Ordinanza
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
(Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
del 29 agosto 2018 (Stato 12 marzo 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge dell’8 ottobre 19711 sulla durata del lavoro (LDL);
visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni,
ordina:
Capitolo 1: Aziende accessorie, servizio dell’esercizio e servizio amministrativo nonché lavoratori
Art. 1 Aziende accessorie
1 Sottostanno alla LDL le aziende accessorie seguenti:
- a.
- le imprese di carrozze letti e di carrozze cuccette;
- b.
- i servizi di ristoro sui treni previsti dall’orario;
- c.
- gli impianti e i trasporti con autorizzazione cantonale gestiti da un’impresa di cui all’articolo 1 capoverso 1 LDL;
- d.
- i servizi di soccorso sulle piste e i servizi addetti alla preparazione, al mantenimento, alla sorveglianza e all’esercizio di impianti sportivi turistici gestiti da un’impresa di cui all’articolo 1 capoverso 1 LDL.
2 Nella presente ordinanza l’espressione «impresa» comprende anche le aziende accessorie di cui al capoverso 1.
Art. 2 Servizio dell’esercizio e servizio amministrativo
1 Un’impresa è suddivisa in servizio dell’esercizio e in servizio amministrativo.
2 Il servizio dell’esercizio comprende i servizi per:
- a.
- il trasporto e la gestione dei viaggiatori e l’esercizio degli impianti e dei veicoli impiegati a questo scopo;
- b.
- la vendita e il controllo dei titoli di trasporto;
- c.
- il cambio valuta;
- d.
- l’accettazione, il deposito, il trasporto, la gestione e la consegna di merci;
- e.
- i lavori di pulizia;
- f.
- la sicurezza;
- g.
- la costruzione e la manutenzione degli impianti, delle installazioni, dei veicoli e dei componenti;
- h.
- la produzione, la trasformazione, la gestione e il trasporto di energia elettrica in centrali elettriche, sottocentrali o stazioni di trasformazione dell’impresa;
- i.
- la prestazione di servizi nelle aziende accessorie di cui all’articolo 1;
- j.
- la sorveglianza permanente dei sistemi utilizzati dai servizi che forniscono le prestazioni di cui alle lettere a–i.
3 Il servizio amministrativo comprende la direzione dell’impresa e i corrispondenti servizi amministrativi e tecnici di quest’ultima e delle aziende accessorie.
Art. 3 Lavoratori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDL
1 Sono considerati tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale secondo l’articolo 2 capoverso 1 LDL i lavoratori che, in base al loro rapporto di servizio, non possono far eseguire il loro lavoro né interamente né parzialmente da terzi.
2 Sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDL anche:
- a.
- gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell’impresa a scopo di formazione;
- b.
- le persone che lavorano nell’impresa a titolo gratuito.
3 L’applicabilità della LDL ai lavoratori occupati in un’impresa su incarico di terzi è disciplinata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Art. 4 Lavoratori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LDL
1 La durata giornaliera del lavoro secondo l’articolo 2 capoverso 3 LDL comprende esclusivamente il tempo trascorso nel servizio dell’esercizio.
2 Nei confronti dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LDL si applicano le disposizioni seguenti:
- a.
- il turno di riposo precedente l’inizio del turno di servizio in cui sono occupati nel servizio dell’esercizio deve ammontare almeno a 12 ore;
- b.
- nel giorno di lavoro in cui sono occupati nel servizio dell’esercizio devono essere rispettate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo di cui agli articoli 3–12 LDL.
Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo
Art. 5 Tempo di lavoro senza prestazione lavorativa secondo l’articolo 4 capoverso 5 LDL
In esecuzione dell’articolo 4 capoverso 5 LDL è considerato nel computo della durata massima del lavoro il seguente tempo di lavoro senza prestazione lavorativa:
- a.
- i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa e la durata del tragitto necessari per il regolare svolgimento del servizio;
- b.
- il tempo che deve essere trascorso nel luogo assegnato senza fornire prestazioni lavorative;
- c.
- le interruzioni del lavoro di cui all’articolo 7 capoversi 4 e 5 LDL;
- d.
- il tempo per la formazione e il perfezionamento seguiti su ordine dell’impresa o, in virtù dell’attività professionale svolta, per legge.
Art. 6 Prolungamento della durata massima del lavoro
1 La durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 LDL può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio nei casi seguenti:
- a.
- per partecipare a riunioni o seguire formazioni e perfezionamenti: di 120 minuti al massimo;
- b.
- per attività che per motivi di servizio sono svolte fuori del luogo di servizio assegnato: di 60 minuti al massimo, oppure, previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti: di 120 minuti al massimo.
2 Se il prolungamento supera 60 minuti ed è immediatamente seguito da un turno di riposo, la durata di quest’ultimo deve essere almeno di 11 ore.
