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Ordinanza del DFI
sulla consegna di mezzi ausiliari
da parte dell’assicurazione per l’invalidità1
(OMAI)2

del 29 novembre 1976 (Stato 1° luglio 2020)

1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).

2 Nuova abbreviazione giusta l’art. 8 dell’O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 19781387).

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 14 e 14bis dell’ordinanza del 17 gennaio 19613 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),

ordina: 4

3 RS 831.201

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za de­fi­ni­sce il di­rit­to de­gli as­si­cu­ra­ti all’as­se­gna­zio­ne di mez­zi au­si­lia­ri o di pre­sta­zio­ni so­sti­tu­ti­ve con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 21–21ter del­la leg­ge fe­de­ra­le del 19 giu­gno 19595 sull’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà (LAI) e il rim­bor­so di mez­zi au­si­lia­ri con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 21qua­ter ca­po­ver­so 1 let­te­re a–c LAI.6

2 Gli ar­ti­co­li 3 a 9 so­no ap­pli­ca­bi­li per ana­lo­gia al­la con­se­gna di ap­pa­rec­chi di cu­ra, ele­men­ti in­di­spen­sa­bi­li di prov­ve­di­men­ti sa­ni­ta­ri d’in­te­gra­zio­ne, ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 12 e 13 del­la LAI e non fi­gu­ran­ti nell’elen­co an­nes­so.

5 RS 831.20

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).

Sezione 2: I mezzi ausiliari

Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliari  

1 Il di­rit­to al­la con­se­gna di mez­zi au­si­lia­ri è su­bor­di­na­to, nei li­mi­ti trac­cia­ti dall’elen­co al­le­ga­to, al­la ne­ces­si­tà per l’as­si­cu­ra­to di far­ne uso per spo­star­si, sta­bi­li­re con­tat­ti con l’am­bien­te o am­plia­re la pro­pria au­to­no­mia.

2 L’as­si­cu­ra­to ha di­rit­to ai mez­zi au­si­lia­ri de­si­gna­ti nel ci­ta­to elen­co da un aste­ri­sco (*) so­la­men­te se gli so­no in­di­spen­sa­bi­li per eser­ci­ta­re un’at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va o adem­pie­re le man­sio­ni con­sue­te, per stu­dia­re, per im­pa­ra­re una pro­fes­sio­ne, a sco­po di as­sue­fa­zio­ne fun­zio­na­le o per svol­ge­re l’at­ti­vi­tà espli­ci­ta­men­te ci­ta­ta nel nu­me­ro cor­ri­spon­den­te dell’al­le­ga­to.7

3 Il di­rit­to si esten­de agli ac­ces­so­ri e agli ade­gua­men­ti re­si ne­ces­sa­ri dall’in­va­li­di­tà.

4 L’as­si­cu­ra­to ha di­rit­to sol­tan­to a mez­zi au­si­lia­ri di ti­po sem­pli­ce, ade­gua­to ed eco­no­mi­co. Se de­si­de­ra un mo­del­lo più so­fi­sti­ca­to, la dif­fe­ren­za è a suo ca­ri­co. Se nell’elen­co in al­le­ga­to non è men­zio­na­to al­cu­no de­gli stru­men­ti pre­vi­sti dall’ar­ti­co­lo 21qua­ter LAI8, so­no rim­bor­sa­te le spe­se ef­fet­ti­ve.9

5 Se un as­si­cu­ra­to ha di­rit­to a un mez­zo au­si­lia­rio fi­gu­ran­te nell’elen­co al­le­ga­to ma si ac­con­ten­ta di un al­tro mez­zo più eco­no­mi­co, che ha la stes­sa fun­zio­ne, que­st’ul­ti­mo dev’es­ser­gli con­se­gna­to an­che se non è men­zio­na­to nell’elen­co.10

7Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vi­go­re dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1931).

8 RS 831.20

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).

10In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Art. 3 Forma della consegna 11  

1 Per quan­to la pre­sen­te or­di­nan­za non di­spon­ga al­tri­men­ti, l’as­si­cu­ra­to di­ven­ta pro­prie­ta­rio dei mez­zi au­si­lia­ri con­se­gna­ti­gli.

2 I mez­zi au­si­lia­ri co­sto­si che per le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che pos­so­no es­se­re uti­li an­che ad al­tri as­si­cu­ra­ti so­no con­se­gna­ti in pre­sti­to.

11Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Art. 3bis Rimborso di mezzi ausiliari 12  
1 Nei ca­si de­scrit­ti nell’al­le­ga­to l’as­si­cu­ra­zio­ne può
a.
ver­sa­re all’as­si­cu­ra­to sus­si­di uni­ci o pe­rio­di­ci per i mez­zi au­si­lia­ri da lui ac­qui­sta­ti;
b.
ver­sa­re all’as­si­cu­ra­to un im­por­to for­fe­ta­rio per l’ac­qui­sto di mez­zi au­si­lia­ri;
c.
pren­de­re a ca­ri­co l’am­mon­ta­re del­le spe­se di no­leg­gio per i mez­zi au­si­lia­ri pre­si in lo­ca­zio­ne.

2 L’im­por­to dei rim­bor­si è fis­sa­to nell’al­le­ga­to.

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Art. 4 Mantenimento dell’assegnazione per impiego ulteriore  

1 Se le con­di­zio­ni po­ste per l’as­se­gna­zio­ne in pre­sti­to di mez­zi au­si­lia­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 1 del­la LAI13 non so­no più adem­pi­te, l’as­si­cu­ra­to può con­ti­nua­re a far­ne uso fin­tan­to che gli so­no in­di­spen­sa­bi­li per spo­star­si, sta­bi­li­re con­tat­ti nel pro­prio am­bien­te o svi­lup­pa­re un’au­to­no­mia più este­sa.14

2 L’as­si­cu­ra­to ha sem­pre il di­rit­to di ac­qui­sta­re, a prez­zo equo, i mez­zi con­se­gna­ti­gli in pre­sti­to.

13RS 831.20

14Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vi­go­re dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).

Art. 5 Ripresa per riutilizzazione  

I mez­zi au­si­lia­ri con­se­gna­ti in pre­sti­to cui l’as­si­cu­ra­to non ha più di­rit­to e che non gli so­no la­scia­ti per uso ul­te­rio­re de­vo­no es­se­re re­sti­tui­ti. L’as­si­cu­ra­zio­ne s’in­ca­ri­ca di ac­cu­mu­lar­li in un de­po­si­to spe­cia­le fi­no al mo­men­to del lo­ro reim­pie­go.

Art. 6 Debita cura 15  

1 I mez­zi au­si­lia­ri con­se­gna­ti dall’as­si­cu­ra­zio­ne de­vo­no es­se­re uti­liz­za­ti con la de­bi­ta cu­ra.

2 L’as­si­cu­ra­to ha l’ob­bli­go di ver­sa­re all’as­si­cu­ra­zio­ne un in­den­niz­zo ade­gua­to se un mez­zo au­si­lia­rio ri­sul­ta pre­ma­tu­ra­men­te inu­ti­liz­za­bi­le a cau­sa di vio­la­zio­ni del do­ve­re di di­li­gen­za.

15Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Art. 6bis Uso conforme allo scopo previsto 16  
1 L’as­si­cu­ra­to de­ve uti­liz­za­re i rim­bor­si giu­sta l’ar­ti­co­lo 3bis ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b con­for­me­men­te al­lo sco­po pre­vi­sto.

2 La con­se­gna di mez­zi au­si­lia­ri può es­se­re su­bor­di­na­ta a con­di­zio­ni vol­te ad im­pe­dir­ne l’uso im­pro­prio. Se un mez­zo au­si­lia­rio di­ven­ta pre­ma­tu­ra­men­te inu­ti­liz­za­bi­le a cau­sa dell’ina­dem­pien­za del­le con­di­zio­ni, l’as­si­cu­ra­to ha l’ob­bli­go di ver­sa­re all’as­si­cu­ra­zio­ne un in­den­niz­zo ade­gua­to.

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Art. 7 Preparazione all’uso, riparazione e manutenzione 17  

1 Se l’uso di un mez­zo au­si­lia­rio esi­ge una pre­pa­ra­zio­ne par­ti­co­la­re dell’in­va­li­do, l’as­si­cu­ra­zio­ne ne as­su­me le spe­se.

2 In as­sen­za di un ter­zo re­spon­sa­bi­le, l’as­si­cu­ra­zio­ne as­su­me le spe­se di ri­pa­ra­zio­ni, ade­gua­men­ti o so­sti­tu­zio­ni par­zia­li di­ve­nu­ti ne­ces­sa­ri no­no­stan­te l’uti­liz­za­zio­ne inec­ce­pi­bi­le del mez­zo au­si­lia­rio. All’as­si­cu­ra­to può es­se­re ri­chie­sta una par­te­ci­pa­zio­ne al­le spe­se. L’im­por­to del­la par­te­ci­pa­zio­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to.

