(cifra II) Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capoverso 2 (stato 17 ottobre 2006), menzionati nelle disposizioni transitorie della modifica del 16 marzo 2007, hanno il tenore seguente: Art. 3 Competenze delle rappresentanze svizzere62 1 Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:63 - a.
- il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all’assicurazione facoltativa e la verificazione delle indicazioni in esse contenute;
- b.
- la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente;
- c.64
- la determinazione dei contributi;
- d.
- la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla Cassa di compensazione;
- e.
- il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione all’accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni;
- f.65
- il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate direttamente dalla Cassa di compensazione;
- g.66
- il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro.
2 I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio AVS/AI»).67 Art. 4 Rimborso delle spese e rapporti d’ispezione 1 Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri dall’esecuzione dei compiti indicati nell’articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione.68 1bis La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI.69 2 I rapporti d’ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere, a destinazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di compensazione, ragguagli sulla gestione dell’assicurazione facoltativa da parte delle rappresentanze svizzere.70 2bis L’ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.71 Art. 572 Obbligo di fornire informazioni Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi. Art. 13 cpv. 1 1 Gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo sono esclusi dall’assicurazione. Lo stesso vale per gli assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla rappresentanza all’estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giustificativi richiesti.73 Art. 16 cpv. 2 2 I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della Cassa di compensazione, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un’altra valuta.74 Art. 20 cpv. 1 1 Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione, dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI nella valuta del Paese di domicilio.75 A richiesta, sono pagate dalla Cassa di compensazione in franchi svizzeri ad un rappresentante designato in Svizzera. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell’avente diritto.76 Art. 21 cpv. 2 2 I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell’avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI.77
|