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Art. 17 Periodi d’accertamento 68
L’assicurato che, per almeno due giorni consecutivi, si sottopone a un accertamento prescritto dall’ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un’indennità giornaliera per ogni giorno d’accertamento. 68Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 17bis Giorni non consecutivi 69
L’assicurato che si sottopone a un provvedimento d’integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un’indennità giornaliera: - a.
- per i giorni d’integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d’integrazione;
- b.
- per i giorni d’integrazione e per quelli intercalari se l’incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell’abituale attività.
69Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
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Art. 18 Periodo di attesa in generale
1 L’assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l’inizio di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale ha diritto a un’indennità giornaliera durante il periodo d’attesa.70 2 Il diritto all’indennità è riconosciuto nel momento in cui l’ufficio AI constata l’opportunità di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale.71 3 I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure d’integrazione non hanno diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa. 4 Fintanto che gli assicurati hanno diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione, non possono far valere alcun diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.72 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 71Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 72 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 19 Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego
1 L’assicurato non ha diritto all’indennità giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell’impiego è preceduta da una prima formazione professionale o da una riformazione professionale, egli continua a ricevere, per 60 giorni al massimo, l’indennità giornaliera fino allora assegnatagli.73 2 ...74 73Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1484). 74Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 2075
75Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 20bis76
76Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 20ter Indennità giornaliera e rendita d’invalidità 77
1 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 e 23bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua a essere pagata invece dell’indennità giornaliera. 2 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all’articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un’indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell’ammontare della rendita.78 77Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d’integrazione 79
1 L’indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d’integrazione a causa di una malattia, di un incidente o di una maternità se non hanno alcun diritto a un’indennità giornaliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità. 2 L’indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: - a.
- per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d’integrazione;
- b.
- per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d’integrazione;
- c.
- per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d’integrazione.80
3 ...81 4 Il diritto all’indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d’integrazione non è più applicato. 5 ...82 79 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 81 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 82 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
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Art. 20quinquies Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno 83
Gli assicurati che beneficiano di un’indennità secondo la LIPG84 non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità. 83Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 84 RS 834.1
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Art. 20sexies Assicurati che esercitano un’attività lucrativa 85
1 Per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che: - a.
- immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) hanno esercitato un’attività lucrativa;
- b.
- possono affermare plausibilmente che avrebbero successivamente intrapreso un’attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro.
2 Sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa: - a.
- gli assicurati disoccupati che hanno diritto a una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o che ne avevano diritto almeno fino all’insorgere dell’incapacità al lavoro;
- b.
- gli assicurati che, dopo avere cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio, beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.
85 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 21 Principi di calcolo 86
1 ...87 2 Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l’assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa: - a.
- di una malattia;
- b.
- di un incidente;
- c.
- della disoccupazione;
- d.
- del servizio ai sensi dell’articolo 1 della LIPG88;
- e.
- di una maternità; oppure
- f.
- di altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
3 Se l’ultima attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido.89 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 87 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 88 RS 834.1 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
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Art. 21bis Assicurati con un reddito regolare 90
1 Le persone che hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni sono considerate come assicurati con un reddito regolare anche se hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà. 2 Un rapporto di lavoro è durevole quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno. 3 Il reddito determinante è convertito in reddito giornaliero. È calcolato nel seguente modo: - a.
- per gli assicurati retribuiti mensilmente, l’ultimo salario mensile percepito senza riduzioni per motivi di salute è moltiplicato per 12. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365;
- b.
- per gli assicurati retribuiti a ora, l’ultimo salario orario percepito senza riduzioni per motivi di salute è moltiplicato per il numero di ore di lavoro prestate durante l’ultima settimana di lavoro normale e moltiplicato quindi per 52. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365;
- c.
- per tutti gli assicurati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane senza riduzioni per motivi di salute è diviso per quattro e quindi moltiplicato per 52. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365.
