Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI)1
del 19 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 19584,
decreta:
2 RS 101
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4FF 1958 975
Parte 1: L’assicurazione
Capitolo 1: Applicabilità della LPGA565 Giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191i titoli dei capitoli i numeri ordinali scritti per esteso sono sostituiti con le corrispondenti cifre arabe.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
5 Giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191i titoli dei capitoli i numeri ordinali scritti per esteso sono sostituiti con le corrispondenti cifre arabe.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a–26bis e 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8
2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 71–76).
7 RS 830.1
8 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851).
Capitolo 1a: Scopo99 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851).
9 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851).
Art. 1a
Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:
- a.
- prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;
- b.
- compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;
- c.
- aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.
Capitolo 1b: Persone assicurate1010 Originario Capo primo a. Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
10 Originario Capo primo a. Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 1b11
Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1ae 2 della legge federale del 20 dicembre 194612 su l’assicurazione per la vecchiaia e peri superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.
11 Originario art. 1a.
12 RS 831.10
Capitolo 2: I contributi
Art. 2 Obbligo contributivo 13
Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della LAVS14.
13Giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano abrogati.
14 RS 831.10
Art. 3 Calcolo e riscossione dei contributi 15
1 La LAVS16 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L’articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.17
1bis Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 66 franchi18 all’anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 132 franchi19 all’anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell’assicurazione obbligatoria.20
2 I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS21 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA22.23
15Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 2942; FF 1967 I 513).
16 RS 831.10
17 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
18 Importo giusta l’art. 6 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
19 Importo giusta l’art. 6 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).
20 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
21 RS 831.10
22 RS 830.1
23 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
Capitolo 2a: Provvedimenti iniziali 242524 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
24 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
A. Consulenza finalizzata all’integrazione 2626 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
26 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 3a27
Se l’integrazione professionale dell’assicurato o il mantenimento del suo posto di lavoro è a rischio per ragioni di salute, l’ufficio AI può fornire una consulenza finalizzata all’integrazione all’assicurato, al datore di lavoro, ai medici curanti o agli attori interessati del settore educativo, su richiesta, già prima che sia rivendicato il diritto a una prestazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA28.
27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
28 RS 830.1
B. Rilevamento tempestivo 2929 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
29 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 3abis Principio 30
1 Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA31).
2 Una comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone:
- a.
- minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che:
- 1.
- sono minacciati da un’invalidità,
- 2.
- non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa, e
- 3.
- sono assistiti da uno degli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter;
- b.
- persone che presentano un’incapacità al lavoro o che sono minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata (art. 6 LPGA).
3 L’ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200432 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.
30 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
31 RS 830.1
32 RS 961.01
Art. 3b Comunicazione
1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell’assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.
2 Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:
- a.
- l’assicurato o il suo rappresentante legale;
- b.
- i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato;
- c.
- il datore di lavoro dell’assicurato;
- d.
- i medici e chiropratici curanti dell’assicurato;
- e.
- l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199433 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- f.34
- le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA35 e propongono un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un’assicurazione pensioni;
- g.
- l’assicuratore infortuni secondo l’articolo 58 della legge federale del 20 marzo 198136 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- h
- gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199337 sul libero passaggio;
- i.
- gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- j.
- gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
- k.
- l’assicurazione militare;
- l.38
- l’assicuratore malattie;
- m.39
- gli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.
3 Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–m devono previamente informare l’assicurato o il suo rappresentante legale in merito alla comunicazione.40
4 ...41
33 RS 832.10
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
35 RS 961.01
36 RS 832.20
37 RS 831.42
38 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
39 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
41 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 3c Procedura
1 L’ufficio AI informa l’assicurato dello scopo e dell’estensione del previsto trattamento dei dati che lo concernono.
2 L’ufficio AI esamina la situazione personale dell’assicurato, tenendo conto in particolare delle cause e delle ripercussioni della sua ridotta capacità di seguire una formazione o della sua incapacità al lavoro. Valuta se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d. Può invitare l’assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.42
3 L’ufficio AI invita l’assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal43, le assicurazioni, nonché i servizi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’accertamento effettuato nell’ambito del rilevamento tempestivo.
