ni­stra­ti­vo: il me­to­do di con­trol­lo che con­si­ste nel­la ve­ri­fi­ca dei da­ti am­mi­ni­stra­ti­vi di un’azien­da sen­za che es­sa ven­ga ispe­zio­na­ta sul po­sto.

Sezione 2: Piano di controllo nazionale pluriennale

Art. 4 Obiettivo del piano di controllo nazionale pluriennale  

Il PCNP ha co­me obiet­ti­vo l’at­tua­zio­ne di una stra­te­gia na­zio­na­le coe­ren­te e in­te­gra­ta dei con­trol­li uf­fi­cia­li, ta­le da co­pri­re tut­ti i set­to­ri e tut­te le fa­si del­la fi­lie­ra agroa­li­men­ta­re e de­gli og­get­ti d’uso, im­por­ta­zio­ne com­pre­sa.

Art. 5 Contenuto del piano di controllo nazionale pluriennale  

Il PCNP con­tie­ne in­for­ma­zio­ni ge­ne­ra­li in me­ri­to al­la strut­tu­ra e all’or­ga­niz­za­zio­ne del si­ste­ma di con­trol­lo e ai con­trol­li stes­si. In­clu­de in par­ti­co­la­re:

a.
gli obiet­ti­vi stra­te­gi­ci e il mo­do in cui ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne per sta­bi­li­re le prio­ri­tà in ma­te­ria di con­trol­li uf­fi­cia­li e as­se­gna­zio­ne del­le ri­sor­se;
b.
la ca­te­go­riz­za­zio­ne dei ri­schi dei con­trol­li uf­fi­cia­li;
c.
l’or­ga­niz­za­zio­ne del­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti e dei lo­ro com­pi­ti a li­vel­lo fe­de­ra­le e can­to­na­le, ol­tre al­le ri­sor­se di cui es­se di­spon­go­no;
d.
l’even­tua­le de­le­ga di com­pi­ti a or­ga­ni di di­rit­to pub­bli­co o pri­va­to;
e.
l’or­ga­niz­za­zio­ne dei con­trol­li uf­fi­cia­li a li­vel­lo fe­de­ra­le e can­to­na­le;
f.
i si­ste­mi di con­trol­lo ap­pli­ca­ti ai di­ver­si set­to­ri e il coor­di­na­men­to tra le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti;
g.
le mi­su­re at­tua­te per ga­ran­ti­re che le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti adem­pia­no i lo­ro ob­bli­ghi;
h.
la for­ma­zio­ne del per­so­na­le del­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti;
i.
le pro­ce­du­re do­cu­men­ta­te pre­vi­ste per i con­trol­li uf­fi­cia­li;
j.
i pia­ni di emer­gen­za in ca­so di cri­si, com­pre­sa la de­si­gna­zio­ne del­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti che oc­cor­re mo­bi­li­ta­re e la de­scri­zio­ne dei lo­ro com­pi­ti e del­le lo­ro re­spon­sa­bi­li­tà non­ché le pro­ce­du­re di scam­bio di in­for­ma­zio­ni tra que­ste au­to­ri­tà e gli al­tri sog­get­ti in­te­res­sa­ti;
k.
l’or­ga­niz­za­zio­ne ge­ne­ra­le del­la col­la­bo­ra­zio­ne e del­la mu­tua as­si­sten­za fra le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti del­la Sviz­ze­ra e le au­to­ri­tà este­re;
l.
l’elen­co dei com­pi­ti di con­trol­lo uf­fi­cia­li del­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti lun­go tut­ta la fi­lie­ra agroa­li­men­ta­re;
m.
l’elen­co dei pro­gram­mi na­zio­na­li di con­trol­lo at­tua­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 17.
Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale pluriennale  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG) e l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la si­cu­rez­za ali­men­ta­re e di ve­te­ri­na­ria (USAV) ela­bo­ra­no il PCNP in col­la­bo­ra­zio­ne con le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne, l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne (AFD) e, se ne­ces­sa­rio, al­tri uf­fi­ci fe­de­ra­li.

