Ordinanza
sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
(OPCNP)
del 27 maggio 2020 (Stato 1° luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 32 capoverso 2bis della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn);
visto l’articolo 82 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer);
visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDAl);
visto l’articolo 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina l’attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.
2 Disciplina in particolare:
- a.
- l’obiettivo, i contenuti e l’elaborazione del PCNP;
- b.
- i principi generali dei controlli dei processi e gli intervalli tra i controlli;
- c.
- le campagne nazionali di controllo dei prodotti della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso;
- d.
- la sorveglianza degli agenti zoonotici, delle resistenze agli antibiotici e di altri pericoli pertinenti legati alle derrate alimentari;
- e.
- il rapporto annuale sul PCNP e altri rapporti della Confederazione sui controlli ufficiali.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali:
- a.
- lungo la filiera agroalimentare;
- b.
- degli oggetti d’uso.
2 Si applica in particolare ai controlli nei seguenti ambiti:
- a.
- salute dei vegetali;
- b.
- salute degli animali;
- c.
- protezione degli animali;
- d.
- alimenti per animali;
- e.
- medicamenti veterinari;
- f.
- derrate alimentari;
- g.
- oggetti d’uso di cui all’articolo 5 LDerr;
- h.
- designazioni secondo il diritto agricolo:
- 1.
- designazioni protette dei prodotti agricoli e dei loro prodotti trasformati di cui agli articoli 14–16a e 63 LAgr,
- 2.
- designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
- 3.
- la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l’articolo 18 LAgr.
3 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 non si applicano ai controlli:
- a.
- sui processi previsti dall’ordinanza del 31 ottobre 20186 sulla salute dei vegetali;
- b.
- sui processi previsti dall’ordinanza del 14 novembre 20077 sul vino;
- c.
- delle designazioni secondo il diritto agricolo:
- 1.
- designazioni protette di cui agli articoli 14–16a LAgr,
- 2.
- designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
- 3.
- la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l’articolo 18 LAgr.
Art. 3 Definizioni
Si intende per:
- a.
- piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP): il documento di portata pluriennale predisposto dall’autorità competente e contenente informazioni generali in merito alla struttura, all’organizzazione e alla strategia del sistema di controllo ufficiale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso;
- b.
- filiera agroalimentare: la sequenza delle fasi e delle operazioni concernenti la produzione, la trasformazione, la distribuzione, il deposito e la movimentazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, dalla produzione primaria al consumo;
- c.
- controllo di base: il controllo ufficiale che consente di verificare se l’azienda nel suo complesso garantisce il rispetto delle disposizioni di legge pertinenti;
- d.
- controllo di verifica: il controllo ufficiale nell’azienda per accertare che le lacune rilevate in occasione di un precedente controllo sono state colmate;
- e.
- controllo basato su sospetti: il controllo ufficiale svolto quando si sospetta l’inosservanza delle prescrizioni;
- f.
- controllo intermedio: il controllo che ha luogo tra due controlli di base quando il Cantone ha constatato in un’azienda un rischio individuale più elevato oppure quando nell’ambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti;
- g.
- controllo amministrativo: il metodo di controllo che consiste nella verifica dei dati amministrativi di un’azienda senza che essa venga ispezionata sul posto.
Sezione 2: Piano di controllo nazionale pluriennale
Art. 4 Obiettivo del piano di controllo nazionale pluriennale
Il PCNP ha come obiettivo l’attuazione di una strategia nazionale coerente e integrata dei controlli ufficiali, tale da coprire tutti i settori e tutte le fasi della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, importazione compresa.
Art. 5 Contenuto del piano di controllo nazionale pluriennale
Il PCNP contiene informazioni generali in merito alla struttura e all’organizzazione del sistema di controllo e ai controlli stessi. Include in particolare:
- a.
- gli obiettivi strategici e il modo in cui vengono presi in considerazione per stabilire le priorità in materia di controlli ufficiali e assegnazione delle risorse;
- b.
- la categorizzazione dei rischi dei controlli ufficiali;
- c.
- l’organizzazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello federale e cantonale, oltre alle risorse di cui esse dispongono;
- d.
- l’eventuale delega di compiti a organi di diritto pubblico o privato;
- e.
- l’organizzazione dei controlli ufficiali a livello federale e cantonale;
- f.
- i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra le autorità competenti;
- g.
- le misure attuate per garantire che le autorità competenti adempiano i loro obblighi;
- h.
- la formazione del personale delle autorità competenti;
- i.
- le procedure documentate previste per i controlli ufficiali;
- j.
- i piani di emergenza in caso di crisi, compresa la designazione delle autorità competenti che occorre mobilitare e la descrizione dei loro compiti e delle loro responsabilità nonché le procedure di scambio di informazioni tra queste autorità e gli altri soggetti interessati;
- k.
