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Art. 89 Disposizioni dell’OAVS applicabili 405
Salvo disposizioni contrarie della LAI o della presente ordinanza, i capi IV e VI, come anche gli articoli 205 a 214 OAVS406 sono applicabili per analogia.
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Art. 89bis407
407 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 3038). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023721).
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Art. 89ter Diritto dell’UFAS di impugnare le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali 408409
1 Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali (art. 27quinquies LAI) sono notificate all’UFAS.410 2 L’UFAS può impugnare queste decisioni davanti al Tribunale federale.411 408 Originario art. 89bis. Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 409 Nuovo testo giusta il n. II 92 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 410 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 411 Nuovo testo giusta il n. II 92 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
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Art. 90 Spese di viaggio in Svizzera 412
1 Sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi dell’articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l’agente esecutore qualificato più vicino. Se l’assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le spese supplementari. 2 Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l’itinerario più diretto. Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli vengono risarcite le relative spese.413 2bis Le spese di viaggio non sono rimborsate, se l’assicurato beneficia di uno dei seguenti provvedimenti d’integrazione: - a.
- fornitura di personale a prestito (art. 18abis LAI);
- b.
- assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI);
- c.
- aiuto in capitale (art. 18d LAI).414
3 Oltre alle spese di trasporto, l’assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l’assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite, non viene accordato nessun viatico.415 4 Il viatico ammonta a: | Fr. |
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- a.
- quando l’assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore
| 11.50 il giorno | - b.
- quando l’assenza dal domicilio supera le otto ore
| 19.— il giorno | - c.
- per il pernottamento fuori di casa
| 37.50 la notte.416 |
5 Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni. L’UFAS designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono inoltre applicabili gli articoli 78 e 79. 412Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43). 413Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 414Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 415Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650). 416Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2116).
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Art. 90bis Spese di viaggio all’estero 417
I sussidi per le spese di viaggio dalla Svizzera all’estero e viceversa, come pure all’estero sono fissati dall’UFAS in ogni singolo caso. 417Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).
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Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento 418
1 Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell’obbligo da parte dell’assicurazione per l’invalidità di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l’assicurazione per l’invalidità versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un’indennità giornaliera pari al 30 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF419.420 2 Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento dell’obbligo da parte dell’assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l’assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all’articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all’estero sono fissati dall’UFAS in ogni singolo caso. 3 Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi: - a.
- all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- b.
- all’assicurazione contro l’invalidità;
- c.
- alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;
- d.
- all’assicurazione contro la disoccupazione.
418Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023721). 419 RS 832.20 420 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 92421
421Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 92bis422
422Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 93423
423Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 93bise93ter424
424Introdotti dal n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Abrogati dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 94e95425
425Abrogati dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 96 Valutazioni scientifiche 426
1 Dopo aver consultato la Commissione federale AVS/AI, il DFI elabora un programma pluriennale di valutazioni scientifiche sull’applicazione della legge. Verifica costantemente il programma di cui stabilisce un bilancio preventivo. 2 L’UFAS è incaricato dell’esecuzione del programma. Può delegare a terzi l’esecuzione parziale o integrale del programma. 426 Originario sotto Cap. 8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 96bis Requisiti minimi per le convenzioni con gli organi d’esecuzione cantonali 427
1 Gli uffici AI e gli organi d’esecuzione cantonali di cui all’articolo 68bis capoverso 1 lettera d LAI stabiliscono nelle convenzioni di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI almeno le prestazioni, il gruppo target, le competenze e la verifica dei contenuti delle convenzioni. Verificano il rispetto delle convenzioni. 2 L’UFAS precisa i requisiti minimi e valuta l’attuazione dell’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI. Gli uffici AI sono tenuti a informare in qualsiasi momento l’UFAS e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei propri documenti commerciali determinanti. 427 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 96ter Contributi all’organo di coordinamento cantonale 428
1 L’organo di coordinamento cantonale riceve contributi in particolare per: - a.
- la collaborazione con l’ufficio AI;
- b.
- il rilevamento tempestivo e l’accompagnamento di giovani con un danno alla salute.
2 L’UFAS stabilisce i contributi per ciascun ufficio AI in funzione della quota della popolazione cantonale residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni e aggiorna la chiave di ripartizione ogni quattro anni. 3 Gli uffici AI possono richiedere all’UFAS contributi compresi tra 50 000 e 400 000 franchi per il cofinanziamento secondo l’articolo 68bis capoverso 1bis LAI, se sono adempiute le seguenti condizioni: - a.
