Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34quater della Costituzione federale2 (Cost.);3 visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 settembre 19464,
decreta:
Parte prima: Assicurazione
Capo primo: Applicabilità della LPGA
Art. 1
1Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).2
1 RS 830.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Capo primo a: Persone assicurate
Art. 1a Assicurazione obbligatoria
1Sono assicurati in conformità della presente legge:
- a.3
- le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
- b.
- le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
- c.4
- I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:
- 1.
- al servizio della Confederazione;
- 2.
- al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12;
- 3.
- al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 19765 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
1bisIl Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.6
2Non sono assicurati:
- a.7
- gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
- b.
- le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
- c.8
- le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3Possono continuare ad essere assicurati:
- a.
- le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
- b.
- fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.9
4Possono aderire all’assicurazione:
- a.
- le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
- b.10
- i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200711 sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;
- c.
- i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.12
5Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l’assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.13
1 Originario art. 1.
2 I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
5 RS 974.0
6 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
9 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
10 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
11 RS 192.12
12 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
13 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
Art. 2 Assicurazione facoltativa
1I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.2
2Gli assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa.
3Gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
4I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 826 franchi3 all’anno.4
5Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 826 franchi5 all’anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.6
6Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
3 Nuovi importi giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
4 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
5 Nuovi importi giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
6 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
Capo secondo: Contributi
A. Contributi degli assicurati
I. Obbligo di pagare i contributi
Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi
1Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.1
2Non sono tenuti a pagare i contributi:
- a.2
- gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni;
- b. e c.3 ...
- d.4
- i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;
- e.5
- ...
3Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:
- a.
- i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa;
- b.
- gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.6
4Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:
- a.
- il matrimonio è contratto o sciolto;
- b.
- il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.7
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 FF 1990 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 275).
3 Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
5 Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
6 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
7 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
II. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa
Art. 4 Calcolo dei contributi
1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
2Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:
- a.
- i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero;
- b.2
- i redditi provenienti da un’attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l’importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 5 Contributi sul reddito di un’attività dipendente
1.Regola
1Dal reddito di un’attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.1
2Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
3Per i familiari che lavorano nell’azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:
- a.
- fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni; come pure
- b.
- dopo l’ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.2
4Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
1 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Abrogato dal n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
1Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.
2I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
Art. 7 3. Salari complessivi
Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell’azienda agricola di famiglia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 8 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente
1.Regola
1Dal reddito di un’attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell’8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 57 400 franchi2, ma è almeno di 9600 franchi3 l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
2Se il reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9500 franchi4, l’assicurato deve pagare il contributo minimo di 413 franchi5 l’anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l’assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell’attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.
1 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
2 Nuovo importo giusta l’art. 1 lett. a dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
3 Nuovo importo giusta l’art. 1 lett. b dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
4 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
5 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
Art. 9 2. Nozione e determinazione
1Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri.
2Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
- a.
- le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
- b.
- gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall’uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
- c.
- le perdite commerciali subite e allibrate;
- d.1
- le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
- e.2
- i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
- f.3
- l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
3Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.4
4Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’articolo 8 della presente legge, all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e all’articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.7
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 RS 831.20
6 RS 834.1
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 9bis Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo
Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter i limiti della tavola scalare di cui all’articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
III. Contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa
Art. 10
1Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 413 franchi2; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 413 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.3
2Pagano il contributo minimo:
- a.
- gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni;
- b.
- le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico;
- c.
- le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.4
2bisIl Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch’essi paghino contributi più elevati.5
3Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un’attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un’attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa.
4Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.6
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nuovo contributo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
3 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
5 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
6 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
IV. Riduzione e condono dei contributi
Art. 11
1I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.
2Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
B. Contributi dei datori di lavoro
Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi
1È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.
2Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.1
3Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:
- a.
- l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera;
- b.
- l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 13 Ammontare del contributo dei datori di lavoro
Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
C. Riscossione dei contributi
Art. 14 Termini e procedura di riscossione
1I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
2I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.1
2bisI contributi dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un’attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:
- a.
