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Art. 1 Principio 4
Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.
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Art. 2 Scopo
1 Il servizio civile interviene nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti.5 2 Serve a scopi civili ed è prestato al di fuori dell’esercito. 3 Chi presta servizio civile fornisce un lavoro di pubblico interesse.
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Art. 3 Lavoro di pubblico interesse
Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un’attività di utilità pubblica.
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Art. 3a Obiettivi 6
1 Il servizio civile contribuisce a: - a.
- rafforzare la coesione sociale, in particolare migliorando la situazione delle persone bisognose di assistenza, di aiuto e di cure;
- b.
- costituire strutture volte al consolidamento della pace e arginare i potenziali di violenza;
- c.
- salvaguardare e mantenere le basi naturali della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile;
- d.
- conservare il patrimonio culturale;
- e.7
- sostenere la formazione e l’educazione scolastiche.
2 Esso fornisce il proprio contributo nell’ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.8
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Art. 4 Ambiti d’attività
1 Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d’attività:9 - a.
- sanità;
- b.
- servizi sociali;
- bbis.10
- scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II;
- c.11
- conservazione dei beni culturali;
- d.12
- protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste;
- e.13
- ...
- f.
- agricoltura;
- g.
- cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario;
- h.14
- prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi.
1bis Qualora le possibilità di impieghi negli ambiti d’attività di cui al capoverso 1 siano prevedibilmente inferiori alla domanda, il Consiglio federale può autorizzare a titolo di prova e per un periodo limitato impieghi in altri ambiti d’attività al fine di verificarne l’idoneità.15 2 Qualora le esigenze di cui all’articolo 3 non siano soddisfatte, gli impieghi in aziende agricole negli ambiti d’attività protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste nonché agricoltura sono permessi se sono assolti nell’ambito di progetti o programmi aventi i seguenti scopi: - a.
- salvaguardia delle basi naturali della vita;
- b.
- cura del paesaggio rurale;
- c.
- miglioramento strutturale in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti.16
2bis Il Consiglio federale stabilisce: - a.
- quali progetti e programmi sono presi in considerazione;
- b.
- in quali casi sono permessi impieghi anche al di fuori dei progetti e dei programmi.17
2ter Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate.18 3 Gli impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza sono permessi anche se i presupposti di cui all’articolo 3 non sono soddisfatti.19 4 Nell’ambito dei propri campi d’attività e tenendo conto delle necessità, il servizio civile organizza programmi prioritari e ne verifica periodicamente l’efficacia. Il Consiglio federale può affidargli mandati a tal fine.20 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 10 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 13 Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 15 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 17 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 18 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
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Art. 4a Impieghi esclusi 21
Non sono permessi impieghi: - a.
- presso un ente:
- 1.
- in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell’anno precedente il servizio civile, ha svolto un’attività dietro compenso o nell’ambito di una formazione o di una formazione continua,
- 2.
- con il quale la persona che deve prestare servizio civile mantiene un’altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa oppure svolta in posizione dirigenziale, oppure
- 3.
- in cui persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile possono influire sul suo impiego;22
- b.23
- svolti esclusivamente a favore di persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile;
- c.
- che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche;
- d.24
- che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o la sua formazione continua.
21 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
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Art. 5 Equivalenza
Per chi vi è soggetto, il servizio civile ordinario deve rappresentare un onere globalmente equivalente a quello che i servizi d’istruzione rappresentano per un soldato.
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Art. 6 Incidenza sul mercato del lavoro
1 L’organo federale preposto all’esecuzione del servizio civile25 (organo d’esecuzione) provvede affinché l’impiego in servizio civile: - a.
- non minacci posti di lavoro esistenti e
- b.
- non pregiudichi le condizioni salariali e di lavoro nell’istituto d’impiego;
- c.
- non distorca le condizioni della concorrenza.
