Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD)
Campo d’applicazione (1 - 2)
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio (3 - 11)
Disposizioni penali (12 - 14)
Disposizioni esecutive (15 - 19)
Disposizioni finali (20 - 23)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 110 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 19803, decreta: 2 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). |
Sezione 3: Disposizioni penali |
Art. 12 Infrazioni 4
1 Chiunque intenzionalmente contravviene a una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. 2 Nei casi gravi può essere pronunciata la multa fino a 20 000 franchi. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi. 4 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). |
Sezione 4: Disposizioni esecutive |
Art. 15 Esecuzione
1 L’esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d’esecuzione. 2 Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettorati federali del lavoro. 3 Le autorità d’esecuzione tengono il registro dei datori di lavoro e lo verificano almeno una volta all’anno. 4 Esse presentano annualmente all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro7 (detto qui di seguito: «Ufficio federale») un rapporto sull’esecuzione della legge. 7 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 2000 187art. 3). |
Art. 168
8Abrogato dall’all. n. 100 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |
Art. 189
9 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027). |
Art. 19 Obbligo del segreto 10
Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio. 10 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 20 Disposizioni esecutive 11
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate. 11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027). |
Art. 22 Prescrizioni riservate
Sono segnatamente riservate:
|