4 Se l’assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale (art. 59 cpv. 2) può chiedere ai medici curanti dell’assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Questi sono svincolati dall’obbligo del segreto. Il medico valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d e ne informa l’ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti.
5 L’ufficio AI informa l’assicurato o il suo rappresentante legale, l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l’assicuratore malattie, l’istituto d’assicurazione privato secondo l’articolo 3b capoverso 2 lettera f o l’assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest’ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d; non trasmette informazioni o documenti di natura medica.44
6 Se necessario, ingiunge all’assicurato di annunciarsi all’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LPGA45). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio.
42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
43 RS 832.10
44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
45 RS 830.1
Capitolo 3: Le prestazioni
A. Condizioni generali
Art. 4 Invalidità
1 L’invalidità (art. 8 LPGA46) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.47
2 L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.48
46 RS 830.1
47 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
48Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).
Art. 5 Casi speciali 49
1 L’invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l’esercizio di un’attività lucrativa si determina secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA50.51
2 Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA.
49 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
50 RS 830.1
51 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851).
Art. 6 Condizioni assicurative 52
1 Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo 39.53
1bis Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d’invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell’altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.54 55
2 Fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA56) in Svizzera, e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero.57
3 Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni.58
52Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).
53 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
54Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
55Vedi anche le disp. fin. mod. del 23 giu. 2000 alla fine del presente testo.
56 RS 830.1
57Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
58 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 6a Fornitura di informazioni 5960
1 In deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA61 chi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
2 I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal62, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono tenuti a fornire, su richiesta, agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.63 L’assicurato dev’essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.
59 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
61 RS 830.1
62 RS 832.10
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 7 Obblighi dell’assicurato 64
1 L’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA65) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).
2 L’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:
- a.
- provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d);
- b.
- provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);
- c.
- provvedimenti professionali (art. 15–18 e 18b);
- d.
- cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal66;
- e.67
- provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
65 RS 830.1
66 RS 832.10
67 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
Art. 7a Provvedimenti ragionevolmente esigibili 68
È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato.
68 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
Art. 7b Sanzioni 69
1 Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA70 se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.
2 In deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato:
- a.
- non si è annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità;
- b.
- non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capo-verso 1 LPGA;
- c.
- ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
- d.
- non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.
3La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.71
4In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.72
69 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
70 RS 830.1
71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
Art. 7c Collaborazione del datore di lavoro 73
Il datore di lavoro collabora attivamente con l’ufficio AI. Coopera nella ricerca di una soluzione adeguata nell’ambito di quanto si possa ragionevolmente pretendere.
73 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
B. Provvedimenti d’intervento tempestivo7474 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
74 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
Art. 7d
1 I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:
- a.
- i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni con danni alla salute siano sostenuti nell’accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
- b.
- gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA75) possano mantenere il loro posto di lavoro;
- c.
- gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto di lavoro all’interno della stessa azienda o altrove.76
2 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
- a.
- adeguamenti del posto di lavoro;
- b.
- corsi di formazione;
- c.
- collocamento;
- d.
- orientamento professionale;
- e.
- riabilitazione socioprofessionale;
- f.
- provvedimenti di occupazione;
- g.77
- consulenza e accompagnamento.
3 Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo.
4 Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.
75 RS 830.1
76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
77 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
C. Provvedimenti d’integrazione e indennità giornaliere 7878 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
I. Il diritto alle prestazioni
Art. 8 Regola 79
1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA80) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:
- a.
- essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
- b.
- le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.81
1bis Il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato:
- a.
- la sua età;
- b.
- il suo grado di sviluppo;
- c.
- le sue capacità; e
- d.
- la durata probabile della sua vita professionale.82
1ter In caso di abbandono di un provvedimento d’integrazione, l’ulteriore concessione del medesimo o di un altro provvedimento d’integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai capoversi 1 e 1bis.83
2 Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.84
2bis Il diritto alle prestazioni previste nell’articolo 16 capoverso 3 lettera b esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano necessari o no per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.85
3 I provvedimenti d’integrazione sono:
- a.