- il Cantone interessato presenta la quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni necessaria per il contributo auspicato; e
- b.
- il contributo finanziario dell’AI ammonta a non più di un terzo delle spese per il personale dell’organo cantonale.
428 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 96quater Formazioni transitorie cantonali 429
1 Sono considerate provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1ter LAI le formazioni transitorie cantonali svolte in virtù dell’articolo 12 LFPr430 che prevedono una prestazione supplementare per le persone di età inferiore ai 25 anni che soffrono di un danno alla salute e hanno richiesto una prestazione dell’AI. 2 Se è stata conclusa una convenzione secondo l’articolo 96bis, l’ufficio AI può partecipare al massimo a un terzo dei costi dei provvedimenti preparatori cantonali di cui al capoverso 1. 3 I provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1ter LAI sono svolti dopo la conclusione dell’obbligo scolastico e principalmente presso strutture di formazione professionale ordinarie. Analogamente a quanto previsto all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 2003431 sulla formazione professionale, durano al massimo un anno.
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Art. 97 Informazione concernente le prestazioni e la procedura 432
1 Dopo aver consultato la Commissione federale AVS/AI, il DFI elabora un programma pluriennale per un’informazione generale su scala nazionale concernente le prestazioni dell’assicurazione. Verifica costantemente il programma di cui stabilisce un bilancio preventivo. 2 Le informazioni hanno in particolare lo scopo di: - a.
- presentare in modo comprensibile agli assicurati e ai servizi di consulenza per gli assicurati il sistema di prestazioni dell’assicurazione nel suo insieme nonché la procedura per valutare e far valere i diritti alle prestazioni;
- b.
- fornire a gruppi di rischio e a gruppi bersaglio dell’assicurazione informazioni sulle prestazioni nonché sulla procedura per valutare e far valere i diritti.
3 L’UFAS è incaricato dell’esecuzione del programma e provvede al coordinamento dei compiti d’informazione del pubblico affidati agli uffici AI. Può delegare a terzi l’esecuzione parziale o integrale del programma. 432 Originario sotto Cap. 8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 98 Progetti pilota 433
1 Nel quadro dell’esecuzione di progetti pilota ai sensi dell’articolo 68quater LAI, l’UFAS ha i seguenti compiti: - a.
- definisce per via d’ordinanza i criteri che devono soddisfare le domande e l’attuazione dei progetti pilota;
- b.
- decide sull’esecuzione di progetti pilota;
- c.
- provvede al coordinamento fra i progetti pilota eseguiti in virtù della LAI nonché fra questi e i progetti pilota eseguiti in virtù della legge del 13 dicembre 2002434 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili e della legge del 25 giugno 1982435 sull’assicurazione contro la disoccupazione;
- d.
- sorveglia la valutazione dei progetti pilota.
2 I progetti pilota non devono compromettere le pretese legali dei beneficiari delle prestazioni.
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Art. 98bis Imprese ai sensi dell’articolo 68quinquies LAI 436
Sono considerate imprese ai sensi dell’articolo 68quinquies LAI soltanto le imprese del mercato del lavoro primario. Gli stabilimenti e i laboratori di cui all’articolo 27 LAI sono esclusi. 436 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 98ter Convenzioni di collaborazione: competenza e procedura 437
1 Il DFI è responsabile per la conclusione delle convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 68sexies LAI. 2 Sono considerate associazioni mantello del mondo del lavoro soltanto le associazioni mantello attive a livello nazionale o di regione linguistica. 3 Le associazioni mantello del mondo del lavoro presentano all’UFAS una richiesta di convenzione di collaborazione. L’UFAS mette a disposizione un modulo a tal fine. 4 Prima di concludere una convenzione di collaborazione, il DFI consulta la Commissione federale AVS/AI. 437 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 98quater Convenzioni di collaborazione: contenuto 438
1 Le convenzioni di collaborazione contengono come minimo disposizioni concernenti: - a.
- lo scopo;
- b.
- i provvedimenti e il loro finanziamento;
- c.
- le modalità di esecuzione e accompagnamento dei provvedimenti nonché l’analisi dei loro effetti;
- d.
- la durata, il rinnovo e la disdetta della convenzione.
2 I provvedimenti previsti dalle convenzioni di collaborazione non possono derogare alle disposizioni della LAI e devono essere eseguiti a livello nazionale o di regione linguistica. 3 Se una convenzione di collaborazione prevede la partecipazione dell’assicurazione per l’invalidità al finanziamento dei provvedimenti, devono essere rispettate le condizioni della legge del 5 ottobre 1990439 sui sussidi.
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