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Ordinanza del DFI
concernente l’igiene nella macellazione
(OIgM)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° luglio 2020)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)1,

visti gli articoli 4 capoverso 4, 16 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 31 capoverso 7, 34 capoverso 1, 38 capoverso 3 e 40 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);
visto l’articolo 303 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie,4

ordina:

1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013.

2 RS 817.190

3 RS 916.401

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Sezione 1: Esigenze riguardanti i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina 5

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Art. 1 ... 6

I ma­cel­li e sta­bi­li­men­ti per la la­vo­ra­zio­ne del­la sel­vag­gi­na7 de­vo­no sod­di­sfa­re le esi­gen­ze di cui all’al­le­ga­to 1.

6 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con ef­fet­to dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

7 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 20171637). Di det­ta mod. è sta­to te­nu­to con­to in tut­ti gli art. men­zio­na­ti nel­la RU.

Art. 28

8 Abro­ga­to dal n. II 3 dell’O del 16 mag. 2007, con ef­fet­to dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Sezione 2: Misure d’igiene nei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina 9

9 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Art. 3

Per le mi­su­re d’igie­ne nei ma­cel­li e sta­bi­li­men­ti per la la­vo­ra­zio­ne del­la sel­vag­gi­na10 fan­no sta­to le pre­scri­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 3.

10 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Sezione 3: Procedura di controllo degli animali da macello

Art. 4

Per il con­trol­lo de­gli ani­ma­li da ma­cel­lo fan­no sta­to le pre­scri­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 4.

Sezione 4: Procedura di controllo delle carni

Art. 5 Preparazione della carcassa

1 Chiun­que ma­cel­li ani­ma­li de­ve pre­sen­ta­re, per il con­trol­lo del­le car­ni, le car­cas­se e le par­ti di car­cas­sa sog­get­te al con­trol­lo se­con­do l’al­le­ga­to 5.

2 Gli or­ga­ni de­vo­no es­se­re pre­sen­ta­ti con i ri­spet­ti­vi lin­fo­no­di, se que­sti so­no sog­get­ti al con­trol­lo.

3 Per le spe­cia­li­tà ga­stro­no­mi­che il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le11 può, ca­so per ca­so, au­to­riz­za­re de­ro­ghe al mo­do di pre­sen­ta­zio­ne.

11 Nuo­va espr. giu­sta l’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 con­cer­nen­te la for­ma­zio­ne, il per­fe­zio­na­men­to e l’ag­gior­na­men­to del­le per­so­ne im­pie­ga­te nel Ser­vi­zio ve­te­ri­na­rio pub­bli­co, in vi­go­re dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 6 Controllo

1 Il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le con­trol­la la car­cas­sa e le par­ti di car­cas­sa con­for­me­men­te al­le pre­scri­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 6.

2 Se ne­ces­sa­rio, il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le esten­de il con­trol­lo se­gna­ta­men­te:

a.
pre­le­van­do cam­pio­ni per ana­li­si di la­bo­ra­to­rio;
b.
in­ci­den­do al­tre par­ti del­la car­cas­sa e i re­la­ti­vi lin­fo­no­di.

2bis Per i sui­ni do­me­sti­ci è pos­si­bi­le ri­nun­cia­re al pre­lie­vo di un cam­pio­ne per le ana­li­si di la­bo­ra­to­rio al fi­ne di ve­ri­fi­ca­re la pre­sen­za di Tri­chi­nel­la, se so­no sod­di­sfat­te le con­di­zio­ni per l’ido­nei­tà al con­su­mo o per il trat­ta­men­to di con­ge­la­zio­ne se­con­do lʼal­le­ga­to 7 nu­me­ro 1.3.2.12

3 Nel­la mi­su­ra in cui la pre­sen­te or­di­nan­za non pre­scri­ve il pro­ce­di­men­to, oc­cor­re ap­pli­ca­re me­to­di di con­trol­lo scien­ti­fi­ca­men­te ri­co­no­sciu­ti e spe­ri­men­ta­ti, in par­ti­co­la­re quel­li sta­bi­li­ti a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le.

4 Du­ran­te il con­trol­lo van­no adot­ta­te le ne­ces­sa­rie pre­cau­zio­ni per pre­ve­ni­re le con­ta­mi­na­zio­ni.

5 Qua­lo­ra di­ver­si ve­te­ri­na­ri uf­fi­cia­li par­te­ci­pi­no al con­trol­lo del­la car­cas­sa e del­le par­ti di un ani­ma­le, tut­ti i ri­sul­ta­ti che dif­fe­ri­sco­no dal­lo sta­to nor­ma­le de­vo­no es­se­re co­mu­ni­ca­ti al­la per­so­na che pren­de la de­ci­sio­ne fi­na­le.