2 Il riconoscimento (art. 41 a 43) non conferisce agli istituti d’impiego alcun diritto all’assegnazione di persone che devono prestare servizio civile. 3 Il Consiglio federale può prevedere altri provvedimenti per tutelare il mercato del lavoro. 25 Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile.
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Art. 7 Impieghi all’estero 26
1 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all’estero se hanno dato il loro consenso. 2 Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza in regioni estere limitrofe. 3 Gli impieghi all’estero servono: - a.
- alla cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario;
- b.
- alla prevenzione e all’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché alla rigenerazione dopo simili eventi;
- c.
- alla promozione civile della pace.
4 Il Consiglio federale stabilisce: - a.
- i requisiti che le persone che devono prestare servizio civile e gli istituti d’impiego sono tenuti a soddisfare;
- b.
- in che modo debba essere garantita la sicurezza della persona che presta servizio civile;
- c.
- le modalità della collaborazione tra l’organo d’esecuzione e gli organi specializzati;
- d.
- in quali altri casi sono possibili impieghi all’estero negli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1.
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
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Art. 7a Impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari 2728
1 Trattandosi di impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l’organo d’esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego.29 2 L’organo d’esecuzione coordina gli impieghi con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti.30 3 Esso può assumere interamente o in parte, nell’ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di assunzione dei costi. 27 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
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Art. 8 Durata del servizio civile ordinario 31
1 Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d’istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati. Tale fattore è di 1,1 per le persone che devono prestare servizio civile e che in precedenza sono state ufficiali o sottufficiali superiori. Per casi particolari, ad esempio riguardo a ufficiali specialisti e quadri che non hanno ancora prestato servizio pratico, il Consiglio federale disciplina come debba essere calcolata la durata del servizio civile.32 2 Le persone che devono prestare servizio civile e sono assegnate a impieghi all’estero possono impegnarsi oltre la durata del servizio civile ordinario. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà. 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
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Art. 9 Contenuto dell’obbligo di prestare servizio civile 33
L’obbligo di prestare servizio civile vincola a: - a.34
- sostenere un colloquio presso l’organo d’esecuzione (art. 19 cpv. 1);
- b.35
- presentarsi nell’istituto d’impiego, se questo lo esige (art. 19 cpv. 1);
- c.36
- partecipare ai corsi di formazione previsti (art. 36);
- d.
- prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all’articolo 8;
- e.
- prestare un servizio civile straordinario anche oltre la durata complessiva di cui all’articolo 8 (art. 14).
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). 36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
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Art. 10 Inizio dell’obbligo di prestare servizio civile 37
1 L’obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d’ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l’obbligo di prestare servizio militare. 2 L’obbligo di custodia in luogo sicuro e di manutenzione dell’equipaggiamento personale, il disbrigo delle formalità amministrative per il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare e la riconsegna dell’equipaggiamento personale sono retti dalla legislazione militare.
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Art. 11 Termine dell’obbligo di prestare servizio civile
1 L’obbligo di prestare servizio civile termina con il licenziamento o con l’esclusione dal servizio civile. 2 Il licenziamento dal servizio civile delle persone che devono prestare servizio civile avviene: - a.
- per le persone che non erano incorporate nell’esercito, 12 anni dopo l’inizio dell’anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione è passata in giudicato;
- b.
- per le persone che erano incorporate nell’esercito, entro la fine dell’anno in cui secondo la legislazione militare sarebbero state prosciolte dall’obbligo di prestare servizio militare.38
2bis Le persone che devono prestare servizio civile possono continuare a essere impiegate all’estero o nell’ambito di casi di rigore per al massimo 12 anni oltre il termine ordinario di cessazione dell’obbligo di prestare servizio civile, sempre che abbiano dato il loro consenso.39 3 L’organo d’esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi: - a.
- è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo;
- b.
- ha problemi di salute e non vi sono possibilità d’impiego nel servizio civile conciliabili con tali problemi;
- c.