- tali persone sono riconosciute come rifugiati;
- b
- a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
- c.
- in virtù dell’età, della morte o dell’invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI2.3
3Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA4. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.5
4Il Consiglio federale emana prescrizioni su:
- a.
- i termini di pagamento dei contributi;
- b.
- la procedura di diffida e di tassazione d’ufficio;
- c.6
- il pagamento di contributi arretrati;
- d.7
- il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all’articolo 24 LPGA;
- e.8
- ... . 9
5Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.10
6Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell’assicurato.11
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
2 RS 831.20
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087).
4 RS 830.1
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
8 Abrogata dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
10 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
11 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 14bis Supplementi
1Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest’ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.
2La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.
3La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS2. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.
1 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
2 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti
1I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
2Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento1).
Art. 16 Prescrizione
1I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA2, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.3 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
2Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.4 Durante la procedura d’inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC5) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L’articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.7 Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all’articolo 20 capoverso 38.
3Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.9
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 RS 210
6 RS 281.1
7 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
8 All’art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l’art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Capo terzo: Rendite
A. Diritto alla rendita
I. In generale
Art. 18 Aventi diritto
1Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. ...2
2Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA3) in Svizzera.4 Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.5
2bisNel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.6
3In caso di domicilio all’estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l’entità del rimborso.7
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Per. abrogato dall’all. n. 7 della la LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
3 RS 830.1
4 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
5 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
6 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
7 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 19
Art. 20 Esecuzione forzata e compensazione delle rendite
1Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.3
2Possono essere compensati con prestazioni scadute:
- a.
- i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI4, dalla legge federale del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 19526 sugli assegni familiari nell’agricoltura;
- b.
- i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- c.
- i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie.7
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
4 RS 831.20
5 RS 834.1. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
6 RS 836.1
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
II. Diritto alla rendita di vecchiaia
Art. 21 Rendita semplice
1Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
- a.
- gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- b.
- le donne che hanno compiuto i 64 anni.
2Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
Art. 22
Art. 22bis Rendita completiva
1Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell’assicurazione per l’invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d’invalidità o di vecchiaia.2
2In deroga all’articolo 20 LPGA3, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:
- a.
- su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
- b.
- su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
- c.
- d’ufficio, se i coniugi sono divorziati.4
3Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.5
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
3 RS 830.1
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
5 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 22ter Rendita per i figli
1Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
2La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA2) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo del per. 2 e 3 giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
III. Diritto alla rendita vedovile
Art. 23 Rendita vedovile
1Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.
2Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
- a.
- i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3;
- b.
- gli affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.
3Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.
4Il diritto si estingue:
- a.
- con il passaggio a nuove nozze;
- b.
- con la morte della vedova o del vedovo.
5Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
1 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 24 Disposizioni particolari
1Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.
2Oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.
1 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 24a Coniugi divorziati
1Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
- a.
- ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
- b.
- il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
- c.
- il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.
2Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.
1 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d’invalidità
IV. Diritto alla rendita per orfani
Art. 25 Rendita per orfani
1Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
2I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.
3Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.
4Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.
5Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 26 a 28
Art. 28bis Concorso con altre rendite
Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI2, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.
1 Introdotto dall’art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (RU 1959 845; 1958 975). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 831.20
B. Rendite ordinarie
Art. 29 Beneficiari: rendite complete e rendite parziali
1Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.1
2Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:
- a.
- rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
- b.
- rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie
Art. 29bis Disposizioni generali per il calcolo della rendita
1Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).
2Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 29ter Periodo di contributo completo
1Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età.
2Sono considerati anni di contribuzione i periodi:
- a.
- durante i quali una persona ha pagato i contributi;
- b.
- durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
- c.
- durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza.
1 Originario art. 29bis. Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 29quater Reddito annuo medio
1.Principio
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
- a.
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa;
- b.
- degli accrediti per compiti educativi;
- c.
- degli accrediti per compiti assistenziali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 29quinquies 2. Redditi risultanti da un’attività
lucrativa.Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa
1Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.
2I contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell’articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa.
3I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:
- a.
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;
- b.
