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Art. 205 Diffida 563
1 A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi. 2 Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l’oggetto di una compensazione. 563 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
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Art. 206 Impiego delle tasse di diffida, delle multe d’ordine, degli interessi di mora e dei supplementi 564
Il provento delle tasse di diffida, delle multe d’ordine e un quinto degli interessi di mora e dei supplementi secondo l’articolo 14bis LAVS va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione. 564 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).
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Art. 207 Prescrizione 565
Le infrazioni alle prescrizioni d’ordine e di controllo come pure le multe d’ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all’esecuzione. 565Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
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Art. 208 Obbligo di denunciare gli atti punibili
I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all’istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.
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Art. 209 Obbligo di informazione
1 Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.566 2 Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 3 Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell’esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all’UFAS tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l’esercizio della vigilanza.567 566Nuovo testo giusta l’art. 61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543). 567Nuovo testo giusta l’art. 61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).
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Art. 209bis Vertenze concernenti la comunicazione di dati 568
L’UFAS statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei dati conformemente all’articolo 50a LAVS mediante decisione. 568Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 445). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001(RU 2000 2905).
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Art. 209ter Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 569
1 Nei casi di cui all’articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969570 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emolumento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi.
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Art. 209quater Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati 571
Gli assicuratori contro gli infortuni e l’assicurazione militare secondo l’articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS versano all’UCC un emolumento che copre le spese effettive per l’accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati. 571 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).
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Art. 210 Moduli 572
1 L’UFAS ordina l’uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l’uso di altri moduli uniformi. 2 ...573 572Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019). 573Abrogato dal n. I dell’O dell’11 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).
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Art. 211 Tasse postali e tasse di pagamento 574
1 Le tasse e i diritti per gli invii postali e i versamenti interni, nonché all’estero in virtù di accordi bilaterali, derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso le casse di compensazione e l’UCC sono finanziati dal Fondo di compensazione AVS. 2 L’assunzione delle tasse e dei diritti può essere estesa ai compiti delegati secondo l’articolo 63a LAVS, se questi sono svolti insieme con un invio secondo il capoverso 1. Le tasse e i diritti addebitati esclusivamente in relazione a questi compiti delegati devono essere finanziati direttamente a carico dei medesimi. 3 L’UFAS, d’intesa con le unità aziendali interessate della Posta Svizzera, prescrive i particolari d’applicazione. 574Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).
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Art. 211bis Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l’informazione degli assicurati 575
1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d’importanza nazionale. L’UFAS provvede all’ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne. 2 L’ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall’importanza del progetto in questione. 3 ...576 575Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758). 576 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).
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Art. 211ter Esecuzione della procedura di conteggio semplificata 577
1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione contributi per le spese iniziali legate all’introduzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN578. L’UFAS provvede all’ideazione e al coordinamento. 2 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione sussidi forfetari alle spese di amministrazione per l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. Per i datori di lavoro che applicano la procedura di conteggio semplificata, il sussidio forfetario copre le spese di amministrazione che, nonostante una gestione razionale, non possono essere finanziate dai contributi alle spese di amministrazione. L’UFAS provvede all’ideazione e al coordinamento dei sussidi. 3 In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l’importo da devolvere sottostà all’approvazione del DFI.579 577 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). 578 RS 822.41 579Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).
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Art. 211quater Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili 580
1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all’articolo 68 LEF581 se il debitore non le paga ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni. 2 L’UFAS delle assicurazioni sociali è incaricato dell’esecuzione e del controllo.
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Art. 211quinquies Assunzione delle spese per i sistemi d’informazione 582
1 Le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni: - a.
- i sistemi d’informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 63 LAVS;
- b.
- i sistemi d’informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi;
- c.
- i sistemi d’informazione possono essere sviluppati o gestiti dall’UCC in modo centralizzato ed economico.
2 L’UFAS verifica l’adempimento delle condizioni e decide, previa consultazione degli organi esecutivi, in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS. 582 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).
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Art. 212 Controllo periodico 583
1 L’UFAS esamina periodicamente le basi tecniche dell’assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all’approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.584 2 Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l’UCC; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell’UFAS. L’elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico. 583Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324). 584Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).
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Art. 212bis Rapporto dell’UFAS 585
L’UFAS un rapporto su ogni anno di esercizio dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale. 585Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
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Art. 213586
586 Abrogato dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5077).
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Art. 214 Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato 587
1 La riserva della Confederazione per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità giusta l’articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato. 2 Il fondo è amministrato dal DFF. 587Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
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