|
Art. 60 Approvvigionamento con agenti terapeutici
Il Consiglio federale assicura la disponibilità in particolare dei seguenti agenti terapeutici: - a.
- vaccino contro l’influenza pandemica;
- b.
- vaccino contro il vaiolo;
- c.
- antitossina difterica;
- d.
- antitossina botulinica;
- e.
- immunoglobulina contro la rabbia.
|
Art. 61 Attribuzione degli agenti terapeutici
1 In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica e in una situazione di limitata disponibilità degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60, il DFI può disciplinarne l’attribuzione con una lista di priorità. 2 La lista di priorità è allestita in collaborazione con i Cantoni sulla base di criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze dell’economia nel suo complesso e della società devono essere opportunamente considerate. 3 Possono essere considerati con priorità in particolare: - a.
- il personale medico e sanitario;
- b.
- le persone per le quali una malattia comporta il pericolo di un decorso grave o un accresciuto rischio di complicanze;
- c.
- le persone che operano nel settore della fornitura di beni di pubblica utilità, della salute, della sicurezza interna o esterna, dei trasporti, delle comunicazioni o della fornitura di energia, acqua potabile o generi alimentari.
|
Art. 62 Determinazione delle quote
1 L’UFSP stabilisce in collaborazione con i Cantoni la quota degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 da attribuire a ogni Cantone. 2 Nel farlo, tiene conto dell’entità della minaccia e dell’effettivo fabbisogno dei Cantoni.
|
Art. 63 Trasporto e distribuzione degli agenti terapeutici
1 La Farmacia dell’esercito provvede alla fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 ai Cantoni. 2 I Cantoni designano i servizi di consegna e li comunicano alla Confederazione. 3 I Cantoni provvedono al tempestivo inoltro degli agenti terapeutici forniti.
|
Art. 64 Costi del trasporto e della distribuzione degli agenti terapeutici
1 La Confederazione si assume i costi della fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 ai Cantoni. 2 I Cantoni si assumono i costi della distribuzione al loro interno.
|
Art. 64a Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti 11
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti sulle seguenti persone: - a.
- persone assicurate secondo l’articolo 3 della legge federale del 18 marzo 199412 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- b.
- persone assicurate contro le malattie secondo la legge federale del 19 giugno 199213 sull’assicurazione militare (LAM);
- c.
- persone non assicurate secondo l’articolo 3 LAMal né assicurate contro le malattie secondo la LAM, che però appartengono a una delle seguenti categorie:
- 1.
- persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera,
- 2.
- persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri,
- 3.
- Svizzeri all’estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica.
2 I farmacisti devono: - a.
- aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione complementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue del 1° dicembre 201114;
- b.
- essere stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e
- c.
- adempiere le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.
3 La Confederazione assume un importo forfettario di 29 franchi per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1. 4 Con l’importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, ovvero: - a.
- la somministrazione del vaccino;
- b.
- la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale;
- c.
- la verifica delle controindicazioni;
- d.
- la documentazione;
- e.
- il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID-19.
5 I farmacisti non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione. 11 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (RU 2021 53). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 825). 12 RS 832.10 13 RS 833.1 14 Consultabile su www.fphch.org/impfen-und-blutentnahme.
|
Art. 64b Procedura per l’assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti 15
1 Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, i farmacisti inviano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei due o tre mesi precedenti secondo l’articolo 64acapoverso 1. Sulla fattura devono essere indicati: - a.
- il numero di vaccinazioni effettuate nel periodo di fatturazione;
- b.
- l’importo forfettario per ogni vaccinazione effettuata;
- c.
- l’importo complessivo di tutte le vaccinazioni effettuate.
2 La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle vaccinazioni. Deve essere trasmessa per via elettronica. 3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e la trasmette per via elettronica all’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal16 (istituzione comune) entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione. 4 L’istituzione comune invia all’UFSP, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per tutte le fatture pervenute dai Cantoni per le vaccinazioni effettuate secondo l’articolo 64acapoverso 1. L’UFSP versa all’istituzione comune l’importo fatturato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. 5 L’istituzione comune versa ai farmacisti, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dell’UFSP, l’importo forfettario di cui all’articolo 64a capoverso 3 per ogni vaccinazione effettuata. 6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative in base all’onere effettivo. L’aliquota oraria è di 95 franchi e comprende le spese salariali, le prestazioni sociali e le spese infrastrutturali. Le spese per eventuali revisioni e adeguamenti del sistema e gli interessi negativi non compresi nelle spese amministrative vengono rimborsati in base ai costi effettivi. 15 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (RU 2021 53). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 825). 16 RS 832.10
|
Art. 64c Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone senza assicurazione malattie secondo la LAMal o la LAM 17
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone: - a.
- persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera;
- b.
- persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri;
- c.
- Svizzeri all’estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica.
2 Assume i costi soltanto se le persone di cui al capoverso 1 non sono assicurate contro le malattie né secondo l’articolo 3 LAMal18 né secondo la LAM19. 3 Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni: - a.
- sono stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e
- b.
- adempiono le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.
- 4 Assume i seguenti importi forfettari per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1:
- a.
- 20 franchi per le vaccinazioni effettuate in centri di vaccinazione, in ospedali o da équipe mobili;
- b.
- 29 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici;
- c.
- 40.45 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici a bambini di età inferiore agli 11 anni compiuti.