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
- c.
- il matrimonio è sciolto mediante divorzio.2
4Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- a.
- tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e
- b.3
- in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.
5Il capoverso 4 non è applicabile all’anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto.4
6Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.5
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
5 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 29sexies 3. Accrediti per compiti educativi
1Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:2
- a.
- uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l’autorità parentale;
- b.
- soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- c.
- le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l’intero anno civile;
- d.3
- genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità parentale.
2L’accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita.
3L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell’anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I1).
3 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I1).
Art. 29septies 4. Accrediti per compiti assistenziali
1Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.2
2Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.
3Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1.3 Esso disciplina la procedura nonché l’assegnazione dell’accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:
- a.
- più persone adempiano le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
- b.
- soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
- c.
- le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l’intero anno civile.
4L’accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.
5Qualora il diritto all’accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l’accredito per l’anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.
6L’accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell’anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF2019 3381).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 30 5. Determinazione del reddito annuo medio
1La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata in funzione dell’indice delle rendite previsto nell’articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.
2La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 30bis Prescrizioni per il calcolo delle rendite
Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite.3 A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.4 Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un’attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d’invalidità non siano computati.5
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
4 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 30ter Conti individuali
1Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.
2I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.2
3I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore:
- a.
- non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
- b.
- fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.3
4I redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
2 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
4 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 31 Determinazione di una nuova rendita
Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all’insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev’essere aggiornata.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 32
Art. 33 Rendita per superstiti
1La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.
2Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.
3Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell’attività lucrativa3 per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all’età dell’assicurato al momento del decesso.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
3 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
Art. 33bis Commutazione di una rendita d’invalidità
1Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI3 sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all’avente diritto.
1bisIl calcolo della rendita dei coniugi dev’essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell’attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.4
2Se la rendita d’invalidità è stata calcolata in conformità dell’articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d’invalidità.5
3Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d’invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 1/3 per cento dell’ammontare minimo della corrispondente rendita completa.6
4Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d’invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell’insorgere della rendita d’invalidità è considerato come reddito giusta l’articolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d’invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo.7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.8
1 Introdotto dall’art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l’assicurazione per l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 845; 1958 975).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 RS 831.20
4 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
6 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
7 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
8 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 33ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
1Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite.
2L’indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato d’economia2, e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell’assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.
4Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l’indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.3
5Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l’indice delle rendite e disciplinare la procedura per l’adeguamento delle rendite.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1286; FF 1991 I 181).
II. Rendite complete
Art. 34 Calcolo e importo della rendita completa
1.Rendita di vecchiaia
1La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):
- a.
- una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
- b.
- una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).
2Sono applicabili le disposizioni seguenti:
- a.
- se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;
- b.
- se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.
3L’importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell’importo minimo.
4L’importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l’importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l’importo minimo.
5L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1195 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 217,3 punti.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nuovo importo e livello dell’indice giusta gli art. 3 e 4 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
Art. 35 2. Somma delle due rendite per coniugi
1La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
- a.
- entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;
- b.
- uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
2Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.
3Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 35bis 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia
Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l’importo massimo della rendita di vecchiaia.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo
Art. 35ter 4. Rendita per figli
La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 36 5. Rendita vedovile
La rendita vedovile è pari all’80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 37 6. Rendita per orfani
1La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
2Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
3I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 37bis 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli
Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
III. Rendite parziali
Art. 38 Calcolo
1La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.2
2Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.3
3Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
4 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
IV. Età flessibile per il godimento della rendita
Art. 39 Possibilità ed effetto del rinvio
1Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.2
2La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.
3Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d’aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 40 Possibilità ed effetto dell’anticipazione
1Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l’ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
2La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.
3Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
V. Riduzione delle rendite ordinarie
Art. 41 Riduzione per soprassicurazione
1In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA3, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest’ultima.4
2Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.5
3Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.6
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
2 RU 1972 3568
3 RS 830.1
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
C. Rendite straordinarie
Art. 42 Beneficiari
1Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA2) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.3 Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.
2Chiunque benefici d’una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.
