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Art. 5 Tempo di lavoro senza prestazione lavorativa secondo l’articolo 4 capoverso 5 LDL
In esecuzione dell’articolo 4 capoverso 5 LDL è considerato nel computo della durata massima del lavoro il seguente tempo di lavoro senza prestazione lavorativa: - a.
- i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa e la durata del tragitto necessari per il regolare svolgimento del servizio;
- b.
- il tempo che deve essere trascorso nel luogo assegnato senza fornire prestazioni lavorative;
- c.
- le interruzioni del lavoro di cui all’articolo 7 capoversi 4 e 5 LDL;
- d.
- il tempo per la formazione e il perfezionamento seguiti su ordine dell’impresa o, in virtù dell’attività professionale svolta, per legge.
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Art. 6 Prolungamento della durata massima del lavoro
1 La durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 LDL può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio nei casi seguenti: - a.
- per partecipare a riunioni o seguire formazioni e perfezionamenti: di 120 minuti al massimo;
- b.
- per attività che per motivi di servizio sono svolte fuori del luogo di servizio assegnato: di 60 minuti al massimo, oppure, previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti: di 120 minuti al massimo.
2 Se il prolungamento supera 60 minuti ed è immediatamente seguito da un turno di riposo, la durata di quest’ultimo deve essere almeno di 11 ore.
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Art. 7 Supplemento di tempo per il servizio tra le ore 22 e le ore 6
1 Per il servizio tra le ore 22 e le ore 6 deve essere accordato il supplemento di tempo seguente (art. 4a LDL): - a.
- almeno il 10 per cento per il servizio dalle ore 22 alle ore 24;
- b.
- almeno il 30 per cento per il servizio tra le ore 24 e le ore 4, nonché per il servizio tra le ore 4 e le ore 5 se il lavoratore è entrato in servizio prima delle 4.
2 Il supplemento di tempo di cui al capoverso 1 lettera b è del 40 per cento a partire dall’inizio dell’anno civile nel corso del quale il lavoratore compie 55 anni. 3 I supplementi di tempo di cui al presente articolo non sono computati nella durata massima del lavoro. 4 I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere concordato con i lavoratori o i loro rappresentanti.
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Art. 8 Giorni di compensazione
1 Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme ai giorni di riposo. 2 Un giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive. 3 Con i lavoratori o i loro rappresentanti possono essere concordate deroghe ai capoversi 1 e 2, purché il giorno di compensazione consti di almeno 22 ore consecutive. 4 Sempreché le condizioni d’esercizio lo consentano, occorre osservare la settimana di 5 giorni. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di 5 giorni.
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Art. 9 Calcolo della durata giornaliera media del lavoro
1 La durata giornaliera media del lavoro secondo l’articolo 4 capoverso 1 LDL si calcola addizionando la durata del lavoro compiuto nell’arco di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro e di compensazione. 2 L’organizzazione della durata del lavoro nell’arco di 365 giorni deve essere concordata per scritto con i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esentati da tale accordo.
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Art. 10 Assegnazione al servizio di picchetto
1 Nell’arco di 28 giorni, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto durante al massimo 7 giorni. Non appena raggiunto tale limite, durante i 14 giorni successivi il lavoratore non può più essere assegnato al servizio di picchetto. 2 Nell’arco di 28 giorni, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto durante al massimo 14 giorni se, a causa delle dimensioni e della struttura aziendali, non è disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto secondo il capoverso 1 e se per il lavoratore interessato: - a.
- in un anno civile il servizio di picchetto riguarda al massimo 20 periodi e ogni periodo è seguito almeno da 7 giorni senza picchetto; o
- b.
- in un anno civile il servizio di picchetto riguarda al massimo 90 giorni.
3 Per far fronte alle condizioni invernali, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto per 16 periodi nell’arco di 6 mesi, ma non per più di 20 periodi o 77 giorni in un anno civile. 4 I periodi di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 non possono superare 7 giorni. 5 Le eventuali modifiche a breve termine nell’assegnazione al picchetto dei lavoratori con responsabilità familiari devono essere concordate con questi ultimi. 6 Il lavoratore non può essere assegnato al servizio di picchetto in un giorno di riposo o durante il tempo di riposo secondo l’articolo 10 capoverso 4 LDL, né in un giorno in cui svolge il servizio notturno.