2 L’UFAG e l’USAV ten­go­no con­to, a tal fi­ne, del­le nor­me e rac­co­man­da­zio­ni in­ter­na­zio­na­li e dei rap­por­ti com­pi­la­ti ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 19 e 20.

3 Il PCNP è ela­bo­ra­to in li­nea di prin­ci­pio per una du­ra­ta qua­drien­na­le.

4 È sot­to­po­sto per ap­pro­va­zio­ne al Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’eco­no­mia, del­la for­ma­zio­ne e del­la ri­cer­ca (DE­FR) e al Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’in­ter­no (DFI).

5 Il PCNP è adat­ta­to re­go­lar­men­te agli am­bi­ti di cui all’ar­ti­co­lo 2 e ri­ve­du­to in par­ti­co­la­re al­la lu­ce dei se­guen­ti fat­to­ri:

a.
la com­par­sa di nuo­ve ma­lat­tie, nuo­vi or­ga­ni­smi no­ci­vi per i ve­ge­ta­li o al­tri ri­schi per la sa­lu­te de­gli es­se­ri uma­ni, de­gli ani­ma­li e dei ve­ge­ta­li, per la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li o, se si trat­ta di or­ga­ni­smi ge­ne­ti­ca­men­te mo­di­fi­ca­ti e di pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri, an­che per l’am­bien­te;
b.
la com­par­sa di nuo­vi ca­si di in­gan­no;
c.
le mo­di­fi­che es­sen­zia­li nell’or­ga­niz­za­zio­ne del­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti;
d.
i ri­sul­ta­ti dei con­trol­li uf­fi­cia­li del­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti;
e.
even­tua­li ri­sul­ta­ti dei con­trol­li svol­ti da au­to­ri­tà este­re; e
f.
le sco­per­te scien­ti­fi­che.

6 L’UFAG e l’USAV con­sul­ta­no le au­to­ri­tà can­to­na­li com­pe­ten­ti e l’AFD pri­ma di re­vi­sio­na­re il PCNP, se le mo­di­fi­che in­ci­do­no in ma­nie­ra si­gni­fi­ca­ti­va sul­le lo­ro ri­sor­se.

7 Le mo­di­fi­che ven­go­no pro­po­ste per ap­pro­va­zio­ne al DE­FR e al DFI.

Sezione 3: Controllo dei processi

Art. 7 Controlli di base  

1 Le se­guen­ti azien­de de­vo­no es­se­re sot­to­po­ste a un con­trol­lo di ba­se al­me­no una vol­ta nell’in­ter­val­lo mas­si­mo de­fi­ni­to nell’al­le­ga­to 1 per la lo­ro ca­te­go­ria di azien­da:

a.
azien­de at­ti­ve nel­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria;
b.
azien­de con un am­bi­to di at­ti­vi­tà a mon­te o di­ret­ta­men­te a val­le del­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria; e
c.
azien­de sog­get­te all’ob­bli­go di no­ti­fi­ca ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 20 e 62 dell’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 20168 sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri e gli og­get­ti d’uso e ci­ta­te nell’al­le­ga­to 1.

2 Le re­stan­ti azien­de so­no sog­get­te a con­trol­li se­con­do cri­te­ri de­fi­ni­ti dal­le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà can­to­na­li e fe­de­ra­li d’ese­cu­zio­ne.

3 L’UFAG e l’USAV, nei pro­pri am­bi­ti di com­pe­ten­za e in col­la­bo­ra­zio­ne con le au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne, pos­so­no pre­ci­sa­re per ogni ca­te­go­ria d’azien­da i pun­ti da ve­ri­fi­ca­re e i lo­ro cri­te­ri di va­lu­ta­zio­ne.

4 Fat­ta ec­ce­zio­ne per lʼam­bi­to del­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria, le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne pos­so­no au­men­ta­re l’in­ter­val­lo tra i con­trol­li se­con­do il ca­po­ver­so 1 per i con­trol­li di azien­de si­tua­te in zo­ne geo­gra­fi­che di dif­fi­ci­le ac­ces­so.