3I coniugi di cittadini svizzeri all’estero affiliati all’assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 43 Importo delle rendite straordinarie
1Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.1
3In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA3, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
3 RS 830.1
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza e mezzi ausiliari
Art. 43bis Assegno per grandi invalidi
1Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA2) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.3 La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.4
1bisIl diritto all’assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.5
2Il diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.6
3L’assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34 capoverso 5.7
4La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un’indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.8
4bisIl Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.9
5Le disposizioni della LAI10 sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.11 Spetta agli uffici per l’assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità12. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
1 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU 1956 707; FF 1955 871). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).
6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).
7 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
9 Introdotto dall’all. n. 2 della la LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).
10 RS 831.20
11 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
12 Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).
Art. 43ter Contributo per l’assistenza
La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza versato dall’assicurazione per l’invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l’assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octies LAI2.
1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
2 RS 831.20
Art. 43quater Mezzi ausiliari
1Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA2) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.3
2Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un’attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.4
3Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall’assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI5 sono applicabili.
1 Originario art. 43ter. Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 ; FF 1976 III 1).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
5 RS 831.20
E. Disposizioni varie
Art. 43quinquies Vigilanza sull’equilibrio finanziario
Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell’assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.2
1 Originario art. 43quater. Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
Art. 44 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi
1Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
2Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA2, una volta all’anno posticipatamente in dicembre. L’avente diritto può chiedere un versamento mensile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
2 RS 830.1
Art. 45
…
1 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 46 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi
1Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell’articolo 24 capoverso 1 LPGA2.
2Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
3Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
2 RS 830.1
Art. 47
…
1 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 48
Art. 48bis a 48sexies
…
1 Introdotti dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogati dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Capo quarto: Organizzazione
A. In generale
Art. 49 Regola
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA2), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
2 RS 830.1
Art. 49a Sistemi d’informazione
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
2 RS 0.142.112.681
Art. 49b Trattamento di dati personali
Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:
- a.
- calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- b.
- stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c.
- stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
- d.
- far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- e.
- sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
- f.
- allestire statistiche;
- g.
- assegnare o verificare il numero d’assicurato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Art. 50
…
1 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Art. 50a Comunicazione di dati
1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA2:3
- a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.4 agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
- bter.5 ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
- c.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale;
- cbis.7
- ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 20168 sulla registrazione dei tumori;
- d.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- dbis.9 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201510 sulle attività informative;
- e.
- in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
- 1.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
- 2.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
- 3.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
- 4.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento,
- 5.
- alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
- 6.12
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile13,
- 7.14
- ...
- 8.15
- alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri e la loro integrazione.17
2Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200518 contro il lavoro nero.19
3In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.20
4Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:21
- a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
5Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
6Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
7I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
4 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
5 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
6 RS 431.01
7 Introdotta dall’art. 36 della LF del 18 mar. 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2005; FF 2014 7529).
8 RS 813.33
9 Introdotta dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
10 RS 121
11 RS 281.1
12 Introdotto dall’all. n. 26 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
13 RS 210
14 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
15 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
16 RS 142.20
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
18 RS 822.41
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Art. 50b Procedura di richiamo
1Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):
- a.
- l’Ufficio centrale del 2° pilastro, nell’ambito dell’articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio;
- b.
- le casse di compensazione, gli uffici dell’AI e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI3;
- c.4
- gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
- d.6
- l’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.
2Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.7
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).
2 RS 831.42
3 RS 831.20
4 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
5 RS 832.20
6 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
Art. 50c Numero d’assicurato
1Il numero d’assicurato è assegnato a ogni persona che:
- a.
- ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA2);
- b.
- abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
2Il numero d’assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:
- a.
- per attuare l’AVS; o
- b.
- nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.
3Il numero d’assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
2 RS 830.1
Art. 50d Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicurazione sociale
1I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall’AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto.
2I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 50e Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato in altri settori
1Il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto.
2I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali:
- a.
- i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie;
- b.
- i servizi incaricati dell’assistenza sociale;
- c.
