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Art. 49 Regola
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA2), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 2 RS 830.1
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Art. 49a Sistemi d’informazione
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). 2 RS 0.142.112.681
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Art. 49b Trattamento di dati personali
Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per: - a.
- calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- b.
- stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c.
- stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
- d.
- far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- e.
- sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
- f.
- allestire statistiche;
- g.
- assegnare o verificare il numero d’assicurato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
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Art. 50a Comunicazione di dati
1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA2:3 - a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.4 agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
- bter.5 ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
- c.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale;
- cbis.7
- ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 20168 sulla registrazione dei tumori;
- d.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- dbis.9 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201510 sulle attività informative;
- e.
- in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
- 1.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
- 2.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
- 3.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
- 4.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento,
- 5.
- alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
- 6.12
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile13,
- 7.14
- ...
- 8.15
- alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri e la loro integrazione.17
2Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200518 contro il lavoro nero.19 3In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.20 4Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:21 - a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
5Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito. 6Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata. 7I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205). 2 RS 830.1 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 4 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 5 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 6 RS 431.01 7 Introdotta dall’art. 36 della LF del 18 mar. 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2005; FF 2014 7529). 8 RS 813.33 9 Introdotta dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 10 RS 121 11 RS 281.1 12 Introdotto dall’all. n. 26 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). 13 RS 210 14 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 15 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 16 RS 142.20 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 18 RS 822.41 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
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Art. 50b Procedura di richiamo
1Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4): - a.
- l’Ufficio centrale del 2° pilastro, nell’ambito dell’articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio;
- b.
- le casse di compensazione, gli uffici dell’AI e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI3;
- c.4
- gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
- d.6
- l’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.
2Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.7
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205). 2 RS 831.42 3 RS 831.20 4 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). 5 RS 832.20 6 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 50c Numero d’assicurato
1Il numero d’assicurato è assegnato a ogni persona che: - a.
- ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA2);
- b.
- abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
2Il numero d’assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario: - a.
- per attuare l’AVS; o
- b.
- nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.
3Il numero d’assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 2 RS 830.1
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Art. 50d Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicurazione sociale
1I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall’AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto. 2I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
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Art. 50e Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato in altri settori
1Il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto. 2I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali: - a.
- i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie;
- b.
- i servizi incaricati dell’assistenza sociale;
- c.
- i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;
- d.
- le istituzioni preposte all’educazione.
3Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
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Art. 50f Comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale
I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente all’articolo 50d capoverso 2 o all’articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione: - a.
- è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d’assicurato;
- b.
- nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o
- c.
- nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
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Art. 50g Misure di sicurezza
1I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente all’articolo 50d o all’articolo 50e si annunciano al servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L’elenco è pubblicato annualmente. 2I servizi e le istituzioni annunciati devono: - a.
- adottare misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;
- b.
- mettere a disposizione del servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;
- c.
- apportare al numero d’assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l’assegnazione dello stesso.
3Il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a. 4Il servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall’utilizzazione del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
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