5 L’USAV può mo­di­fi­ca­re, se ne­ces­sa­rio, l’in­ter­val­lo mas­si­mo tra i con­trol­li di ba­se fis­sa­to nel­lʼe­len­co 3 dell’al­le­ga­to 1.

Art. 8 Controlli supplementari  

1 Ol­tre ai con­trol­li di ba­se, si pos­so­no ese­gui­re con­trol­li sup­ple­men­ta­ri, se­gna­ta­men­te:

a.
con­trol­li di ve­ri­fi­ca ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra d;
b.
con­trol­li sul­la ba­se di so­spet­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra e;
c.
con­trol­li svol­ti quan­do nell’azien­da so­no an­nun­cia­ti cam­bia­men­ti im­por­tan­ti;
d.
con­trol­li svol­ti quan­do unʼa­zien­da o un set­to­re rap­pre­sen­ta­no un ri­schio ele­va­to;
e.
con­trol­li svol­ti quan­do nel­lʼam­bi­to di un con­trol­lo di ba­se non si so­no po­tu­ti ve­ri­fi­ca­re ele­men­ti im­por­tan­ti.

2 La fre­quen­za dei con­trol­li sup­ple­men­ta­ri è sta­bi­li­ta dall’au­to­ri­tà com­pe­ten­te in ba­se ai ri­schi. I con­trol­li sup­ple­men­ta­ri non in­flui­sco­no sull’in­ter­val­lo tra i con­trol­li di ba­se.

3 Nel­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria ani­ma­le i con­trol­li sup­ple­men­ta­ri di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re d ed e cor­ri­spon­do­no ai con­trol­li in­ter­me­di di cui al­lʼar­ti­co­lo 3 let­te­ra f.

Art. 9 Delega dei controlli  

1 Se un or­ga­no di di­rit­to pub­bli­co di­ver­so dal­la com­pe­ten­te au­to­ri­tà can­to­na­le d’ese­cu­zio­ne o un or­ga­no di di­rit­to pri­va­to svol­ge i con­trol­li, la col­la­bo­ra­zio­ne con la com­pe­ten­te au­to­ri­tà can­to­na­le d’ese­cu­zio­ne va di­sci­pli­na­ta in un con­trat­to scrit­to. L’au­to­ri­tà can­to­na­le d’ese­cu­zio­ne de­ve vi­gi­la­re sull’os­ser­van­za del­le di­spo­si­zio­ni con­trat­tua­li e ga­ran­ti­re che le pre­scri­zio­ni fe­de­ra­li sul­lo svol­gi­men­to dei con­trol­li sia­no ri­spet­ta­te.

2 Gli or­ga­ni di di­rit­to pri­va­to de­vo­no es­se­re ac­cre­di­ta­ti ai sen­si dell’or­di­nan­za del 17 giu­gno 19969 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne in ba­se al­la nor­ma «SN EN ISO/IEC 17020, 2012 Va­lu­ta­zio­ne di con­for­mi­tà – Re­qui­si­ti per il fun­zio­na­men­to di va­ri ti­pi di or­ga­ni­smi che ese­guo­no ispe­zio­ni»10.

9 RS 946.512

10 Le nor­me ci­ta­te pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te e or­di­na­te a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur, www.snv.ch.

Sezione 4: Disposizioni specifiche per la produzione primaria

Art. 10 Ambiti di controllo  

1 Le di­spo­si­zio­ni del­le se­zio­ni 3 e 4 si ap­pli­ca­no ai con­trol­li nel­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria se­con­do le se­guen­ti or­di­nan­ze:

a.
or­di­nan­za del 23 apri­le 200811 sul­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li;
b.
or­di­nan­za del 18 ago­sto 200412 sui me­di­ca­men­ti per uso ve­te­ri­na­rio;
c.
or­di­nan­za del 23 no­vem­bre 200513 con­cer­nen­te la pro­du­zio­ne pri­ma­ria;
d.
or­di­nan­za del 20 ot­to­bre 201014 sul con­trol­lo del lat­te;
e.
or­di­nan­za del 27 giu­gno 199515 sul­le epi­zoo­zie;
f.
or­di­nan­za BD­TA del 26 ot­to­bre 201116.

