Ordinanza
concernente la sicurezza delle macchine
(Ordinanza sulle macchine, OMacch)
del 2 aprile 2008 (Stato 16 luglio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),5
ordina:
3 RS 734.0
5 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
1
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7
2 Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo 3 della stessa si applica per analogia.8
2bis Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all’articolo 3 punti 8−13 del regolamento (UE) 2019/10209 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 numero 1.10
3 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.11
4 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 201012 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).13
6 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
7 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
8 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
9 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
10 Introdotto dall’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU 2016 5197). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
12 RS 930.111
13 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato 14
1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
- a.
- quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine15 contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale;
- b.
- soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e
- c.
- un operatore economico secondo l’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato16 adempie gli obblighi di cui all’articolo 4a.17
equivale all’immissione sul mercato se quest’ultima non è avvenuta in precedenza.
3 Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.
14 Nuova espr. giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
15 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
16 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
Art. 3 Norme tecniche
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine18.19
18 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
Art. 4 Organismi di valutazione della conformità
1 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
- a.
- essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199620 sull’accreditamento e sulla designazione;
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c.
- essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
2 Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente.
20 RS 946.512
Art. 4a Obblighi degli operatori economici 21
Gli obblighi spettanti ai seguenti operatori economici derivano dalle disposizioni del regolamento UE sulla vigilanza del mercato22, fatte salve le disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine23:
- a.
- fabbricante: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine e dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;
- b.
- mandatario: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine nonché dall’articolo 4 capoversi 3 e 4 e dall’articolo 5 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;
- c.
- importatore, distributore e fornitore di servizi di logistica: dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.
21 Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
22 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis.
23 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
Art. 5 Sorveglianza del mercato 24
1 La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSPro25.26
2 I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine27.28 I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.
24 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
25 RS 930.111
26 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
27 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
Art. 6 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo
Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.
Allegato 1 2929 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU 2016 5197). Aggiornato dal n. II dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
29 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU 2016 5197). Aggiornato dal n. II dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).