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Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione. |
Art. 2 Contributo della Confederazione
1 La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli versando loro un importo forfettario per ogni controllo effettuato. 2 L’importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali determinati da un’attività di controllo efficiente. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le condizioni di versamento. |
Art. 3 Controlli ed esecuzione
1 I Cantoni provvedono affinché l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti sia sottoposto a un controllo adeguato. 2 Le autorità incaricate di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia un rapporto sulla loro attività di controllo. 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione riguardanti:
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Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2023. Dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20205 5 DCF del 26 febbraio 2020. |