- i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;
- d.
- le istituzioni preposte all’educazione.
3Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 50f Comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale
I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente all’articolo 50d capoverso 2 o all’articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione:
- a.
- è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d’assicurato;
- b.
- nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o
- c.
- nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 50g Misure di sicurezza
1I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente all’articolo 50d o all’articolo 50e si annunciano al servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L’elenco è pubblicato annualmente.
2I servizi e le istituzioni annunciati devono:
- a.
- adottare misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;
- b.
- mettere a disposizione del servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;
- c.
- apportare al numero d’assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l’assegnazione dello stesso.
3Il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.
4Il servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall’utilizzazione del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
B. Datori di lavoro
Art. 51 Compiti
1I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.1
3I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d’identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.4
4Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
2 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
3 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
Art. 52 Responsabilità
1Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
2Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.2
3Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sugli atti illeciti.4
4La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.5
5In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA6, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
6La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
6 RS 830.1
C. Casse di compensazione
I. Casse di compensazione professionali
Art. 53 1 Condizioni
a.Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro
1Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, qualora:3
- a.4
- si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;
- b.
- la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall’organo dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.
2Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 54 b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche
1Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l’amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente all’amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.
2Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai interessate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le questioni importanti relative alla gestione di essa.
3A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è competente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità2. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.3 Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.4 Il Consiglio federale disciplina la procedura d’arbitrato.5
4Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all’amministrazione della cassa; le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
5 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 55 2. Garanzia
1Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all’articolo 78 LPGA1 e all’articolo 70 della presente legge.2
2La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:
- a.
- deposito di una somma in valuta svizzera;
- b.
- pegno di cartevalori svizzere;
- c.
- atto di fideiussione.
3La garanzia dev’essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev’essere adeguata.3
4Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.
1 RS 830.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
Art. 56 3. Procedura
1Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l’autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54.
2Il Consiglio federale accorda l’autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all’articolo 55.
3La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.
Art. 57 4. Regolamento della cassa
1Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
2Il regolamento deve contenere disposizioni su:
- a.
- la sede della cassa di compensazione;
- b.
- la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;
- c.
- i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
- d.
- l’organizzazione interna della cassa;
- e.
- la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
- f.
- le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
- g.
- la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;
- h.1
- la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA2 e l’articolo 70 della presente legge.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
2 RS 830.1
Art. 58 Organizzazione
1.Comitato direttivo della cassa
1L’organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.
2Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all’occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.
3La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.
4Al comitato direttivo incombe:
- a.
- l’organizzazione interna della cassa;
- b.
- la nomina del gerente della cassa;
- c.
- la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
- d.
- il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
- e.
- l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.
Art. 59 2. Gerente della cassa
Art. 60 Scioglimento
1La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall’organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.
2Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l’anno. L’importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l’entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.1
3Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
II. Casse di compensazione cantonali
Art. 61 Decreti cantonali
1Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.
2Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione1 e contenere disposizioni su:
- a.
- i compiti e le competenze del gerente della cassa;
- b.
- l’organizzazione interna della cassa;
- c.
- l’istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
- d.
- le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
- e.
- le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.
1 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).
III. Casse di compensazione della Confederazione
Art. 62 Costituzione e compiti
1Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell’amministrazione federale e delle aziende federali.
2Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l’assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all’estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b.23
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
IV. Disposizioni comuni
Art. 63 Compiti delle casse di compensazione
1I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:
- a.
- la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
- b.
- la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi1;
- c.2
- la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
- d.
- l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi3 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
- e.
- la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;
- f.
- la tenuta dei conti individuali4;
- g.
- la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.
2Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.
3Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d’attrezzature tecniche.5
4La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.
5Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA6; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.7
1 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
4 Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
6 RS 830.1
7 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare
1Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell’associazione professionale o a quella dell’associazione interprofessionale.
2Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
2bisGli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento ma hanno raggiunto il limite d’età fissato dal Consiglio federale restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente. Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.2
3L’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.
