Legge federale
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Sezione 1: Scopo |
Sezione 4: Disposizione transitoria |
Art. 10
1 Ciascun Cantone adotta, conformemente all’articolo 197 numero 4 della Costituzione federale, una strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi ai sensi dell’articolo 2. Esso sente le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima volta, sottopone la strategia per approvazione al Consiglio federale. 2 La strategia comprende i seguenti elementi:
3 Per l’approvazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale consulta una commissione peritale. Quest’ultima è nominata dal Consiglio federale stesso e si compone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli invalidi. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20085 4 Nuovo testo giusta il n. 38 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 5 DCF del 7 nov. 2007. |