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Ordinanza
sulla consegna di mezzi ausiliari
da parte dell’assicurazione per la vecchiaia
(OMAV)

del 28 agosto 1978 (Stato 1° luglio 2018)

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 66ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione
per la vec­chiaia e per i superstiti (OAVS),

ordina:

Disposizioni finali della modifica del 25 maggio 1992 19

La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge cantonale d’introdu­zione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 199120, in vigore dal 1° gen. 1992).

20RS 831.20in fine.

1

Art. 1 Campo d’applicazione  

La pre­sen­te or­di­nan­za de­fi­ni­sce il di­rit­to de­gli as­si­cu­ra­ti all’as­se­gna­zio­ne di mez­zi au­si­lia­ri con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 43ter del­la leg­ge fe­de­ra­le del 20 di­cem­bre 19462 sull’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia e per i su­per­sti­ti (LA­VS).

Art. 2 Diritto ai mezzi ausiliari 3  

1 I be­ne­fi­cia­ri di una ren­di­ta di vec­chia­ia do­mi­ci­lia­ti in Sviz­ze­ra che han­no bi­so­gno di mez­zi au­si­lia­ri per adem­pie­re le man­sio­ni con­sue­te, per spo­star­si, per sta­bi­li­re con­tat­ti con l’am­bien­te o am­plia­re la pro­pria au­to­no­mia, han­no di­rit­to al­le pre­sta­zio­ni ci­ta­te nel­la li­sta al­le­ga­ta. Ta­le li­sta de­fi­ni­sce in mo­do esau­sti­vo la na­tu­ra e la por­ta­ta del­le pre­sta­zio­ni per ogni sin­go­lo mez­zo au­si­lia­rio.

2 Nel­la mi­su­ra in cui la li­sta non di­spo­ne in al­tro mo­do, l’as­si­cu­ra­zio­ne pa­ga un con­tri­bu­to al­le spe­se del 75 per cen­to del prez­zo net­to.4

3Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 9 ott. 1992, in vi­go­re dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

4In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 9 ott, 1992, in vi­go­re dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

Art. 3 Inizio e fine del diritto  

Il di­rit­to al­le pre­sta­zio­ni ini­zia al più pre­sto il pri­mo gior­no del me­se a par­ti­re dal qua­le è per­ce­pi­ta una ren­di­ta di vec­chia­ia, al più tar­di con il rag­giun­gi­men­to dell’età di pen­sio­na­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 1 LA­VS5.6 Es­so si estin­gue al­lor­ché le con­di­zio­ni non so­no più adem­pi­te.

5 RS 831.10

6 Nuo­vo te­sto del per. giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

Art. 4 Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l’AI 7  

I be­ne­fi­cia­ri di una ren­di­ta di vec­chia­ia do­mi­ci­lia­ti in sviz­ze­ra, as­se­gna­ta­ri di mez­zi au­si­lia­ri o di sus­si­di per le spe­se ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 21 e 21bis del­la leg­ge del 19 giu­gno 19598 sull’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà (LAI) nel mo­men­to in cui na­sce il di­rit­to a una ren­di­ta AVS con­ti­nua­no ad aver­ne di­rit­to nel­la me­de­si­ma mi­su­ra fin­tan­to che le con­di­zio­ni de­ter­mi­nan­ti so­no adem­pi­te e sal­vo di­spo­si­zio­ni con­tra­rie del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Per il re­sto, le cor­ri­spon­den­ti di­spo­si­zio­ni dell’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà so­no ap­pli­ca­bi­li per ana­lo­gia.

7Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vi­go­re dal 1° gen. 1983 (RU 1981 1930).

8RS 831.20

Art. 5 Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari 9  

L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le as­si­cu­ra­zio­ni so­cia­li può con­clu­de­re con­ven­zio­ni con gli isti­tu­ti per l’aiu­to al­la vec­chia­ia o con i for­ni­to­ri di mez­zi au­si­lia­ri per la con­se­gna di mez­zi au­si­lia­ri.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2007 (RU 20065765).

Art. 6 Procedura 10  

1 Per la pro­ce­du­ra, gli ar­ti­co­li 65 a 79bis dell’or­di­nan­za del 17 gen­na­io 196111 sull’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà (OAI) si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia. La do­man­da de­ve es­se­re in­di­riz­za­ta al­la cas­sa di com­pen­sa­zio­ne com­pe­ten­te per il ver­sa­men­to del­la ren­di­ta di vec­chia­ia.

2 ...12

3 L’uf­fi­cio AI esa­mi­na il di­rit­to al­le pre­sta­zio­ni. Se è ap­pli­ca­ta la pro­ce­du­ra sem­pli­fi­ca­ta di cui all’ar­ti­co­lo 51 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 200013 sul­la par­te ge­ne­ra­le del di­rit­to del­le as­si­cu­ra­zio­ni so­cia­li, l’uf­fi­cio AI emet­te una co­mu­ni­ca­zio­ne. Se de­ve es­se­re ema­na­ta una de­ci­sio­ne, è com­pe­ten­te la cas­sa di com­pen­sa­zio­ne del Can­to­ne in cui ha se­de l’uf­fi­cio AI.14

4 ...15

10Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vi­go­re dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).

11RS 831.201

12Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, con ef­fet­to dal 1° gen. 2007 (RU 20065765).

13 RS 830.1

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

15Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con ef­fet­to dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).

Art. 716  

16Abro­ga­to dal n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, con ef­fet­to dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).

Art. 8 Modificazione di un’altra ordinanza  

...17

17 La mod. può es­se­re con­sul­ta­ta al­la RU 1978 1387.

Art. 9 Disposizioni finali  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1979.

2a 4 ...18

18Abro­ga­ti dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con ef­fet­to dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).

Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2006 21

Per le carrozzelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l’assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011 22

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2018 23

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

Allegato 24

24Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 9 ott. 1992 (RU 1992 2403). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023), del 16 dic. 1999 (RU 2000 615), del 20 dic. 2006 (RU 20065765) e del 14 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2245).

Lista dei mezzi ausiliari

1 …

2 …

4 Calzature

4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,

allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione pato­lo­gica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto di scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia

5.51 …

5.52 Epitesi della faccia

La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.

5.56 Parrucche

Se la mancanza di capigliatura nuoce all’aspetto esteriore dell’assicurato/a. La partecipazione alle spese dell’assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile.

5.57Apparecchi acustici

La condizione per il rimborso è che l’assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente.

L’assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell’apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’assicura­zione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell’allegato dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 197625 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicura­zione per l’invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.

Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione.

Esso è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

5.57.1 Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per impianti dell’orecchio medio

L’AVS copre il 75 per cento dell’importo rimborsato dall’AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell’orecchio medio.

L’AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’AI secondo il numero 5.07.1 dell’allegato OMAI.

Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.

5.58 Apparecchi ortofonici dopo un’operazione alla laringe

La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cin­que anni.

9 Carrozzelle

9.51 Carrozzelle senza motore

Quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell’invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l’assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

11 Mezzi ausiliari per andicappati alla vista

11.57 Occhiali-lente

Allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell’assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali-lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a 2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

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