2 Gli am­bi­ti di con­trol­lo per la pro­du­zio­ne pri­ma­ria so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 2.

Art. 11 Coordinamento dei controlli  

1 Gli or­ga­ni can­to­na­li di coor­di­na­men­to dei con­trol­li di cui all’ar­ti­co­lo 8 del­lʼor­di­nan­za del 31 ot­to­bre 201817 sul coor­di­na­men­to dei con­trol­li del­le azien­de agri­co­le (OCoC) or­ga­niz­za­no i con­trol­li di ba­se in mo­do ta­le che, in li­nea di prin­ci­pio, le azien­de non sia­no sog­get­te a più di un con­trol­lo di ba­se per an­no ci­vi­le.

2 Coor­di­na­no i con­trol­li di ba­se se­con­do le or­di­nan­ze di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1 con i con­trol­li di ba­se di cui all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 OCoC. I con­trol­li am­mi­ni­stra­ti­vi di cui al­lʼar­ti­co­lo 3 let­te­ra g so­no esclu­si dal coor­di­na­men­to.

Art. 12 Controlli amministrativi  

1 Nel set­to­re del­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria ani­ma­le, un con­trol­lo am­mi­ni­stra­ti­vo ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra g può so­sti­tui­re un con­trol­lo di ba­se, se du­ran­te i due con­trol­li di ba­se pre­ce­den­ti l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te ha ri­le­va­to tutt’al più ina­dem­pien­ze di tra­scu­ra­bi­le im­por­tan­za e se non vi so­no sta­ti cam­bia­men­ti so­stan­zia­li nell’azien­da.

2 I con­trol­li am­mi­ni­stra­ti­vi pos­so­no es­se­re ese­gui­ti al mas­si­mo per un pe­rio­do di ot­to an­ni con­se­cu­ti­vi.

Art. 13 Controlli senza preavviso  

1 Nel­lʼam­bi­to del­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li, al­me­no la se­guen­te per­cen­tua­le dei con­trol­li an­nua­li de­ve es­se­re svol­ta sen­za pre­av­vi­so:

a.
con­trol­li di ba­se di cui all’ar­ti­co­lo 7: 20 per cen­to;
b.
tut­ti i con­trol­li di cui agli ar­ti­co­li 7 e 8: 40 per cen­to.

2 Il nu­me­ro di con­trol­li sen­za pre­av­vi­so si cal­co­la in ba­se al nu­me­ro to­ta­le di con­trol­li svol­ti.

3 I con­trol­li am­mi­ni­stra­ti­vi non so­no con­si­de­ra­ti nel cal­co­lo del nu­me­ro di con­trol­li da svol­ge­re sen­za pre­av­vi­so.

4 Per i re­stan­ti am­bi­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10 le au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­ti de­ter­mi­na­no il nu­me­ro di con­trol­li sen­za pre­av­vi­so.

Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli  

1 Le au­to­ri­tà can­to­na­li in­ca­ri­ca­te dei con­trol­li del­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria se­con­do le or­di­nan­ze di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1 prov­ve­do­no af­fin­ché i ri­sul­ta­ti dei con­trol­li di cui agli ar­ti­co­li 7 e 8 sia­no re­gi­stra­ti o tra­sfe­ri­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i da­ti sui con­trol­li (Acon­trol) di cui all’ar­ti­co­lo 6 dell’or­di­nan­za del 23 ot­to­bre 201318 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne nel cam­po dell’agri­col­tu­ra.