3 Ove non al­tri­men­ti di­spo­sto dall’al­le­ga­to, per le spe­se d’uso e di ma­nu­ten­zio­ne dei mez­zi au­si­lia­ri l’as­si­cu­ra­zio­ne ero­ga un sus­si­dio an­nuo cor­ri­spon­den­te al­le spe­se ef­fet­ti­ve fi­no a un mas­si­mo di 485 fran­chi. Le spe­se d’uso e di ma­nu­ten­zio­ne dei vei­co­li a mo­to­re non so­no as­sun­te dall’as­si­cu­ra­zio­ne.

4 Per le spe­se di man­te­ni­men­to di ca­ni da gui­da per cie­chi l’as­si­cu­ra­zio­ne as­se­gna un sus­si­dio men­si­le. L’im­por­to del sus­si­dio è fis­sa­to nell’al­le­ga­to.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Sezione 3: Le prestazioni sostitutive

Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari 18  

1 L’as­si­cu­ra­to che ha ac­qui­sta­to a pro­prio ca­ri­co un mez­zo au­si­lia­rio fi­gu­ran­te nell’elen­co al­le­ga­to o che fa ese­gui­re a sue spe­se un ade­gua­men­to do­vu­to all’in­va­li­di­tà ha di­rit­to al ri­sar­ci­men­to del­le spe­se che l’as­si­cu­ra­zio­ne avreb­be do­vu­to as­su­me­re se aves­se prov­ve­du­to a ta­le ac­qui­sto o a ta­le ade­gua­men­to.

2 Mez­zi au­si­lia­ri de­fi­ni­ti co­sto­si dall’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le as­si­cu­ra­zio­ni so­cia­li che, da­te le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che, pos­so­no es­se­re uti­li an­che ad al­tri as­si­cu­ra­ti so­no rim­bor­sa­ti me­dian­te sus­si­di di am­mor­ta­men­to an­nui, sta­bi­li­ti se­con­do le spe­se e la pre­ve­di­bi­le du­ra­ta dell’uti­liz­za­zio­ne.

3 Il rim­bor­so può es­se­re su­bor­di­na­to a ta­lu­ne con­di­zio­ni mi­ran­ti ad im­pe­di­re l’im­pie­go di mez­zi au­si­lia­ri per sco­po di­ver­so da quel­lo pre­vi­sto e al pas­sag­gio di pro­prie­tà di ta­li mez­zi all’as­si­cu­ra­zio­ne nel ca­so di man­ca­ta uti­liz­za­zio­ne.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Art. 9 Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi  

1 L’as­si­cu­ra­to ha di­rit­to al­la ri­fu­sio­ne del­le spe­se ine­ren­ti all’in­va­li­di­tà, de­bi­ta­men­te com­pro­va­te e cau­sa­te da ser­vi­zi spe­cia­li di ter­ze per­so­ne, di cui ne­ces­si­ta al po­sto di mez­zi au­si­lia­ri, per

a.
re­car­si al la­vo­ro;
b.
eser­ci­ta­re un’at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va;
c.
ac­qui­si­re par­ti­co­la­ri at­ti­tu­di­ni che per­met­to­no di man­te­ne­re i con­tat­ti con il pro­prio am­bien­te.19

2 Il rim­bor­so men­si­le non può su­pe­ra­re né l’im­por­to del red­di­to men­si­le dell’at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va svol­ta dell’as­si­cu­ra­to, né quel­lo pa­ri a una vol­ta e mez­zo l’im­por­to mi­ni­mo del­la ren­di­ta or­di­na­ria di vec­chia­ia.20

19Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vi­go­re dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).

20Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFI del 6 nov. 1998, in vi­go­re dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3024).

Sezione 4: Disposizione finale

Art. 10  

1 L’or­di­nan­za del 4 ago­sto 197221 sul­la con­se­gna in ca­si spe­cia­li di mez­zi au­si­lia­ri da par­te dell’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà (OMA) è abro­ga­ta.

2 La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 10 gen­na­io 1977.

Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007 22

22 RU 2007 6039. Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011 23

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di sei anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre 2012 24

1 Le richieste di macchine da scrivere, apparecchi telefonici scriventi, telefoni cellulari con programma speciale o fax inoltrate prima dell’entrata in vigore della modi­fica del 28 novembre 2012 sono valutate secondo il diritto anteriore.

2 In caso di sostituzione o di riparazione degli apparecchi accordati, le spese sono assunte dall’assicurazione conformemente all’articolo 7 capoverso 2, anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 28 novembre 2012.

