Ordinanza
concernente la protezione contro il fumo passivo
(Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
del 28 ottobre 2009 (Stato 1° maggio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale
del 3 ottobre 20081 concernente la protezione contro il fumo passivo,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
- b.
- i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione;
- c.
- i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione;
- d.
- le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori;
- e.
- le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
Art. 2 Divieto di fumare
1 Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.
2 Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.
Art. 3 Obbligo di diligenza
Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.
Sezione 2: Sale fumatori e locali per fumatori
Art. 4 Requisiti relativi alle sale fumatori
1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori:
- a.
- sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
- b.
- sia dotata di sufficiente ventilazione.
2 Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
3 Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell’esercizio.
4 Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:
- a.
- la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita;
- b.
- gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell’esercizio.
Art. 5 Requisiti relativi ai locali per fumatori
1 Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se:
- a.
- la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l’atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
- b.
- il locale è dotato di sufficiente ventilazione.
2 I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
3 Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:
- a.
- le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense;
- b.
- le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell’articolo 24bdella legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio.
2 RS 700
Art. 6 Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori
1 Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.
2 I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco.
3 Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.
Sezione 3: Stabilimenti speciali
Art. 7
1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare nelle camere:
- a.
- di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;
- b.
- di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;
- c.
- di alberghi o di altre strutture di alloggio.
2 Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 8 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza 3 del 18 agosto 19934 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
…5
5 La modifica può essere consultata alla RU 2009 6289.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.