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Art. 13 Mezzi di controllo 59
Per controllare se i periodi di guida, i periodi di lavoro, le pause e i periodi di riposo siano stati osservati (art. 5–11) occorrono segnatamente: - a.
- le indicazioni registrate dal tachigrafo analogico e le iscrizioni che figurano sui dischi del tachigrafo;
- b.
- le indicazioni registrate dal tachigrafo digitale e le copie stampate datate e firmate dal conducente;
- c.
- le carte per il tachigrafo (art. 13a cpv. 1);
- d.
- i dati trasferiti, nel rispetto dell’integrità dei dati, dal tachigrafo digitale nonché dalle carte per il tachigrafo su supporti di memoria esterni;
- e.
- le iscrizioni nel libretto di lavoro;
- f.
- le iscrizioni nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende e le date degli apparecchi di controllo del tempo di lavoro all’interno delle aziende;
- g.
- le iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).
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Art. 13a Carte per il tachigrafo 60
1 Per il controllo dei periodi di lavoro, di guida e di riposo sono rilasciate le seguenti carte per il tachigrafo:61 - a.
- carte del conducente;
- b.
- carte dell’officina;
- c.
- carte dell’azienda;
- d.
- carte di controllo.
2 Le carte per il tachigrafo sono ritirate o annullate prima della scadenza della loro durata di validità se: - a.
- sono contraffatte;
- b.
- qualcuno, che non ne è titolare, ha utilizzato una carta;
- c.
- sono state rilasciate sulla base di dichiarazioni false o di documenti contraffatti;
- d.
- non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.
3 Una modifica delle indicazioni contenute nelle carte per il tachigrafo esige il rilascio di una nuova carta. Il titolare deve notificare all’autorità competente, entro 14 giorni, ogni modifica intervenuta. La vecchia carta perde la sua validità con la consegna della nuova carta. 4 La richiesta di rinnovo può essere inoltrata al più presto sei mesi prima della scadenza della validità delle carte. Se la richiesta è inoltrata meno di 15 giorni prima della scadenza della validità, è rilasciata una nuova carta.62 5 In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta per il tachigrafo, il titolare della carta deve darne notifica all’autorità competente entro sette giorni. Entro tale termine egli deve chiedere la sostituzione della carta. Con la notifica, la carta per il tachigrafo perde la sua validità. 60 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).
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Art. 13b Carta del conducente 63
1 Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D, delle sottocategorie C1 o D1 o della categoria speciale F (art. 3 OAC64). Ai conducenti di veicoli provenienti dall’estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis OAC) non possono essere rilasciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell’Unione europea.65 2 La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene i dati del richiedente conformemente all’allegato 2 numero 212 dell’ordinanza del 30 novembre 201866 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC).67 3 La carta del conducente ha una durata di validità di cinque anni. 4 Per ogni conducente può essere rilasciata soltanto una carta del conducente. La stessa è personale e non è trasferibile. 5 Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all’Ufficio federale delle strade una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all’Ufficio federale delle strade.68 6 Le carte del conducente devono essere restituite all’Ufficio federale delle strade in caso di modifiche secondo l’articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all’autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.69 7 Il furto di una carta del conducente deve essere denunciato alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuto. 63 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 64 RS 741.51 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2191). 66 RS 741.58 67 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).
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Art. 13c Carta dell’officina 70
1 Le carte dell’officina sono rilasciate alle officine che dispongono di un’autorizzazione di cui all’articolo 101 dell’ordinanza del 19 giugno 199571 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell’azienda. In casi motivati le carte dell’officina possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell’azienda se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza secondo il regolamento (UE) n. 165/201472.73 2 La richiesta di una carta dell’officina deve essere inoltrata all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)74 e contiene i dati relativi all’officina e al corrispondente tecnico conformemente all’allegato 2 numeri 222 e 223 OSIAC75.76 3 La carta dell’officina ha una durata di validità di un anno. 4 La carta dell’officina è rilasciata all’officina e ai suoi tecnici autorizzati. Può essere utilizzata soltanto dal tecnico dell’officina autorizzato e soltanto presso la sede dell’officina pertinente. Il tecnico è personalmente responsabile dei lavori e delle calibrazioni eseguiti sui tachigrafi digitali con la sua carta dell’officina. 5 Le carte dell’officina devono essere restituite all’UDSC in caso di modifiche secondo l’articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se viene ritrovata, una carta dell’officina sostituita deve essere consegnata all’autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente salvati. 70 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 71 RS 741.41 72 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1. 73 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). 74 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. 75 RS 741.58 76 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
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Art. 13d Carta dell’azienda 77
1 Le carte dell’azienda sono rilasciate ai datori di lavoro, ai conducenti indipendenti e ai noleggiatori di veicoli con tachigrafo digitale. 2 La richiesta di una carta dell’azienda deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene i dati relativi all’azienda conformemente all’allegato 2 numero 232 OSIAC78.79 3 La carta dell’azienda ha una durata di validità di cinque anni. 4 La carta dell’azienda è intestata all’azienda. A un’azienda possono essere rilasciate più carte dell’azienda. 77 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 78 RS 741.58 79 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
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Art. 13e Carta di controllo 80
1 Le carte di controllo sono rilasciate alle autorità preposte ai controlli stradali e aziendali dei Cantoni e dell’UDSC. 2 La richiesta di una carta di controllo deve essere inoltrata all’autorità competente e contiene i dati relativi all’autorità di controllo conformemente all’allegato 2 numero 242 OSIAC81.82 3 La carta di controllo ha una validità di due anni.83 4 La carta di controllo non è personale ed è trasferibile. A un’autorità possono essere rilasciate più carte di controllo. 80 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 81 RS 741.58 82 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).