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Art. 11 Tempo di lavoro in caso di intervento di picchetto
1 In caso di intervento durante il servizio di picchetto, la durata complessiva dell’intervento e la durata del tragitto per recarsi sul luogo dell’intervento e ritorno sono computate come tempo di lavoro. Sono accordati supplementi di tempo secondo gli articoli 7 e 17. 2 Se un intervento di picchetto segue immediatamente un turno di servizio, la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore. 3 Se la durata massima del lavoro è superata a seguito di interventi di picchetto, la compensazione è determinata secondo l’articolo 5 capoverso 3 LDL.
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Art. 12 Computo di interventi di picchetto
1 Gli interventi di picchetto non sono computati nel turno di servizio o nel giorno di lavoro. 2 Il giorno di compensazione in cui ha luogo un intervento di picchetto non è considerato un giorno di lavoro.
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Art. 13 Turno di riposo in caso di intervento di picchetto
Il turno di riposo può essere interrotto da interventi di picchetto. Dedotta la durata degli interventi di picchetto, il turno di riposo deve ammontare almeno a 11 ore, almeno 6 delle quali devono essere consecutive.
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Art. 14 Lavoro straordinario
1 Il lavoro straordinario compiuto deve essere oggetto di una distinta mensile e compensato entro i 2 mesi successivi con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il termine può essere prolungato di 10 mesi al massimo, ossia essere portato a 12 mesi al massimo, previo accordo con il lavoratore o i suoi rappresentanti. 2 Il momento della compensazione è concordato con il lavoratore. 3 In caso di lieve superamento della durata del lavoro prevista nel piano di servizio, può essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti un’altra forma di compensazione. 4 L’indennità in contanti per il lavoro straordinario (art. 5 cpv. 2 e 3 LDL) è calcolata sulla base del salario orario. Quest’ultimo è calcolato sulla base di 2100 ore annuali al massimo. 5 Il prolungamento della durata massima del lavoro di cui all’articolo 6 non è considerato lavoro straordinario.
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Art. 15 Turno di servizio
1 I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo della durata media del turno di servizio. 2 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio dei lavoratori occupati su una delle seguenti linee può essere prolungato a 13 ore al massimo e una volta a 14 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio, a condizione che non superi 13 ore nella media di 28 giorni: - a.
- linea la cui durata d’esercizio è superiore a 12 ore ma al massimo di 14 ore;
- b.
- linea con traffico di punta mattutino e serale;
- c.
- linea senza cadenza oraria continua.
3 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato a 15 ore al massimo in caso di: - a.
- mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni;
- b.
- necessità di svolgere compiti straordinari o temporanei.
4 I supplementi di tempo di cui agli articoli 7 e 17 non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio.
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Art. 16 Pause
1 La pausa può essere ridotta a meno di un’ora alle condizioni seguenti: - a.
- sentiti i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 45 minuti;
- b.
- se la riduzione è stata concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 30 minuti.
2 Su domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause devono essere, per quanto possibile, prolungate a più di un’ora e pianificate durante gli abituali orari dei pasti. 3 La durata ininterrotta del lavoro non può superare 5 ore. La durata di lavoro ininterrotta tra 2 giorni senza servizio può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio oppure di tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio (art. 6) la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore. 4 In un medesimo turno di servizio possono essere assegnate 2 pause. Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il numero può essere aumentato a 4. 5 Le pause interamente comprese fra le ore 22 e le ore 6 sottostanno alle condizioni seguenti: - a.
- servono a osservare la durata di lavoro ininterrotta di cui al capoverso 3 o sono concordate con i lavoratori o i loro rappresentanti;
- b.
- sono disponibili locali dove trascorrere la pausa dotati luoghi di riposo, se non è ragionevole attendersi che la pausa sia trascorsa a domicilio e se la sua durata supera 90 minuti; in assenza di luoghi di riposo, il tempo di pausa eccedente 60 minuti deve essere accordato come supplemento di tempo.
6 È considerato luogo di servizio secondo l’articolo 7 capoverso 3 LDL il luogo che l’impresa attribuisce al lavoratore. Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono concordare con i rappresentanti dei lavoratori la possibilità di attribuire più luoghi di servizio.
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Art. 17 Supplemento di tempo per pause
1 Deve essere accordato un supplemento di tempo di almeno il 30 per cento: - a.
- in caso di turno di servizio con 1 o 2 pause: per il tempo di pausa trascorso fuori del luogo di servizio la cui durata totale supera 60 minuti;
- b.
- in caso di turno di servizio con più di 2 pause: per il tempo di pausa la cui durata totale supera 60 minuti.
2 I supplementi di tempo secondo il presente articolo non sono computati nella durata massima del lavoro. 3I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere concordato con i lavoratori o i loro rappresentanti.