Art. 7 Supplemento di tempo per il servizio tra le ore 22 e le ore 6
1 Per il servizio tra le ore 22 e le ore 6 deve essere accordato il supplemento di tempo seguente (art. 4a LDL):
- a.
- almeno il 10 per cento per il servizio dalle ore 22 alle ore 24;
- b.
- almeno il 30 per cento per il servizio tra le ore 24 e le ore 4, nonché per il servizio tra le ore 4 e le ore 5 se il lavoratore è entrato in servizio prima delle 4.
2 Il supplemento di tempo di cui al capoverso 1 lettera b è del 40 per cento a partire dall’inizio dell’anno civile nel corso del quale il lavoratore compie 55 anni.
3 I supplementi di tempo di cui al presente articolo non sono computati nella durata massima del lavoro.
4 I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere concordato con i lavoratori o i loro rappresentanti.
Art. 8 Giorni di compensazione
1 Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme ai giorni di riposo.
2 Un giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive.
3 Con i lavoratori o i loro rappresentanti possono essere concordate deroghe ai capoversi 1 e 2, purché il giorno di compensazione consti di almeno 22 ore consecutive.
4 Sempreché le condizioni d’esercizio lo consentano, occorre osservare la settimana di 5 giorni. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di 5 giorni.
Art. 9 Calcolo della durata giornaliera media del lavoro
1 La durata giornaliera media del lavoro secondo l’articolo 4 capoverso 1 LDL si calcola addizionando la durata del lavoro compiuto nell’arco di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro e di compensazione.
2 L’organizzazione della durata del lavoro nell’arco di 365 giorni deve essere concordata per scritto con i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esentati da tale accordo.
Art. 10 Assegnazione al servizio di picchetto
1 Nell’arco di 28 giorni, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto durante al massimo 7 giorni. Non appena raggiunto tale limite, durante i 14 giorni successivi il lavoratore non può più essere assegnato al servizio di picchetto.
2 Nell’arco di 28 giorni, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto durante al massimo 14 giorni se, a causa delle dimensioni e della struttura aziendali, non è disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto secondo il capoverso 1 e se per il lavoratore interessato:
- a.
- in un anno civile il servizio di picchetto riguarda al massimo 20 periodi e ogni periodo è seguito almeno da 7 giorni senza picchetto; o
- b.
- in un anno civile il servizio di picchetto riguarda al massimo 90 giorni.
3 Per far fronte alle condizioni invernali, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto per 16 periodi nell’arco di 6 mesi, ma non per più di 20 periodi o 77 giorni in un anno civile.
4 I periodi di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 non possono superare 7 giorni.
5 Le eventuali modifiche a breve termine nell’assegnazione al picchetto dei lavoratori con responsabilità familiari devono essere concordate con questi ultimi.
6 Il lavoratore non può essere assegnato al servizio di picchetto in un giorno di riposo o durante il tempo di riposo secondo l’articolo 10 capoverso 4 LDL, né in un giorno in cui svolge il servizio notturno.
Art. 11 Tempo di lavoro in caso di intervento di picchetto
1 In caso di intervento durante il servizio di picchetto, la durata complessiva dell’intervento e la durata del tragitto per recarsi sul luogo dell’intervento e ritorno sono computate come tempo di lavoro. Sono accordati supplementi di tempo secondo gli articoli 7 e 17.
2 Se un intervento di picchetto segue immediatamente un turno di servizio, la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore.
3 Se la durata massima del lavoro è superata a seguito di interventi di picchetto, la compensazione è determinata secondo l’articolo 5 capoverso 3 LDL.
Art. 12 Computo di interventi di picchetto
1 Gli interventi di picchetto non sono computati nel turno di servizio o nel giorno di lavoro.
2 Il giorno di compensazione in cui ha luogo un intervento di picchetto non è considerato un giorno di lavoro.
Art. 13 Turno di riposo in caso di intervento di picchetto
Il turno di riposo può essere interrotto da interventi di picchetto. Dedotta la durata degli interventi di picchetto, il turno di riposo deve ammontare almeno a 11 ore, almeno 6 delle quali devono essere consecutive.
Art. 14 Lavoro straordinario
1 Il lavoro straordinario compiuto deve essere oggetto di una distinta mensile e compensato entro i 2 mesi successivi con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il termine può essere prolungato di 10 mesi al massimo, ossia essere portato a 12 mesi al massimo, previo accordo con il lavoratore o i suoi rappresentanti.
2 Il momento della compensazione è concordato con il lavoratore.
3 In caso di lieve superamento della durata del lavoro prevista nel piano di servizio, può essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti un’altra forma di compensazione.