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Art. 14 Tachigrafo 84
1 Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione il tachigrafo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro, il tempo di disponibilità e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano il tachigrafo in modo che questi dati siano differenziati dall’apparecchio per ciascun conducente.85 2 Il datore di lavoro e il conducente provvedono al funzionamento ineccepibile e all’uso corretto del tachigrafo. 3 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo, il datore di lavoro o il conducente indipendente deve provvedere a farlo riparare al più presto da un’officina in possesso di un’autorizzazione corrispondente. Qualora il rientro del veicolo alla sede dell’impresa non sia possibile entro una settimana dall’accaduto, la riparazione deve essere effettuata durante il viaggio.86 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 86 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).
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Art. 14a Uso del tachigrafo analogico 87
1 Il conducente deve apportare sul disco le seguenti indicazioni: - a.
- Prima di inserire il disco:
- 1.
- cognome e nome nonché numero di targa del veicolo impiegato,
- 2.
- stato del contachilometri prima della corsa;
- b.
- prima dell’inserimento del disco e dopo la sua estrazione: data e luogo;
- c.
- dopo l’estrazione del disco, terminata l’ultima corsa della giornata: il nuovo stato del contachilometri e il totale dei chilometri percorsi;
- d.
- in caso di cambio di veicolo durante la giornata: i chilometri percorsi con il veicolo precedente e con il nuovo veicolo;
- e.
- eventualmente l’ora del cambio di veicolo;
- f.88
- all’inizio della prima sosta utile dopo aver attraversato il confine di Stato: il Paese in cui è entrato.
2 Se non è in grado di utilizzare il tachigrafo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve iscrivere costantemente sul disco i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità, a mano o in altro modo idoneo, in maniera leggibile. Le iscrizioni fatte a mano non devono pregiudicare le registrazioni dell’apparecchio.89 3 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo il conducente deve annotare sul disco o su un foglio speciale da accludere al disco i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida, di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati in maniera ineccepibile.90 4 Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è destinato. 5 Il conducente deve tenere nel veicolo un numero sufficiente di dischi vuoti omologati per lil tachigrafo pertinente. Non può utilizzare dischi sporchi o danneggiati; i dischi devono essere adeguatamente protetti. Se è danneggiato, il disco contenente registrazioni deve essere accluso al disco di riserva utilizzato per la sostituzione. 6 Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati. 87 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 88 Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792). 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).
