Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)
del 9 dicembre 1985 (Stato 1° marzo 2016)
Il Consiglio federale svizzero
visto l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 19591 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI),
ordina:
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Art. 1 Definizione
1 Per infermità congenite giusta l’articolo 13 LAI si intendono le infermità esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza.
2 Le infermità congenite sono enumerate nell’elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempreché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicurazione non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all’anno.2
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2004, in vigore dal 1° dic. 2004 (RU 2004 4811).
Art. 2 Inizio ed estensione del diritto
1 Il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.
2 Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita.
3 Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un’infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico.
Art. 3 Fine del diritto
Il diritto alla cura di un’infermità congenita si estingue alla fine del mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni, anche se un provvedimento iniziato prima di questo termine viene continuato.
Art. 4 Abrogazione del diritto attuale e entrata in vigore
1 L’ordinanza del 20 ottobre 19713 sulle infermità congenite è abrogata.
2 Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.
3[RU 1971 1583, 1976 2650n. II 1]
Allegato 44Aggiornato dal n. I delle O del DFI del 30 ott. 1989 (RU 1989 2367), del 28 set. 1993 (RU 1993 2835), del 21 set. 1994 (RU 1994 2253) del 25 set. 1995 (RU 1995 5244), del 9 set. 1997 (RU 1997 2226), del 4 set. 1998 (RU 1998 2731), del 25 giu. 1999 (RU 1999 2402), del 10 lug. 2000 (RU 2000 2754), dell’11 set. 2002 (RU 2002 4232), del 1° dic. 2004 (RU 2004 4977), del 24 nov. 2009 (RU 2009 6553) , del 3 feb. 2012 (RU 2012801) e del 3 feb. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 605).
4Aggiornato dal n. I delle O del DFI del 30 ott. 1989 (RU 1989 2367), del 28 set. 1993 (RU 1993 2835), del 21 set. 1994 (RU 1994 2253) del 25 set. 1995 (RU 1995 5244), del 9 set. 1997 (RU 1997 2226), del 4 set. 1998 (RU 1998 2731), del 25 giu. 1999 (RU 1999 2402), del 10 lug. 2000 (RU 2000 2754), dell’11 set. 2002 (RU 2002 4232), del 1° dic. 2004 (RU 2004 4977), del 24 nov. 2009 (RU 2009 6553) , del 3 feb. 2012 (RU 2012801) e del 3 feb. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 605).