4 L’indennità in contanti per il lavoro straordinario (art. 5 cpv. 2 e 3 LDL) è calcolata sulla base del salario orario. Quest’ultimo è calcolato sulla base di 2100 ore annuali al massimo.
5 Il prolungamento della durata massima del lavoro di cui all’articolo 6 non è considerato lavoro straordinario.
Art. 15 Turno di servizio
1 I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo della durata media del turno di servizio.
2 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio dei lavoratori occupati su una delle seguenti linee può essere prolungato a 13 ore al massimo e una volta a 14 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio, a condizione che non superi 13 ore nella media di 28 giorni:
- a.
- linea la cui durata d’esercizio è superiore a 12 ore ma al massimo di 14 ore;
- b.
- linea con traffico di punta mattutino e serale;
- c.
- linea senza cadenza oraria continua.
3 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato a 15 ore al massimo in caso di:
- a.
- mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni;
- b.
- necessità di svolgere compiti straordinari o temporanei.
4 I supplementi di tempo di cui agli articoli 7 e 17 non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio.
Art. 16 Pause
1 La pausa può essere ridotta a meno di un’ora alle condizioni seguenti:
- a.
- sentiti i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 45 minuti;
- b.
- se la riduzione è stata concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 30 minuti.
2 Su domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause devono essere, per quanto possibile, prolungate a più di un’ora e pianificate durante gli abituali orari dei pasti.
3 La durata ininterrotta del lavoro non può superare 5 ore. La durata di lavoro ininterrotta tra 2 giorni senza servizio può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio oppure di tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio (art. 6) la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore.
4 In un medesimo turno di servizio possono essere assegnate 2 pause. Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il numero può essere aumentato a 4.
5 Le pause interamente comprese fra le ore 22 e le ore 6 sottostanno alle condizioni seguenti:
- a.
- servono a osservare la durata di lavoro ininterrotta di cui al capoverso 3 o sono concordate con i lavoratori o i loro rappresentanti;
- b.
- sono disponibili locali dove trascorrere la pausa dotati luoghi di riposo, se non è ragionevole attendersi che la pausa sia trascorsa a domicilio e se la sua durata supera 90 minuti; in assenza di luoghi di riposo, il tempo di pausa eccedente 60 minuti deve essere accordato come supplemento di tempo.
6 È considerato luogo di servizio secondo l’articolo 7 capoverso 3 LDL il luogo che l’impresa attribuisce al lavoratore. Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono concordare con i rappresentanti dei lavoratori la possibilità di attribuire più luoghi di servizio.
Art. 17 Supplemento di tempo per pause
1 Deve essere accordato un supplemento di tempo di almeno il 30 per cento:
- a.
- in caso di turno di servizio con 1 o 2 pause: per il tempo di pausa trascorso fuori del luogo di servizio la cui durata totale supera 60 minuti;
- b.
- in caso di turno di servizio con più di 2 pause: per il tempo di pausa la cui durata totale supera 60 minuti.
2 I supplementi di tempo secondo il presente articolo non sono computati nella durata massima del lavoro.
3I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere concordato con i lavoratori o i loro rappresentanti.
Art. 18 Turno di riposo
1 I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo della durata media del turno di riposo.
2 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di riposo può essere ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti:
- a.
- una volta tra due giorni senza servizio, al cambio:
- 1.
- dal servizio notturno a quello diurno o serale, se il servizio notturno non termina dopo le ore 2,
- 2.
- dal servizio serale a quello mattutino, diurno o serale,
- 3.
- dal servizio diurno a quello mattutino o diurno, o
- 4.
- dal servizio mattutino a quello mattutino;
- b.
- per i turni di riposo che non è possibile trascorrere né nel luogo di servizio né a domicilio;
- c.
- in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni;
- d.
- per svolgere compiti straordinari o temporanei.
3 La riduzione del turno di riposo non richiede alcun accordo se è dovuta a forza maggiore o a perturbazioni dell’esercizio.
4 Se il turno di riposo è ridotto secondo l’articolo 8 capoverso 2bis LDL, esso deve ammontare ad almeno 8 ore.
5 Se il turno di servizio è prolungato secondo l’articolo 15 capoverso 2, il turno di riposo può essere ridotto a 11 ore nella media di 28 giorni e una volta a 10 ore tra 2 giorni senza servizio.
6 Se il turno di servizio è prolungato secondo l’articolo 15 capoverso 2 e il turno di riposo è ridotto secondo il capoverso 2, il turno di riposo, considerando anche i 3 turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore.
Art. 19 Diritto ai giorni di riposo domenicali
1 Almeno 20 giorni di riposo devono cadere di domenica. Sono parificati alle domeniche il Capodanno, l’Ascensione, la festa nazionale, il Natale e al massimo 7 altri giorni festivi cantonali. I giorni festivi cantonali parificati alle domeniche devono essere concordati con i lavoratori o i loro rappresentanti.