- l’organizzazione generale della collaborazione e della mutua assistenza fra le autorità competenti della Svizzera e le autorità estere;
- l.
- l’elenco dei compiti di controllo ufficiali delle autorità competenti lungo tutta la filiera agroalimentare;
- m.
- l’elenco dei programmi nazionali di controllo attuati ai sensi dell’articolo 17.
Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale pluriennale
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il PCNP in collaborazione con le competenti autorità cantonali d’esecuzione, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali.
2 L’UFAG e l’USAV tengono conto, a tal fine, delle norme e raccomandazioni internazionali e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 19 e 20.
3 Il PCNP è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale.
4 È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI).
5 Il PCNP è adattato regolarmente agli ambiti di cui all’articolo 2 e riveduto in particolare alla luce dei seguenti fattori:
- a.
- la comparsa di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per i vegetali o altri rischi per la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali, per la protezione degli animali o, se si tratta di organismi geneticamente modificati e di prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
- b.
- la comparsa di nuovi casi di inganno;
- c.
- le modifiche essenziali nell’organizzazione delle autorità competenti;
- d.
- i risultati dei controlli ufficiali delle autorità competenti;
- e.
- eventuali risultati dei controlli svolti da autorità estere; e
- f.
- le scoperte scientifiche.
6 L’UFAG e l’USAV consultano le autorità cantonali competenti e l’AFD prima di revisionare il PCNP, se le modifiche incidono in maniera significativa sulle loro risorse.
7 Le modifiche vengono proposte per approvazione al DEFR e al DFI.
Sezione 3: Controllo dei processi
Art. 7 Controlli di base
1 Le seguenti aziende devono essere sottoposte a un controllo di base almeno una volta nell’intervallo massimo definito nell’allegato 1 per la loro categoria di azienda:
- a.
- aziende attive nella produzione primaria;
- b.
- aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria; e
- c.
- aziende soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 20168 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e citate nell’allegato 1.
2 Le restanti aziende sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali d’esecuzione.
3 L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione, possono precisare per ogni categoria d’azienda i punti da verificare e i loro criteri di valutazione.
4 Fatta eccezione per lʼambito della produzione primaria, le competenti autorità d’esecuzione possono aumentare l’intervallo tra i controlli secondo il capoverso 1 per i controlli di aziende situate in zone geografiche di difficile accesso.
5 L’USAV può modificare, se necessario, l’intervallo massimo tra i controlli di base fissato nellʼelenco 3 dell’allegato 1.
Art. 8 Controlli supplementari
1 Oltre ai controlli di base, si possono eseguire controlli supplementari, segnatamente:
- a.
- controlli di verifica ai sensi dell’articolo 3 lettera d;
- b.
- controlli sulla base di sospetti ai sensi dell’articolo 3 lettera e;
- c.
- controlli svolti quando nell’azienda sono annunciati cambiamenti importanti;
- d.
- controlli svolti quando unʼazienda o un settore rappresentano un rischio elevato;
- e.
- controlli svolti quando nellʼambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti.
2 La frequenza dei controlli supplementari è stabilita dall’autorità competente in base ai rischi. I controlli supplementari non influiscono sull’intervallo tra i controlli di base.
3 Nella produzione primaria animale i controlli supplementari di cui al capoverso 1 lettere d ed e corrispondono ai controlli intermedi di cui allʼarticolo 3 lettera f.
Art. 9 Delega dei controlli
1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d’esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d’esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L’autorità cantonale d’esecuzione deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.
2 Gli organi di diritto privato devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione in base alla norma «SN EN ISO/IEC 17020, 2012 Valutazione di conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»10.
10 Le norme citate possono essere consultate e ordinate a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur, www.snv.ch.
Sezione 4: Disposizioni specifiche per la produzione primaria
Art. 10 Ambiti di controllo
1 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze:
- a.
- ordinanza del 23 aprile 200811 sulla protezione degli animali;
- b.
- ordinanza del 18 agosto 200412 sui medicamenti per uso veterinario;
- c.
- ordinanza del 23 novembre 200513 concernente la produzione primaria;
- d.
- ordinanza del 20 ottobre 201014 sul controllo del latte;
- e.
- ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie;
- f.
- ordinanza BDTA del 26 ottobre 201116.
2 Gli ambiti di controllo per la produzione primaria sono elencati nell’allegato 2.
Art. 11 Coordinamento dei controlli
1 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 8 dellʼordinanza del 31 ottobre 201817 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) organizzano i controlli di base in modo tale che, in linea di principio, le aziende non siano soggette a più di un controllo di base per anno civile.
2 Coordinano i controlli di base secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 con i controlli di base di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC. I controlli amministrativi di cui allʼarticolo 3 lettera g sono esclusi dal coordinamento.