Allegato 25

25Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU 1982 1931), del 2 ago. 1983 (RU 1983 1165), del 13 nov. 1985 (RU 1985 2010), del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236), del 9 ott. 1992 (RU 1992 2406), dell’8 gen. 1996 (RU 1996 768), dal n. II dell’O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563), dai n. I delle O del DFI del 16 dic. 1999 (RU 2000 616), del 18 dic. 2000 (RU 2000 3085), del 17 nov. 2003 (RU 2003 4069), dal n. II dell’O del DFI del 22 nov. 2007 (RU 2007 6039), dai n. I delle O del DFI del 24 nov. 2009 (RU 2009 6555), del 17 mar. 2010 (RU 2010 1053), del 25 mag. 2011 (RU 2011 2665), dai n. II delle O del DFI del 28 nov. 2012 (RU 2012 6849), del 21 nov. 2013 (RU 2013 4521), dal n. I delle O del DFI del 18 nov. 2015 (RU 2015 4983), del 22 nov. 2016 (RU 2016 4343) e del 24 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1773).

Lista dei mezzi ausiliari

1 Protesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO).

1.01

Protesi funzionali definitive dei piedi e delle gambe

1.02

Protesi definitive delle mani e delle braccia

1.03

Esoprotesi definitive del seno

dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un’agenesia della mammella. L’importo massimo annuo è di 500 franchi (IVA inclusa) per un lato e di 900 franchi (IVA inclusa) per entrambi i lati.

2 Ortesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’ASTO.

2.01

Ortesi delle gambe

2.02

Ortesi delle braccia

2.03

Ortesi del tronco,

se esiste un’insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rile­vanti dolori dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale di­mostrabili mediante esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da provvedimenti medici o solo in modo insufficiente.

2.04

Ortesi cervicali

3 ...

4 Scarpe e plantari ortopedici

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh (SSOMV)».

4.01

Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione

se la consegna secondo i numeri 4.02–4.04 non è possibile. L’assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l’anno.

4.02

Modifiche o rifiniture ortopediche di scarpe confezionate o scarpe speciali ortopediche

4.03

Scarpe speciali ortopediche

l’assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l’anno.

4.04

Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all’invalidità

4.05*

Plantari ortopedici,

allorché costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d’integrazione.

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa

5.01

Protesi dell’occhio

rimborso secondo la convenzione tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di protesi dell’occhio. È fatto salvo l’articolo 24 capo­verso 3 OAI.

5.02

Epitesi del viso

5.03

...

5.04

...

5.05*

Protesi dentarie

solo se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sani­tari d’inte­grazione.

5.06

Parrucche

Importo massimo annuo: 1500 franchi (IVA inclusa).

5.07

Apparecchi acustici in caso d’ipoacusia

se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostan­ziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.

Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.

Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni. Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Per l’acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

5.07.1

Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell’assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell’orecchio medio.

Il forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio ammonta per gli adulti a 1000 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1500 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait di prestazione per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni ammonta a 1300 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1950 franchi per gli apparecchi biauricolari.

Il forfait è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Il forfait annuo per le batterie per gli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e per gli impianti dell’orecchio medio ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

5.07.2*

Regolamentazione dei casi di rigore

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi pos­sono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

5.07.3

Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni

L’importo massimo per l’apparecchio e la successiva assistenza è di 2830 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e di 4170 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi biauricolari. Il contributo può essere chiesto al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine.

Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati conformemente all’ordinanza del 25 maggio 201126 sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica.

Il sussidio annuo per le batterie ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

Le spese per le riparazioni sono rimborsate conformemente al N. 5.07.

5.08

Apparecchi ortofonici dopo laringectomia

6 ...

7 Occhiali e lenti a contatto

7.01*

Occhiali

se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione. L’importo massimo per la montatura è di 150 franchi (IVA inclusa).

7.02*

Lenti a contatto27

in caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condi­zione di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integra­zione.

8 ...

9 Carrozzelle

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica (FASMED) e l’ASTO.

9.01

Carrozzelle senza motore

se, anziché una carrozzella, viene fornito un buggy per bambini, la partecipazione alle spese per bambini di età inferiore ai 30 mesi ammonta a 300 franchi. Consegna in prestito.

9.02

Carrozzelle con motore elettrico

per gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e sono in grado di spostarsi soltanto mediante l’impiego di una carrozzella azionata elettricamente. Consegna in prestito.

10 Veicoli a motore e veicoli per invalidi

forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un’atti­vità lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro.