2 Su domanda del lavoratore può essere concordata una riduzione del numero di giorni di riposo domenicali fino a 16 giorni, purché gli sia assegnato almeno un fine settimana senza servizio per mese civile, comprendente un intero sabato e un’intera domenica.
3 Se il turno di servizio cade in tutto o in parte di domenica o in un giorno festivo, questo giorno non può essere computato quale giorno di riposo domenicale.
4 Le domeniche e i giorni festivi che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di riposo domenicali.
Art. 20 Assegnazione dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali
1 Per mese civile devono essere assegnati almeno 4 giorni di riposo, di cui uno domenicale.
2 Un giorno di riposo può essere seguito al massimo da 13 giorni senza giorno di riposo.
3 Nella ripartizione del servizio, i giorni di riposo e i giorni di riposo domenicali devono essere stabiliti in anticipo.
4 Ai coniugi e ai partner che lavorano nella medesima impresa e che ne fanno domanda sono assegnati gli stessi giorni di riposo domenicali e, se possibile, anche gli stessi altri giorni di riposo.
Art. 21 Spostamento dei giorni di riposo
1 Le domande dei lavoratori intese a ottenere lo spostamento dei giorni di riposo assegnati devono essere accolte se:
- a.
- non vi sono motivi di servizio che si oppongono allo spostamento; e
- b.
- sono osservate le disposizioni sull’assegnazione dei giorni di riposo.
2 I giorni di riposo già assegnati, ma per i quali si dimostra che per motivi di servizio non possono essere accordati, devono essere riassegnati giusta le disposizioni sull’assegnazione dei giorni di riposo e, per quanto possibile, secondo i desideri del lavoratore.
Art. 22 Giorni di riposo in caso d’assenza
1 In caso d’assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo non pagato o congedo di maternità nonché in caso d’assenza di oltre 6 giorni consecutivi per servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto in uno dei modi seguenti:
- a.
- ogni periodo di 7 giorni d’assenza per anno civile il diritto è ridotto di 1 giorno di riposo e, a partire da 33 giorni d’assenza per anno civile, ogni periodo di 33 giorni d’assenza il diritto è ridotto di un giorno di riposo supplementare;
- b.
- le domeniche comprese nel periodo d’assenza come anche i giorni festivi parificati alle domeniche secondo l’articolo 19 capoverso 1 sono considerati giorni di riposo goduti.
2 La scelta di ridurre il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti.
3 Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono concordare altre soluzioni con i rappresentanti dei lavoratori. La soluzione concordata deve essere equivalente a quella di cui al capoverso 1.
Art. 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio
1 Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell’anno civile, il diritto ai giorni di riposo è calcolato in uno dei modi seguenti:
- a.
- il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionatamente al periodo di servizio;
- b.
- il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi parificati alle domeniche (art. 19 cpv. 1) che cadono nel periodo di servizio.
2 La scelta di calcolare il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti.
3 Se il lavoratore lascia il servizio, i giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanza non ancora presi soltanto qualora il lavoratore lasci l’impresa spontaneamente o il rapporto di lavoro sia sciolto per colpa del lavoratore.
4 I giorni di riposo goduti in più non possono dar luogo a una diminuzione del salario.
Art. 24 Conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL
1 Il servizio dei conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL non deve superare 9 ore per giorno di lavoro.
2 Nei casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio il servizio può essere prolungato di un’ora.
Art. 25 Piani di servizio
1 L’impresa deve compilare un piano di servizio per tutti i servizi sottoposti alla LDL. Nel piano di servizio devono figurare:
- a.
- l’orario di inizio e di fine del servizio;
- b.
- la durata, l’orario di inizio, l’orario di fine e il luogo di svolgimento delle pause e delle interruzioni del lavoro;
- c.
- il luogo di svolgimento e il tipo delle attività;
- d.
- la durata del lavoro;
- e.
- i supplementi di tempo;
- f.
- la durata del turno di servizio.
2 Nei servizi con durata dell’esercizio e dell’occupazione superiore a 12 ore giornaliere il piano di servizio relativo ai servizi ricorrenti deve essere in forma grafica.
3 I turni di servizio sono definiti come segue:
- a.
- servizio mattutino: il turno di servizio che ha inizio tra le ore 4 e le ore 6;
- b.
- servizio diurno: il turno di servizio interamente compreso tra le ore 6 e le ore 20;
- c.
- servizio serale: il turno di servizio che si conclude tra le ore 20 e le ore 24;
- d.
- servizio notturno: il turno di servizio compreso in tutto o in parte tra le ore 24 e le ore 4.
4 Il progetto del piano di servizio deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 21 giorni prima dell’applicazione.
