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Art. 4 Lavori pericolosi: principi 3
1 È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi. 2 Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. 3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest’ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti. 4 I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere impiegati per lavori pericolosi se svolgono tali lavori nel quadro della professione appresa. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 93).
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Art. 4a Lavori pericolosi: formazione professionale di base 4
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, nelle ordinanze in materia di formazione, deroghe al divieto di cui all’articolo 4 capoverso 1 per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell’allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19965 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 2 L’impiego di giovani per lavori pericolosi secondo il capoverso 1 deve essere autorizzato dall’ufficio cantonale della formazione professionale nel quadro dell’autorizzazione cantonale per formare apprendisti di cui all’articolo 20 capoverso 2 LFPr6. Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’ufficio cantonale della formazione professionale sente l’ispettorato cantonale del lavoro. 3 La SECO può, su richiesta dell’azienda, accordare un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di giovani per i lavori pericolosi per i quali non sono previste deroghe nelle ordinanze in materia di formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.
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Art. 4b Lavori pericolosi: provvedimenti d’integrazione professionale e offerte di preparazione alla formazione professionale di base 7
1 I giovani di età superiore ai 15 anni possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all’articolo 12 LFPr8 e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - a.
- il provvedimento o l’offerta sottostà alla sorveglianza di un’autorità secondo le prescrizioni federali o cantonali;
- b.
- si tratta di lavori per i quali è prevista una deroga in un’ordinanza in materia di formazione secondo l’articolo 4a capoverso 1;
- c.
- l’azienda dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFPr che prevede l’impiego di giovani per lavori pericolosi;
- d.
- l’azienda rispetta, per i lavori svolti dai giovani, le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute di cui all’articolo 4a capoverso 1 definite nell’allegato ai piani di formazione;
- e.
- i giovani sono sufficientemente e adeguatamente formati e istruiti da uno specialista adulto con esperienza, che li sorveglia durante lo svolgimento di lavori pericolosi.
2 Gli stage d’orientamento e i singoli lavori nel quadro di una sospensione dalla scuola non sono provvedimenti d’integrazione professionale né offerte di preparazione alla formazione professionale di base. Si applica l’articolo 4. 3 L’ispettorato cantonale del lavoro può, su richiesta, accordare a un’azienda che non dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFPr un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se dal controllo che ha effettuato risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e. L’ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo l’autorizzazione eccezionale e subordinarla a oneri. Si è in presenza di una situazione eccezionale in particolare se l’azienda ha già adottato le misure necessarie per ottenere entro un anno un’autorizzazione per formare apprendisti.
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Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè
(art. 29 cpv. 3 LL) 1 È vietato l’impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar. 2 È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito della formazione professionale di base o di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell’orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 20119 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.10 9 RS 446.1 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 93).
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Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo
(art. 29 cpv. 3 LL) È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo. È fatto salvo l’articolo 7.
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Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie
(art. 30 cpv. 2 lett. b LL) 1 I giovani possono essere impiegati per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell’ambito di eventi sportivi, purché l’attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche. 2 L’impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni per attività legate agli ambiti di cui al capoverso 1 deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell’autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.
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Art. 8 Lavori leggeri 11
(art. 30 cpv 2 lett. a LL) Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell’ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell’orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 201112 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 93). 12 RS 446.1
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