10.01*

Ciclomotori a due, tre o quattro ruote

il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 480 franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2500 franchi per quelli a tre o a quattro ruote.

10.02*

Motocicli leggeri e motocicli

il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 750 franchi.

10.03*

...

10.04*

Automobili

il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi. Il sussidio per una porta di garage automatica è di 1500 franchi.

10.05

Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità.

11 Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi

11.01

Bastoni bianchi e navigatori per pedoni

11.02

Cani da guida per ciechi

Se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest’ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L’assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale con le scuole di addestramento di cani da guida. Il sussidio mensile per le spese per il cibo ammonta a 80 franchi, quello per le spese veterinarie a 30 franchi. Se le spese annue per il veterinario superano i 360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.

11.03

...

11.04

Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori

destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre testi registrati su nastro magnetico. L’importo massimo è di 200 franchi (IVA inclusa).

11.05*

Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori

destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l’invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un’attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete.

11.06

Sistemi di lettura e scrittura

per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo con un tale sistema o cui un tale sistema facilita notevolmente il contatto con l’ambiente e dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso. Le spese di apprendimento della dattilografia sono a carico dell’assicurato. Consegna in prestito.

11.07

Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti

se solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.

12 Apparecchi che facilitano la deambulazione

12.01

Stampelle antibrachiali

consegna in prestito.

12.02

Deambulatori e sostegni ambulatori

consegna in prestito.

13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad ese­guire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e pro­fessionale;misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro

13.01*

Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine; sedili, letti e sostegni per la posizione eretta nonché superfici di lavoro adattati alla menomazione.

L’assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di apparecchi di cui necessitano anche i non disabili. Consegna in prestito. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato. Il contributo annuo dell’assicurazione all’acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi.

13.02*

...

13.03*

...

13.04*

Modifiche architettoniche, rese necessarie dall’invalidità, al posto di la­voro e per permettere all’assicurato/a di occuparsi delle sue man­sioni consuete

13.05*

...

14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia

14.01

Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti

se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all’igiene del corpo. Consegna in prestito.

14.02

Elevatori per malati

per l’uso a domicilio. Consegna in prestito.

14.03

Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)

per l’uso nell’ambito privato. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti.

Vengono rimborsate le spese d’acquisto di un letto fino a un importo massimo di 2500 franchi (IVA inclusa). L’importo massimo per le spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi (IVA inclusa).

14.04

Modifiche architettoniche nell’abitazione dell’assicurato rese necessarie dall’invalidità.

Adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte dell’abitazione o dello stabile, installazione di sbarre d’appoggio, di corrimano, di maniglie supplementari e di apriporta per le porte dell’abitazione o dello stabile, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. L’importo massimo per gli impianti segnaletici è di 1300 franchi (IVA inclusa).

14.05

Piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe, rimozione o modifica di elementi architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale

per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare il luogo in questione. Il diritto non sussiste in caso di soggiorno in istituto. Consegna di piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe in prestito.

14.06

Cani d’accompagnamento per disabili motori

se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagna­mento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, con bisogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie seguenti: spostarsi/intrattenere contatti sociali; alzarsi/sedersi/sdraiarsi; vestirsi/svestirsi. Al momento della consegna del cane d’accompagnamento da parte di un organo certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI) l’assicurazione versa un sussidio forfettario di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguente: 12 500 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.

15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l’ambiente

15.01

...

15.02

Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici

per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito.

L’importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all’uso) è di 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa).

15.03

...

15.04

Volta pagine

se l’assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri o giornali da solo e necessita di un tale apparecchio. Consegna in prestito.

15.05

Apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente

se l’assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l’ambiente soltanto grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell’abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito.

L’importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all’uso) è di 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa).

15.06

Videotelefono SIP

se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l’ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all’uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. L’importo massimo è di 1700 franchi (IVA inclusa).

15.07

Contributi per vestiti confezionati su misura

se l’assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perché affetto da turbe della crescita o da deformazioni dello scheletro.

15.08

Caschi di protezione

se a causa di una malattia (p. es. epilessia o emofilia) un assicurato è esposto a un rischio molto elevato di procurarsi ferite alla testa in caso di cadute spostandosi in modo autonomo.

15.09

Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci

15.10

Seggiolini speciali (reha) da bambino per l’auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto

la partecipazione alle spese per bambini fino a 12 anni compiuti e di altezza inferiore a 150 cm ammonta a 200 franchi.

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