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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute3 che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare. 2 Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni. 3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 4RS 832.20
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Art. 2 Principio
1 Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, provvedendo segnatamente affinché:5 - a.
- vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell’ergonomia e della tutela della salute;
- b.6
- effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute;
- c.
- siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni;
- d.
- il lavoro sia organizzato in modo adeguato.
2 I provvedimenti di tutela della salute richiesti dalle autorità al datore di lavoro devono essere proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura edilizia ed organizzativa dell’azienda. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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Art. 3 Obblighi particolari del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro deve vigilare affinché l’efficacia dei provvedimenti di tutela della salute non venga pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli adeguati. 2 Nel caso di modifica di costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure d’impiego di nuove sostanze nell’azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizioni.7 3 Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medicina del lavoro.8 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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Art. 4 Perizia tecnica 9
Quando vi sono dubbi circa l’adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute, le autorità possono chiedere al datore di lavoro di presentare una perizia tecnica. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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Art. 5 Informazione e istruzione dei lavoratori
1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i possibili pericoli fisici e psichici connessi alla loro attività e i provvedimenti per la tutela della salute. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.10 2 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano ai provvedimenti per la tutela della salute.11 3 L’informazione e l’istruzione vanno fornite durante le ore di lavoro e non devono andare a carico dei lavoratori. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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Art. 6 Consultazione dei lavoratori 12
1 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla tutela della salute. 2 Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o della loro rappresentanza in seno all’azienda. 3 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell’azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda in merito alle prescrizioni delle autorità. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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Art. 7 Competenze in materia di tutela della salute
1 Il datore di lavoro disciplina le competenze in materia di tutela della salute in seno all’azienda. All’occorrenza delega particolari incarichi in materia di tutela della salute a lavoratori qualificati. Essi non devono subire svantaggi per tali mansioni. 2 Il datore di lavoro, se ha affidato a un lavoratore determinati incarichi relativi alla tutela della salute, deve fornire una formazione e un perfezionamento adeguati nonché chiare istruzioni e competenze. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato come tempo di lavoro. 2bis Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.13 3 Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198114 sull’assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l’adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute. 4 ... 15 13 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). 14 RS 832.20 15 Abrogato dal n. I dell’O del 1° apr. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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Art. 8 Cooperazione di più aziende
1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della salute. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. 2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia di tutela della salute in seno alla propria azienda qualora gli conferisca, per quest’ultima, il mandato di: - a.
- pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
- b.
- fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;
- c.
- pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.16
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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Art. 9 Personale a prestito
Il datore di lavoro che impiega nella sua azienda lavoratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro ha nei loro confronti gli stessi obblighi in materia di tutela della salute che verso i propri lavoratori.
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Art. 10 Obblighi dei lavoratori
1 Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e a tener conto delle regole generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare l’equipaggiamento personale di protezione e non deve compromettere l’efficacia delle attrezzature di protezione. 2 Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.17 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).
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