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Art. 18 Turno di riposo
1 I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo della durata media del turno di riposo. 2 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di riposo può essere ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti: - a.
- una volta tra due giorni senza servizio, al cambio:
- 1.
- dal servizio notturno a quello diurno o serale, se il servizio notturno non termina dopo le ore 2,
- 2.
- dal servizio serale a quello mattutino, diurno o serale,
- 3.
- dal servizio diurno a quello mattutino o diurno, o
- 4.
- dal servizio mattutino a quello mattutino;
- b.
- per i turni di riposo che non è possibile trascorrere né nel luogo di servizio né a domicilio;
- c.
- in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni;
- d.
- per svolgere compiti straordinari o temporanei.
3 La riduzione del turno di riposo non richiede alcun accordo se è dovuta a forza maggiore o a perturbazioni dell’esercizio. 4 Se il turno di riposo è ridotto secondo l’articolo 8 capoverso 2bis LDL, esso deve ammontare ad almeno 8 ore. 5 Se il turno di servizio è prolungato secondo l’articolo 15 capoverso 2, il turno di riposo può essere ridotto a 11 ore nella media di 28 giorni e una volta a 10 ore tra 2 giorni senza servizio. 6 Se il turno di servizio è prolungato secondo l’articolo 15 capoverso 2 e il turno di riposo è ridotto secondo il capoverso 2, il turno di riposo, considerando anche i 3 turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore.
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Art. 19 Diritto ai giorni di riposo domenicali
1 Almeno 20 giorni di riposo devono cadere di domenica. Sono parificati alle domeniche il Capodanno, l’Ascensione, la festa nazionale, il Natale e al massimo 7 altri giorni festivi cantonali. I giorni festivi cantonali parificati alle domeniche devono essere concordati con i lavoratori o i loro rappresentanti. 2 Su domanda del lavoratore può essere concordata una riduzione del numero di giorni di riposo domenicali fino a 16 giorni, purché gli sia assegnato almeno un fine settimana senza servizio per mese civile, comprendente un intero sabato e un’intera domenica. 3 Se il turno di servizio cade in tutto o in parte di domenica o in un giorno festivo, questo giorno non può essere computato quale giorno di riposo domenicale. 4 Le domeniche e i giorni festivi che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di riposo domenicali.
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Art. 20 Assegnazione dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali
1 Per mese civile devono essere assegnati almeno 4 giorni di riposo, di cui uno domenicale. 2 Un giorno di riposo può essere seguito al massimo da 13 giorni senza giorno di riposo. 3 Nella ripartizione del servizio, i giorni di riposo e i giorni di riposo domenicali devono essere stabiliti in anticipo. 4 Ai coniugi e ai partner che lavorano nella medesima impresa e che ne fanno domanda sono assegnati gli stessi giorni di riposo domenicali e, se possibile, anche gli stessi altri giorni di riposo.
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Art. 21 Spostamento dei giorni di riposo
1 Le domande dei lavoratori intese a ottenere lo spostamento dei giorni di riposo assegnati devono essere accolte se: - a.
- non vi sono motivi di servizio che si oppongono allo spostamento; e
- b.
- sono osservate le disposizioni sull’assegnazione dei giorni di riposo.
2 I giorni di riposo già assegnati, ma per i quali si dimostra che per motivi di servizio non possono essere accordati, devono essere riassegnati giusta le disposizioni sull’assegnazione dei giorni di riposo e, per quanto possibile, secondo i desideri del lavoratore.
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Art. 22 Giorni di riposo in caso d’assenza
1 In caso d’assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo non pagato o congedo di maternità nonché in caso d’assenza di oltre 6 giorni consecutivi per servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto in uno dei modi seguenti: - a.
- ogni periodo di 7 giorni d’assenza per anno civile il diritto è ridotto di 1 giorno di riposo e, a partire da 33 giorni d’assenza per anno civile, ogni periodo di 33 giorni d’assenza il diritto è ridotto di un giorno di riposo supplementare;
- b.
- le domeniche comprese nel periodo d’assenza come anche i giorni festivi parificati alle domeniche secondo l’articolo 19 capoverso 1 sono considerati giorni di riposo goduti.
2 La scelta di ridurre il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti. 3 Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono concordare altre soluzioni con i rappresentanti dei lavoratori. La soluzione concordata deve essere equivalente a quella di cui al capoverso 1.
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Art. 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio
1 Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell’anno civile, il diritto ai giorni di riposo è calcolato in uno dei modi seguenti: - a.