5 Con l’importo di cui al capoverso 4 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, segnatamente: - a.
- la somministrazione del vaccino;
- b.
- la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale;
- c.
- la verifica delle controindicazioni;
- d.
- la documentazione;
- e.
- il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID-19.
6 I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione. 7 Alla procedura per l’assunzione dei costi si applica per analogia l’articolo 64b.
|
Art. 64d Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio 20
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i richiami, di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio. 2 L’articolo 64c capoversi 3–7 è applicabile. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 648). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 825).
|
Art. 64dbis Sistema di paganti in proprio per le vaccinazioni anti-COVID-19 21
1 Se la consegna dei vaccini acquistati secondo l’articolo 44 capoverso 1 LEp per vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i richiami, non è raccomandata dalle autorità e non serve per lottare contro le malattie trasmissibili, la Confederazione può mettere i vaccini a disposizione della popolazione dietro pagamento. 2 Le strutture di vaccinazione versano alla Confederazione un importo forfettario per il vaccino, la logistica, il materiale di vaccinazione e le spese amministrative supplementari. L’importo forfettario ammonta a 26 franchi per vaccinazione. 3 Alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre, le strutture di vaccinazione inviano all’autorità cantonale competente un elenco delle vaccinazioni effettuate secondo il capoverso 1. 4 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità dell’elenco in base alle dosi distribuite alla struttura di vaccinazione, ne verifica la completezza e lo trasmette per via elettronica all’istituzione comune entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione. 5 L’istituzione comune invia alle strutture di vaccinazione, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per l’importo forfettario di cui al capoverso 2. - 6 Una volta ricevuti i pagamenti delle strutture di vaccinazione, l’istituzione comune versa trimestralmente all’UFSP l’importo complessivo.
7 L’UFSP rimborsa all’istituzione comune le spese amministrative conformemente all’articolo 64b capoverso 6. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2022, in vigore dall’11 giu. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2022 345).
|
Art. 64e Assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti affetti da COVID-19 22
1 La Confederazione assume i costi dei medicamenti indicati nell’allegato alle condizioni ivi definite. 2 Il DFI può inserire ulteriori medicamenti nell’allegato, purché siano adempiute le seguenti condizioni: - a.
- sono impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti affetti da COVID-19;
- b.
- non figurano nell’elenco delle specialità secondo la LAMal23;
- c.
- al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione con questi medicamenti, la Confederazione ha stipulato un contratto con il titolare dell’omologazione.
3 Ogni medicamento ha un valore contabile uniforme di 150 franchi. 4 In caso di consegna di un medicamento da parte di un farmacista autorizzato quale fornitore di prestazioni secondo la LAMal, la Confederazione assume in aggiunta 24 franchi per gli oneri associati alla consegna.24 5 La rimunerazione del valore contabile uniforme del medicamento di cui al capoverso 3 e degli oneri associati alla consegna di cui al capoverso 4 avviene secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal. Sono debitori della rimunerazione i seguenti assicuratori:25 - a.
- per le persone che dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure me-dico-sanitarie secondo la LAMal, la cassa malati secondo l’articolo 2 della legge del 26 settembre 201426 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie presso la quale è assicurata la persona trattata;
- b.
- per le persone coperte contro malattia dall’assicurazione militare, l’assicurazione militare;
- c.
- per le persone che non dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, l’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Assunzione dei costi dei medicamenti COVID-19), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 95). 23 RS 832.10 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2022, in vigore dal 20 mag. 2022 (RU 2022 345). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2022, in vigore dal 20 mag. 2022 (RU 2022 345). 26 RS 832.12
|
Art. 64f Procedura di assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti affetti da COVID-19 27
1 I fornitori di prestazioni inviano all’assicuratore competente la fattura per i costi di cui all’articolo 64e capoversi 3 e 4 per persona trattata di volta in volta o cumulando le prestazioni trimestralmente, al più tardi nove mesi dopo la fornitura delle prestazioni. La fattura può comprendere soltanto i costi di cui all’articolo 64e capoversi 3 e 4. L’invio avviene preferibilmente per via elettronica. 2 Gli assicuratori e l’istituzione comune controllano le fatture e verificano se il fornitore di prestazioni ha fatturato correttamente le prestazioni. Nell’elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal28. 3 All’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre comunicano all’UFSP il numero di confezioni di medicamenti che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni e l’importo rimunerato. Gli uffici esterni di revisione degli assicuratori verificano annualmente le comunicazioni e l’esistenza di opportuni controlli ai sensi del capoverso 2 e fanno rapporto all’UFSP. L’UFSP può esigere dagli assicuratori informazioni supplementari sugli importi rimunerati per fornitore di prestazioni. 4 La Confederazione rimborsa trimestralmente agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate. 5 Se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni, l’assicuratore può esigere la restituzione delle rimunerazioni già versate. Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione secondo il capoverso 4, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. Gli assicuratori comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione. 6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative per la sua attività di assicuratore secondo l’articolo 64e capoverso 5 lettera c secondo l’onere. La tariffa oraria ammonta a 95 franchi e comprende le spese salariali, i contributi sociali e le spese infrastrutturali. Per le spese non incluse nelle spese amministrative per eventuali revisioni, adattamenti dei sistemi e interessi negativi sono rimunerati i costi effettivi. 27 Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Assunzione dei costi dei medicamenti COVID-19), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 95). 28 RS 832.10
|