5 Nei casi in cui il servizio consente un’impostazione autonoma degli orari di lavoro, possono essere concordati per scritto con i rappresentanti dei lavoratori fasce orarie di presenza vincolanti o modelli di lavoro analoghi. L’accordo deve valere per l’intera impresa e disciplinare anche il tempo di compensazione e il lavoro straordinario.
Art. 26 Ripartizioni del servizio
1 L’impresa compila un piano annuale di ripartizione del servizio. Quest’ultimo indica:
- a.
- il nome del lavoratore;
- b.
- le date civili dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali nonché dei giorni di compensazione assegnati;
- c.
- le date civili dei servizi da svolgere.
2 Il progetto del piano di ripartizione annuale deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 14 giorni prima dell’inizio di un anno civile o di un anno d’orario.
3 Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, il piano annuale di ripartizione del servizio può prevedere turni di servizio in forma di finestre temporali della durata massima di 12 ore, anziché i servizi da svolgere.
4 I giorni in cui per motivi di servizio non può essere assegnato alcun servizio nel piano annuale di ripartizione del servizio, devono figurare come giorni di lavoro.
5 Su domanda scritta del lavoratore può essere concordata la rinuncia a un piano annuale di ripartizione del servizio. Per l’inizio di ogni anno civile o anno d’orario, il lavoratore può chiedere nuovamente un piano annuale di ripartizione del servizio.
6 Un piano annuale di ripartizione del servizio non è necessario se il tipo di servizio ne impedisce la compilazione.
7 Nei casi di cui ai capoversi 3–6 ai lavoratori deve essere comunicato quanto segue entro i termini seguenti:
- a.
- il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l’anno: prima dell’inizio dell’anno civile o dell’anno d’orario;
- b.
- le date di cui al capoverso 1 lettere b e c sotto forma di un piano di ripartizione mensile:
- 1.
- 10 giorni prima dell’inizio del mese civile, oppure
- 2.
- in caso di pianificazione continua: 28 giorni in anticipo.
8 Le date civili delle vacanze devono essere comunicate ai lavoratori tre mesi prima dell’inizio delle stesse e in ogni caso in concomitanza con il piano di ripartizione annuale oppure, in sua assenza, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
9 Le imprese aventi turni mattutini, diurni, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un’adeguata rotazione dei turni. Questa disposizione non si applica ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno e ai lavoratori con cui è stato concordato altro.
10 Le imprese le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico possono concordare termini diversi da quelli di cui ai capoversi 2, 7 e 8.
Capitolo 3: Vacanze
Art. 27 Diritto alle vacanze
Il diritto dei lavoratori ad almeno 4 settimane di vacanze pagate ogni anno civile aumenta a:
- a.
- 5 settimane fino alla fine dell’anno civile del 20° compleanno;
- b.
- 5 settimane a contare dall’inizio dell’anno civile del 50° compleanno;
- c.
- 6 settimane a contare dall’inizio dell’anno civile del 60° compleanno.
Art. 28 Godimento delle vacanze
1 I lavoratori devono poter prendere le vacanze nelle diverse stagioni. Devono essere consultati prima dell’assegnazione delle vacanze e, per quanto possibile, deve essere tenuto conto dei loro desideri. Durante i periodi di traffico intenso, le vacanze possono essere prese soltanto se il servizio lo consente.
2 Almeno 2 settimane di vacanza devono essere prese in una sola volta. Su domanda del lavoratore, una delle rimanenti settimane di vacanze può essere presa in forma di singoli giorni o di semi giornate se il servizio lo consente.
3 Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze devono essere proporzionate alla durata del servizio. Se lascia il servizio, i giorni di vacanza goduti in più possono essere compensati con giorni di riposo non ancora presi o attraverso il salario soltanto se il rapporto di lavoro è sciolto per colpa del lavoratore.
4 I coniugi e i partner che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda devono, per quanto possibile, poter prendere insieme le loro vacanze.
Art. 29 Vacanze in caso d’assenza
1 Il diritto alle vacanze è ridotto proporzionatamente alla durata delle assenze se il lavoratore, in un anno civile, manca dal servizio complessivamente più di:
- a.
- 90 giorni per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile; nel calcolo della riduzione non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza;
- b.
- 30 giorni per congedo non pagato.
2 Se la durata dell’assenza di cui al capoverso 1 lettera a è di un anno civile, il diritto alle vacanze in tale anno può essere interamente cancellato.
Capitolo 4: Tutela della salute e prevenzione degli infortuni
Art. 30
1 Alle imprese e ai loro lavoratori si applicano l’articolo 6 della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro e l’ordinanza 3 del 18 agosto 19934 concernente la legge sul lavoro. Ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno si applicano inoltre gli articoli 17c e 17d della legge sul lavoro e gli articoli 43–45 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20005 concernente la legge sul lavoro.