2 Il trat­ta­men­to suc­ces­si­vo dei con­trol­li nel­la pro­du­zio­ne pri­ma­ria ani­ma­le av­vie­ne nel(ASAN) se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 dell’or­di­nan­za del 6 giu­gno 201419 con­cer­nen­te i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne per il ser­vi­zio ve­te­ri­na­rio pub­bli­co.

3 L’UFAG e l’USAV sta­bi­li­sco­no la ti­po e l’am­piez­za dei da­ti che de­vo­no es­se­re re­gi­stra­ti in ogni si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne.

Art. 15 Inadempienze alle prescrizioni di altre ordinanze  

Una per­so­na ad­det­ta al con­trol­lo che con­sta­ta una pa­le­se vio­la­zio­ne di una di­spo­si­zio­ne di un’or­di­nan­za di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1 del­la pre­sen­te or­di­nan­za o di cui all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 OCoC20, de­ve se­gna­lar­la al­le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne an­che se non ave­va il com­pi­to di con­trol­la­re l’os­ser­van­za di ta­le di­spo­si­zio­ne.

Art. 16 Programmi prioritari nell’ambito della protezione degli animali  

1 D’in­te­sa con i ser­vi­zi spe­cia­liz­za­ti can­to­na­li, l’USAV può de­fi­ni­re in un pro­gram­ma prio­ri­ta­rio nel­lʼam­bi­to del­la pro­te­zio­ne de­gli ani­ma­li i pun­ti da ve­ri­fi­ca­re in ma­nie­ra ap­pro­fon­di­ta nel cor­so dei con­trol­li di ba­se.

2 L’USAV ema­na pre­scri­zio­ni tec­ni­che sul pro­gram­ma prio­ri­ta­rio.

Sezione 5: Programmi nazionali di controllo e raccolta di informazioni e di dati

Art. 17 Programmi nazionali di controllo  

1 Va­ri pro­gram­mi na­zio­na­li di con­trol­lo so­no coor­di­na­ti nell’am­bi­to del PCNP.

2 Il con­te­nu­to di ta­li pro­gram­mi di con­trol­lo è sta­bi­li­to:

a.
in vir­tù di ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 3; op­pu­re
b.
dall’UFAG e dall’USAV nei pro­pri am­bi­ti di com­pe­ten­za e in col­la­bo­ra­zio­ne con le au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne.
Art. 18 Raccolta di informazioni e di dati  

1 L’UFAG e l’USAV ri­le­va­no i da­ti che con­sen­to­no di ri­co­no­sce­re e de­scri­ve­re i pe­ri­co­li de­ri­van­ti dal­le der­ra­te ali­men­ta­ri, di va­lu­ta­re le espo­si­zio­ni e di sti­ma­re i ri­schi con­nes­si al­la pre­sen­za di ta­li pe­ri­co­li.

2 Es­si ge­sti­sco­no un si­ste­ma che per­met­te di sor­ve­glia­re la pre­va­len­za e l’in­sor­gen­za dei pe­ri­co­li con­nes­si al­le der­ra­te ali­men­ta­ri. Ta­le sor­ve­glian­za con­cer­ne in par­ti­co­la­re:

a.
gli agen­ti zoo­no­ti­ci ri­le­van­ti dal pun­to di vi­sta dell’epi­de­mio­lo­gia uma­na;
b.
le re­si­sten­ze agli an­ti­bio­ti­ci;
c.
tut­ti gli al­tri am­bi­ti per cui la sor­ve­glian­za è op­por­tu­na in ra­gio­ne del­le co­no­scen­ze scien­ti­fi­che o de­gli ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li.