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Art. 14b Uso del tachigrafo digitale 91
1 Il conducente deve inserire nel tachigrafo il Paese d’inizio e di fine dell’attività professionale. All’inizio della prima sosta utile dopo aver attraversato il confine di Stato, deve inoltre inserire il Paese in cui è entrato. L’inserimento non è necessario se il tachigrafo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare e registra automaticamente queste informazioni.92 2 Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite nell’apparecchio durante l’intera durata dell’attività professionale. Nell’inserire e nell’estrarre la carta, il conducente deve rispondere «sì» o «no» alle richieste di input dell’apparecchio.93 3 Se non è in grado di utilizzare il tachigrafo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve, prima di riprendere la corsa, inserire manualmente nell’apparecchio i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità.94 4 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo il conducente deve annotare su un foglio speciale i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida e di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati, stampati o scaricati in maniera ineccepibile. Il foglio deve inoltre essere provvisto delle indicazioni sulla persona (cognome, nome, numero della carta del conducente o della licenza di condurre), del numero di targa del veicolo utilizzato, del luogo dell’inizio e della fine dell’attività professionale nonché della data e della firma. L’articolo 14c si applica per analogia.95 5 Se la carta del conducente è danneggiata, presenta guasti, è stata rubata o non si trova in possesso del conducente titolare, quest’ultimo deve stampare, all’inizio dell’attività professionale, i dati relativi al veicolo utilizzato e completare l’estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Al termine dell’attività professionale il conducente deve stampare i dati registrati dal tachigrafo e completare parimenti l’estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Sono da annotare anche i periodi di tempo non registrati dal tachigrafo, durante i quali il conducente ha svolto altre mansioni rispetto alla guida, preso periodi di disponibilità, pause o periodi di riposo diversi rispetto all’estratto compilato all’inizio della sua attività lavorativa. Se durante l’attività professionale ha luogo un cambio di veicolo, per ogni veicolo deve essere allestito un estratto corrispondente. L’articolo 14c si applica per analogia.96 5bis La procedura di cui al capoverso 5 si applica anche ai conducenti che partecipano alle prove sul campo di un tachigrafo non ancora omologato.97 6 Nei casi di cui al capoverso 5 il conducente può proseguire la corsa senza carta del conducente per un periodo massimo di 15 giorni civili; un periodo più lungo è consentito soltanto se necessario per il rientro del veicolo. 7 Il conducente deve tenere nel veicolo sufficiente carta da stampa. Non può utilizzare carta da stampa sporca, danneggiata o non ammessa per l’impiego del tachigrafo e la deve proteggere adeguatamente. 8 Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore la carta da stampa nonché gli altri strumenti necessari per scaricare i dati dalla carta del conducente e, a richiesta, consegnargli gratuitamente una copia degli estratti o dei dati restanti. 91 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 2 feb. 2022 (RU 2021 792). 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 feb. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 20151089). 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 97 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).
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Art. 14c Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti il tachigrafo 98
1 Se guida un veicolo con un tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).99 2 Se guida un veicolo con un tachigrafo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all’autorità d’esecuzione la carta del conducente. 3 Se guida alternativamente un veicolo con tachigrafo analogico e un veicolo con tachigrafo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all’autorità: - a.
- il disco e gli estratti della giornata in corso conformemente all’articolo 14b capoversi 4 e 5;
- b.
- i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni durante i quali ha guidato un veicolo conformemente all’articolo 14b capoversi 4 e 5;
- c.
- la carta del conducente.100
98 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).
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Art. 14d Tachigrafo digitale per veicoli da noleggio 101
I noleggiatori di veicoli devono, su richiesta, mettere a disposizione del locatario, al più tardi entro un mese dalla fine del periodo di noleggio, i dati registrati nella memoria del tachigrafo che si riferiscono alle corse effettuate dal locatario e ai quali quest’ultimo non può accedere direttamente. A tale riguardo dev’essere garantita la protezione dei dati. 101 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).
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Art. 15 Libretto di lavoro
1 Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se: - a.102
- non gli è dato di provarla con altri mezzi di controllo (dischi del tachigrafo, carta del conducente, estratti, rapporti giornalieri e apparecchi di controllo del tempo di lavoro); o
- b.
- non esercita un’attività secondo un orario fisso di lavoro.
2 Il lavoratore può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è occupato presso più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile. 3 Il datore di lavoro deve procurarsi il libretto di lavoro presso l’autorità di esecuzione e consegnarlo gratuitamente al lavoratore. Il libretto di lavoro deve essere riconsegnato al datore di lavoro quando tutte le pagine sono riempite oppure se è posto fine al rapporto di lavoro. 4 Al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva o, in caso di corse all’estero, dopo il rientro in Svizzera, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i mezzi di controllo per provare il tempo di lavoro (originali perforati del foglio settimanale del libretto di lavoro, rapporti ad uso interno dell’azienda). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).
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Art. 16 Registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo
1 Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro si accerta in continuazione che siano state osservate le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. A tale scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le seguenti indicazioni: - a.
- il periodo di guida giornaliero;
- b.
- la durata della settimana lavorativa e l’attuale media settimanale;
- c.
- i tempi di disponibilità;
- d.
- i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo;
- e.
- i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti;
- f.
- eventuali periodi di lavoro presso altri datori di lavoro.103
2 I conducenti indipendenti iscrivono in un registro le seguenti indicazioni: - a.
- il periodo di guida giornaliero;
- b.
- i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo;
- c.
- i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti.104
3 Per i conducenti il cui periodo di guida giornaliero è manifestamente inferiore a 7 ore, secondo il controllo sommario dei dischi del tachigrafo, non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida. 4 Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capoversi 1 e 2 deve contenere tutte le iscrizioni relative al penultimo mese. Per i conducenti che svolgono l’attività all’estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo il rientro in Svizzera.105 4bis Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve consegnargli una copia del registro.106 5 I datori di lavoro e i conducenti indipendenti che fanno tenere da terzi il registro o la gestione dei dati memorizzati restano responsabili dell’esattezza delle iscrizioni, della sicurezza, della conservazione dei dati scaricati e della loro completezza.107 6 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l’attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona l’orario e il nome del conducente ed eventualmente del datore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre 20 corse all’infuori dell’orario.108 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 106 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).
