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Art. 3 Giorno di lavoro 19
Il giorno di lavoro ai sensi della presente legge comprende: - a.
- il turno di servizio e il turno di riposo; o
- b.
- il turno di servizio e il tempo di riposo precedente il primo giorno di riposo.
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Art. 4 Durata del lavoro
1 La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di 7 ore al massimo.20 2 …21 3 La durata del lavoro non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio, né 9 ore nella media di 7 giorni di lavoro consecutivi. 4 L’ordinanza disciplina le circostanze particolari in cui è giustificato prolungare la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa.22 5 L’ordinanza disciplina il tempo di lavoro senza prestazione lavorativa e i supplementi di tempo che devono essere considerati nel computo della durata massima del lavoro.23
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Art.4a Supplemento di tempo 24
Per il servizio tra le ore 22 e le 6, deve essere di massima accordato un supplemento di tempo. Il Consiglio federale determina l’orario che dà diritto al supplemento, nonché l’aliquota di quest’ultimo e ne disciplina la compensazione.
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Art. 4b Servizio di picchetto 25
1 Per servizio di picchetto si intende il servizio in cui, al di fuori del tempo di lavoro previsto, il lavoratore si tiene pronto per eventuali interventi intesi a eliminare perturbazioni o a far fronte ad analoghe situazioni speciali, nonché per i relativi sopralluoghi di controllo. 2 Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto. La convenzione disciplina in particolare le indennità per le ore di picchetto prestate.
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Art. 4c Giorni di compensazione 26
Per giorni di compensazione si intendono i giorni senza servizio che devono essere accordati ai lavoratori per rispettare le disposizioni sulla durata del lavoro. L’ordinanza disciplina le modalità.
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Art. 5 Lavoro straordinario
1 Se la durata del lavoro stabilita nel piano di servizio è superata per motivi di servizio, la parte eccedente è considerata, di principio, lavoro straordinario. 2 Di regola, il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se la compensazione non può avvenire entro un congruo termine, il lavoro straordinario dev’essere pagato. L’indennità corrisponde al salario aumentato del 25 per cento almeno. Durante un anno civile, possono essere rimunerate in contanti 150 ore straordinarie al massimo. 3 Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio, la durata massima del lavoro stabilita nell’articolo 4 capoverso 3 dev’essere superata di più di 10 minuti, la durata del lavoro eccedente 10, rispettivamente 63 ore dev’essere interamente compensata con tempo libero della stessa durata, nei 3 giorni di lavoro successivi; inoltre, dev’essere pagata un’indennità calcolata giusta il capoverso 2.
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Art. 6 Turno di servizio
1 Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; non può superare 12 ore nella media di 28 giorni. Tra due giorni senza servizio la durata del turno di servizio può essere prolungata una volta fino a 13 ore.27 2 In circostanze particolari, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, non può superare in media 12 ore. L’ordinanza disciplina i dettagli.28 3 Se, per motivi imperativi (casi di forza maggiore, perturbazioni dell’esercizio ecc.), la durata massima del turno di servizio stabilita nel capoverso 2 dev’essere superata di più di 10 minuti, la compensazione deve avvenire nei 3 giorni di lavoro successivi.
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Art. 7 Pause 29
1 Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev’essere accordata una pausa che consenta di consumare un pasto. Di norma, tale pausa deve durare almeno un’ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio o nel luogo di servizio. 2 Il numero delle pause ammesse in un turno di servizio è stabilito nell’ordinanza. Una pausa deve durare almeno 30 minuti. 3 L’ordinanza disciplina i supplementi di tempo da accordare per le pause nel luogo di servizio e al di fuori di esso; i supplementi di tempo dipendono dal numero delle pause o dalla durata complessiva delle stesse. 4 Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se il turno di servizio non supera 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di consumare un pasto intermedio; in tal caso occorre prevedere un’interruzione del lavoro di almeno 20 e al massimo 29 minuti, da considerare come tempo di lavoro. 5 Se il turno di servizio supera 9 ore, si possono assegnare interruzioni del lavoro e pause. Le pause non possono essere assegnate durante le prime 2 ore e le ultime 3 ore del turno di servizio.
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Art. 8 Turno di riposo
1 Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio. Ammonta ad almeno 12 ore nella media di 28 giorni. Tra due giorni senza servizio può essere ridotto una volta a 11 ore.30 2 In circostanze particolari, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma, considerando anche i due turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore; di norma, la compensazione deve avvenire al più tardi prima del successivo giorno senza servizio; l’ordinanza disciplina: - a.
- le circostanze particolari;
- b.
- le modalità della compensazione.31
2bis L’ordinanza disciplina le condizioni alle quali il turno di riposo minimo può essere ridotto per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio nella propria o in un’altra impresa di trasporto.32 3 Il turno di riposo, purché il servizio lo consenta, deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio.
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Art. 9 Lavoro notturno
1 È considerato lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 4. 2 …33 3 Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di 7 volte consecutive, né per più di 15 notti durante un periodo di 28 giorni.34 4 Le prescrizioni del capoverso 3 non sono applicabili ai lavoratori assunti esclusivamente per il lavoro notturno. 5 Per lavori di costruzione, che possono essere eseguiti, per esigenze aziendali, soltanto di notte, può essere eccezionalmente derogato al capoverso 3.
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Art. 10 Giorni di riposo
1 Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 63 giorni di riposo pagati. Questi vanno adeguatamente ripartiti nell’arco dell’anno.35 2 L’ordinanza disciplina il numero di giorni di riposo che devono cadere di domenica.36 3 Il giorno di riposo comprende 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio. 4 Il giorno di riposo dev’essere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; il tempo di riposo non può essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, la presente disposizione si applica soltanto al primo giorno.37 5 L’ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, congedo o altri motivi.38
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Art. 11 Conducenti di veicoli
1 Il servizio al volante di un veicolo a motore o filobus e il servizio di conducente di veicoli tranviari sono disciplinati nell’ordinanza.39 2 Mediante ordinanza possono essere emanate, nell’ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore che, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.40
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Art. 12 Piani di servizio e ripartizione del servizio
1 Le imprese devono stabilire la ripartizione dei giorni di lavoro e l’assegnazione dei giorni di riposo e delle vacanze in uno schema definibile mediante ordinanza. 2 I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati prima della compilazione definitiva dei piani e della ripartizione del servizio.
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