Ordinanza
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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC); decreta: 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135325). |
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Art. 1 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni agli uffici di collocamento 5
(art. 4 cpv. 4 LC; art. 13 e 14 dell’O del 16 gen. 19916 sul collocamento, OC) 1 L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 750 e 1650 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità. 2 L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 220 e 850 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità. 3 Per gli uffici di collocamento di istituzioni di utilità pubblica, l’autorità che rilascia l’autorizzazione può ridurre o sopprimere l’emolumento riscosso in virtù dei capoversi 1 e 2, se tale emolumento rappresenta un onere finanziario manifestamente troppo elevato per le istituzioni in questione. 4 Se la domanda d’autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l’autorità che rilascia l’autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell’importo massimo dell’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135325). |
Art. 2 Tassa d’iscrizione dovuta dalle persone in cerca d’impiego per il collocamento 7
(art. 9 cpv. 1 LC) 1 La tassa d’iscrizione ammonta al massimo a 45 franchi per il collocamento in Svizzera o all’estero e può essere riscossa soltanto una volta per mandato di collocamento.8 2 Questo importo massimo non può essere superato neppure se il collocatore divulga il profilo di qualifica della persona in cerca d’impiego in una pubblicazione specializzata, edita dal collocatore stesso. 3 Un mandato di collocamento espletato senza successo è considerato estinto al più presto dopo sei mesi. 4 Se più collocatori collaborano all’esecuzione del mandato di collocamento, la tassa non può essere riscossa più volte. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2716). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135325). |
Art. 3 Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca d’impiego 9
(art. 9 cpv. 1 LC, art. 20 OC) 1 La provvigione di collocamento ammonta al massimo al 5 per cento del primo salario annuo lordo. 2 Se più collocatori collaborano all’esecuzione del mandato di collocamento, la provvigione non può essere fatturata più volte. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 4. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2716). |
Art. 3a Trasferimento dell’imposta sul valore aggiunto 10
(art. 9 cpv. 1 LC, art. 20 OC) L’imposta sul valore aggiunto gravante la provvigione può essere trasferita alle persone in cerca d’impiego anche se in tal modo l’ammontare della provvigione supera l’importo massimo prescritto. 10 Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2716). |
Art. 4 Provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe 11
(art. 9 cpv. 1 LC, art. 23 OC) 1 La provvigione di collocamento ammonta al massimo:
2 La provvigione di collocamento di cui al capoverso 1 non può superare il 5 per cento dell’onorario lordo del primo ingaggio annuo. 3 Se la durata del contratto è inferiore a sei giorni lavorativi, la provvigione di collocamento può essere maggiorata al massimo di un quarto del tasso indicato nel capoverso 1. Il collocatore è autorizzato a fatturare in ogni caso un importo minimo di 80 franchi per collocamento conformemente al capoverso 1. 4 Se il collocatore è costretto a collaborare, per il collocamento all’estero, con uffici di collocamento esteri, la provvigione a carico della persona in cerca d’impiego può essere maggiorata al massimo della metà; questo supplemento non può tuttavia in alcun caso superare le spese supplementari effettivamente provocate dal collocamento all’estero. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2716). |
Art. 6 Cauzione a carico delle imprese che forniscono personale a prestito
(art. 14 cpv. 2 LC, art. 35 OC) 1 La cauzione ammonta a 50 000 franchi per ogni prestatore. 2 La cauzione ammonta a 100 000 franchi se il prestatore ha messo a disposizione d’imprese acquisitrici oltre 60 000 ore di lavoro nel corso dell’anno civile trascorso. 3 Per i prestatori che forniscono personale a prestito anche all’estero la cauzione è aumentata di 50 000 franchi. 4 La cauzione massima (art. 36 cpv. 3 OC) depositata da una sede principale per sé e per le proprie succursali ammonta a 1 000 000 di franchi. |
Art. 7 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni alle imprese che forniscono personale a prestito 12
(art. 15 cpv. 4 LC; art. 42 e 43 OC) 1 L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 750 e 1650 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità. 2 L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 220 e 850 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità. 3 Se la domanda d’autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l’autorità che rilascia l’autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell’importo massimo dell’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20135325). |
Art. 7a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti 13
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, per gli emolumenti riscossi per le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 7 rilasciate dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200414 sugli emolumenti. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062685). 14 RS 172.041.1 |