Ordinanza
sulla consegna di mezzi ausiliari
da parte dell’assicurazione per la vecchiaia
(OMAV)
del 28 agosto 1978 (Stato 1° luglio 2018)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 66ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),
ordina:
Disposizioni finali della modifica del 25 maggio 1992 19
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Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Diritto ai mezzi ausiliari 3
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.
2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.4
3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).
4Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).
Art. 3 Inizio e fine del diritto
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS5.6 Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.
6 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).
Art. 4 Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l’AI 7
I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge del 19 giugno 19598 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia.
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1981 1930).
Art. 5 Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari 9
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065765).
Art. 6 Procedura 10
1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell’ordinanza del 17 gennaio 196111 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.
2 ...12
3 L’ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all’articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.14
4 ...15
10Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).
12Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20065765).
13 RS 830.1
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).
15Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).
Art. 716
16Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).
Art. 8 Modificazione di un’altra ordinanza
Art. 9 Disposizioni finali
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.
2a 4 ...18
18Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).
Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2006 2121 RU 2006 5765
21 RU 2006 5765
Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011 2222 RU 2011 2657
22 RU 2011 2657
Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2018 2323 RU 2018 2245
23 RU 2018 2245
Allegato 2424Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 9 ott. 1992 (RU 1992 2403). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023), del 16 dic. 1999 (RU 2000 615), del 20 dic. 2006 (RU 20065765) e del 14 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2245).
24Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 9 ott. 1992 (RU 1992 2403). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023), del 16 dic. 1999 (RU 2000 615), del 20 dic. 2006 (RU 20065765) e del 14 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2245).