Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD)
Campo d’applicazione (1 - 2)
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio (3 - 11)
Disposizioni penali (12 - 14)
Disposizioni esecutive (15 - 19)
Disposizioni finali (20 - 23)
Legge federale
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter e 64bis della Costituzione federale2; decreta: 2[CS 1 3; RU 19762001]. Vedi ora gli art. 41, 45, 59, 63, 110, 123, 147e 178della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). |
Sezione 3: Disposizioni penali 4
4 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459). |
Art. 12 Infrazioni
1 Chiunque contravviene ad una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. 2 In caso di grave infrazione intenzionale può essere pronunciato l’arresto. |
Sezione 4: Disposizioni esecutive |
Art. 15 Esecuzione
1 L’esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d’esecuzione. 2 Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettorati federali del lavoro. 3 Le autorità d’esecuzione tengono il registro dei datori di lavoro e lo verificano almeno una volta all’anno. 4 Esse presentano annualmente all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro7 (detto qui di seguito: «Ufficio federale») un rapporto sull’esecuzione della legge. 7 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 2000 187art. 3). |
Art. 189
9 Abrogato dal n. II 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027). |
Art. 19 Obbligo del segreto 10
Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio. 10 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 20 Disposizioni esecutive 11
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate. 11 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027). |
Art. 21 Modificazione e abrogazione
1. (Concerne solo il testo tedesco) 2. La legge del 13 marzo 196412 sul lavoro è modificata come segue: Art. 3 lett. f ... 3. La legge federale del 12 dicembre 194013 sul lavoro a domicilio è abrogata. 12RS 822.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata. 13[CS 8 223; RU 1951 1273art. 14 cpv. 2, 1971 1461disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 4. RS 822.11art. 68] |
Art. 22 Prescrizioni riservate
Sono segnatamente riservate:
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Art. 23 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 198314 14 DCF del 20 dic. 1982 (RU 1983 113). |