2 In caso di bisogno le imprese devono mettere a disposizione dei locali di soggiorno riscaldabili e provvisti di installazioni da cucina ai lavoratori che non possono trascorrere le pause o i turni di riposo a domicilio. I locali di soggiorno e gli appartamenti di servizio devono rispondere alle esigenze poste dalla tutela della salute e offrire un comfort adeguato.
3 Le imprese devono informare in modo adeguato i lavoratori circa le prescrizioni federali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Capitolo 5: Eccezioni
Sezione 1: Imprese d’autoservizi
Art. 31
1 Nelle imprese d’autoservizi in concessione e nelle imprese d’autoservizi secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 per:
- a.
- i servizi il cui effettivo fisso di lavoratori non supera tre posti a tempo pieno; oppure
- b.
- i lavoratori fissi di un servizio con esercizio stagionale.
2 È considerato servizio con esercizio stagionale quello che per almeno 20 fine settimana all’anno deve far fronte a un notevole traffico supplementare rispetto a quello abituale.
Sezione 2: Imprese di trasporto a fune
Art. 32 Durata ininterrotta del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle imprese di trasporto a fune in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata al massimo a 5 ore e 30 minuti.
Art. 33 Interruzioni del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se:
- a.
- il turno di servizio non supera 10 ore;
- b.
- la durata ininterrotta del lavoro non supera 5 ore; e
- c.
- per dare la possibilità al lavoratore di consumare un pasto intermedio sono previste le interruzioni del lavoro seguenti:
- 1.
- almeno due interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 9 ore e 30 minuti,
- 2.
- almeno tre interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 10 ore.
Art. 34 Numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali
1 Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni.
2 Il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 per i lavoratori delle imprese di trasporto a fune che garantiscono l’esercizio per almeno 46 domeniche all’anno.
Art. 35 Eccezioni durante la stagione estiva e invernale
Per far fronte alla stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre o alla stagione invernale dal 1° novembre al 30 aprile si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali per il personale interessato durante una di due stagioni consecutive:
- a.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia superare complessivamente 72 ore; nella stagione in questione non è data la possibilità, prevista dall’articolo 33, di rinunciare a una pausa;
- b.
- la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 4 giorni di lavoro successivi non può tuttavia superare in media 12 ore;
- c.
- il turno di riposo, se è ridotto secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a, considerando anche i 4 turni di riposo successivi deve ammontare in media ad almeno 12 ore;
- d.
- il numero dei giorni di riposo domenicali per mese civile può essere ridotto da 1 a 0 se durante la stagione in questione sono assegnati almeno 4 e nell’anno civile almeno 20 giorni di riposo domenicali; nell’anno civile in questione non è data la possibilità, prevista dall’articolo 34 capoverso 2, di ridurre il numero dei giorni di riposo domenicali a 16.
Art. 36 Aziende accessorie di imprese di trasporto a fune
1 Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, in aziende accessorie di imprese di trasporto a fune, per consentire la nuova preparazione della pista in caso di nevicate, il turno di servizio dei conducenti di veicoli battipista può essere prolungato a 17 ore e il turno di riposo successivo ridotto a 7 ore se è concessa una pausa di almeno 5 ore ed è messo a disposizione un apposito locale dove trascorrere la pausa dotato di luoghi di riposo.
2 Previo accordo con i lavoratori addetti esclusivamente all’innevamento artificiale, questi ultimi possono essere impiegati 24 ore su 24 durante 4 settimane consecutive al massimo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
- la metà del turno di riposo trascorso sul posto è accordata come supplemento di tempo;
- b.
- dedotta la durata degli interventi, il turno di riposo deve ammontare almeno a 11 ore, almeno 6 delle quali devono essere consecutive;
- c.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia superare complessivamente 72 ore.
Art. 37 Altre eccezioni
Nelle imprese di trasporto a fune in concessione e nelle aziende accessorie di imprese di trasporto a fune sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno. Le eccezioni devono essere previamente concordate con i rappresentanti dei lavoratori e previamente autorizzate dall’UFT. In nessun caso la durata massima del lavoro ammessa in un turno di servizio può superare 15 ore al giorno.
Sezione 3: Ferrovie esclusivamente a cremagliera
Art. 38 Durata ininterrotta del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle ferrovie esclusivamente a cremagliera in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata al massimo a 5 ore e 30 minuti.
Art. 39 Numero dei giorni di riposo
Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni.
Art. 40 Eccezioni durante la stagione estiva e invernale
Per far fronte alla stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre o alla stagione invernale dal 1° novembre al 30 aprile si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali per il personale interessato, durante una di due stagioni consecutive:
- a.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia superare complessivamente 72 ore;
- b.
