Ordinanza del DFI
concernente l’igiene nella macellazione
(OIgM)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° luglio 2020)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)1,
visti gli articoli 4 capoverso 4, 16 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 31 capoverso 7, 34 capoverso 1, 38 capoverso 3 e 40 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);
visto l’articolo 303 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie,4
ordina:
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Sezione 1: Esigenze riguardanti i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Art. 1 ... 6
I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina7 devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 1.
6 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
7 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutti gli art. menzionati nella RU.
Art. 28
8 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).
Sezione 2: Misure d’igiene nei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina 99 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
9 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Art. 3
Per le misure d’igiene nei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina10 fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3.
10 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Sezione 3: Procedura di controllo degli animali da macello
Art. 4
Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 4.
Sezione 4: Procedura di controllo delle carni
Art. 5 Preparazione della carcassa
1 Chiunque macelli animali deve presentare, per il controllo delle carni, le carcasse e le parti di carcassa soggette al controllo secondo l’allegato 5.
2 Gli organi devono essere presentati con i rispettivi linfonodi, se questi sono soggetti al controllo.
3 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale11 può, caso per caso, autorizzare deroghe al modo di presentazione.
11 Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 6 Controllo
1 Il veterinario ufficiale controlla la carcassa e le parti di carcassa conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato 6.
2 Se necessario, il veterinario ufficiale estende il controllo segnatamente:
- a.
- prelevando campioni per analisi di laboratorio;
- b.
- incidendo altre parti della carcassa e i relativi linfonodi.
2bis Per i suini domestici è possibile rinunciare al prelievo di un campione per le analisi di laboratorio al fine di verificare la presenza di Trichinella, se sono soddisfatte le condizioni per l’idoneità al consumo o per il trattamento di congelazione secondo lʼallegato 7 numero 1.3.2.12
3 Nella misura in cui la presente ordinanza non prescrive il procedimento, occorre applicare metodi di controllo scientificamente riconosciuti e sperimentati, in particolare quelli stabiliti a livello internazionale.
4 Durante il controllo vanno adottate le necessarie precauzioni per prevenire le contaminazioni.
5 Qualora diversi veterinari ufficiali partecipino al controllo della carcassa e delle parti di un animale, tutti i risultati che differiscono dallo stato normale devono essere comunicati alla persona che prende la decisione finale.
6 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale può, di caso in caso, autorizzare deroghe alle procedure di controllo.13
12 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
13 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4811).
Art. 7 Decisione
1 Il veterinario ufficiale decide in merito all’idoneità al consumo delle carcasse e dei prodotti della macellazione dopo aver esaminato tutte le informazioni utili e i motivi di contestazione secondo l’allegato 7.
2 Il veterinario ufficiale può:
- a.
- ordinare che, prima della loro eliminazione, le carcasse e le parti non idonee al consumo siano denaturate o contrassegnate in modo particolare;
- b.14
- imporre condizioni per l’utilizzazione della carne di animali infortunati e macellati fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Art. 8 Bollatura della carne
1 L’idoneità al consumo è dichiarata:
- a.
- con un bollo di idoneità al consumo:
- 1.15
- apposto sui quarti o sui sesti degli animali della specie equina e bovina; è esclusa la carne di animali della specie bovina di età inferiore a sei settimane,
- 2.
- apposto su ognuna delle mezzene dell’altro bestiame da macello; per gli agnelli, i capretti e i porcellini interi è sufficiente un bollo,
- 3.
- per la selvaggina, ad eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, si applica un solo bollo;
- b.
- con un certificato di idoneità al consumo secondo l’allegato 8 per la carne di volatili da cortile, conigli domestici, ratiti, lepri e selvaggina da penna.
2 Il bollo di idoneità al consumo può essere apposto anche prima che i risultati degli esami siano disponibili, se il veterinario ufficiale ha la garanzia che la carne dell’animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti.