6 Per le spe­cia­li­tà ga­stro­no­mi­che il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le può, di ca­so in ca­so, au­to­riz­za­re de­ro­ghe al­le pro­ce­du­re di con­trol­lo.13

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4811).

Art. 7 Decisione

1 Il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le de­ci­de in me­ri­to all’ido­nei­tà al con­su­mo del­le car­cas­se e dei pro­dot­ti del­la ma­cel­la­zio­ne do­po aver esa­mi­na­to tut­te le in­for­ma­zio­ni uti­li e i mo­ti­vi di con­te­sta­zio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 7.

2 Il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le può:

a.
or­di­na­re che, pri­ma del­la lo­ro eli­mi­na­zio­ne, le car­cas­se e le par­ti non ido­nee al con­su­mo sia­no de­na­tu­ra­te o con­tras­se­gna­te in mo­do par­ti­co­la­re;
b.14
im­por­re con­di­zio­ni per l’uti­liz­za­zio­ne del­la car­ne di ani­ma­li in­for­tu­na­ti e ma­cel­la­ti fuo­ri dal ma­cel­lo o dal­lo sta­bi­li­men­to per la la­vo­ra­zio­ne del­la sel­vag­gi­na.

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Art. 8 Bollatura della carne

1 L’ido­nei­tà al con­su­mo è di­chia­ra­ta:

a.
con un bol­lo di ido­nei­tà al con­su­mo:
1.15
ap­po­sto sui quar­ti o sui se­sti de­gli ani­ma­li del­la spe­cie equi­na e bo­vi­na; è esclu­sa la car­ne di ani­ma­li del­la spe­cie bo­vi­na di età in­fe­rio­re a sei set­ti­ma­ne,
2.
ap­po­sto su ognu­na del­le mez­ze­ne dell’al­tro be­stia­me da ma­cel­lo; per gli agnel­li, i ca­pret­ti e i por­cel­li­ni in­te­ri è suf­fi­cien­te un bol­lo,
3.
per la sel­vag­gi­na, ad ec­ce­zio­ne del­le le­pri e del­la sel­vag­gi­na da pen­na, si ap­pli­ca un so­lo bol­lo;
b.
con un cer­ti­fi­ca­to di ido­nei­tà al con­su­mo se­con­do l’al­le­ga­to 8 per la car­ne di vo­la­ti­li da cor­ti­le, co­ni­gli do­me­sti­ci, ra­ti­ti, le­pri e sel­vag­gi­na da pen­na.

2 Il bol­lo di ido­nei­tà al con­su­mo può es­se­re ap­po­sto an­che pri­ma che i ri­sul­ta­ti de­gli esa­mi sia­no di­spo­ni­bi­li, se il ve­te­ri­na­rio uf­fi­cia­le ha la ga­ran­zia che la car­ne dell’ani­ma­le in­te­res­sa­to sa­rà com­mer­cia­liz­za­ta sol­tan­to in ca­so di ri­sul­ta­ti sod­di­sfa­cen­ti.

3 Il bol­lo di ido­nei­tà al con­su­mo può es­se­re im­pres­so con l’in­chio­stro o a fuo­co. For­ma e te­sto so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 9.

4 Per il bol­lo di ido­nei­tà al con­su­mo e per tut­te le bol­la­tu­re non uf­fi­cia­li so­no uti­liz­za­bi­li so­lo co­lo­ran­ti in­de­le­bi­li e ben vi­si­bi­li, am­mes­si dall’or­di­nan­za del 23 no­vem­bre 200516 su­gli ad­di­ti­vi.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).

16[RU 2005 6191. RU 2007 2977art. 7]. Ve­di ora l’O del 22 giu. 2007 (RS 817.022.31).

Sezione 5: Disposizioni di natura organizzativa e tecnica

Art. 9 Tempo richiesto per il controllo delle carni

1 I ma­cel­li e sta­bi­li­men­ti per la la­vo­ra­zio­ne del­la sel­vag­gi­na17 con un im­pian­to di tra­spor­to del­le car­cas­se de­vo­no re­go­lar­ne la ve­lo­ci­tà in mo­do che per ogni car­cas­sa e per le ri­spet­ti­ve par­ti vi sia­no a di­spo­si­zio­ne al­me­no i se­guen­ti in­ter­val­li di tem­po per il con­trol­lo del­le car­ni:

a.
per gli ani­ma­li del­la spe­cie bo­vi­na di età su­pe­rio­re a sei set­ti­ma­ne:

4 mi­nu­ti

b.
per gli ani­ma­li del­la spe­cie bo­vi­na di età in­fe­rio­re a sei set­ti­ma­ne:

2 mi­nu­ti

c.
per gli ani­ma­li del­le spe­cie ovi­na e ca­pri­na:

