Sezione 1: Importo forfettario |
Art. 1 Tipo di importo forfettario
Per controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione i Cantoni hanno diritto, a seconda del tipo di controllo svolto, a un importo forfettario per i controlli al computer o a un importo forfettario per i controlli sul posto. |
Art. 3 Rapporto e versamento dell’importo forfettario
1 Le autorità incaricate dei controlli presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), entro il 31 marzo, un rapporto sulla loro attività di controllo dell’anno precedente. 2 Il rapporto annuale illustra:
3 La SECO versa gli importi forfettari se i controlli sono verificabili e se il rapporto dei Cantoni è esaustivo ed è stato presentato per tempo. Emana una decisione al riguardo dopo aver esaminato il rapporto. 4 I destinatari degli importi forfettari sono i Cantoni. |
Sezione 2: Controlli ed esecuzione |
Art. 5 Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità
1 Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione. 2 Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d’impiego necessari per la loro attività di controllo. 3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 35 della legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento. |
Art. 6 Competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti
1 Le autorità incaricate dei controlli possono:
2 Le persone e aziende controllate sono tenute a collaborare nel quadro delle competenze di inchiesta elencate al capoverso 1. |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Allegato |
(art. 7) |
Modifica di un altro atto normativo |
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