Ordinanza del DEFR
sul servizio civile
(OSCi-DEFR)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visti gli articoli 6 capoverso 2 e 65 capoverso 1 dell’ordinanza
dell’11 settembre 19961 sul servizio civile (OSCi),
ordina:
Capitolo 1: Numero annuale di giorni di servizio per gli impieghi in aziende agricole
Sezione 1: Aziende agricole escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione
Art. 1 Superfici per la promozione della biodiversità
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 OSCi)
1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:
- a.
- 7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo estensivo;
- b.
- 7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo poco intensivo;
- c.
- 10 giorni di servizio per ettaro di pascoli sfruttati in modo estensivo;
- d.
- 14 giorni di servizio per ettaro di pascoli boschivi;
- e.
- 14 giorni di servizio per ettaro di terreni da strame;
- f.
- 42 giorni di servizio per ettaro di siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
- g.
- 14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua;
- h.
- 7 giorni di servizio per ettaro di maggesi fioriti;
- i.
- 5 giorni di servizio per ettaro di maggesi da rotazione;
- j.
- 5 giorni di servizio per ettaro di fasce di colture estensive in campicoltura;
- k.
- 5 giorni di servizio per ettaro di strisce su superficie coltiva;
- l.
- 14 giorni di servizio per ettaro di vigneti con biodiversità naturale;
- m.
- 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione;
- n.
- 5 giorni di servizio per ettaro di strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili.
2 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:
- a.
- alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
- b.
- alberi indigeni isolati adatti al luogo e alberi in viali alberati.
Art. 2 Superfici in zone declive e in forte pendenza
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 2 OSCi)
Per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD3, gli istituti d’impiego hanno diritto ai seguenti giorni di servizio:
- a.
- 3,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 18–35 per cento;
- b.
- 7 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 35–50 per cento;
- c.
- 10,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività di oltre il 50 per cento.
Art. 3 Lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)
Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d’impiego hanno diritto per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati di cui all’articolo 63 OPD4 si calcola dividendo per 1200 il contributo annuale per la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.
Art. 4 Lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»
(art. 6 cpv. 1 lett. b OSCi)
Per lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» le aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a OSCi hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:
- a.
- 14 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per la cura del bosco e dei margini boschivi;
- b.
- 7 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per colture e interventi di piantagione;
- c.
- 7 giorni di servizio per ettaro per la cura di biotopi forestali ad alto valore ecologico come stagni di bosco e riserve forestali speciali.
Art. 5 Miglioramenti strutturali
(art. 6 cpv. 1 lett. c OSCi)
1 Le aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui miglioramenti strutturali (OMSt) hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto, indipendentemente dal fatto che ricevano o no crediti d’investimento secondo l’OMSt.6
2 I giorni di servizio sono assegnati una sola volta per la durata del progetto.
3 Se il progetto si estende su più anni civili, l’istituto d’impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati.
5 RS 913.1
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5435).
Sezione 2: Aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione
Art. 6 Principio
(art. 6 cpv. 3 e Appendice 1 n. 2 lett. b OSCi)
Il numero di giorni di servizio a cui le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione hanno diritto si calcola aggiungendo 28 al numero di giorni del periodo d’estivazione e moltiplicando il risultato per l’effettivo massimo di persone in servizio, eccetto gli impieghi di gruppo speciali di cui all’Appendice 1 numero 2 lettera b OSCi.
Art. 7 Miglioramenti strutturali
(art. 6 cpv. 1 lett. c e 3 OSCi)
1 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 OMSt7 o crediti d’investimento di cui all’articolo 51 capoverso 7 OMSt hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.
2 I giorni di servizio sono assegnati una sola volta per la durata del progetto.
3 Se il progetto si estende su più anni civili, l’istituto d’impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati entro i periodi d’impiego ammessi secondo l’articolo 6 capoverso 3 OSCi.
7 RS 913.1
Capitolo 2: Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile
Art. 8 Importo per le piccole spese personali
Art. 9 Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSC)
Se l’impiego richiede abiti o scarpe da lavoro speciali, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio civile un’indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego.
Art. 10 Vitto
(art. 17a cpv. 3 e 29 cpv. 1 lett. c e 2 LSC)
1 Se non è in grado di offrire il vitto alla persona che presta servizio civile, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:
- a.
- 4 franchi per la colazione;
- b.
- 9 franchi per il pranzo;
- c.
- 7 franchi per la cena.
2 Esso non deve versare alla persona che presta servizio civile prestazioni in denaro per la colazione del primo giorno e per la cena dell’ultimo giorno di servizio civile.
Art. 11 Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro
(art. 29 cpv. 1 lett. e LSC; art. 67 OSCi)
Se la persona che presta servizio civile deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per recarsi al lavoro, l’istituto d’impiego le versa un’indennità chilometrica di 65 centesimi.
Art. 12 Importi relativi agli impieghi all’estero
(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC; art. 65 e 68 OSCi)
1 Se, in caso di impieghi all’estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 9 e 10 non coprono i costi effettivi, l’istituto d’impiego rifonde alla persona che presta servizio civile i maggiori costi comprovati, ma al massimo in misura pari all’importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.
2 Se il costo della vita nel Paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l’istituto d’impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 9–11 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo Paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 fr. per la colazione e rispettivamente 4 fr. per il pranzo e la cena).
3 È vietato all’istituto d’impiego equiparare la persona che presta servizio civile ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 14 Disposizioni transitorie
1 Per gli impieghi concordati prima del 1° luglio 2016, per le prestazioni in denaro relative all’utilizzazione dell’alloggio privato e al tragitto quotidiano per recarsi al lavoro, oltre alle disposizioni previste al capitolo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
- a.
- l’istituto d’impiego versa per ogni giorno di servizio computabile un importo di 5 franchi per l’utilizzazione dell’alloggio privato alla persona che presta servizio civile;
- b.
- se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento privato per i mezzi pubblici, l’istituto d’impiego le rifonde i relativi costi pro rata (costo giornaliero dell’abbonamento moltiplicato per il numero di giorni di servizio computabili).
2 L’Ufficio federale del servizio civile10 si assume i costi del pranzo della persona soggetta al servizio civile che segue il suo corso d’introduzione secondo l’articolo 83c LSC11. Non le versa altre indennità di vitto per queste giornate.
10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.
11 RS 824.0
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.