3 Il bollo di idoneità al consumo può essere impresso con l’inchiostro o a fuoco. Forma e testo sono stabiliti nell’allegato 9.
4 Per il bollo di idoneità al consumo e per tutte le bollature non ufficiali sono utilizzabili solo coloranti indelebili e ben visibili, ammessi dall’ordinanza del 23 novembre 200516 sugli additivi.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).
16[RU 2005 6191. RU 2007 2977art. 7]. Vedi ora l’O del 22 giu. 2007 (RS 817.022.31).
Sezione 5: Disposizioni di natura organizzativa e tecnica
Art. 9 Tempo richiesto per il controllo delle carni
1 I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina17 con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le rispettive parti vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:
| 4 minuti |
| 2 minuti |
| 1 minuto |
| 1 minuto |
| 4 minuti |
| 2 minuti |
| 1 minuto |
| 2 minuti |
| 2,5 secondi |
2 Gli intervalli di tempo di cui al capoverso 1 si applicano al controllo di carcasse e di parti che non ha dato luogo a contestazioni sostanziali ed è stato eseguito in condizioni favorevoli sia dal profilo tecnico-aziendale che da quello del personale.
17 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Art. 10 Analisi microbiologica delle carni
1 Un’analisi microbiologica delle carni deve essere ordinata se a causa di insudiciamenti o di alterazioni patologiche della carcassa o delle sue parti risulta difficile pronunciare una decisione di idoneità al consumo, segnatamente in caso di:
- a.
- turbe dello stato generale;
- b.
- processi infiammatori o necrosi;
- c.18
- eviscerazione degli animali, ad eccezione della selvaggina cacciata, avvenuta oltre 45 minuti dopo lo stordimento e l’uccisione o non eseguita a regola d’arte;
- d.
- dissanguamento dubbio;
- e.
- sospetto di specifiche infezioni con microrganismi patogeni per l’uomo, p. es. salmonelle.
2 L’analisi microbiologica delle carni non è necessaria se, a causa di uno dei motivi di contestazione secondo l’allegato 7, la carcassa deve essere eliminata come sottoprodotto di origine animale.
3 Il risultato dell’analisi microbiologica delle carni è uno degli elementi che, secondo l’allegato 7, devono essere presi in considerazione per decidere in merito all’utilizzabilità della carcassa. Il risultato favorevole dell’analisi microbiologica non è sufficiente da solo per dichiarare una carcassa senz’altro idonea al consumo.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Art. 11 Moduli
Occorre utilizzare i seguenti moduli:
- a.
- rapporto ufficiale sul prelevamento di campioni secondo l’allegato 10;
- b.
- contestazione all’atto del controllo degli animali da macello e delle carni secondo l’allegato 11;
- c.
- rapporto d’ispezione secondo l’allegato 12;
- d.
- certificato di sanità per gli animali sottoposti al controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza secondo l’allegato 13;
- e.
- certificato riguardante il controllo della selvaggina cacciata secondo l’allegato 14.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizioni transitorie
1 In deroga all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, allegato 5 numeri 1 e 2 e allegato 6 numeri 1 e 2, il limite d’età per i bovini è fissato a 6 mesi fino al 31 dicembre 2006.
2 Fino al 31 dicembre 2006, al posto del bollo di idoneità al consumo (allegato 9) può essere utilizzato il bollo per il controllo delle carni di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 3 marzo 199519 sul controllo delle carni.
19 [RU 1995 1703]
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegato 1 2121 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
21 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
1 Esigenze generali
1.1 Dotazione dei locali
1.2 Acqua
1.3 Illuminazione
1.4 Aerazione
1.5 Macchine frigorifere
1.6 Dispositivi per lavarsi le mani
1.7 Pulizia e disinfezione degli utensili
1.8 Attrezzature ed utensili
1.9 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
1.10 Acque reflue
2 Esigenze generali riguardanti le grandi aziende
2.1 Sistemazione dell’area del macello
2.2 Dotazione di base
2.3 Installazioni per il personale
3 Esigenze generali riguardanti le aziende con un’esigua capacità produttiva
4 Esigenze particolari riguardanti i macelli per il bestiame da macello e la selvaggina d’allevamento 2626 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il testo.
