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Ordinanza
sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti
(OPCA)

del 26 febbraio 2020 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3 e 3 capoverso 3 della legge federale del
27 settembre 20191 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti,

ordina:

Sezione 1: Importo forfettario

Art. 1 Tipo di importo forfettario  

Per con­trol­la­re l’adem­pi­men­to dell’ob­bli­go di an­nun­cia­re i po­sti va­can­ti di cui all’ar­ti­co­lo 21a ca­po­ver­si 3 e 4 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 16 di­cem­bre 20052 su­gli stra­nie­ri e la lo­ro in­te­gra­zio­ne i Can­to­ni han­no di­rit­to, a se­con­da del ti­po di con­trol­lo svol­to, a un im­por­to for­fet­ta­rio per i con­trol­li al com­pu­ter o a un im­por­to for­fet­ta­rio per i con­trol­li sul po­sto.

Art. 2 Entità dell’importo forfettario  

L’im­por­to for­fet­ta­rio am­mon­ta a:

a.
30 fran­chi per i con­trol­li al com­pu­ter;
b.
110 fran­chi per i con­trol­li sul po­sto.
Art. 3 Rapporto e versamento dell’importo forfettario  

1 Le au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­te dei con­trol­li pre­sen­ta­no ogni an­no al­la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia (SE­CO), en­tro il 31 mar­zo, un rap­por­to sul­la lo­ro at­ti­vi­tà di con­trol­lo dell’an­no pre­ce­den­te.

2 Il rap­por­to an­nua­le il­lu­stra:

a.
il nu­me­ro di con­trol­li svol­ti per ve­ri­fi­ca­re l’adem­pi­men­to dell’ob­bli­go di an­nun­cia­re i po­sti va­can­ti, sud­di­vi­si in fun­zio­ne del ti­po di con­trol­lo;
b.
il no­me dei col­la­bo­ra­to­ri in­ca­ri­ca­ti dei con­trol­li e gli ef­fet­ti­vi di per­so­na­le ne­ces­sa­ri, espres­si in equi­va­len­ti a tem­po pie­no.

3 La SE­CO ver­sa gli im­por­ti for­fet­ta­ri se i con­trol­li so­no ve­ri­fi­ca­bi­li e se il rap­por­to dei Can­to­ni è esau­sti­vo ed è sta­to pre­sen­ta­to per tem­po. Ema­na una de­ci­sio­ne al ri­guar­do do­po aver esa­mi­na­to il rap­por­to.

4 I de­sti­na­ta­ri de­gli im­por­ti for­fet­ta­ri so­no i Can­to­ni.

Sezione 2: Controlli ed esecuzione

Art. 4 Tipo e portata dei controlli  

1 I con­trol­li de­vo­no es­se­re svol­ti in con­si­de­ra­zio­ne del prin­ci­pio di pro­por­zio­na­li­tà.

2 I Can­to­ni de­ter­mi­na­no il ti­po e la por­ta­ta dei con­trol­li ba­san­do­si su va­lu­ta­zio­ni dei ri­schi.

Art. 5 Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità  

1 Le au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­te dei con­trol­li col­la­bo­ra­no con le au­to­ri­tà can­to­na­li pre­po­ste al mer­ca­to del la­vo­ro e le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti in ma­te­ria di mi­gra­zio­ne.

2 Le au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­te dei con­trol­li, le au­to­ri­tà can­to­na­li pre­po­ste al mer­ca­to del la­vo­ro e le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti in ma­te­ria di mi­gra­zio­ne pos­so­no scam­biar­si le in­for­ma­zio­ni e i do­cu­men­ti sui da­to­ri di la­vo­ro e sul­le per­so­ne in cer­ca d’im­pie­go ne­ces­sa­ri per la lo­ro at­ti­vi­tà di con­trol­lo.

3 Per adem­pie­re i lo­ro com­pi­ti le­ga­li, le au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­te dei con­trol­li han­no ac­ces­so, me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo, al si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne del ser­vi­zio pub­bli­co di col­lo­ca­men­to di cui all’ar­ti­co­lo 35 del­la leg­ge del 6 ot­to­bre 19893 sul col­lo­ca­men­to.

Art. 6 Competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti  

1 Le au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­te dei con­trol­li pos­so­no:

a.
ac­ce­de­re al­le azien­de e agli al­tri luo­ghi di la­vo­ro du­ran­te l’ora­rio di la­vo­ro del­le per­so­ne che vi so­no oc­cu­pa­te;
b.
esi­ge­re dai da­to­ri di la­vo­ro e dai la­vo­ra­to­ri ogni in­for­ma­zio­ne ne­ces­sa­ria;
c.
con­sul­ta­re e ri­pro­dur­re tut­ti i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri.

2 Le per­so­ne e azien­de con­trol­la­te so­no te­nu­te a col­la­bo­ra­re nel qua­dro del­le com­pe­ten­ze di in­chie­sta elen­ca­te al ca­po­ver­so 1.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 7 Modifica di un altro atto normativo  

La mo­di­fi­ca di un al­tro at­to nor­ma­ti­vo è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to.

Art. 8 Entrata in vigore e validità  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra re­troat­ti­va­men­te in vi­go­re il 1° gen­na­io 2020 con ef­fet­to si­no al 31 di­cem­bre 2023.

Allegato

(art. 7)

Modifica di un altro atto normativo

...4

4 La mod. può essere consultata alla RU2020 815.

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