Art. 6 Sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti del tabacco
1 Senza autorizzazione possono essere consegnati soltanto prodotti del tabacco che, oltre al tabacco greggio, contengono unicamente le seguenti sostanze, e questo fino a concorrenza delle percentuali in massa indicate (le quantità si riferiscono alla sostanza secca del prodotto finito, senza eventuali involucri in materiali estranei al tabacco): - a.14
- sostanze sapide: fino ad un quantitativo totale di 15 per cento in massa, per il tabacco tagliato o in rotoli fino al 20 per cento in massa, per il tabacco per pipe ad acqua fino al 70 per cento in massa; per sostanze sapide si intendono:
- 1.
- gli aromi di cui all’allegato 3 numero 24 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200515 sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (OCDerr),
- 2.
- la Folia liatris; il tenore totale di cumarina non deve superare lo 0,1 per cento in massa,
- 3.
- le sorte di zuccheri, il miele e le spezie nonché altre parti innocue di vegetali e i loro estratti,
- 4.
- gli edulcoranti di cui all’allegato 1 sezione c numero 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200516 sugli additivi (OAdd) ad eccezione del sucralosio E 955 e del sale di aspartame-acesulfame E 962;
- b.17
- sostanze umidificanti:in una quantità totale non superiore al 10 per cento in massa e al 60 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua; sono autorizzate: glicerina, sorbitolo, glicole 1,2-propilenico, glicole 1,3-butilenico, glicole trietilenico, acido ortofosforico e acido alfa-glicerofosforico e i loro sali di sodio, potassio, calcio e magnesio;
- c.
- sostanze sbiancanti le ceneri ed acceleranti la combustione:sonoautorizzatiidrossido di alluminio, ossido di alluminio, silicati di alluminio, solfato di alluminio, allume, acido silicico, talco, ossido di magnesio, diossido di titanio, acidi carbonico, acetico, malico, citrico, tartarico, lattico e formico e loro sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, nonché fosfati d’ammonio, sodio, potassio, calcio e magnesio, cloruro d’ammonio, solfato d’ammonio; inoltre nitrato di potassio per i sigari e il tabacco tagliato;
- d.
- sostanze conservanti(se si usano combinazioni di dette sostanze, la somma dei singoli quozienti tra la quantità aggiunta e quella massima non dev’essere superiore a 1):
- 1.
- per le sigarette:
- –
- acido benzoico e suoi sali di sodio, potassio e calcio, acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio fino a 3 g/kg,
- –
- esteri etilico e propilico dell’acido p-idrossibenzoico ed i loro sali di sodio fino ad 1 g/kg,
- 2.
- per i sigari, il tabacco tagliato, in rotoli e ricostituito:
- –
- acido benzoico ed i suoi sali di sodio, potassio e calcio, acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio, esteri etilico e propilico dell’acido p-idrossi- benzoico ed i loro sali di sodio fino a 5 g/kg
- –
- 2(tiazolil-4-)-2 benzimidazolo e acido formico fino a 1,5 g/kg,
- 3.18
- per tabacco per pipe ad acqua:
- –
- acido priopionico fino a 5 g/kg;
- e.
- sostanze adesive e leganti:sono autorizzatisostanze gelificanti ed addensanti conformemente all’Allegato 3 OAdd, nonché gelatina, gommalacca, collodio, etilcellulosa, acetilcellulosa, idrossietilcellulosa, idrossietilmetilcellulosa, idrossipropilguar e gliossale. Inoltre, per le colle degli involucri: dispersioni acquose di acetato di polivinile e di copolimeri di acetato di polivinile.
2 La quantità delle sostanze di cui al capoverso 1 lettere a-e, riferita alla sostanza secca del prodotto finito, non deve superare il 25 per cento in massa nelle sigarette, nei sigari e negli altri articoli per fumatori, l’80 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua ed il 30 per cento in massa negli altri prodotti del tabacco; non si tiene conto di eventuali involucri in materiali estranei al tabacco.19 3 Su domanda motivata, l’UFSP può autorizzare altre sostanze. L’autorizzazione deve essere limitata nel tempo e pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su Internet.20 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161). 15 [RU 2005 6159, 2006 7334981, 2008 10296045, 2009 2025, 2010 97514754649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031. RU 2017 1353art. 44]. Vedi ora l’all. 5 parte D dell’O del DFI del 16 dic. 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (RS 817.022.16). 16 [RU 2005 6191. RU 2007 2977art. 7]. Vedi ora l’all. 1adell’O del 25 nov. 2013 (RS 817.022.31). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1187). 18 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5161). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20124857).
|
Art. 10 Obbligo di notifica
1 Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco è tenuto a fornire all’UFSP i seguenti dati relativi ai prodotti del tabacco consegnati in Svizzera: - a.
- elenco 1 delle sostanze aggiunte al tabacco greggio specifiche per ogni marca: enumerazione delle sostanze con percentuale superiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio utilizzato, suddivise per tipo di prodotto, marca e quantità utilizzata (in ordine decrescente); le sostanze con percentuale inferiore possono essere raggruppate in un’unica categoria (per es. aromi);
- b.
- elenco 2 delle funzioni e delle quantità massime di tutte le sostanze aggiunte al tabacco greggio: enumerazione di tutte le sostanze aggiunte ai prodotti del tabacco, suddivise per tipo e in ordine alfabetico; vanno indicate la funzione della sostanza e la quantità massima utilizzata in un prodotto;
- c.
- elenco 3 delle sostanze aggiunte nei componenti esenti da tabacco: enumerazione di tutte le sostanze aggiunte ai componenti esenti da tabacco (per es. carta, colle, filtro), suddivise per tipo e in ordine alfabetico; va indicata la quantità massima utilizzata in un prodotto.
- d.
- elenco 4 delle sostanze nocive nelle sigarette: enumerazione, per marca, del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio per ogni sigaretta.
2 Vanno allegati i dati tossicologici delle sostanze utilizzate, sotto forma combusta o incombusta, sempre che siano noti alla persona soggetta all’obbligo di notifica. 3 I dati devono essere comunicati annualmente all’UFSP, entro il 31 dicembre, in tutte le lingue ufficiali e in una forma elettronica che si presti per la pubblicazione.30 4 L’UFSP rende i dati accessibili al pubblico. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20124857).
|