|
Art. 46 Osservazione del mercato del lavoro
(art. 18 cpv. 2 LC) 1 Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito. 2 Alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale: - a.
- la somma delle ore di prestazioni fornite;
- b.
- il numero, il sesso e l’origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito.
3 La SECO assicura una procedura di notificazione uniforme. 4 Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire alla SECO, nell’ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori particolari personali delle persone in cerca d’impiego o loro caratteristiche che interessano il mercato del lavoro.
|
Art. 47 Protezione dei dati
(art. 18 cpv. 3 LC) 1 Il prestatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d’impiego e ai lavoratori solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere segnatamente il loro consenso per: - a.
- trasmettere questi dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridicamente indipendenti dalla propria impresa;
- b.
- chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d’impiego e ai lavoratori;
- c.
- trasmettere questi dati oltre le frontiere del Paese.
2 Il prestatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell’ambito della sua attività di fornitura di personale a prestito, dati sulle persone in cerca d’impiego e sui lavoratori: - a.
- a impiegati della propria succursale;
- b.
- alle imprese acquisitrici interessate, purché possano far valere un interesse particolare;
- c.
- a una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di identificare la persona in cerca d’impiego o il lavoratore.
3 Il prestatore è autorizzato ad elaborare i dati, al termine dei rapporti di lavoro, solo con il consenso dell’interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati. 4 Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.
|
Art. 48 Forma e contenuto del contratto di lavoro
(art. 19 cpv. 1 LC) 1 Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell’entrata in funzione, salvo se l’urgenza della situazione non permette più di concludere un contratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per scritto nel più breve tempo possibile. 2 In caso d’urgenza le parti possono rinunciare definitivamente a concludere un contratto scritto se la durata della prestazione non supera sei ore.
|
Art. 48a Disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro 37
(art. 20 LC) 1 Le disposizioni concernenti il salario disciplinano: - a.
- il salario minimo senza eventuali spese; in assenza di un salario minimo prescritto, è determinante il salario medio dell’impresa;
- abis.38
- le spese;
- b.
- il supplemento per le ore straordinarie, il lavoro a turni, a cottimo, il lavoro notturno, domenicale e festivo;
- c.
- l’indennità di vacanza pro rata temporis;
- d.
- la tredicesima pro rata temporis;
- e.
- i giorni festivi e di riposo pagati;
- f.
- il salario in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi dell’articolo 324a CO39, segnatamente a causa di malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, intemperie, matrimonio, nascita, decesso, trasloco, cura di un membro della famiglia malato;
- g.
- la parte dei premi dell’assicurazione malattia (assicurazione per perdita di guadagno) ai sensi dell’articolo 324a capoverso 4 CO.
2 Le disposizioni concernenti la durata del lavoro disciplinano: - a.
- il tempo normale di lavoro;
- b.
- la settimana di cinque giorni;
- c.
- le ore straordinarie, il lavoro a turni, il lavoro notturno e domenicale;
- d.
- le vacanze, i giorni di congedo e festivi;
- e.
- le assenze;
- f.
- i periodi di riposo e le pause;
- g.
- i tempi di spostamento e di attesa.
37 Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). 38 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135321). 39 RS 220
|
Art. 48b Contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione 40
(art. 20 cpv. 1 secondo per. LC) 1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo. 2 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro. 3 Il lavoratore fornito a prestito ha accesso, alla pari dei lavoratori del settore: - a.
- ai corsi di perfezionamento finanziati mediante i contributi alle spese di perfezionamento;
- b.
- alle altre prestazioni finanziate mediante i contributi alle spese d’esecuzione.
40 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).
|
Art. 48c Pensionamento flessibile 41
(art. 20 cpv. 3 LC) 1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi per il pensionamento flessibile, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo. 2 Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori: - a.
- di età inferiore a 28 anni;
- b.
- che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
- c.
- il cui impiego è limitato a tre mesi.
3 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. 41 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).
|
Art. 48d Spese di controllo e pene convenzionali; controlli 42
(art. 20 cpv. 2 LC) 1 Le pene convenzionali inflitte e le spese di controllo addossate ai prestatori sono versate e impiegate secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. 2 Durante i controlli, gli organi paritetici riservano al prestatore lo stesso trattamento applicato agli altri datori di lavoro del settore. I controlli sono annunciati al prestatore entro un termine adeguato. 3 L’organo paritetico preposto ai controlli o i servizi di controllo da esso designati sono soggetti all’obbligo del segreto secondo l’articolo 34 LC. Se accertano infrazioni che non siano di lieve entità, devono darne comunicazione all’ufficio cantonale del lavoro. 4 Il prestatore può chiedere in qualsiasi momento all’autorità cantonale responsabile della dichiarazione di obbligatorietà generale che il controllo sia effettuato da un organo di controllo indipendente dalle parti contraenti. L’articolo 6 della legge federale del 28 settembre 195643 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è applicabile per analogia.
|
Art. 48e Obbligo di rendere conto e di presentare un rapporto 44
(art. 20 LC) 1 Gli organi paritetici sono tenuti a informare in qualsiasi momento l’autorità di vigilanza, ossia la SECO, riguardo alla situazione in materia di perfezionamento dei lavoratori forniti a prestito, all’applicazione di un piano di pensionamento anticipato a tali lavoratori nonché alle pene convenzionali inflitte e alle spese di controllo addossate ai prestatori responsabili. Ogni anno presentano un rapporto alla SECO. 2 Le associazioni del settore interinale interessate da tali disciplinamenti sono autorizzate a consultare detti rapporti. 44 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).
|
Art. 49 Periodo di disdetta
(art. 19 cpv. 4 LC) I periodi di disdetta previsti nell’articolo 19 capoverso 4 LC si applicano unicamente al prestito di lavoratori a imprese acquisitrici sotto forma di lavoro temporaneo.
|
Art. 50 Contratto di fornitura di personale a prestito
(art. 22 LC) Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell’entrata in funzione, a meno che l’urgenza della situazione non permetta più di concludere un contratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per iscritto nel più breve tempo possibile.
|