3bisLe persone assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.3
4Il Consiglio federale emana le disposizioni sull’affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.4
5I datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.5
6In deroga all’articolo 35 LPGA6, le controversie sull’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.7
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
2 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
3 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
5 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
6 RS 830.1
7 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l’età del pensionamento. È fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 65 Agenzie
1Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.
2Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un’agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un’agenzia unica per più Comuni.
3I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell’amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni.
Art. 66 Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo
2Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.
1 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.
Art. 68 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro
1Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capo-verso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.
2Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l’esecuzione a spese della cassa di compensazione.
3Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all’attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.
4Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all’ammissione degli uffici di revisione e all’esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.
Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione
1A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un’attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l’art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.1 È applicabile l’articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell’amministrazione non differiscano troppo da una cassa all’altra.
2Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L’importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.
2bisPer la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 20052 contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione AVS e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.3
3I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.
4Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono conchiudere convenzioni particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
2 RS 822.41
3 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
Art. 70 Responsabilità per danni
1Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
2Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA3 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statuisce mediante decisione.
3La pretesa di risarcimento per danni si estingue:
- a.
- nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato;
- b.
- nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato.
4I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.
5I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
2 RS 172.021
3 RS 830.1
D. Ufficio centrale di compensazione
Art. 71 Costituzione e compiti
1Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.
1bisL’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.1
2L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi2 versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.
3L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.
4L’Ufficio centrale tiene:
- a.
- un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri d’assicurato assegnati agli assicurati, i numeri d’assicurato esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
- b.
- un registro centrale delle prestazioni correnti, incluse le indicazioni relative alla concessione di rendite straniere, che contiene le prestazioni in denaro, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, agevolare l’adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione.3
5L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.4
1 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
2 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
4 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).
Art. 71a Responsabilità
Per la responsabilità è applicabile per analogia l’articolo 70 capoversi 1–3.
1 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
E. Vigilanza della Confederazione
Art. 72 Autorità di vigilanza
1Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA1, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell’attuazione dell’assicurazione allo scopo di garantire un’applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l’ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.2
2I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.
3Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l’amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell’articolo 60.
4Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all’articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.
5Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.3
1 RS 830.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
3 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 73 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
1Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità2, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...3, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.
2La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’applicazione e all’ulteriore sviluppo dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.4
1 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
2 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
3 Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797; FF 1976 I 113).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
Capo quinto: ...
Capo sesto: Contenzioso
Art. 84 Foro speciale
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA2, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
2 RS 830.1
Art. 85
…
1 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 85bis Autorità federale di ricorso
1In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA2, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato.3
2In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è gratuita per le parti; tuttavia, le spese possono essere accollate alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In caso di controversie di altro genere, le spese processuali sono rette dall’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.5
3Se l’esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.6
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
4 RS 172.021
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 86
…
1 Abrogato dall’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima
Art. 87 Reati
Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,
chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all’obbligo di pagare i contributi,
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 14,1
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,2
chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,
chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA3),4
chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,
chiunque utilizza sistematicamente il numero d’assicurato senza esserne autorizzato,5
è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.6
1 Introdotto dal n. II 1 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
3 RS 830.1
4 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
5 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
6 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 88 Contravvenzioni
Chiunque, in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,
chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,
chiunque, nell’utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato, non adotta misure ai sensi dell’articolo 50g capoverso 2 lettera a,2
è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
3 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 89 Infrazioni commesse nelle aziende
1Se l’infrazione è stata commessa nell’azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali indicate negli articoli 87 e 88 si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della multa e delle spese.
2Il capoverso 1 si applica anche alle infrazioni commesse nell’azienda di una corporazione o di una istituzione di diritto pubblico.
Art. 90 Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere
Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 91 Multe d’ordine
1Chiunque viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, senza che l’infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d’ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.2
2La decisione di multa deve indicare i motivi.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima
Art. 92
…
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
Art. 92a
…
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 93 Informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
L’Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall’assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d’ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
Art. 93bis Informazione della Segreteria di Stato della migrazione
1L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d’assicurato delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.
2Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.
3La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.
1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).
Art. 94
…
1 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 95 Assunzione delle spese e tasse postali
1Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese:
- a.
- di amministrazione del Fondo di compensazione AVS;
- b.
- dell’Ufficio centrale di compensazione; come pure
- c.
- della cassa di compensazione indicata nell’articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le spese risultanti dall’applicazione dell’assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell’ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.23
1bisIl Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.4 Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.5
1terIl Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione.6
1quaterSu richiesta dell’ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro.7
2Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.8 Esse devono essere rifuse in una cifra globale all’amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l’affrancatura in blocco.
3Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dall’applicazione della legge federale del 20 giugno 19529 sugli assegni familiari nell’agricoltura e le spese per l’affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.10
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
2 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
5 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
6 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
7 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
9 RS 836.1
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 95a Rimborso di ulteriori spese
Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all’articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione necessari per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
2 RS 0.142.112.681
Art. 96
…
1 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 97
…
1 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 101bis Sussidi per l’assistenza alle persone anziane
1L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:2
- a.
- consulenza, assistenza e occupazione;
- b.
- corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
- c.3
- coordinamento e sviluppo;
- d.4
- formazione continua per il personale ausiliario.
2Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni e oneri. L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.5
4L’assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
5 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
6 Abrogato dal n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 101ter
…
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3475; FF 2002 715). Abrogato dall’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Parte seconda: Finanziamento
Capo primo: Mezzi finanziari
Art. 102 Norma
1Le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:
- a.
- i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;
- b.3
- il contributo della Confederazione;
- c.
- gli interessi del Fondo di compensazione AVS;
- d.4
- le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.
2L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
2 Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
4 Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
5 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 103 Contributo federale
1Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 102 capoverso 2.2
1bisIl contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L’aumento corrisponde:
- a.
- alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo:
- 1.
- all’imposta sull’utile,
- 2.
- alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale,
- 3.
- all’imposizione dei dividendi, e
- 4.
- al principio degli apporti di capitale;
- b.
- al netto:
- 1.
- delle entrate supplementari provenienti dall’aumento del tasso del contributo AVS, e
- 2.
- dell’importo della quota federale del percento demografico a favore dell’AVS.3
1terL’aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale.4
1quaterL’aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell’adozione della legge federale del 28 settembre 20185 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS.6
2La Confederazione devolve inoltre all’assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.
1 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
3 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
4 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
5RU 2019 2395
6 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
Art. 104 Copertura del contributo della Confederazione
1Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell’imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell’articolo 111.
2L’importo residuo è coperto mediante le risorse generali.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
Capo secondo: Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 107 Costituzione
1Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA1.2
2La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.3
3Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.4
1 RS 830.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
3 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
4 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
Art. 108
…
1 Abrogato dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
Art. 109 Amministrazione
L’amministrazione del Fondo di compensazione AVS è retta dalla legge del 16 giugno 20172 sui fondi di compensazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
2 RS 830.2
Art. 110
…
1 Abrogato dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
Capo terzo: Riserva della Confederazione
Art. 111
I proventi dell’imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La riserva non produce interessi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Capo quarto: ...
Parte terza: Relazione con il diritto europeo
Art. 153a
1Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
- a.
- regolamento (CE) n. 883/20043;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/20094;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/715;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/726.
2Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
- a.
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/72.
3Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).
2 RS0.142.112.681
3 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS0.831.109.268.1).
4 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS0.831.109.268.11).
5 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.
6 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali-tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.
7 RS0.632.31
Parte quarta: Disposizioni finali
Art. 154 Attuazione ed esecuzione
1La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all’organizzazione1.
2Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
1 Gli art. 9, cpv. 4, 17, 50, 51, cpv. 4, 53 a 58, 61 a 69, 71 a 73, 75, 77, cpv. 1, ultima frase, 80, cpv. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 e 109 sono entrati in vigore il 1° ago. 1947 (DCF del 28 lug. 1947; RU 63 903).
Art. 155
…
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abrogato dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).