Sezione 6: Rapporti

Art. 19 Rapporto annuale  

L’UFAG e l’USAV pub­bli­ca­no un rap­por­to an­nua­le co­mu­ne sull’at­tua­zio­ne del PCNP. Es­so con­tie­ne in par­ti­co­la­re:

a.
ogni mo­di­fi­ca si­gni­fi­ca­ti­va del PCNP, in par­ti­co­la­re quel­le ap­por­ta­te per te­ner con­to dei fat­to­ri di cui all’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 5;
b.
i ri­sul­ta­ti dei con­trol­li uf­fi­cia­li ef­fet­tua­ti l’an­no pre­ce­den­te, in con­for­mi­tà con il PCNP;
c.
il ti­po e il nu­me­ro di vio­la­zio­ni re­la­ti­ve agli am­bi­ti di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 2, per am­bi­to, ri­le­va­te l’an­no pre­ce­den­te dal­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti;
d.
il ti­po e il nu­me­ro dei ca­si in cui le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti han­no adot­ta­to mi­su­re a se­gui­to del ri­le­va­men­to di vio­la­zio­ni.
Art. 20 Rapporti specifici  

L’UFAG e l’USAV, nei pro­pri am­bi­ti di com­pe­ten­za, pub­bli­ca­no in ba­se ai con­trol­li svol­ti dal­le au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne un rap­por­to spe­ci­fi­co re­la­ti­vo ai pro­gram­mi di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 17.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 21  

1 L’UFAG, l’USAV e le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà can­to­na­li d’ese­cu­zio­ne so­no in­ca­ri­ca­ti dell’at­tua­zio­ne del PCNP nei pro­pri am­bi­ti di com­pe­ten­za.

2 In col­la­bo­ra­zio­ne con l’UFAG, l’USAV sor­ve­glia l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za da par­te dei Can­to­ni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione di un altro atto normativo  

È abro­ga­ta l’or­di­nan­za del 16 di­cem­bre 201621 sul pia­no di con­trol­lo na­zio­na­le del­la ca­te­na ali­men­ta­re e de­gli og­get­ti d’uso.

21 RU 2017339, 2018 4171all. 2 n. 2 4209 all. 8 n. 5

Art. 23 Modifica di altri atti normativi  

La mo­di­fi­ca di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 4.

Art. 24 Entrata in vigore  

1 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 2, la pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° lu­glio 2020.

2 L’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 1 en­tra in vi­go­re 1° gen­na­io 2021.

Allegato 1

(art. 7 cpv. 1 e 5)

Intervalli massimi tra i controlli di base

Elenco 1 Aziende che effettuano produzione primaria

Categoria d’azienda

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

1.1

Azienda annuale

1.1.1

Azienda annuale, a produzione vegetale, che conta oltre cinque ettari di superficie coltiva aperta oppure oltre 50 are di colture speciali (controllo della produzione vegetale)

8

1.1.2

Azienda annuale, a produzione animale, che conta oltre tre unità di bestiame grosso (controllo della produzione animale)

4

1.2

Acquacoltura con una produzione superiore a 500 kg l’anno

4

1.3

Apicoltura con più di 40 arnie

8

1.4

Azienda d’estivazione

8

Elenco 2 Aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria

Categoria d’azienda

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

2.1

Azienda di fabbricazione registrata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito

8

2.2

Azienda di fabbricazione autorizzata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito

8

2.3

Azienda di fabbricazione registrata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito

8

2.4

Azienda di fabbricazione autorizzata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito

4

2.5

Esercizio commerciale o importatore di alimenti per animali da reddito

8

2.6

Stazione di monta e di inseminazione equina

1

2.7

Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati diversi dai cavalli

0,5

2.8

Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi

8

2.9

Centro di raccolta del latte

4

2.10

Macello, tranne macello per pollame, e azienda con un’esigua capacità produttiva di cui all’articolo 3 lettera m dell’ordinanza del 16 dicembre 201622 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

1

2.11

Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato

1

2.12

Azienda che trasforma sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 25 maggio 201123 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

1

2.13

Impianto di trasformazione che tratta sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 6 OSOAn

1

2.14

Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; stoccaggio intermedio

2

2.15

Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata che dispensano medicamenti per animali da reddito

5

2.16

Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata di ambulatori veterinari per animali da compagnia che non dispensano medicamenti per animali da reddito

10

Elenco 3 Aziende soggette all’obbligo di notifica di cui agli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso24

