Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza ordina: 3 RS 734.0 5 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). |
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Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7 2 Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo 3 della stessa si applica per analogia.8 2bis Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all’articolo 3 punti 8−13 del regolamento (UE) 2019/10209 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 numero 1.10 3 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.11 4 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 201012 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).13 6 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251. 7 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). 8 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). 9 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1. 10 Introdotto dall’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU 2016 5197). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). 12 RS 930.111 13 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). |
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato 14
1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
equivale all’immissione sul mercato se quest’ultima non è avvenuta in precedenza. 3 Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine. 14 Nuova espr. giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1. 16 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). |
Art. 3 Norme tecniche
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine18.19 18 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). |
Art. 4 Organismi di valutazione della conformità
1 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
2 Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente. 20 RS 946.512 |
Art. 4a Obblighi degli operatori economici 21
Gli obblighi spettanti ai seguenti operatori economici derivano dalle disposizioni del regolamento UE sulla vigilanza del mercato22, fatte salve le disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine23:
21 Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). 22 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis. 23 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 5 Sorveglianza del mercato 24
1 La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSPro25.26 2 I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine27.28 I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale. 24 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). 25 RS 930.111 26 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). 27 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). |
Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo
Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore. |
Allegato 1 29
29 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU 2016 5197). Aggiornato dal n. II dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131). |
(art. 1 cpv. 2bis e 3) |
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile |
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1. Le espressioni qui appresso della direttiva UE relativa alle macchine30 e del regolamento UE sulla vigilanza del mercato31 hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
30 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1. 31 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis. |
Allegato 2 |
(art. 6) |
Modifica del diritto vigente |
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …32 32 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 1785. |