26 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il testo.
4.1 Grandi aziende
4.1.1 Accoglienza degli animali
4.1.2 Ulteriori locali
4.1.3 Ulteriori installazioni
4.1.4 Locali e installazioni per i controlli e i provvedimenti ufficiali
4.2 Aziende con un’esigua capacità produttiva
4.2.1 Ulteriori locali o settori
4.2.2 Ulteriori installazioni
5 Esigenze particolari riguardanti i macelli per i volatili da cortile e i ratiti
6 Esigenze particolari riguardanti gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
Allegato 2 2727 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).
27 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).
Allegato 3 2828 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
28 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
Misure d’igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
1 Prescrizioni generali d’igiene
1.1 Igiene del personale
1.2 Impiego delle attrezzature e degli utensili
1.3 Pulizia dei locali, delle attrezzature e degli utensili
2 Prescrizioni d’igiene particolari: bestiame da macello e selvaggina d’allevamento
2.1 Attività consentite nel macello
2.2 Macellazione
2.3 Misure d’igiene
2.4 Manipolazioni vietate durante la macellazione
3. Selvaggina
3.1 Volatili da cortile, conigli domestici e ratiti
3.2 Selvaggina cacciata
3.2.1 In generale
3.2.2 Controllo della selvaggina cacciata
3.3 Pesci
3.4 Altri animali
Allegato 4 3030 Aggiornato dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).
30 Aggiornato dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).
Controllo del bestiame da macello
1 Svolgimento
2 Misure conseguenti al controllo degli animali da macello
Allegato 5 3131 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811), dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RU 2007 561), dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
31 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811), dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RU 2007 561), dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
Preparazione della carcassa per il controllo delle carni
1 Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi
2 Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi
3 Animali della specie ovina e caprina, selvaggina d’allevamento, altro bestiame da macello (non menzionato alle cifre 1, 2, 4 e 5)
4 Animali della specie suina
5 Animali della specie equina
6 Volatili da cortile, conigli domestici e ratiti
7 Selvaggina cacciata
Allegato 6 3232 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811), dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RU 2007 561), dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
32 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811), dall’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RU 2007 561), dai n. II cpv. 1 delle O del DFI del 29 ott. 2008 (RU 2008 5173), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
Prescrizioni per il controllo delle carni
Allegato 7 3333 Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 12 nov. 2012 (RU2012 6847), del 20 giu. 2014 (RU 2014 2239), dalla correzione del 21 ott. 2014 (RU 2014 3291), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
33 Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 12 nov. 2012 (RU2012 6847), del 20 giu. 2014 (RU 2014 2239), dalla correzione del 21 ott. 2014 (RU 2014 3291), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016 (RU 20171637) e dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2531).
Motivi di contestazione e misure nel controllo delle carni
1 Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina, altro bestiame da macello e selvaggina d’allevamento
1.1 Carcassa intera non idonea al consumo
1.2 Parti della carcassa non idonee al consumo
1.3 Trattamento obbligatorio della carcassa prima di essere utilizzata come derrata alimentare
2 Conigli domestici, volatili da cortile e ratiti
2.1 Carcassa intera non idonea al consumo
3 Selvaggina cacciata
3.1 Carcassa intera non idonea al consumo
3.2 Parti della carcassa non idonee al consumo
Allegato 8
Certificato di idoneità al consumo
Allegato 9 3535 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
35 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4811) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Bollo di idoneità al consumo
Allegato 10
Allegato 11 3838 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
38 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
Allegato 12 3939 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).
39 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).
Allegato 13 4040 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).
40 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173).
Certificato di sanità dopo il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza
Allegato 14 4141 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).
41 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637).