Ordinanza
sul rimborso dei contributi pagati da stranieri
all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(OR-AVS)1
del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2003)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4
ordina:
2 RS 830.1
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717)
1
Art. 1 Principio
1 Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo,
nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
2 Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.
Art. 2 Momento del rimborso 5
1 Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.
2 Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la
loro formazione.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
Art. 3 Diritto dei superstiti
In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.
Art. 4 Ammontare del rimborso
1 Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.6
2 Nei casi di cui all’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.7
3 I contributi versati dagli stranieri dopo il compimento dell’età ordinaria di pensionamento non vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.
4 Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell’AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.
5 I contributi versati dall’ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all’ente pubblico.8
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
8Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2764)
Art. 59
9 Abrogato dal n. I dell’O del 20 set. 2002 (RU 2002 3344).
Art. 6 Effetto 10
I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
Art. 7 Estinzione e prescrizione
Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto. Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato l’evento assicurato.
Art. 8 Competenza e procedura 11
1 La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.
2 Prima di lasciare la Svizzera, il rimborso può tuttavia essere chiesto presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi.
3 Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 194712 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.
4 I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).
5 Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
12 RS 831.101
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 marzo 195213 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.
13[RU 1952289, 1957431, 19722338n. IV, 1978420 n. II 5, 1996 208art. 2 lett. p.]
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.