1 L’obbligo di notifica di cui agli articoli 3 e 4 LRMT non si applica ai dati concernenti malattie tumorali diagnosticate prima del 1° gennaio 2020.
2 Il registro dei tumori pediatrici trasmette al registro cantonale dei tumori competente i dati personali trattati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, in forma codificata, completa e aggiornata nonché provvisti di un codice numerico del caso, secondo le modalità qui descritte:
- a.
- i dati dell’anno d’incidenza 2018: fino al 31 luglio 2020;
- b.
- i dati dell’anno d’incidenza 2019: fino al 31 luglio 2021;
- c.
- tutti i dati restanti: fino al 31 luglio 2022.
3 Il registro cantonale dei tumori trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori i dati personali trattati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, in forma codificata, completa e aggiornata nonché provvisti di un codice numerico del caso, unitamente ai dati ricevuti dal registro dei tumori pediatrici secondo il capoverso 2, secondo le modalità qui descritte:
- a.
- i dati dell’anno d’incidenza 2018: fino al 1° dicembre 2020;
- b.
- i dati dell’anno d’incidenza 2019: fino al 1° dicembre 2021;
- c.
- tutti i dati restanti: fino al 1° dicembre 2022.
4 I registri cantonali dei tumori non sono tenuti a trattare secondo la LRMT e la presente ordinanza i dati delle persone ammalatesi di tumore prima del 1° gennaio 2003.
5 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici devono verificare le loro competenze in relazione alle malattie tumorali trattate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e inserirle entro il 31 marzo 2020 nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26.
6 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici devono inserire entro il 31 marzo 2020 nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26 i dati delle persone che hanno fatto opposizione prima del 1° gennaio 2020. Successivamente, distruggono i dati riguardanti le persone che hanno fatto opposizione. L’articolo 15 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
7 Tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 valgono i seguenti termini per la comunicazione di dati tra gli organi esecutivi:
- a.
- l’UST comunica al registro dei tumori competente e al registro dei tumori pediatrici entro il 31 maggio del secondo anno successivo alla raccolta i dati di cui agli articoli 10 e 20 capoverso 2;
- b.
- i registri cantonali dei tumori trasmettono al servizio nazionale di registrazione dei tumori entro il 1° dicembre del secondo anno successivo alla raccolta i dati registrati, aggiornati e completati e i codici numerici dei casi. L’articolo 21 capoversi 2 e 3 si applica per analogia;
- c.
- il servizio nazionale di registrazione dei tumori trasmette all’UST entro il 31 marzo del terzo anno successivo alla raccolta i dati rettificati e i codici numerici dei casi;
- d.
- il registro dei tumori pediatrici trasmette al registro cantonale dei tumori competente entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta i dati di base registrati, aggiornati e completati e i codici numerici dei casi.