- in relazione all’obbligo di prestare servizio civile ha fatto ricorso alla violenza nei confronti di una persona o ha minacciato di farlo in misura tale da risultare intollerabile per il servizio civile;
- d.
- è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare; può presentare una domanda d’ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il primo impiego di servizio civile.40
4 …41
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Art. 12 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile 42
1 L’organo d’esecuzione può escludere dal servizio civile una persona che risulta intollerabile per il servizio civile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà. 2 L’organo d’esecuzione può escludere temporaneamente una persona da prestazioni di servizio civile quando un procedimento penale pendente fa sorgere dubbi fondati in merito alla sua tollerabilità per il servizio civile. 3 Ai fini della decisione relativa all’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, l’organo d’esecuzione può consultare, conformemente all’articolo 367 capoversi 2 lettera j e 4 del Codice penale (CP)43 in combinato disposto con l’articolo 365 capoverso 2 lettera l CP, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti. 4 Se necessario ai fini della decisione, l’organo d’esecuzione può chiedere per scritto: - a.
- all’autorità giudicante, di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione nel casellario giudiziale;
- b.
- al pubblico ministero, di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione nel casellario giudiziale.
5 L’autorità giudicante o il pubblico ministero dà seguito alla richiesta se ciò non lede i diritti della personalità di terzi e non mette a rischio lo scopo dell’indagine.
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Art. 13 Esonero dal servizio per attività indispensabili
1 Per l’esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18 della legge militare del 3 febbraio 199544. 2 Gli esoneri dal servizio sono pronunciati dall’organo d’esecuzione.
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Art. 14 Servizio civile straordinario 45
1 Il Consiglio federale può ordinare di prestare servizio civile straordinario per far fronte alle conseguenze di situazioni particolari e straordinarie. I Cantoni bisognosi di sostegno possono presentare richieste in tal senso all’organo federale competente. 2 Al servizio civile straordinario non sono applicabili gli articoli 4a lettere a e b, 6 capoverso 1, 19 e 28 capoverso 2. 3 Per il servizio civile straordinario valgono le seguenti disposizioni: - a.
- l’organo d’esecuzione può convocare immediatamente le persone appena ammesse al servizio civile;
- b.
- i ricorsi contro il trasferimento a un servizio civile straordinario non hanno effetto sospensivo;
- c.
- gli istituti d’impiego ottengono un riconoscimento provvisorio dall’organo d’esecuzione. Gli articoli 41–43 non sono applicabili;
- d.
- le disposizioni della legislazione militare sulla responsabilità civile sono applicabili per analogia.
4 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze finanziarie del servizio civile straordinario. Può, in merito, derogare agli articoli 7a capoverso 3, 29, 37 capoverso 2, 46 capoversi 1 e 2 nonché 47. 5 L’organo d’esecuzione: - a.
- stabilisce la durata del servizio civile straordinario delle persone interessate;
- b.
- può decidere licenziamenti dal servizio civile oltre il termine previsto nell’articolo 11;
- c.
- può ordinare un servizio di picchetto;
- d.46
- ...
- e.
- può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego.
6 Gli istituti d’impiego possono delegare temporaneamente a terzi bisognosi di sostegno il loro diritto d’impartire istruzioni conformemente all’articolo 49. 7 Gli impieghi straordinari di chi presta servizio civile sono computati in modo analogo a quanto avviene per chi presta servizio militare.
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Art. 15 Tassa d’esenzione
1 Gli uomini che non adempiono del tutto o soltanto in parte il loro obbligo di prestare servizio civile prestando personalmente servizio devono pagare una tassa sostitutiva. 2 La tassa sostitutiva è disciplinata dalla legge federale del 12 giugno 195947 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
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Art. 15a Informazione 48
1 L’organo d’esecuzione informa il pubblico e le persone interessate sul servizio civile. 2 Le autorità competenti informano i reclutandi sul servizio civile, in particolare durante le giornate d’orientamento.
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