|
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 14 e 15 della legge federale dell’8 ottobre 19991 ordina: Capitolo 1: Lavoratori distaccati Sezione 1: Definizioni Art. 1 Retribuzione minima Sono disposizioni relative alla retribuzione minima ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge quelle contemplate da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)2 che disciplinano:
Art. 1a3 Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata (Art. 2 cpv. 5 LDist) 1 L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell’ambito del lavoro distaccato decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi. 2 Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni4. Art. 2 Periodi di lavoro e di riposo Per periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge s’intende:
Art. 3 Lavori di esigua entità 1 Per lavori di esigua entità ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s’intendono i lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di 15 giorni lavorativi. 2 Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio svizzero. Art. 4 Assemblaggio e prima installazione 1 Per assemblaggio o prima installazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge s’intendono i lavori:
2 L’assemblaggio o la prima installazione comprendono anche lavori di garanzia effettuati dall’impresa di fornitura o da un subappaltatore concernenti un bene fornito. Art. 5 Edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell’edilizia Le prestazioni di servizio concernenti i settori dell’ edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori:
Sezione 2: Procedura di notifica Art. 65 Notifica 1 La procedura di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. 2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:
3 In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all’articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica. 4 La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto segue:
5 Per i lavoratori distaccati non cittadini dell’Unione europea o dell’AELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza. 6 Su richiesta del datore di lavoro l’autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento. 6bis ...10 7 ...11 8 ...12 Art. 7 Eccezioni all’obbligo di notifica 1 Il datore di lavoro è esentato dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge, se l’entrata in Svizzera dei lavoratori distaccati è sottomessa a una procedura di autorizzazione in virtù della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera. 2 In questo caso l’autorità di rilascio trasmette una copia delle autorizzazioni accordate all’autorità cantonale competente per ricevere la notifica. 3 Nei rami dotati di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale l’autorità di rilascio delle autorizzazioni o l’autorità cantonale competente in materia di notifiche trasmette una copia della decisione di autorizzazione ai competenti organi d’esecuzione paritetici.13 Sezione 3: Prova del versamento dei contributi sociali all’estero Art. 8 Gli organi di controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l’esibizione di un documento che provi i versamenti dei contributi sociali all’estero a favore dei suoi lavoratori se:
Sezione 4:14 Art. 8a Salario minimo netto 1 È considerato salario minimo netto il salario minimo secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge, da cui sono dedotti gli importi a carico del lavoratore, che il datore di lavoro versa per:
Art. 8b Rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime 1 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:15
2 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b–f della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:
3 I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare le pezze giustificative menzionate al capoverso 1 lettere c o d devono inoltre dimostrare di avere trasmesso le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche ai competenti organi paritetici di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge. 4 Se l’appaltatore primario ha già attribuito più volte lavori allo stesso subappaltatore e quest’ultimo ha reso verosimile che rispettava le condizioni salariali e lavorative in occasione di precedenti subappalti, l’appaltatore primario deve esigere solo in casi motivati che il subappaltatore evidenzi nuovamente il rispetto di queste condizioni. 5 Sono considerati casi motivati in particolare:
Art. 8cProvvedimenti contrattuali e organizzativi L’obbligo di diligenza dell’appaltatore primario comprende anche i provvedimenti contrattuali e organizzativi necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell’ambito o al termine della catena contrattuale dimostrino che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime. Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche Art. 8d18Contributi alle spese di controllo e alle spese d’esecuzione I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a versare i contribuiti alle spese di controllo e d’esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. Essi sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell’importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Art. 9Indennità degli interlocutori sociali19 1 Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un CCL di obbligatorietà generale hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge in aggiunta all’esecuzione abituale del CCL.20 1bis Essi hanno diritto a un’indennità per le spese non coperte causate, nell’esecuzione del CCL, dai controlli delle assunzioni di impiego soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 9 capoverso 1bis dell’ordinanza del 22 maggio 200221 sull’introduzione della libera circolazione delle persone.22 2 Le indennità previste nei capoversi 1 e 1bis sono a carico della Confederazione o del Cantone a seconda di chi dei due abbia deciso il conferimento del carattere obbligatorio generale.23 3 L’importo e le modalità dei diritti all’indennità previsti nei capoversi 1 e 1bis sono fissati dalla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o dall’autorità designata a tale scopo dal Cantone. Le indennità sono calcolate sulla base dei costi generati dai compiti d’esecuzione. Le autorità possono stipulare convenzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali. Gli articoli 16bcapoversi 2 e 3 e 16clettere c–h si applicano per analogia.24 Capitolo 3: Commissioni tripartite Sezione 1: Disposizioni generali Art. 10 Nomina La Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO25). Art. 11 Compiti delle commissioni tripartite 1 Le commissioni tripartite devono svolgere almeno i compiti seguenti:
2 È tenuto un verbale dei lavori della commissione tripartita. Art. 12 Periti La commissione tripartita può valersi dei servizi di periti. Può creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari. Art. 13 Collaborazione, coordinamento e formazione 1 Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commissioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività. 2 La Confederazione favorisce questi scambi con mezzi adeguati, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scambio. 3 La formazione di base e la formazione continua dei membri delle commissioni tripartite e paritetiche interessate è a carico della Confederazione. 4 La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente. Art. 13a28Piattaforma per la comunicazione elettronica 1 La SECO è responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all’articolo 8a della legge. 2 Attribuisce ai collaboratori degli organi di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi i diritti di accesso individuali di cui hanno bisogno. 3 I collaboratori degli organi di controllo e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi accedono alla piattaforma per la comunicazione elettronica tramite un’autenticazione a due fattori. 4 Inseriscono nella piattaforma per la comunicazione elettronica le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti conformemente all’articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge affinché altri collaboratori possano consultarli e scaricarli. 5 I dati trasmessi mediante la piattaforma sono criptati e protetti dagli accessi non autorizzati. 6 I dati di cui all’articolo 8a capoverso 2 della legge sono conservati per 12 mesi sulla piattaforma per la comunicazione elettronica. In seguito vengono automaticamente distrutti. Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite Art. 14 Commissioni tripartite dei Cantoni 1 Ogni Cantone assume i costi generati dall’esercizio della sua commissione tripartita. Assume in particolare i costi di segretariato. Esso disciplina inoltre l’indennità degli interlocutori sociali. 2 Se più Cantoni hanno creato una commissione tripartita comune, essi se ne spartiscono i costi. Art. 15 Commissione tripartita della Confederazione 1 La Confederazione assume i costi della sua commissione tripartita. 2 La Confederazione mette a disposizione della sua commissione tripartita i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività. Sezione 3: Commissione tripartita della Confederazione Art. 16 Organizzazione 1 All’inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commissione tripartita della Confederazione. 2 La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di sei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, sei rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, tre rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni.29 3 La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore della Segreteria di Stato della migrazione30 e da due collaboratori della Direzione del lavoro della SECO.31 4 La commissione tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della SECO. Alla Direzione del lavoro incombe pure il segretariato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)32.33 Sezione 4:34 Ispettori Art. 16a Entità dell’attività d’ispezione L’entità dell’attività d’ispezione secondo l’articolo 7a della legge è determinata in base ai seguenti elementi:
Art. 16b Convenzione sulle prestazioni 1 La convenzione sulle prestazioni è conclusa tra il DEFR e i singoli Cantoni in virtù dell’articolo 7a capoverso 3 della legge. 2 La convenzione sulle prestazioni precisa in particolare:
3 La convenzione sulle prestazioni può inoltre stabilire indicatori a cui riferirsi per valutare le prestazioni e i risultati. Art. 16c Compiti ispettivi L’attività d’ispezione comprende i seguenti compiti:
Art. 16d Finanziamento dell’attività d’ispezione 1 La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali occasionati dall’attività d’ispezione prevista dalla convenzione sulle prestazioni e sostenute dal Cantone per adempiere il compito di cui all’articolo 16c, compreso il contributo del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Le spese per attrezzature e infrastruttura non sono invece prese in considerazione. 2 Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui sia stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali. Sezione 5:36 Numero di controlli Art. 16e37 Gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell’attività di ispezione conformemente all’articolo 7a della legge devono eseguire in totale 35 000 controlli all’anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni previste nell’articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e nell’articolo 7a capoverso 3 della legge. Capitolo 4: Autorità federali competenti Art. 17 1 L’autorità federale competente ai sensi degli articoli 9 capoverso 3 e 14 della legge è la Direzione del lavoro della SECO. 2 Il DEFR è l’autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall’esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell’articolo 360b capoverso 5 CO38.39 Art. 17a40 Elenco dei datori di lavoro sanzionati 1 Il Segretariato di Stato dell’economia rende accessibile, mediante procedura di richiamo, un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una delle seguenti sanzioni:
2 Le sanzioni sono cancellate dall’elenco cinque anni dopo essere state pronunciate. Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto previgente Art. 18 ...41 Sezione 2: Entrata in vigore Art. 19 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003. 2 Gli articoli 1–9 e 17–18 entrano in vigore il 1° giugno 2004. 3 Introdotto dalla cifra II dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). 5 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 7 Introdotta dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5755). 8 Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3175). 9 Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259). 10 Introdotto dalla cifra II dell’O del 19 feb. 2020 (RU 2020 883). Abrogato dalla cifra III dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 716). 11 Abrogato dalla cifra III dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 716). 12 Introdotto dall’all. 3 n. 11 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (RU 20061945). Abrogato dalla cifra III dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 716). 13 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 20132123). 14 Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 20132123). 15 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022779). 16 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022779). 17 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022779). 18 Originario art. 8a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 19 Introdotta dalla cifra I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 20 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 22 Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 23 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2009 5655). 24 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 28 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 671). 29 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 30 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. 31 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 32 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 33 Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 34 Introdotta dalla cifra I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 36 Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655). 37 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5015). 39 Nuovo testo giusta la cifra II n. 86 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 40 Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965). 41 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 1380. |
Allegato 42
42 Abrogato dall’all. 3 n. 11 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 20061945). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