1 mi­nu­to

d.
per gli ani­ma­li del­la spe­cie sui­na (sen­za cam­pio­na­men­to ai fi­ni dell’esa­me tri­chi­no­sco­pi­co):

1 mi­nu­to

e.
per gli ani­ma­li del­la spe­cie equi­na (sen­za cam­pio­na­men­to ai fi­ni dell’esa­me tri­chi­no­sco­pi­co):

4 mi­nu­ti

f.
per al­tro be­stia­me da ma­cel­lo:

2 mi­nu­ti

g.
per le le­pri e la sel­vag­gi­na da pen­na:

1 mi­nu­to

h.
per al­tra sel­vag­gi­na (sen­za cam­pio­na­men­to ai fi­ni dell’esa­me tri­chi­no­sco­pi­co:

2 mi­nu­ti

i.
per i vo­la­ti­li da cor­ti­le e i co­ni­gli do­me­sti­ci:

2,5 se­con­di

2 Gli in­ter­val­li di tem­po di cui al ca­po­ver­so 1 si ap­pli­ca­no al con­trol­lo di car­cas­se e di par­ti che non ha da­to luo­go a con­te­sta­zio­ni so­stan­zia­li ed è sta­to ese­gui­to in con­di­zio­ni fa­vo­re­vo­li sia dal pro­fi­lo tec­ni­co-azien­da­le che da quel­lo del per­so­na­le.

17 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Art. 10 Analisi microbiologica delle carni

1 Un’ana­li­si mi­cro­bio­lo­gi­ca del­le car­ni de­ve es­se­re or­di­na­ta se a cau­sa di in­su­di­cia­men­ti o di al­te­ra­zio­ni pa­to­lo­gi­che del­la car­cas­sa o del­le sue par­ti ri­sul­ta dif­fi­ci­le pro­nun­cia­re una de­ci­sio­ne di ido­nei­tà al con­su­mo, se­gna­ta­men­te in ca­so di:

a.
tur­be del­lo sta­to ge­ne­ra­le;
b.
pro­ces­si in­fiam­ma­to­ri o ne­cro­si;
c.18
evi­sce­ra­zio­ne de­gli ani­ma­li, ad ec­ce­zio­ne del­la sel­vag­gi­na cac­cia­ta, av­ve­nu­ta ol­tre 45 mi­nu­ti do­po lo stor­di­men­to e l’uc­ci­sio­ne o non ese­gui­ta a re­go­la d’ar­te;
d.
dis­san­gua­men­to dub­bio;
e.
so­spet­to di spe­ci­fi­che in­fe­zio­ni con mi­cror­ga­ni­smi pa­to­ge­ni per l’uo­mo, p. es. sal­mo­nel­le.

2 L’ana­li­si mi­cro­bio­lo­gi­ca del­le car­ni non è ne­ces­sa­ria se, a cau­sa di uno dei mo­ti­vi di con­te­sta­zio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 7, la car­cas­sa de­ve es­se­re eli­mi­na­ta co­me sot­to­pro­dot­to di ori­gi­ne ani­ma­le.

3 Il ri­sul­ta­to dell’ana­li­si mi­cro­bio­lo­gi­ca del­le car­ni è uno de­gli ele­men­ti che, se­con­do l’al­le­ga­to 7, de­vo­no es­se­re pre­si in con­si­de­ra­zio­ne per de­ci­de­re in me­ri­to all’uti­liz­za­bi­li­tà del­la car­cas­sa. Il ri­sul­ta­to fa­vo­re­vo­le dell’ana­li­si mi­cro­bio­lo­gi­ca non è suf­fi­cien­te da so­lo per di­chia­ra­re una car­cas­sa senz’al­tro ido­nea al con­su­mo.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vi­go­re dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Art. 11 Moduli

Oc­cor­re uti­liz­za­re i se­guen­ti mo­du­li:

a.
rap­por­to uf­fi­cia­le sul pre­le­va­men­to di cam­pio­ni se­con­do l’al­le­ga­to 10;
b.
con­te­sta­zio­ne all’at­to del con­trol­lo de­gli ani­ma­li da ma­cel­lo e del­le car­ni se­con­do l’al­le­ga­to 11;
c.
rap­por­to d’ispe­zio­ne se­con­do l’al­le­ga­to 12;
d.
cer­ti­fi­ca­to di sa­ni­tà per gli ani­ma­li sot­to­po­sti al con­trol­lo de­gli ani­ma­li da ma­cel­lo nell’ef­fet­ti­vo di pro­ve­nien­za se­con­do l’al­le­ga­to 13;
e.
cer­ti­fi­ca­to ri­guar­dan­te il con­trol­lo del­la sel­vag­gi­na cac­cia­ta se­con­do l’al­le­ga­to 14.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Disposizioni transitorie

1 In de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b, al­le­ga­to 5 nu­me­ri 1 e 2 e al­le­ga­to 6 nu­me­ri 1 e 2, il li­mi­te d’età per i bo­vi­ni è fis­sa­to a 6 me­si fi­no al 31 di­cem­bre 2006.