Codice

Categoria d’azienda

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A

Aziende industriali

A1

Trasformazione industriale di materie prime di origine animale

A101

Azienda di fabbricazione di latticini

2

A102

Azienda di stagionatura di formaggi

2

A103

Azienda di confezionamento di prodotti caseari

2

A104

Macello, tranne macello per pollame, e aziende di esigua capacità produttiva di cui al’articolo 3 lettera m OMCC

vedi elenco 2

A105

Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato

vedi elenco 2

A106

Stabilimento di sezionamento

1

A107

Azienda di fabbricazione di carne macinata

1

A108

Azienda di lavorazione di intestini e trippe

2

A109

Azienda di produzione di carne separata meccanicamente

1

A110

Azienda di fabbricazione di prodotti a base di carne

2

A111

Azienda di imballaggio/riconfezionamento di carne fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello

2

A112

Pesca professionale

8

A113

Azienda di fabbricazione di prodotti a base di pesce

2

A114

Azienda di imballaggio e commercializzazione di uova

4

A115

Azienda di fabbricazione di uova liquide e altri ovoprodotti

2

A116

Azienda di trasformazione di miele, pappa reale e prodotti a base di polline

4

A117

Centro di raccolta latte

vedi elenco 2

A2

Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale

A201

Impianti di molitura e decorticazione

4

A202

Azienda di fabbricazione di articoli di panetteria, di confetteria o di pasticceria

2

A203

Azienda di fabbricazione di paste alimentari secche

4

A204

Azienda di fabbricazione di paste alimentari fresche con o senza ripieno

2

A205

Azienda di fabbricazione di cereali per la colazione

2

A206

Azienda di fabbricazione di prodotti a base di frutta e/o verdura (surgelati, conserve, confetture ecc.)

4

A207

Azienda di fabbricazione di oli commestibili

4

A208

Azienda di fabbricazione di grassi commestibili

4

A209

Azienda di fabbricazione di aceto

4

A210

Azienda di fabbricazione di zucchero, sorte di zuccheri e prodotti a base di zuccheri

4

A211

Azienda di fabbricazione di cacao, cioccolato e prodotti a base di cacao

4

A212

Azienda di fabbricazione di tè e caffè

4

A213

Confezionamento di frutta e verdura

4

A214

Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi

vedi elenco 2

A3

Industria delle bevande

A301

Azienda di fabbricazione di acqua sorgiva, acqua potabile o acqua minerale in contenitori

4

A302

Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate

4

A5

Altre industrie alimentari

A501

Azienda di fabbricazione di zuppe, condimenti, estratto di carne, brodo, gelatina

4

A502

Azienda di fabbricazione di amido e prodotti a base di amido

4

A503

Azienda di fabbricazione di maionese (industriale); salsa per insalata, senape, salsa da condimento

2

A505

Azienda di fabbricazione di integratori alimentari

2

A506

Azienda di fabbricazione di additivi alimentari e aromi

4

A507

Azienda di fabbricazione di piatti pronti al consumo

2

A508

Azienda di fabbricazione di lieviti alimentari; azienda di fabbricazione di microalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl)

