Legge federale
sul lavoro a domicilio
(LLD)
¶ (Stato 1° gennaio 2009)1
822.31
del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34ter e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 19803,
decreta:
2[CS 1 3; RU 19762001]. Vedi ora gli art. 41, 45, 59, 63, 110, 123, 147e 178della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
1 La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati.
2 I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a domicilio sono applicabili, per analogia, alle persone e alle organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in rappresentanza del datore di lavoro.
3 La legge è applicabile al datore di lavoro all’estero, nella misura in cui occupa lavoratori a domicilio in Svizzera.
4 È considerato lavoro a domicilio a tenore della presente legge il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l’aiuto di membri della famiglia, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta.
5 Per l’applicabilità della legge, è determinante il rapporto di occupazione effettivo e non la designazione del contratto.
Art. 2 Casi dubbi
Nei casi di dubbio sull’applicabilità della legge, l’autorità cantonale decide d’ufficio o a domanda di un interessato. Le autorità federali decidono per le aziende federali.
Sezione 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio
Art. 3 Notifica delle condizioni di lavoro
All’atto della prima assegnazione di lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve notificare al lavoratore e alle persone ed organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in sua rappresentanza le condizioni di lavoro, integralmente e per scritto.
Art. 4 Salario, tempo prestabilito, conteggio
1 Il salario per il lavoro a domicilio è determinato secondo le aliquote applicate nell’azienda per un lavoro equivalente. In mancanza di un salario aziendale comparabile, dev’essere applicata l’aliquota di salario usuale per lavori analoghi nel corrispondente ramo economico e nella regione. È tenuto equamente conto delle condizioni di lavoro differenti nell’azienda e al domicilio del lavoratore, come anche dei maggiori o minori costi risultanti dal lavoro a domicilio, per il datore di lavoro e il lavoratore.
2 Se il salario è stabilito secondo il lavoro fornito (salario a cottimo), il datore di lavoro deve indicare al lavoratore a domicilio, con l’aliquota di salario, il tempo valutato per l’esecuzione (tempo prestabilito), salvo che questo non possa essere predeterminato a causa del genere di lavoro a domicilio.
3 Il datore di lavoro consegna al lavoratore a domicilio un conteggio scritto ed ambo le parti ne conservano un esemplare durante almeno 5 anni.
Art. 5 Rimborso delle spese, strumenti di lavoro, materiale, istruzioni
1 Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore a domicilio le spese necessarie, in particolare quelle per gli strumenti di lavoro, il materiale e il loro trasporto.
2 Il datore di lavoro, se mette a disposizione strumenti di lavoro o materiale, non può esigere un’indennità dal lavoratore a domicilio. Sono riservati l’obbligo di restituzione alla fine del rapporto di lavoro e le eventuali pretese di risarcimento del datore di lavoro.
3 Il datore di lavoro deve istruire il lavoratore a domicilio sul lavoro da svolgere, nella misura necessaria per la sicurezza del lavoratore e per l’ottenimento di un salario adeguato.
Art. 6 Giovani
È vietato assegnare a giovani d’età inferiore ai 15 anni lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente.
Art. 7 Protezione contro il sovraccarico di lavoro
1 Il datore di lavoro non può assegnare né farsi consegnare lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, può assegnarlo o farselo consegnare soltanto durante le ore stabilite dal Consiglio federale. I Cantoni possono concedere deroghe per circostanze speciali.
2 Il datore di lavoro deve tener conto del rendimento del lavoratore a domicilio. Deve, in particolare, stabilire il termine impartito per la consegna dell’opera in modo che il lavoratore a domicilio non debba lavorare né più di 8 ore per giorno, né di domenica.
Art. 8 Protezione della vita e della salute
1 Gli strumenti di lavoro e i materiali, che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore a domicilio, devono essere concepiti in modo che, se manipolati correttamente, non possano causare infortuni o danni alla salute.
2 I lavoratori a domicilio sono tenuti ad osservare le disposizioni del datore di lavoro per prevenire gli infortuni e i danni alla salute. In particolare, devono utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza, di cui sono muniti gli strumenti di lavoro, e non possono rimuoverli né modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
Art. 9 Lavori pericolosi
Il Consiglio federale stabilisce i lavori che non possono essere eseguiti a domicilio o che lo possono essere soltanto con l’applicazione di particolari misure di sicurezza.
Art. 10 Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione
Il datore di lavoro deve tenere un elenco dei lavoratori a domicilio che occupa e farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro tenuto dalle autorità d’esecuzione.
Art. 11 Obbligo d’informare
I datori di lavoro e i lavoratori a domicilio sono tenuti a fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all’esecuzione della legge e a permettere loro l’accesso ai locali. Le autorità d’esecuzione e di vigilanza possono procedere a controlli, prelevare campioni, come pure consultare gli elenchi ed altri documenti, in particolare le condizioni di lavoro, le bollette di accompagnamento, i registri delle forniture e i conteggi.
Sezione 3: Disposizioni penali 44 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
4 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
Art. 12 Infrazioni
1 Chiunque contravviene ad una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
2 In caso di grave infrazione intenzionale può essere pronunciato l’arresto.
Art. 13 Diritto applicabile
Art. 14 Procedimento penale
Il procedimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 4: Disposizioni esecutive
Art. 15 Esecuzione
1 L’esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d’esecuzione.
2 Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettorati federali del lavoro.
3 Le autorità d’esecuzione tengono il registro dei datori di lavoro e lo verificano almeno una volta all’anno.
4 Esse presentano annualmente all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro7 (detto qui di seguito: «Ufficio federale») un rapporto sull’esecuzione della legge.
7 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 2000 187art. 3).
Art. 168
8Abrogato dal n. 100 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Art. 17 Alta vigilanza
L’Ufficio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.
Art. 189
9 Abrogato dal n. II 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027).
Art. 19 Obbligo del segreto 10
Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio.
10 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027).
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Disposizioni esecutive 11
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.
11 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 59415944; FF 2007 6027).
Art. 21 Modificazione e abrogazione
1. (Concerne solo il testo tedesco)
2. La legge del 13 marzo 196412 sul lavoro è modificata come segue:
Art. 3 lett. f
...
3. La legge federale del 12 dicembre 194013 sul lavoro a domicilio è abrogata.
12RS 822.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.
13[CS 8 223; RU 1951 1273art. 14 cpv. 2, 1971 1461disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 4. RS 822.11art. 68]
Art. 22 Prescrizioni riservate
Sono segnatamente riservate:
- a.
- La legislazione federale concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la protezione dell’ambiente, la radioprotezione, il commercio dei veleni, gli esplosivi, le derrate alimentari e gli oggetti d’uso, come anche le assicurazioni sociali;
- b.
- Le prescrizioni di polizia cantonali e comunali.
Art. 23 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 198314
14 DCF del 20 dic. 1982 (RU 1983 113).