17 RS 910.15
Art. 12 Controlli amministrativi
1 Nel settore della produzione primaria animale, un controllo amministrativo ai sensi dell’articolo 3 lettera g può sostituire un controllo di base, se durante i due controlli di base precedenti l’autorità competente ha rilevato tutt’al più inadempienze di trascurabile importanza e se non vi sono stati cambiamenti sostanziali nell’azienda.
2 I controlli amministrativi possono essere eseguiti al massimo per un periodo di otto anni consecutivi.
Art. 13 Controlli senza preavviso
1 Nellʼambito della protezione degli animali, almeno la seguente percentuale dei controlli annuali deve essere svolta senza preavviso:
- a.
- controlli di base di cui all’articolo 7: 20 per cento;
- b.
- tutti i controlli di cui agli articoli 7 e 8: 40 per cento.
2 Il numero di controlli senza preavviso si calcola in base al numero totale di controlli svolti.
3 I controlli amministrativi non sono considerati nel calcolo del numero di controlli da svolgere senza preavviso.
4 Per i restanti ambiti di cui all’articolo 10 le autorità di controllo competenti determinano il numero di controlli senza preavviso.
Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli
1 Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 201318 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.
2 Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel(ASAN) secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 6 giugno 201419 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.
3 L’UFAG e l’USAV stabiliscono la tipo e l’ampiezza dei dati che devono essere registrati in ogni sistema d’informazione.
19 RS 916.408
Art. 15 Inadempienze alle prescrizioni di altre ordinanze
Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un’ordinanza di cui all’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza o di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC20, deve segnalarla alle competenti autorità d’esecuzione anche se non aveva il compito di controllare l’osservanza di tale disposizione.
20 RS 910.15
Art. 16 Programmi prioritari nell’ambito della protezione degli animali
1 D’intesa con i servizi specializzati cantonali, l’USAV può definire in un programma prioritario nellʼambito della protezione degli animali i punti da verificare in maniera approfondita nel corso dei controlli di base.
2 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul programma prioritario.
Sezione 5: Programmi nazionali di controllo e raccolta di informazioni e di dati
Art. 17 Programmi nazionali di controllo
1 Vari programmi nazionali di controllo sono coordinati nell’ambito del PCNP.
2 Il contenuto di tali programmi di controllo è stabilito:
- a.
- in virtù di accordi internazionali conformemente all’allegato 3; oppure
- b.
- dall’UFAG e dall’USAV nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione.
Art. 18 Raccolta di informazioni e di dati
1 L’UFAG e l’USAV rilevano i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli derivanti dalle derrate alimentari, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alla presenza di tali pericoli.
2 Essi gestiscono un sistema che permette di sorvegliare la prevalenza e l’insorgenza dei pericoli connessi alle derrate alimentari. Tale sorveglianza concerne in particolare:
- a.
- gli agenti zoonotici rilevanti dal punto di vista dell’epidemiologia umana;
- b.
- le resistenze agli antibiotici;
- c.
- tutti gli altri ambiti per cui la sorveglianza è opportuna in ragione delle conoscenze scientifiche o degli accordi internazionali.
Sezione 6: Rapporti
Art. 19 Rapporto annuale
L’UFAG e l’USAV pubblicano un rapporto annuale comune sull’attuazione del PCNP. Esso contiene in particolare:
- a.
- ogni modifica significativa del PCNP, in particolare quelle apportate per tener conto dei fattori di cui all’articolo 6 capoverso 5;
- b.
- i risultati dei controlli ufficiali effettuati l’anno precedente, in conformità con il PCNP;
- c.
- il tipo e il numero di violazioni relative agli ambiti di cui all’articolo 2 capoverso 2, per ambito, rilevate l’anno precedente dalle autorità competenti;
- d.
- il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato misure a seguito del rilevamento di violazioni.
Art. 20 Rapporti specifici
L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli svolti dalle autorità d’esecuzione un rapporto specifico relativo ai programmi di controllo secondo l’articolo 17.
Sezione 7: Esecuzione
Art. 21
1 L’UFAG, l’USAV e le competenti autorità cantonali d’esecuzione sono incaricati dell’attuazione del PCNP nei propri ambiti di competenza.
2 In collaborazione con l’UFAG, l’USAV sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza da parte dei Cantoni.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 22 Abrogazione di un altro atto normativo
È abrogata l’ordinanza del 16 dicembre 201621 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso.
21 RU 2017339, 2018 4171all. 2 n. 2 4209 all. 8 n. 5
Art. 23 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 4.
Art. 24 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
2 L’articolo 13 capoverso 1 entra in vigore 1° gennaio 2021.
Allegato 1
Intervalli massimi tra i controlli di base
Elenco 1 Aziende che effettuano produzione primaria
Elenco 2 Aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria
Elenco 3 Aziende soggette all’obbligo di notifica di cui agli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso2424 RS 817.02
24 RS 817.02