4 Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente ma solo una volta l’anno o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, sono aggiunti al reddito determinante calcolato in base al capoverso 3. 5 Se un assicurato rende verosimile che, se non fosse diventato invalido, durante l’integrazione avrebbe intrapreso un’altra attività lucrativa rispetto a quella esercitata da ultimo senza riduzioni per motivi di salute, l’indennità giornaliera è calcolata in base al guadagno che avrebbe conseguito con questa nuova attività.91 90Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
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Art. 21ter Assicurati con reddito irregolare 92
1 Se l’assicurato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell’articolo 21bis, il reddito determinante è calcolato sulla base di un reddito percepito sull’arco degli ultimi tre mesi senza riduzioni per motivi di salute e convertito in reddito giornaliero. 2 Se in questo modo non è possibile calcolare un reddito adeguato, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo, ma non superiore a 12 mesi. 92 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 21quater Indipendenti 93
1 L’indennità giornaliera per gli indipendenti è calcolata in base all’ultimo reddito senza riduzioni per malattia, convertito in reddito giornaliero e soggetto al prelievo dei contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194694 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). 2 L’indennità giornaliera per gli assicurati che rendono verosimile che durante l’integrazione avrebbero potuto intraprendere un’attività lucrativa indipendente di una durata più lunga, è calcolata sul reddito che avrebbero potuto conseguire. 93 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 94 RS 831.10
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Art. 21quinquies Assicurati contemporaneamente salariati e indipendenti 95
Il reddito determinante conseguito da assicurati che sono nel contempo salariati e indipendenti è calcolato sommando i redditi da attività dipendente e indipendente determinati in base agli articoli 21–21quater e convertiti in reddito giornaliero. 95 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 21sexies Modifica del reddito determinante 96
Durante l’integrazione, ogni due anni occorre verificare d’ufficio se il reddito determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera ha subito una modifica. 96 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 21septies Riduzione dell’indennità giornaliera 97
1 Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’indennità giornaliera è ridotta nella misura in cui, sommata al reddito di quest’attività, superi il reddito determinante ai sensi degli articoli 21–21quinquies. È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 5. 2 Per la riduzione dell’indennità giornaliera si prende in considerazione il reddito conseguito dall’assicurato per l’attività svolta durante l’integrazione. Per i salariati, questo reddito è il salario determinante ai sensi dell’articolo 5 LAVS98 e per gli indipendenti il reddito sul quale sono riscossi contributi in virtù della LAVS.99 3 Prestazioni finanziarie accordate dal datore di lavoro durante l’integrazione e per le quali l’assicurato non fornisce alcuna prestazione lavorativa particolare non sono considerate nel calcolo della riduzione (salario sociale). 4 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell’articolo 22 capoverso 3 LAI, il reddito determinante è maggiorato degli importi minimi, convertiti in importi giornalieri, dell’assegno per i figli o dell’assegno di formazione di cui all’articolo 5 della legge del 24 marzo 2006100 sugli assegni familiari.101 97 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 98 RS 831.10 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 100 RS 836.2 101 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 21octies Deduzione in caso di vitto e alloggio a spese dell’assicurazione per l’invalidità 102
1 Se l’assicurazione per l’invalidità copre le spese per il vitto e l’alloggio durante l’integrazione, l’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI è ridotta del 20 per cento, ma al massimo di 20 franchi. La riduzione è del 10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l’assicurato ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell’assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.103 2 Se inoltre l’indennità giornaliera è ridotta in base all’articolo 21septies, la deduzione secondo il capoverso 1 si applica dopo tale riduzione. 102 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 21novies Garanzia dei diritti acquisiti 104
Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce la soppressione dell’indennità giornaliera, calcolata sulla base di un precedente reddito da lavoro, di un’altra assicurazione, l’indennità giornaliera versata dall’assicurazione oltre alla rendita conformemente all’articolo 22 capoverso 5ter LAI ammonta almeno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento. 104 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
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Art. 22 Calcolo dell’indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili 105
1 L’indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti medici d’integrazione, corrisponde al 10 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI.106 2 Per gli assicurati che, causa l’invalidità, hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un’altra, l’indennità giornaliera ammonta, se del caso, a un trentesimo dell’ultimo reddito mensile conseguito durante l’interrotta formazione professionale. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2. 3 ...107 4 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell’articolo 22 capoverso 3 LAI, l’indennità giornaliera secondo i capoversi 1 e 2 è aumentata della prestazione per i figli secondo l’articolo 23bis LAI.108 5 Dall’indennità giornaliera calcolata secondo i capoversi 1, 2 e 4 o secondo l’articolo 20ter capoverso 2 sono dedotti:109 - a.
- un trentesimo del reddito mensile dell’attività lucrativa, conseguito dall’assicurato durante la formazione professionale;
- b.110
- il 20 per cento dell’indennità, ma al massimo 20 franchi se l’assicurazione per l’invalidità copre le spese per il vitto e l’alloggio. La riduzione è del 10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l’assicurato ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell’assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Gli articoli 21septies e 21octies capoverso 2 si applicano per analogia.
105Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 106 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 107 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 22bis111
111Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 22ter112
112Introdotto dal n. III dell’O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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