- la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 4 giorni di lavoro successivi non può tuttavia superare in media 12 ore;
- c.
- il turno di riposo, se è ridotto secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a, considerando anche i 4 turni di riposo successivi deve ammontare in media ad almeno 12 ore.
Art. 41 Altre eccezioni
Sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno. Le eccezioni devono essere previamente concordate con i rappresentanti dei lavoratori e autorizzate dall’UFT. In nessun caso la durata massima del lavoro ammessa in un turno di servizio può superare 15 ore al giorno.
Sezione 4: Imprese di navigazione
Art. 42 Durata ininterrotta del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle imprese di navigazione in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata al massimo a 5 ore e 30 minuti.
Art. 43 Pause a bordo
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, per permettere di prendere un pasto principale possono essere concesse, in un turno di servizio, pause a bordo non eccedenti complessivamente un’ora.
Art. 44 Numero dei giorni di riposo
Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni.
Art. 45 Eccezioni durante la stagione estiva
Per far fronte alla stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre, ma per al massimo 6 mesi consecutivi, si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali:6
- a.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia superare complessivamente 72 ore;
- b.
- la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 4 giorni di lavoro successivi non può tuttavia superare in media 12 ore;
- c.
- il turno di riposo, se è ridotto secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a, considerando anche i 4 turni di riposo successivi deve ammontare in media ad almeno 12 ore;
- d.
- il numero dei giorni di riposo domenicali per mese civile può essere ridotto da 1 a 0 se durante la stagione estiva sono assegnati almeno 4 e nell’anno civile almeno 20 giorni di riposo domenicali.
6 La correzione del 12 mar. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 903).
Art. 46 Altre eccezioni
Sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno. Le eccezioni devono essere previamente concordate con i rappresentanti dei lavoratori e autorizzate dall’UFT. In nessun caso la durata massima del lavoro ammessa in un turno di servizio può superare 15 ore al giorno.
Sezione 5: Servizi di ristoro sui treni previsti dall’orario
Art. 47 Durata del lavoro
Per i lavoratori dei servizi di ristoro sui treni previsti dall’orario, la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata a 13 ore al massimo purché sia osservata la durata giornaliera media nella media annuale.
Art. 48 Turno di servizio
Il turno di servizio può essere prolungato da 12 a 17 ore al massimo se non supera 12 ore nella media annuale.
Art. 49 Numero dei giorni di riposo domenicali
Il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 e, previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, fino a 12.
Sezione 6: Imprese di carrozze letti e di carrozze cuccette
Art. 50
Agli accompagnatori delle carrozze letti e delle carrozze cuccette non si applicano le prescrizioni sulla durata massima del lavoro (art. 4 cpv. 3 LDL) e sul turno di servizio (art. 6 LDL).
Sezione 7: Servizi di costruzione
Art. 51 Turno di riposo
Al di fuori dei cambi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera a, nei servizi di costruzione il turno di riposo può essere ridotto una volta fino a 10 ore tra 2 giorni senza servizio previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti.
Art. 52 Lavoro notturno
Per i lavori di costruzione e di manutenzione edile che per motivi di esercizio possono essere eseguiti soltanto di notte, il lavoratore può eccezionalmente essere tenuto a svolgere lavoro notturno durante più di 15 giorni nell’arco di 28 giorni se:
- a.
- settimanalmente gli sono concessi 1 giorno di riposo e 1 giorno di compensazione consecutivi;
- b.
- è informato, almeno 3 settimane innanzi il primo turno di servizio notturno, sull’inizio e sulla fine presumibile del lavoro notturno prolungato; e
- c.
- non è tenuto a svolgere altro lavoro notturno durante i 14 giorni successivi al turno di servizio notturno prolungato.
Art. 53 Durata media del lavoro
1 In caso di carico di lavoro eccezionale la durata media del lavoro di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi può essere superata durante i primi 28 giorni di un periodo di 56 giorni se:
- a.
- i lavoratori ne sono informati almeno 5 giorni innanzi il primo superamento o, previo accordo con il lavoratore, con un anticipo minore;
- b.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio non è superata; e
- c.
- dopo ogni 5 giorni di lavoro sono concessi 1 giorno di compensazione e 1 giorno di riposo.
2 La durata del lavoro eccedente quella media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi è considerata lavoro straordinario. Deve essere compensata con tempo libero della stessa durata entro i 28 giorni successivi al termine del periodo di carico di lavoro eccezionale.
Art. 54 Compensazione del lavoro straordinario
Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio, la durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 LDL deve essere superata di più di 2 ore, il periodo entro cui deve avvenire la compensazione con tempo libero può essere prolungato a 7 giorni di lavoro.