2 Fi­no al 31 di­cem­bre 2006, al po­sto del bol­lo di ido­nei­tà al con­su­mo (al­le­ga­to 9) può es­se­re uti­liz­za­to il bol­lo per il con­trol­lo del­le car­ni di cui all’al­le­ga­to 5 dell’or­di­nan­za del 3 mar­zo 199519 sul con­trol­lo del­le car­ni.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L’or­di­nan­za del 3 mar­zo 199520 sul con­trol­lo del­le car­ni è abro­ga­ta.

Art. 14 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2006.

Allegato 1 21

21 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).

1 Esigenze generali

1.1 Dotazione dei locali

1.2 Acqua

1.3 Illuminazione

1.4 Aerazione

1.5 Macchine frigorifere

1.6 Dispositivi per lavarsi le mani

1.7 Pulizia e disinfezione degli utensili

1.8 Attrezzature ed utensili

1.9 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1.10 Acque reflue

2 Esigenze generali riguardanti le grandi aziende

2.1 Sistemazione dell’area del macello

2.2 Dotazione di base

2.3 Installazioni per il personale

3 Esigenze generali riguardanti le aziende con un’esigua capacità produttiva

4 Esigenze particolari riguardanti i macelli per il bestiame da macello e la selvaggina d’allevamento 26

26 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il testo.

4.1 Grandi aziende

4.1.1 Accoglienza degli animali

4.1.2 Ulteriori locali

4.1.3 Ulteriori installazioni

4.1.4 Locali e installazioni per i controlli e i provvedimenti ufficiali

4.2 Aziende con un’esigua capacità produttiva

4.2.1 Ulteriori locali o settori

4.2.2 Ulteriori installazioni

5 Esigenze particolari riguardanti i macelli per i volatili da cortile e i ratiti

6 Esigenze particolari riguardanti gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Allegato 2 27

27 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Allegato 3 28

28 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).

Misure d’igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

1 Prescrizioni generali d’igiene

1.1 Igiene del personale

1.2 Impiego delle attrezzature e degli utensili

1.3 Pulizia dei locali, delle attrezzature e degli utensili

2 Prescrizioni d’igiene particolari: bestiame da macello e selvaggina d’allevamento

2.1 Attività consentite nel macello

2.2 Macellazione

2.3 Misure d’igiene

2.4 Manipolazioni vietate durante la macellazione

3. Selvaggina

3.1 Volatili da cortile, conigli domestici e ratiti

3.2 Selvaggina cacciata

3.2.1 In generale

3.2.2 Controllo della selvaggina cacciata

3.3 Pesci

3.4 Altri animali

Allegato 4 30

30 Aggiornato dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Controllo del bestiame da macello

1 Svolgimento

2 Misure conseguenti al controllo degli animali da macello

Allegato 5 31

31 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811), dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RU 2007 561), dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).

Preparazione della carcassa per il controllo delle carni

1 Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi

2 Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi

3 Animali della specie ovina e caprina, selvaggina d’allevamento, altro bestiame da macello (non menzionato alle cifre 1, 2, 4 e 5)

4 Animali della specie suina

5 Animali della specie equina

6 Volatili da cortile, conigli domestici e ratiti

7 Selvaggina cacciata

Allegato 6 32

32 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811), dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RU 2007 561), dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).

Prescrizioni per il controllo delle carni

Allegato 7 33

33 Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 12 nov. 2012 (RU2012 6847), del 20 giu. 2014 (RU 2014 2239), dalla correzione del 21 ott. 2014 (RU 2014 3291), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).

Motivi di contestazione e misure nel controllo delle carni

1 Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina, altro bestiame da macello e selvaggina d’allevamento

1.1 Carcassa intera non idonea al consumo

1.2 Parti della carcassa non idonee al consumo

1.3 Trattamento obbligatorio della carcassa prima di essere utilizzata come derrata alimentare

2 Conigli domestici, volatili da cortile e ratiti

2.1 Carcassa intera non idonea al consumo

3 Selvaggina cacciata

3.1 Carcassa intera non idonea al consumo

3.2 Parti della carcassa non idonee al consumo

Allegato 8

Certificato di idoneità al consumo

Allegato 9 35

35 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Bollo di idoneità al consumo

Allegato 10

Allegato 11 38

38 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Allegato 12 39

39 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).

Allegato 13 40

40 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).

Certificato di sanità dopo il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza

Allegato 14 41

41 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).

Certificato per la vendita della selvaggina cacciata quale derrata alimentare

1 Indicazioni generali

2 Verbale di abbattimento

3 Certificato riguardante il controllo