Ordinanza
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Sezione 2: Diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio |
Art. 2 Notifica delle condizioni di lavoro
1 Il datore di lavoro deve notificare per scritto al lavoratore le condizioni di lavoro generalmente applicabili come le tariffe, i regolamenti di lavoro o i contratti collettivi. Ogni accordo concernente il lavoratore, in particolare il salario e il rimborso delle spese, dev’essergli confermato per scritto. 2 Le istruzioni per l’esecuzione dell’ordinazione sono comunicate mediante le bollette d’accompagnamento e se necessario completate da campioni, schizzi, disegni o da una descrizione del lavoro. La bolletta d’accompagnamento può essere sostituita con il libro di lavoro. |
Art. 3 Maggiori o minori costi
1 Sono considerati maggiori costi (art. 4 cpv. 1 della legge) segnatamente:
2 Sono segnatamente considerati minori costi (art. 4 cpv. 1 della legge) i risparmi di spese del datore di lavoro per il locale e il posto di lavoro. 3 Non sono considerati maggiori o minori costi quelli che risultano da obblighi imperativi derivanti dalla legge o da un contratto collettivo. 4 Conformemente all’articolo 4 capoverso 1 della legge, dei maggiori o minori costi è tenuto conto soltanto se sono giustificati in modo plausibile. |
Art. 4 Tempo prestabilito
1 Per fissare il tempo prestabilito (art. 4 cpv. 2 della legge), è determinante il tempo medio, calcolato o valutato, necessario per l’esecuzione di lavori analoghi o comparabili nell’azienda. In mancanza dei documenti corrispondenti, il datore di lavoro deve calcolare il tempo occorrente, salvo che esso non possa essere predeterminato a causa del genere di lavoro a domicilio. Con il consenso del lavoratore, possono essere effettuati cronometraggi e studi del lavoro anche nel suo posto di lavoro. 2 Il datore di lavoro comunica per scritto al lavoratore a domicilio come ha calcolato il tempo prestabilito. |
Art. 5 Conteggio
Il conteggio (art. 4 cpv. 3 della legge) deve comprendere le seguenti indicazioni:
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Art. 6 Spese
1 Sono segnatamente considerate spese (art. 5 cpv. 1 della legge) i costi degli strumenti e dei materiali che il lavoratore acquista nell’interesse del datore di lavoro, eccettuati gli strumenti che sono già in possesso del lavoratore. 2 Sono considerate spese anche quelle di manutenzione degli strumenti e dei materiali utilizzati nel lavoro a domicilio. |
Art. 8 Protezione della vita e della salute
Il datore di lavoro è tenuto ad avvertire il lavoratore riguardo alle prescrizioni di sicurezza vigenti per l’utilizzazione degli strumenti di lavoro e del materiale. Le corrispondenti prescrizioni di sicurezza devono essere comunicate al lavoratore il più tardi alla consegna degli strumenti e del materiale. |
Art. 9 Lavori pericolosi
1 Per la protezione del lavoratore e dell’ambiente nel posto di lavoro, non possono essere eseguiti a domicilio i seguenti lavori:
2 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)3, udita l’autorità esecutiva, può autorizzare deroghe in casi particolari. Le deroghe devono essere vincolate a condizioni speciali per proteggere il lavoratore a domicilio e, se necessario, l’ambiente del posto di lavoro. 3 Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 12 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 10 Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione
1 Il datore di lavoro deve farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro del Cantone di domicilio o di sede della sua azienda al più tardi al momento della prima assegnazione di lavoro a domicilio. L’autorità d’esecuzione gli consegna un attestato che certifica la sua iscrizione nel registro e che il datore di lavoro deve conservare e presentare su domanda delle autorità d’esecuzione e di sorveglianza. 2 Il datore di lavoro deve trasmettere ogni anno alle autorità d’esecuzione, su domanda, una copia dell’elenco dei lavori a domicilio contenente le indicazioni seguenti:
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Sezione 3: Disposizioni esecutive |
Art. 11 Cantoni
1 I Cantoni comunicano alla SECO le autorità d’esecuzione designate secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge, come anche l’autorità cantonale di ricorso. 2 Le autorità cantonali d’esecuzione devono prendere i provvedimenti esecutivi necessari. In particolare esse devono accertare che siano rispettate le disposizioni della legge e dell’ordinanza, eseguendo controlli per prove a caso presso i datori di lavoro e, se il provvedimento è giustificato, nei locali dei lavoratori a domicilio; esse consigliano i datori di lavoro e i lavoratori a domicilio in merito all’applicazione della legge e provvedono affinché il registro dei datori di lavoro sia sempre tenuto a giorno. Possono riscuotere tasse per le deroghe concesse in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge.4 3 Il rapporto annuale previsto dall’articolo 15 capoverso 4 della legge deve essere presentato alla SECO al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno civile. Esso deve parimente informare sulle decisioni prese in virtù dell’articolo 2 della legge e concernenti l’applicabilità di questa nei casi dubbi, come anche sulle autorizzazioni di deroghe ai limiti di tempo, fissati nell’articolo 7 della presente ordinanza, per assegnare e farsi consegnare lavoro a domicilio. 4 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 30 gen. 1991 sull’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068). |
Art. 12 Confederazione
1 La SECO, nel quadro della sua alta vigilanza, provvede per un’esecuzione uniforme della legge. Può dare istruzioni alle autorità esecutive cantonali.5 2 In particolare, svolge controlli mediante campionatura.6 3 Consiglia i Cantoni e le aziende della Confederazione sull’applicazione della legge e della presente ordinanza ed esamina se i provvedimenti presi dalle autorità cantonali d’esecuzione e dalle aziende della Confederazione che assegnano lavoro a domicilio siano conformi alle prescrizioni corrispondenti. 5 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). 6 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). |
Art. 137
7 Abrogato dal n. II 7 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525). |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 14 Abrogazione e modificazione
1 L’ordinanza del 9 gennaio 19708 concernente l’esecuzione della legge federale sul lavoro a domicilio è abrogata. 2 Il regolamento d’esecuzione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio, del 28 giugno 19499, è modificato come segue: Titolo ... Art. 1 cpv. 1 ... 8[RU 1970 75] 9RS 822.321. Le modifica qui appresso sono inserite nel R menzionato. |