Art. 55 Numero dei giorni di riposo domenicali nell’ambito della costruzione e della manutenzione delle gallerie di base ferroviarie alpine
Per i lavoratori addetti prevalentemente alla costruzione e alla manutenzione delle gallerie di base ferroviarie alpine, previo accordo con i loro rappresentanti il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 a 12 se è assegnato almeno 1 fine settimana libero per mese civile comprendente un intero sabato e un’intera domenica.
Sezione 8: Officine per la costruzione e la manutenzione di veicoli
Art. 56
1 In caso di carico di lavoro eccezionale, nelle officine per la costruzione e la manutenzione di veicoli la durata media del lavoro di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi può essere superata durante i primi 28 giorni di un periodo di 56 giorni se:
- a.
- i lavoratori ne sono informati almeno 5 giorni innanzi il primo superamento o, previo accordo con il lavoratore, con un anticipo minore;
- b.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio non è superata; e
- c.
- dopo ogni 5 giorni di lavoro è concesso 1 giorno di compensazione e 1 giorno di riposo.
2 La durata del lavoro eccedente quella media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi è considerata lavoro straordinario. Deve essere compensata con tempo libero della stessa durata entro i 28 giorni successivi al termine del periodo di carico di lavoro eccezionale.
Sezione 9: Centri di intervento per il coordinamento e l’eliminazione di perturbazioni dell’esercizio
Art. 57
1 Nei centri di intervento per il coordinamento e l’eliminazione di perturbazioni dell’esercizio la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata del tempo che si deve trascorrere nel luogo assegnato senza fornire prestazioni lavorative (art. 5 lett. b).
2 Il prolungamento della durata massima del lavoro deve essere concordato per scritto con i rappresentanti dei lavoratori. L’accordo deve indicare l’entità del periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come tempo di lavoro.
3 Il periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come tempo di lavoro non è computato nel calcolo del turno di servizio.
Sezione 10: Manifestazioni sportive e grandi eventi
Art. 58 Manifestazioni sportive
Qualora un organo di sicurezza di cui all’articolo 2 della legge federale del 18 giugno 20107 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (organo di sicurezza) e il personale di accompagnamento dei treni siano impiegati nell’ambito di un trasporto di persone a manifestazioni sportive, possono essere conclusi con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali:
- a.
- la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 7 ore al massimo;
- b.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata a 14 ore e 30 minuti al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia superare complessivamente 72 ore;
- c.
- il turno di servizio può essere prolungato una volta da 13 a 15 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio.
7 RS 745.2
Art. 59 Grandi eventi
1 Per gli organi di sicurezza impiegati nell’ambito di grandi eventi per il servizio d’ordine addetto alla sicurezza degli accessi dell’area ferroviaria e alla protezione delle persone è ammesso quanto segue in 8 giorni di lavoro per anno civile:
- a.
- la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata di al massimo 4 ore del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa; la compensazione è determinata secondo l’articolo 5 capoverso 2 LDL;
- b.
- il turno di servizio può essere prolungato da 12 a 15 ore al massimo.
2 Con i rappresentanti dei lavoratori è convenuto quali grandi eventi sottostanno al presente articolo.
Sezione 11: Comunicazione delle eccezioni autorizzate dall’UFT
Art. 60
Le imprese devono comunicare ai lavoratori le eccezioni autorizzate dall’UFT.
Capitolo 6: Commissione federale della legge sulla durata del lavoro
Art. 61
1 La Commissione federale della legge sulla durata del lavoro è una commissione extraparlamentare secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 È composta da:
- a.
- un presidente;
- b.
- sei rappresentanti delle imprese assoggettate alla LDL;
- c.
- sei rappresentanti dei lavoratori;
- d.
- sei membri supplenti dei rappresentanti delle imprese e sei membri supplenti dei rappresentanti dei lavoratori.
3 Può emanare un regolamento sulla propria organizzazione.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 62 Vigilanza ed esecuzione
1 L’esecuzione della LDL e della presente ordinanza come pure la vigilanza sulle imprese spettano all’UFT.
2 L’UFT può verificare in ogni momento l’osservanza della LDL e della presente ordinanza. I controlli possono essere effettuati sul posto. Possono riguardare i cinque anni precedenti.
3 Per i controlli l’UFT può avvalersi della collaborazione delle autorità federali e cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio nonché dell’ordinanza del 19 giugno 19959 per gli autisti.
Art. 63 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 26 gennaio 197210 concernente la legge sulla durata del lavoro è abrogata.
10 [RU 1972 615, 1981 1122, 1983 1968art. 106 cpv. 2, 1984 1045, 1987 738, 1993 2918, 1996 2685appendice 3 n. 6, 2002 4228, 2004 4175, 2005 5039, 2006 4545, 2008 50935403, 2009 5959n. I 9 6077, 2010 4797, 2013 1031, 2014 3261]
Art. 64 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 9 dicembre 2018.