Ordinanza
sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti
la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro
(OEm-LL)
del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio,
ordina:
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Art. 1 Principio
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2 riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 La SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.
2 Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:
| fr. 200.– |
| fr. 400.– |
|
|
| fr. 100.– |
2bis Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento. 5
3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca6 può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3345).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3345).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.