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Art. 16a Scaricamento di dati dal tachigrafo digitale 109
Se il veicolo è provvisto di tachigrafo digitale, i datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché: - a.
- i dati siano scaricati dalla memoria del tachigrafo e caricati su un supporto di memorizzazione esterno:
- 1.
- al più tardi ogni tre mesi a partire dal primo giorno della registrazione,
- 2.
- prima che un veicolo o un tachigrafo sia noleggiato a un’altra azienda o venduto; oppure
- 3.
- se il tachigrafo non funziona più correttamente, ma i dati possono ancora essere scaricati;
- b.
- i dati siano scaricati dalla carta del conducente:
- 1.
- settimanalmente,
- 2.
- in caso di assenza prolungata del conducente, al più tardi ogni 21 giorni a partire dal primo giorno della registrazione,
- 3.
- in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il lavoratore, oppure
- 4.
- prima di iniziare l’attività di conducente per conto di un’altra azienda e con i veicoli della stessa;
- c.
- i dati della carta dell’azienda siano scaricati al più tardi ogni tre mesi, a partire dal primo giorno della registrazione;
- d.
- i dati scaricati dal tachigrafo digitale, dalla carta del conducente e dalla carta dell’azienda siano memorizzati in ordine cronologico secondo il numero del veicolo e il conducente, rispettivamente secondo il conducente;
- e.
- per tutti i dati siano immediatamente approntate copie di sicurezza, da conservare su un supporto di dati separato;
- f.
- il registro secondo l’articolo 16 capoverso 1 o 2 sia allestito in modo completo;
- g.
- la sua area dati sia protetta prima che il tachigrafo sia messo in esercizio e la protezione sia disattivata prima della vendita o del noleggio del tachigrafo.
109 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).
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Art. 17 Altri obblighi del datore di lavoro e del conducente
1 Il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo. Se il lavoro attribuitogli potesse causare una violazione di tali disposizioni, il conducente deve informare tempestivamente il datore di lavoro. 1bis Il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi, nell’arco di quattro settimane consecutive e al fine di effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore, possa ritornare: - a.
- nella sede dell’impresa da cui normalmente dipende e dove inizia il suo periodo di riposo settimanale; oppure
- b.
- al proprio domicilio.110
1ter Laddove il conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 7, il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi possa ritornare, già prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione: - a.
- nella sede dell’impresa da cui normalmente dipende e dove inizia il suo periodo di riposo settimanale; oppure
- b.
- al proprio domicilio.111
2 Il datore di lavoro deve vegliare a che il lavoratore osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e glieli consegni per tempo. 3 Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché l’eventuale numero dei libretti di lavoro. 3bis Il datore di lavoro deve vegliare a che i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all’esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini della stessa e protetti da accessi non autorizzati.112 4 Il salario dei lavoratori non può essere calcolato in base alle distanze percorse, al volume delle merci trasportate o ad altre prestazioni che compromettono la sicurezza della circolazione stradale. 110 Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792). 111 Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792). 112 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).
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Art. 18 Obbligo d’informazione
1 Datori di lavoro e conducenti devono comunicare all’autorità di esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli. 2 Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all’autorità di esecuzione di accedere all’azienda e di procedere ai necessari chiarimenti. 3 I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dell’azienda:113 - a.
- i dischi del tachigrafo (art. 14);
- b.114
- tutti i dati scaricati sia dalla memoria del tachigrafo digitale sia dalle carte del conducente e dell’azienda e le rispettive copie di sicurezza (art. 16a); il termine di conservazione decorre dal momento in cui il pacchetto di dati è scaricato;
- c.115
- i fogli settimanali del libretto di lavoro, prove equivalenti e i libretti di lavoro riempiti (art. 15);
- d.116
- il registro dei periodi di lavoro, di guida e di risposo (art. 16);
- e.117
- eventuali decisioni di dispensa (art. 16 cpv. 6).
4 Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma conservano questi documenti e questi dati nella propria sede.118 5 Su richiesta, i documenti e i dati devono essere presentati o inviati all’autorità d’esecuzione nella forma richiesta da quest’ultima.119 6 Le informazioni a fini statistici o di ricerca sono rette dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020120 sulla protezione dei dati, dell’ordinanza del 31 agosto 2022121 sulla protezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 1992122 sulla statistica federale.123 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 117 Introdotta dal n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 120 RS 235.1 121 RS 235.11 122 RS 431.01 123 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mar. 2006 (RU 2006 1689). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 111 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
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