4

A509

Azienda di fabbricazione di sale da cucina

4

A510

Azienda di fabbricazione di spezie e di condimenti

2

B

Aziende artigianali

B1

Macellerie, pescherie

B101

Macelleria

2

B102

Pescheria

2

B2

Caseifici, latterie

B201

Caseificio, latteria

2

B202

Azienda d’estivazione con caseificio d’alpeggio

4

B3

Panetterie, pasticcerie

B301

Panetteria, confetteria, pasticceria

2

B4

Fabbricazione di bevande

B401

Azienda di fabbricazione di succhi di frutta e verdura

4

B402

Azienda di fabbricazione di bevande aromatizzate

4

B403

Azienda di fabbricazione di birra

4

B404

Azienda di fabbricazione di vino

4

B405

Azienda di fabbricazione di bevande a base di vino

4

B406

Azienda di fabbricazione di sidro e di altri vini di frutta

4

B407

Azienda di fabbricazione di bevande spiritose

4

B408

Azienda di fabbricazione di altre bevande alcoliche

4

B5

Produzione e vendita in azienda

B501

Distributore diretto di prodotti agricoli

4

B6

Altre aziende artigianali

B601

Altra azienda artigianale

4

C

Aziende di distribuzione

C1

Commercio all’ingrosso

C101

Commercio e trasporti

4

C102

Azienda di trasporto: merce sfusa

4

C103

Azienda di trasporto: merce refrigerata o surgelata, sfusa/imballata

4

C104

Azienda di trasporto: merce imballata

8

C105

Deposito e movimentazione di merci

4

C106

Intermediario commerciale; azienda di commercio all’ingrosso, importatore

8

C2

Ipermercati e supermercati

C201

Ipermercato (> 2500 m2)

2

C202

Grande supermercato (1000-2499 m2)

2

C203

Piccolo supermercato (400-999 m2)

2

C204

Grande esercizio commerciale (100-399 m2)

2

C3

Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie

C301

Azienda di commercio al dettaglio < 100 m2

4

C302

Azienda di commercio al dettaglio >100 m2

2

C303

Drogheria e farmacia

8

C4

Vendita per corrispondenza

C401

Azienda di vendita per corrispondenza

8

C5

Commercio di oggetti d’uso

C512

Centro di tatuaggi e di trucco permanente

4

C6

Altri esercizi commerciali

C601

Venditore ambulante, porta a porta

4

D

Aziende di ristorazione

D1

Aziende di ristorazione collettiva

D101

Azienda di ristorazione senza cucina propria

4

D102

Azienda di ristorazione con cucina propria

2

D2

Azienda di catering/ristorazione per eventi

D201

Azienda di catering/ristorazione per eventi

2

D3

Ospedali, case di cura

D301

Azienda di ristorazione senza cucina propria (ospedale, casa di cura)

4

D302

Azienda di ristorazione con cucina propria (ospedale, casa di cura)

2

D4

Ristorazione per l’esercito

D401

Azienda di ristorazione senza cucina propria (esercito)

4

D402

Azienda di ristorazione con cucina propria (esercito)

2

D5

Altre aziende di ristorazione

D501

Azienda di fabbricazione di prodotti di rosticceria

2

D502

Gestore di distributori automatici di derrate alimentari

8

E

Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile

E1

Sistema di approvvigionamento di acqua potabile

4

Allegato 2

(art. 10 cpv. 2)

Ambiti di controllo specifici nella produzione primaria

Ambito

Ordinanza

1.1 Igiene nella produzione primaria vegetale

Ordinanza del 23 novembre 200525
concernente la produzione primaria

1.2 Igiene nella produzione primaria animale (esclusa la produzione lattiera)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria

1.3 Igiene nella produzione lattiera

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria

Ordinanza del 20 ottobre 201026 sul controllo del latte

1.4 Medicamenti veterinari

Ordinanza del 18 agosto 200427 sui medicamenti per uso veterinario

1.5 Salute degli animali ed epizoozie

Ordinanza del 27 giugno 199528 sulle epizoozie

1.6 Traffico di animali

Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201129

1.7 Protezione degli animali
(anche come parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e come condizione relativa ai contributi per la conservazione della razza Franches-Montagnes)

Ordinanza del 23 aprile 200830 sulla protezione degli animali

Allegato 3

(art. 17 cpv. 2 lett. a)

Campagne realizzate in virtù di accordi internazionali

N.

Tema

Frequenza del rapporto

1

Sicurezza chimica e microbiologica dell’acqua potabile in Svizzera

L’USAV pubblica ogni tre anni un rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l’altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell’acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezione dei rapporti delle autorità d’esecuzione.

2

Contaminanti e sostanze vietate nelle derrate alimentari d’origine animale prodotte in Svizzera

Annuale

3

Controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi

Annuale

Allegato 4

(art. 23)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...31

31 Le mod. possono essere consultate alla RU20202441.

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