- il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionatamente al periodo di servizio;
- b.
- il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi parificati alle domeniche (art. 19 cpv. 1) che cadono nel periodo di servizio.
2 La scelta di calcolare il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti. 3 Se il lavoratore lascia il servizio, i giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanza non ancora presi soltanto qualora il lavoratore lasci l’impresa spontaneamente o il rapporto di lavoro sia sciolto per colpa del lavoratore. 4 I giorni di riposo goduti in più non possono dar luogo a una diminuzione del salario.
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Art. 24 Conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL
1 Il servizio dei conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL non deve superare 9 ore per giorno di lavoro. 2 Nei casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio il servizio può essere prolungato di un’ora.
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Art. 25 Piani di servizio
1 L’impresa deve compilare un piano di servizio per tutti i servizi sottoposti alla LDL. Nel piano di servizio devono figurare: - a.
- l’orario di inizio e di fine del servizio;
- b.
- la durata, l’orario di inizio, l’orario di fine e il luogo di svolgimento delle pause e delle interruzioni del lavoro;
- c.
- il luogo di svolgimento e il tipo delle attività;
- d.
- la durata del lavoro;
- e.
- i supplementi di tempo;
- f.
- la durata del turno di servizio.
2 Nei servizi con durata dell’esercizio e dell’occupazione superiore a 12 ore giornaliere il piano di servizio relativo ai servizi ricorrenti deve essere in forma grafica. 3 I turni di servizio sono definiti come segue: - a.
- servizio mattutino: il turno di servizio che ha inizio tra le ore 4 e le ore 6;
- b.
- servizio diurno: il turno di servizio interamente compreso tra le ore 6 e le ore 20;
- c.
- servizio serale: il turno di servizio che si conclude tra le ore 20 e le ore 24;
- d.
- servizio notturno: il turno di servizio compreso in tutto o in parte tra le ore 24 e le ore 4.
4 Il progetto del piano di servizio deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 21 giorni prima dell’applicazione. 5 Nei casi in cui il servizio consente un’impostazione autonoma degli orari di lavoro, possono essere concordati per scritto con i rappresentanti dei lavoratori fasce orarie di presenza vincolanti o modelli di lavoro analoghi. L’accordo deve valere per l’intera impresa e disciplinare anche il tempo di compensazione e il lavoro straordinario.
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Art. 26 Ripartizioni del servizio
1 L’impresa compila un piano annuale di ripartizione del servizio. Quest’ultimo indica: - a.
- il nome del lavoratore;
- b.
- le date civili dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali nonché dei giorni di compensazione assegnati;
- c.
- le date civili dei servizi da svolgere.
2 Il progetto del piano di ripartizione annuale deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 14 giorni prima dell’inizio di un anno civile o di un anno d’orario. 3 Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, il piano annuale di ripartizione del servizio può prevedere turni di servizio in forma di finestre temporali della durata massima di 12 ore, anziché i servizi da svolgere. 4 I giorni in cui per motivi di servizio non può essere assegnato alcun servizio nel piano annuale di ripartizione del servizio, devono figurare come giorni di lavoro. 5 Su domanda scritta del lavoratore può essere concordata la rinuncia a un piano annuale di ripartizione del servizio. Per l’inizio di ogni anno civile o anno d’orario, il lavoratore può chiedere nuovamente un piano annuale di ripartizione del servizio. 6 Un piano annuale di ripartizione del servizio non è necessario se il tipo di servizio ne impedisce la compilazione. 7 Nei casi di cui ai capoversi 3–6 ai lavoratori deve essere comunicato quanto segue entro i termini seguenti: - a.
- il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l’anno: prima dell’inizio dell’anno civile o dell’anno d’orario;
- b.
- le date di cui al capoverso 1 lettere b e c sotto forma di un piano di ripartizione mensile:
- 1.
- 10 giorni prima dell’inizio del mese civile, oppure
- 2.
- in caso di pianificazione continua: 28 giorni in anticipo.
8 Le date civili delle vacanze devono essere comunicate ai lavoratori tre mesi prima dell’inizio delle stesse e in ogni caso in concomitanza con il piano di ripartizione annuale oppure, in sua assenza, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 9 Le imprese aventi turni mattutini, diurni, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un’adeguata rotazione dei turni. Questa disposizione non si applica ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno e ai lavoratori con cui è stato concordato altro. 10 Le imprese le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico possono concordare termini diversi da quelli di cui ai capoversi 2, 7 e 8.
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