- i provvedimenti sanitari;
- abis.86
- la consulenza e l’accompagnamento;
- ater.87
- i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
- b.88
- i provvedimenti professionali;
- c. 89
- ...
- d.
- la consegna90 di mezzi ausiliari;
- e. 91
- ...
4 ...92
79Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).
80 RS 830.1
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
82 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
83 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
84 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
85 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI) (RU 2003 3837; FF 20012851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
86 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
87 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
89Abrogata dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
90 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
91 Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
92Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896). Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
Art. 8a Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione 9394
1I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché:
- a.
- la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e
- b.
- i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.
2 I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettere abis–b e d.95
3I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.
4... 96
5 Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2.97
93 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
96 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 9 Condizioni assicurative 9899
1 I provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.
1bis Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell’assicurazione.100
2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:
- a.
- sia assicurato facoltativamente; o
- b.
- sia assicurato obbligatoriamente durante un’attività lucrativa esercitata all’estero:
3 Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA103) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6 capoverso 2 o se:
- a.
- all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se
- b.
- essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.104
98Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).
99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
100 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
101 RS 831.10
102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
103 RS 830.1
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Art. 10 Inizio ed estinzione del diritto 105
1 Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA106.
2Il diritto agli altri provvedimenti d’integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato.107
3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata, conformemente all’articolo 40 capoverso 1 LAVS108, o alla fine del mese in cui raggiunge l’età del pensionamento.
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
106 RS 830.1
107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
108 RS 831.10
Art. 11 Copertura assicurativa nell’assicurazione contro gli infortuni 109
1 L’assicurazione per l’invalidità può detrarre dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.
2 Per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF110, l’ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF.
3 Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell’indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.
109Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
110 RS 832.20
Art. 11a Indennità per spese di custodia e d’assistenza 111
1 Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d’integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un’indennità per spese di custodia e d’assistenza se:
- a.
- forniscono la prova che i provvedimenti d’integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l’assistenza dei familiari; e
- b.
- i provvedimenti d’integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.
2 Danno diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza:
- a.
- i figli degli assicurati;
- b.
- gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l’educazione;
- c.
- i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l’articolo 29septies LAVS112.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità.
111 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
112 RS 831.10
II. I provvedimenti sanitari
Art. 12 Diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione 113
1 Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione destinati non alla cura dell’affezione in quanto tale ma direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.
2 Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli articoli 15–18c hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione destinati direttamente all’integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni.
3 I provvedimenti sanitari d’integrazione devono essere atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete, o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. Il diritto sussiste soltanto se il medico specialista curante emette una prognosi favorevole tenendo conto della gravità dell’infermità dell’assicurato.
113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 13 Diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite 114
1 Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA115).
2 I provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali che:
- a.
- sono diagnosticate da un medico specialista;
- b.
- compromettono la salute;
- c.
- presentano una certa gravità;
- d.
- richiedono cure di lunga durata o complesse; e
- e.
- possono essere curate con i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14.
3 Il capoverso 2 lettera e non si applica ai provvedimenti sanitari per la cura della trisomia 21.
114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
115 RS 830.1
Art. 14 Entità dei provvedimenti sanitari e condizioni per l’assunzione delle prestazioni 116
1 I provvedimenti sanitari comprendono:
- a.
- le terapie ambulatoriali od ospedaliere, con i relativi esami, e le cure in ospedale dispensate:
- 1.
- dal medico,
- 2.
- dal chiropratico,
- 3.
- da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
- b.
- le prestazioni di cura mediche ambulatoriali;
- c.
- le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
- d.
- i provvedimenti di riabilitazione medica eseguiti o prescritti dal medico;
- e.
- la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
- f.
- la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c;
- g.
- le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.
2 I provvedimenti sanitari devono essere efficaci, appropriati ed economici. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare si tiene conto della frequenza della malattia.
3 L’assicurazione non assume le spese per i provvedimenti di logopedia.
4 La decisione se concedere terapie ambulatoriali od ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell’assicurato.
116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 14bis Rimborso delle spese per terapie ospedaliere 117118
1 Le spese per terapie ospedaliere ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 effettuate in un ospedale autorizzato secondo l’articolo 39 LAMal119 sono assunte per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale.120